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lunedì 27 novembre 2017
Bonus assunzioni 2018: incentivi per assumere gli under 32
Vediamo in dettaglio le diverse misure.
Sgravio contributivo quinquennale per imprenditori agricoli under 40 che si iscrivano per la prima volta alla gestione IVS.
La decontribuzione è totale per 36 mesi, ferma restando l'aliquota di calcolo ai fini pensionistici. Lo sgravio scende poi al 66% nel 4° anno e al 50% nel 5° anno. La misura è soggetta alla normativa comunitaria "de minimi"sugli aiuti di stato.
Sgravi contributivi per assunzioni nel settore privato
Allo sgravio contributivo dei lavoratori autonomi in agricoltura, nel ddl bilancio 2018, si aggiungono le altre misure di incentivo per i datori di lavoro privati in caso di assunzioni di giovani :
sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con un tetto massimo annuale Nel 2018 sono compresi i soggetti under 35 anni ; nel 2019 e 2010 la soglia si abbassa a 30 anni (non compiuti)
L’incentivo si applica per:
• assunzioni ex novo
• prosecuzione di contratti di apprendistato un periodo massimo di 12 mesi
• conversione di contratto a termine con durata di 36 mesi
n.b. E' prevista la portabilità dello sgravio , nel senso che se il contratto si interrompe prima che siano stati fruiti tutti i 36 mesi con decontribuzione al 50% , le mensilità residue possono esserre utilizzate anche da un altro datore di lavoro che assuma nuovamente lo stesso lavoratore. In questo caso non è nemmeno piu richiesto il requisito anagrafico.
Sgravio del 100% per le stesse categorie e anche per gli over 35 (se disoccupati da piu di sei mesi) nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per una durata di 12 mesi.
Sgravio del 100% alle aziende che assumono i ragazzi che hanno ospitato per alternanza scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste, o per periodi di apprendistato di primo o di terzo livello .
Questi esoneri dal versamento dei contributi previdenziali non sono applicabili ai rapporti di lavoro domestico e non sono cumulabili con altri sgravi contributivi, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Va specificato anche che in tutti i casi sopracitati lo sgravio non riguarda i versamenti per assicurazione INAIL.
La relazione tecnica del Governo stima che le misure potranno portare un miglioramento dell'occupazione giovanile , in particolare :
350 mila nuovi contratti a tempo indeterminato nel 2018 per giovani sotto i 35 anni
trasformazione di 53mila contratti di apprendistato e assunzione di 18.900 giovani post alternanza scuola lavoro
COS’E’ IL BONUS LAVORO?
L’Incentivo Occupazione Giovani è una misura introdotta in Italia per favorire l’inserimento lavorativodei giovani, nell’ambito di Garanzia Giovani, ovvero il piano europeo per combattere la disoccupazione giovanile. Si tratta di una agevolazione rivolta alle aziende che assumono ragazzi iscritti al programma, mediante una diminuzione del costo del lavoro.
Cosa significa? Che i datori di lavoro possono usufruire di una riduzione dei contributi previdenzialiche, per legge, devono versare a favore dei lavoratori assunti. L’agevolazione viene erogata in 12 rate mensili e può essere concessa fino ad un massimo di 8.060 Euro l’anno.
Attualmente è in vigore il Bonus 2017, la cui attuazione è disciplinata dal Decreto Direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016. L’ente incaricato della gestione degli incentivi per il lavoro giovanile è l’Inps.
A CHI E’ RIVOLTO?
Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che si registrano al ‘Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani’.
Dunque le aziende possono beneficiare degli aiuti solo se assumono i cosiddetti NEET – Not (engaged in) Education, Employment or Training, ovvero ragazzi disoccupati che non sono inseriti in percorsi di studio o formazione. I nuovi assunti, inoltre, devono avere una età compresa tra i 16 e i 29 anni.
QUALI RAPPORTI DI LAVORO POSSONO ESSERE INCENTIVATI?
Le agevolazioni attualmente in vigore possono essere concesse per le assunzioni effettuate mediante una delle seguenti forme contrattuali:
contratto a tempo determinato, anche di somministrazione lavoro, di durata pari o superiore a 6 mesi;
contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ad eccezione di quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e per quello di alta formazione e di ricerca.
Non sono ammessi alle agevolazioni i contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente. Gli aiuti possono essere riconosciuti, invece, anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
QUALI SONO GLI AIUTI PREVISTI?
L’Incentivo Occupazione Giovani 2017 prevede una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i seguenti importi, a seconda del tipo di assunzione effettuato:
50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 4.030 Euro annui, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL;
intera contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, fino ad un massimo di 8.060 Euro annui, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
COSA CAMBIERA’ NEL 2018?
A partire dal prossimo anno il pacchetto di incentivi per l’occupazione giovanile sarà sostituito dal nuovo Bonus Lavoro Giovani 2018 si prevede, tra le varie misure, uno sgravio fiscale per i datori di lavoro privati che assumono giovani con contratti a tutele crescenti.
Lavoro e giovani, appuntamento tra un mese. Entro il 20 settembre sarà infatti presentato il documento di Economia e Finanza nel quale ci sarà un'attenzione particolare agli incentivi per l'assunzione di under 32.
ONERI CONTRIBUTIVI - "La mia idea - ha detto il viceministro a fine luglio - è che per ogni giovane che viene assunto occorre prevedere per i primi due anni una fiscalizzazione degli oneri contributivi dell'ordine del 50%. Passati i due anni, in capo a quel giovane deve rimanere una riduzione strutturale dei contributi di 4 punti percentuali da dividere al 50% tra impresa e lavoratore".
ASSUNZIONI GIOVANI - Anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, commentando lo scorso 16 agosto i dati preliminari del Pil diffusi dall'Istat, ha evidenziato che la strategia del governo per la manovra sarà concentrare le risorse sui giovani e confermare le agevolazioni agli investimenti.
AGEVOLAZIONI - Le risorse di cui si dispone, ha spiegato, "dovremmo concentrarle su misure per incentivare le assunzioni dei giovani che cercano lavoro, per confermare le agevolazioni a sostegno degli investimenti privati, per proseguire nel sostegno agli investimenti pubblici e per potenziare gli strumenti contro la povertà".
BENEFICI IMPRESE - Pochi giorni fa il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Cesare Damiano, ha fatto sapere che la misura degli incentivi in arrivo, "entro il 20 settembre", con "una attenzione particolare" per "l'assunzione di giovani under 32" è una misura che "ci trova d'accordo, ma a due condizioni: che i benefici vadano esclusivamente alle imprese che assumono a tempo indeterminato e non a termine; che si tratti di una misura strutturale".
SGRAVI MA... - Per il segretario di Scelta Civica, Enrico Zanetti, "se dall'anno prossimo verranno introdotti sgravi contributivi a favore dei giovani, sarà importante prevedere una norma che escluda la spettanza di questo beneficio per i datori di lavoro che, parallelamente alle nuove assunzioni agevolate, procedessero a cessazioni di contratti già in essere con altri lavoratori assunti con le vecchie agevolazioni che terminano quest'anno".
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lunedì 27 ottobre 2014
Assunzioni agevolate solo nel 2015 e sgravi per i datori di lavoro
La Legge di Stabilità da una parte introduce nuove assunzioni agevolate, con uno sgravio triennale per le assunzioni effettuate nel 2015, dall’altra prevederà una rimodulazione degli sgravi contributivi già previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato. L’articolo 1 comma 4 del disegno di legge delega sul Jobs Act affida infatti al Governo anche la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti.
Il testo ufficiale della Legge di Stabilità 2015 conferma, all’articolo 12 “Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato” la soppressione dal prossimo anno delle assunzioni agevolate previste dalla Legge 407/1990 e la definizione di nuove agevolazioni volte a promuovere forme di occupazione stabile.
Più in particolare ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che avvieranno nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2015 verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per un massimo di 36 mesi. Confermata l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e il limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. La novità è che tale beneficio spetta solo con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.
L’esonero spetta ai datori di lavoro a patto che si tratti di nuove assunzioni di lavoratori:
che nei sei mesi precedenti non siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
per i quali tale beneficio non sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.
L’esonero non può inoltre essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nessun vincolo invece per quanto riguarda eventuali riduzioni di organici, anche le imprese che lo abbiano fatto negli ultimi anni o mesi potranno accedere all’incentivo.
Ogni mese l’INPS consegnerà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze, un report contenente il monitoraggio del numero dei contratti incentivati attivati e il calcolo delle conseguenti minori entrate contributive.
Per il finanziamento delle nuove assunzioni agevolate la Legge di Stabilità 2015 stanzia 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valer e sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che , dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
Invero l’articolo 12, comma 1, della Legge di Stabilità 2015 prevede uno sgravio triennale (36 mesi) dei contributi per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo e del lavoro domestico, relativamente alle sole assunzioni effettuate nel 2015 a beneficio di soggetti che risultino inoccupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro.
L’inoccupabilità dovrà essere verificata anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Le assunzioni dovranno avvenire esclusivamente con contratto a tempo indeterminato, quindi niente incentivi per i contratti di apprendistato, e gli sgravi riguardano esclusivamente i contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Il limite annuo è fissato inoltre a 6.200 euro. L’incentivo potrà essere fruito una sola volta per ciascun lavoratore, ovvero se un soggetto è già stato assunto con lo sgravio, nel caso in cui un datore di lavoro lo voglia riassumere non potrà usufruire dell’agevolazione neanche nel caso in cui il lavoratore sia sta licenziato per non aver superato il periodo di prova. Lo sgravio contributivo non potrà inoltre essere cumulato con altre agevolazioni, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
I commi 2 e 3 dello stesso articolo 12 della Legge di Stabilità vanno invece ad eliminare due incentivi operativi da ormai oltre 20 anni: gli incentivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati di lunga durata e quelli per la stabilizzazione degli apprendisti.
I benefici contributivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un analogo periodo sono attualmente regolati dall’articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Dal 2015 è prevista l’abrogazione dell’agevolazione che prevede uno sconto per i datori di lavoro pari al 50% (100% per le imprese residenti nelle aree svantaggiate e per le imprese artigiane ovunque ubicate) dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’INAIL, per un periodo di 36 mesi.
L’incentivo per la stabilizzazione degli apprendisti è regolato dall’articolo 7, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 settembre 2011, n. 167. Anche in questo caso l’abrogazione del beneficio opererà a partire dal 2015, quando i datori di lavoro non potranno più mantenere i benefici in materia di previdenza ed assistenza sociale per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Per la decontribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 il Governo stima di spendere un miliardo nel triennio 2015-2017 (e 500 milioni nel 2018). Lo prevede il comma 3, articolo 12 della Legge di Stabilità 2015. Ma dal momento che l’agevolazione sul contratto a tempo indeterminato fa decadere altre due misure di incentivi (stabilizzazione apprendisti e assunzione di disoccupati di lunga durata), di fatto se ne accaparra altri 900 milioni.
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