Ricordiamo innanzitutto, che i sostituti d'imposta (datore di lavoro) hanno tempo fino al 28 febbraio per rilasciare ai lavoratori dipendenti e collaboratori il certificato imposta dei redditi del 2010 (Cud 2011), documento che certifica il reddito corrisposto ai lavoratori subordinati e ai collaboratori a progetto nel 2010.
E’ utile anche considerare che le istruzioni per conoscere le novità per il CUD 2011 sono stati resi definitivi dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate , del 17 gennaio scorso.
Il CUD è il certificato, che dichiara il reddito percepito l’anno precedente, e deve essere rilasciato su carta oppure in forma telematica. Il sostituto di imposta, per consegnare la certificazione in formato elettronico, deve garantire che il lavoratore materializzare su carta il Cud 2011, per poter svolgere gli adempimenti conseguenti.
Che cosa è riportato nel Cud?
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, e assimilati corrisposti nell’anno precedente e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva; le relative ritenute di accontoe le detrazioni d'imposta IRPEF effettuate.
Altro aspetto che il lavoratore dipendente dovrà trovare nel CUD 2011 riguarda la detassazione straordinari sul lavoro.
Infatti nel 730 del 2011 sarà possibile recuperare le maggiori imposte versate su straordinario e lavoro notturno. E qui che il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD 2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività (lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva); infatti il lavoratore dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Tale soluzione richiede che il datore di lavoro riporti nel CUD 2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente.
Comunque siamo in attesa di eventuali altre indicazioni o proroghe da parte dell'Agenzia dell'Entrate.
giovedì 27 gennaio 2011
domenica 23 gennaio 2011
Federmeccanica, contrattazione nazionale. Cosa dicono le parti.
Maurizio Sacconi in qualità di il ministro del Lavoro ha sostenuto in modo netto che nessuno da parte del governo ipotizza la cancellazione del contratto nazionale, ma si deve discutere su "quale debba essere il rapporto tra il contratto nazionale, i contratti aziendali o territoriali attraverso cui le parti favoriscono sviluppo e occupazione". Il CCNL deve rimanere la cornice fondamentale ed essenziale ed il maggior peso della contrattazione aziendale dovrà favorire l'attrazione di investimenti e maggiore occupazione soprattutto giovanile.
La Federmeccanica, l'associazione delle imprese metalmeccaniche, ha messo in evidenza che i contratti aziendali dovranno in alcuni casi sostituire quello nazionale. Questo deve servire per poter dare una sensibile accelerazione al processo di flessibilizzazione delle relazioni contrattuali, già avviato con l'Accordo Interconfederale del 2009 e sviluppato con il contratto nazionale di categoria. Secondo la Federmeccanica sarà necessario anche prendere in considerazione l'ipotesi di integrazione dell'Accordo con la previsione della possibile alternatività tra contratto specifico per determinate situazioni aziendali e contratto nazionale, mantenendo saldi, eventualmente, alcuni contenuti comuni.
Ricordiamo che nella dialettica delle parti, la proposta è piaciuta al ministro Maurizio Sacconi e al vicepresidente di Confindustria, Alberto Bombassei mentre è stata bocciata dal leader della Cisl Raffaele Bonanni, il quale ha sostenuto che “abbiamo un contratto nazionale che vale ancora due anni: nessuno metta il carro davanti ai buoi”. Per il ministro del lavoro è materia delle parti che si trovano al tavolo della contrattazione e comunque il contratto aziendale deve viaggiare in paralello con quello nazionale che non può sparire.
Vediamo la posizione dei sindacati.
Per la Uilm esiste il contratto nazionale e la contrattazione di secondo livello, come ha sostenuto Palombella, il leader del sindacato dei metalmeccanici della Uil, in vista dell’approssimarsi del tavolo con Ferdermeccanica. Probabilmente nell'ordine del giorno non si parlerà né dell'alternatività degli
accordi aziendali, né di contratto dell'auto. Staremo a vedere.
Possibilista invece l'Ugl sulla proposta di rendere gli accordi aziendali alternativi al contratto nazionale, ma l'importante sarà non uscire da Confindustria.
Di Maulo,della Fismic, che rappresenta il sindacato autonomo dei metalmeccanici ha espresso interesse alle posizioni di Federmeccanica se ci si troverà fronte ad una discussione seria sulla contrattazione basata sul modello tedesco, con contratti aziendali sostitutivi del nazionale.
Comunque è auspicabile e razionalmente prevedibile che la proposta di Federmeccanica sull'apertura ai contratti aziendali alternativi al contratto nazionale non indebolirà Confindustria che non ha nessuna intenzione di sottrarsi alla sfida della modernità e alle novità che offre il mercato del lavoro e della contrattazione nazionale.
La Federmeccanica, l'associazione delle imprese metalmeccaniche, ha messo in evidenza che i contratti aziendali dovranno in alcuni casi sostituire quello nazionale. Questo deve servire per poter dare una sensibile accelerazione al processo di flessibilizzazione delle relazioni contrattuali, già avviato con l'Accordo Interconfederale del 2009 e sviluppato con il contratto nazionale di categoria. Secondo la Federmeccanica sarà necessario anche prendere in considerazione l'ipotesi di integrazione dell'Accordo con la previsione della possibile alternatività tra contratto specifico per determinate situazioni aziendali e contratto nazionale, mantenendo saldi, eventualmente, alcuni contenuti comuni.
Ricordiamo che nella dialettica delle parti, la proposta è piaciuta al ministro Maurizio Sacconi e al vicepresidente di Confindustria, Alberto Bombassei mentre è stata bocciata dal leader della Cisl Raffaele Bonanni, il quale ha sostenuto che “abbiamo un contratto nazionale che vale ancora due anni: nessuno metta il carro davanti ai buoi”. Per il ministro del lavoro è materia delle parti che si trovano al tavolo della contrattazione e comunque il contratto aziendale deve viaggiare in paralello con quello nazionale che non può sparire.
Vediamo la posizione dei sindacati.
Per la Uilm esiste il contratto nazionale e la contrattazione di secondo livello, come ha sostenuto Palombella, il leader del sindacato dei metalmeccanici della Uil, in vista dell’approssimarsi del tavolo con Ferdermeccanica. Probabilmente nell'ordine del giorno non si parlerà né dell'alternatività degli
accordi aziendali, né di contratto dell'auto. Staremo a vedere.
Possibilista invece l'Ugl sulla proposta di rendere gli accordi aziendali alternativi al contratto nazionale, ma l'importante sarà non uscire da Confindustria.
Di Maulo,della Fismic, che rappresenta il sindacato autonomo dei metalmeccanici ha espresso interesse alle posizioni di Federmeccanica se ci si troverà fronte ad una discussione seria sulla contrattazione basata sul modello tedesco, con contratti aziendali sostitutivi del nazionale.
Comunque è auspicabile e razionalmente prevedibile che la proposta di Federmeccanica sull'apertura ai contratti aziendali alternativi al contratto nazionale non indebolirà Confindustria che non ha nessuna intenzione di sottrarsi alla sfida della modernità e alle novità che offre il mercato del lavoro e della contrattazione nazionale.
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venerdì 21 gennaio 2011
CONGEDO MATRIMONIALE
Che cosa prevede la legge peri i giovani sposi e i non più giovani che ancora non hanno usufruito del congedo matrimoniale.
Per i lavoratori dipendenti che decidono di sposarsi è concesso un periodo di congedo matrimoniale, il quale è un periodo di congedo straordinario che non deve superare i 15 giorni consecutivi per contrarre matrimonio. Infatti durante il congedo matrimoniale il lavoratore dipendente è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Il trattamento economico è a carico del datore di lavoro.
Comunque la legge riconosce al lavoratore dipendente, in occasione della celebrazione del matrimonio un periodo di congedo retribuito, altra fonte è rappresentata dai CCNL che, oltre a stabilire le modalità di richiesta e fruizione di questi permessi straordinari, hanno esteso tale diritto a tutti i lavoratori (ad eccezione di quelli con un periodo di prova) e nella maggior parte dei casi hanno uniformato il trattamento economico spettante alla categoria degli impiegati e degli operai.
Alcune particolarità
Ricordo che ai lavoratori con la qualifica non impiegatizia, ma dipendenti di imprese industriali è concesso in occasione del matrimonio un periodo di congedo con una durata di otto giorni consecutivi, purché il rapporto di lavoro sia instaurato da almeno una settimana.
Il congedo matrimoniale, questa è una doverosa particolarità, spetta anche quando il lavoratore si trovi per giustificato motivo sospeso dal lavoro ( cassa integrazione) e in caso di dimissioni per contrarre matrimonio. In quest’ultimo caso la richiesta di congedo deve essere avanzata almeno sei giorni prima del suo inizio.
ll congedo matrimoniale INPS spetta ai lavoratori di ambo i sessi dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, con la qualifica di operai, apprendisti operai, lavoranti a domicilio, e marittimi. Ai lavoratori disoccupati o sospesi che abbiano avuto un valido rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio e che siano stati licenziati per cessazione dell'attività e non siano in servizio per malattia; sospensione e richiamo alle armi e ad operai e marittimi che si dimettano per contrarre matrimonio.
Per l’ assegno per congedo matrimoniale, altro aspetto rilevante, consiglio di visitare la pagina del sito Mondo lavoro.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo diverse previsioni da parte del CCNL.
Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
Per i lavoratori dipendenti che decidono di sposarsi è concesso un periodo di congedo matrimoniale, il quale è un periodo di congedo straordinario che non deve superare i 15 giorni consecutivi per contrarre matrimonio. Infatti durante il congedo matrimoniale il lavoratore dipendente è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Il trattamento economico è a carico del datore di lavoro.
Comunque la legge riconosce al lavoratore dipendente, in occasione della celebrazione del matrimonio un periodo di congedo retribuito, altra fonte è rappresentata dai CCNL che, oltre a stabilire le modalità di richiesta e fruizione di questi permessi straordinari, hanno esteso tale diritto a tutti i lavoratori (ad eccezione di quelli con un periodo di prova) e nella maggior parte dei casi hanno uniformato il trattamento economico spettante alla categoria degli impiegati e degli operai.
Alcune particolarità
Ricordo che ai lavoratori con la qualifica non impiegatizia, ma dipendenti di imprese industriali è concesso in occasione del matrimonio un periodo di congedo con una durata di otto giorni consecutivi, purché il rapporto di lavoro sia instaurato da almeno una settimana.
Il congedo matrimoniale, questa è una doverosa particolarità, spetta anche quando il lavoratore si trovi per giustificato motivo sospeso dal lavoro ( cassa integrazione) e in caso di dimissioni per contrarre matrimonio. In quest’ultimo caso la richiesta di congedo deve essere avanzata almeno sei giorni prima del suo inizio.
ll congedo matrimoniale INPS spetta ai lavoratori di ambo i sessi dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, con la qualifica di operai, apprendisti operai, lavoranti a domicilio, e marittimi. Ai lavoratori disoccupati o sospesi che abbiano avuto un valido rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio e che siano stati licenziati per cessazione dell'attività e non siano in servizio per malattia; sospensione e richiamo alle armi e ad operai e marittimi che si dimettano per contrarre matrimonio.
Per l’ assegno per congedo matrimoniale, altro aspetto rilevante, consiglio di visitare la pagina del sito Mondo lavoro.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo diverse previsioni da parte del CCNL.
Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
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