Probabilmente le pari opportunità non sono ancora totalmente entrate nel dizionario comune degli italiani. Ma un fatto appare chiaro la “voglia di impresa” delle donne si fa sentire e non cedono il passo. Ed alla fine di settembre sono quasi 9 mila le imprese femminili in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento dello 0,6%. Pari al 47% delle nuove imprese totali registrate alle Camere di commercio. Sono solo alcuni dei dati presentati in occasione dell’avvio del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” dati dell’ Osservatorio dell’imprenditoria femminile di Unioncamere. Giro d’Italia delle donne che fanno impresa è un’iniziativa, promossa da Unioncamere insieme alle Camere di commercio e ai Comitati per l'imprenditoria femminile, che si articolerà in sette tappe sul territorio nazionale. Ed è un’occasione per dare visibilità alle imprenditrici e per riflettere, tenendo conto della complessità ed eccezionalità del contesto economico e sociale, sul contributo delle donne alla crescita del Paese.
Le 8.814 imprese femminili aggiuntive rappresentano, inoltre, il 47% del saldo totale delle nuove imprese registrate alle Camere di commercio, pari a 18.794 unità tra settembre 2010 e settembre 2011.Lazio, Umbria, Calabria e Veneto le regioni che mettono a segno gli incrementi percentuali più consistenti, compresi tra l’1,4% e l’1,2%. E, ad eccezione del Lazio, sono incrementi più rilevanti di quelli che in termini percentuali hanno fatto registrare le aziende a prevalenza maschile.
Mentre l’ Unione Europea ha lanciato la rete di consulenti per promuovere l’imprenditoria femminile. E ciò attraverso una rete di consulenti, donne esperte nel settore che mettono la loro esperienza a disposizione delle giovani imprenditrici e attive da non più di quattro anni, al fine di rilanciare e invogliare il popolo rosa ad avviare attività in proprio.
L’Unione Europea non ha dubbi a riguardo e l’imprenditoria femminile necessita di sostegno, e nessuno può svolgere meglio questo ruolo delle tante imprenditrici affermate: la rete dell’Unione Europea coinvolge bel 17 paesi membri con un totale di 170 “mentori” provenienti da varie nazioni, tra le quali anche l’Italia.
Un gruppo di donne a capo di imprese affermate e in grado di dare consigli, informazioni e supporto alle colleghe che hanno deciso di scegliere la strada del lavoro autonomo da pochi anni e, di conseguenza, possono non aver ancora superato la delicata fase dell’avvio, che molto spesso si rivela più difficile del previsto nonostante l’accesso ai fondi previsti dalla legge.
Quindi una nuova rete europea di super esperte per promuovere l' imprenditorialità femminile attraverso la condivisione di know-how ed esperienza è stata lanciata dalla Commissione europea. Le donne rappresentano solo il 34,4% dei lavoratori autonomi in Europa. Per incrementare questa percentuale, donne d'affari di successo presteranno assistenza alle imprenditrici che hanno fondato una nuova impresa nell’ arco di tempo da due a quattro anni fa.
domenica 20 novembre 2011
Promozione imprenditoria femminile e le agevolazioni per le imprenditrici
Per gli aiuti e le agevolazioni all'imprenditoria femminile bisogna far riferimento al Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 ovvero il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che contiene le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna.
Mentre la legge che disciplina i finanziamenti all’imprenditoria femminile è la legge n. 215 del 1992. Lo scopo della legge relativa ai finanziamenti imprenditoria femminile consiste nell'incrementare l’imprenditoria in rosa garantendo le pari opportunità e migliorando l’economia di un territorio. E riconosce ai progetti selezionati dei finanziamenti all'imprenditoria attraverso contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti e stabilisce lo stanziamento di un Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.
Come acquisire i finanziamenti?
Per ottenere i finanziamenti imprenditoria femminile si deve presentare richiesta nel momento di apertura dei bandi di gara le cui modalità e termini sono definiti ogni volta attraverso decreti ministeriali , e sono così organizzati:
si presenta la domanda per i finanziamenti imprenditoria femminile in un determinato periodo di tempo, tale domanda entra in graduatorie basate su criteri quali: l'occupazione, la partecipazione femminile all’impresa, la presenza di programmi finalizzati al commercio elettronico e certificazioni ambientali e di qualità.
Chi può far richiesta per acquisire i finanziamenti per l’imprenditoria femminile?
Può presentare domanda per ottener un finanziamento per l’imprenditoria femminile uno dei seguenti soggetti giuridici:
cooperative e società di persone composte almeno per il 60% da donne;
società di capitali in cui almeno due terzi del capitale e degli organi di amministrazione siano controllati da donne;
imprese individuali in cui il responsabile è una donna;
tutti gli enti ossia associazioni, imprese, società di promozione imprenditoriale, centri di formazione che nel loro operare e nel loro indirizzo economico favoriscono corsi di formazione imprenditoriale e consulenza manageriale a gruppi che per almeno il 70% sono composti da donne.
I finanziamenti all’imprenditoria femminile includono i contributi, vediamo come in conto capitale:
per l’avvio dell’impresa imprenditoriale, l’acquisto di attività già esistenti oppure il rilevamento di un’area aziendale con affitto per almeno cinque anni, la realizzazione di progetti aziendali innovativi, l’acquisizione di servizi reali;
agevolazioni per l’acquisto di servizi destinati ad aumentare la produttività, sviluppare l'innovazione organizzativa attraverso nuove tecnologie e nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché lo sviluppo di sistemi di qualità.
Mentre l’importo del finanziamento dell’imprenditoria femminile corrisponde a delle agevolazioni per le imprese che promuovono progetti con un investimento totale tra i € 60.000 e € 400.000.
Vediamo le agevolazioni per le imprenditrici.
L’agevolazione per l’imprenditoria femminile è corrisposta per il 50% attraverso il contributo in conto capitale e per l’altra metà attraverso il finanziamento con tasso agevolato al 0,50%. Tale finanziamento non può avere una durata superiore ai 10 anni. Le agevolazioni per l’imprenditoria femminile sono corrisposte attraverso una somma di denaro che varia in base al luogo in cui l’impresa è ubicata. Le imprenditrici possono richiedere un finanziamento per il loro progetto manageriale in base alla regola de minimis ossia si intendono agevolazioni concesse entro importi regolamentati e predefiniti che prevede un finanziamento massimo di € 100.000 in tre anni e un’agevolazione pari al 60% nelle aree svantaggiate o al 50% in aree non svantaggiate.
Una volta ottenuta l’agevolazione di imprenditoria femminile, il proposito di investimenti deve essere realizzato entro 2 anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Ed il prospetto di investimento può comprendere i costi relativi a: impianti, macchinari e attrezzature, brevetti, software, oneri di progettazione e direzione dei lavori.
Mentre la legge che disciplina i finanziamenti all’imprenditoria femminile è la legge n. 215 del 1992. Lo scopo della legge relativa ai finanziamenti imprenditoria femminile consiste nell'incrementare l’imprenditoria in rosa garantendo le pari opportunità e migliorando l’economia di un territorio. E riconosce ai progetti selezionati dei finanziamenti all'imprenditoria attraverso contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti e stabilisce lo stanziamento di un Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.
Come acquisire i finanziamenti?
Per ottenere i finanziamenti imprenditoria femminile si deve presentare richiesta nel momento di apertura dei bandi di gara le cui modalità e termini sono definiti ogni volta attraverso decreti ministeriali , e sono così organizzati:
si presenta la domanda per i finanziamenti imprenditoria femminile in un determinato periodo di tempo, tale domanda entra in graduatorie basate su criteri quali: l'occupazione, la partecipazione femminile all’impresa, la presenza di programmi finalizzati al commercio elettronico e certificazioni ambientali e di qualità.
Chi può far richiesta per acquisire i finanziamenti per l’imprenditoria femminile?
Può presentare domanda per ottener un finanziamento per l’imprenditoria femminile uno dei seguenti soggetti giuridici:
cooperative e società di persone composte almeno per il 60% da donne;
società di capitali in cui almeno due terzi del capitale e degli organi di amministrazione siano controllati da donne;
imprese individuali in cui il responsabile è una donna;
tutti gli enti ossia associazioni, imprese, società di promozione imprenditoriale, centri di formazione che nel loro operare e nel loro indirizzo economico favoriscono corsi di formazione imprenditoriale e consulenza manageriale a gruppi che per almeno il 70% sono composti da donne.
I finanziamenti all’imprenditoria femminile includono i contributi, vediamo come in conto capitale:
per l’avvio dell’impresa imprenditoriale, l’acquisto di attività già esistenti oppure il rilevamento di un’area aziendale con affitto per almeno cinque anni, la realizzazione di progetti aziendali innovativi, l’acquisizione di servizi reali;
agevolazioni per l’acquisto di servizi destinati ad aumentare la produttività, sviluppare l'innovazione organizzativa attraverso nuove tecnologie e nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché lo sviluppo di sistemi di qualità.
Mentre l’importo del finanziamento dell’imprenditoria femminile corrisponde a delle agevolazioni per le imprese che promuovono progetti con un investimento totale tra i € 60.000 e € 400.000.
Vediamo le agevolazioni per le imprenditrici.
L’agevolazione per l’imprenditoria femminile è corrisposta per il 50% attraverso il contributo in conto capitale e per l’altra metà attraverso il finanziamento con tasso agevolato al 0,50%. Tale finanziamento non può avere una durata superiore ai 10 anni. Le agevolazioni per l’imprenditoria femminile sono corrisposte attraverso una somma di denaro che varia in base al luogo in cui l’impresa è ubicata. Le imprenditrici possono richiedere un finanziamento per il loro progetto manageriale in base alla regola de minimis ossia si intendono agevolazioni concesse entro importi regolamentati e predefiniti che prevede un finanziamento massimo di € 100.000 in tre anni e un’agevolazione pari al 60% nelle aree svantaggiate o al 50% in aree non svantaggiate.
Una volta ottenuta l’agevolazione di imprenditoria femminile, il proposito di investimenti deve essere realizzato entro 2 anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Ed il prospetto di investimento può comprendere i costi relativi a: impianti, macchinari e attrezzature, brevetti, software, oneri di progettazione e direzione dei lavori.
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Apprendistato 2011: indicazioni del Ministero del Lavoro
Vediamo le prime indicazioni del Ministero del Lavoro in riferimento al Testo Unico dell'apprendistato. Nella circolare ministeriale n. 29 sono stati affrontati due dei profili di maggiore e significativo rilievo, ossia: il regime transitorio e quello sanzionatorio.
Analizzando quello transitorio il ministero ha precisato che il regime transitorio ha una durata delimitata e tassativa, non potendo andare oltre il 25 aprile 2012 (sei mesi). Durante questo periodo, laddove non sia possibile applicare la nuova disciplina, a causa del mancato intervento di disposizioni regionali e contrattuali, cui il Testo unico ha demandato la regolamentazione, trovano applicazione le regole legislative e contrattuali precedenti. Per cui le vecchie norme termineranno al temine del semestre (25 aprile 2012).
Per l'apprendistato professionalizzante, le nuove regole potranno operare anche prima della scadenza del semestre transitorio, a condizione che la Regione e la contrattazione ne abbiano regolamentato i profili.
Vediamo il nuovo apprendistato previsto per i lavoratori in mobilità. E' stato precisato che l'instaurazione di tale contratto segue le regole valide per le diverse tipologie di apprendistato. Dove, tuttavia, non sia operativa la nuova disciplina, anche per questi soggetti sarà possibile ricorrere alla normative (legislative e contrattuali) già esistenti. Due sono le nuove regole in ogni caso applicabili: quella riferita al licenziamento (solo per giusta causa o giustificato motivo) e quella relativa al regime contributivo che sarà quello dettato dalla legge n. 223 del 1991 all'articolo 25.
Vediamo l'aspetto sanzionatorio. Il datore di lavoro che assume un apprendista senza consegnargli il contratto scritto deve essere sanzionato, previa diffida che è obbligatoria; egli potrà provvedere alla regolarizzazione entro e non oltre 30 giorni) scrivendo e redigendo l'atto in forma scritta consegnandolo al lavoratore anche dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro evitando, così, la trasformazione in modo automatico in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Analoga procedura si deve applicare anche se il contratto di apprendistato è stato regolarmente scritto ma presenta delle differenze di contenuto rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Stessa sorte, ossia sanzione e diffida anche per altre violazioni come per esempio la mancanza della formalità del patto di prova ovvero del piano formativo individuale, l'assenza del referente aziendale, l'adozione di retribuzione a cottimo, l'errata applicazione del sotto inquadramento o del regime retributivo progressivo in percentuale.
In vista delle nuove regole sull'apprendistato. Imprese e lavoratori possono utilizzare le tre tipologie diverse di contratto per l'ingresso o per il reinserimento nel mondo del lavoro: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere e, infine, di alta formazione e di ricerca. Tutti caratterizzati da importanti agevolazioni contributive e dall'obbligo di formazione del lavoratore con contratto di apprendistato.
Analizzando quello transitorio il ministero ha precisato che il regime transitorio ha una durata delimitata e tassativa, non potendo andare oltre il 25 aprile 2012 (sei mesi). Durante questo periodo, laddove non sia possibile applicare la nuova disciplina, a causa del mancato intervento di disposizioni regionali e contrattuali, cui il Testo unico ha demandato la regolamentazione, trovano applicazione le regole legislative e contrattuali precedenti. Per cui le vecchie norme termineranno al temine del semestre (25 aprile 2012).
Per l'apprendistato professionalizzante, le nuove regole potranno operare anche prima della scadenza del semestre transitorio, a condizione che la Regione e la contrattazione ne abbiano regolamentato i profili.
Vediamo il nuovo apprendistato previsto per i lavoratori in mobilità. E' stato precisato che l'instaurazione di tale contratto segue le regole valide per le diverse tipologie di apprendistato. Dove, tuttavia, non sia operativa la nuova disciplina, anche per questi soggetti sarà possibile ricorrere alla normative (legislative e contrattuali) già esistenti. Due sono le nuove regole in ogni caso applicabili: quella riferita al licenziamento (solo per giusta causa o giustificato motivo) e quella relativa al regime contributivo che sarà quello dettato dalla legge n. 223 del 1991 all'articolo 25.
Vediamo l'aspetto sanzionatorio. Il datore di lavoro che assume un apprendista senza consegnargli il contratto scritto deve essere sanzionato, previa diffida che è obbligatoria; egli potrà provvedere alla regolarizzazione entro e non oltre 30 giorni) scrivendo e redigendo l'atto in forma scritta consegnandolo al lavoratore anche dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro evitando, così, la trasformazione in modo automatico in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Analoga procedura si deve applicare anche se il contratto di apprendistato è stato regolarmente scritto ma presenta delle differenze di contenuto rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Stessa sorte, ossia sanzione e diffida anche per altre violazioni come per esempio la mancanza della formalità del patto di prova ovvero del piano formativo individuale, l'assenza del referente aziendale, l'adozione di retribuzione a cottimo, l'errata applicazione del sotto inquadramento o del regime retributivo progressivo in percentuale.
In vista delle nuove regole sull'apprendistato. Imprese e lavoratori possono utilizzare le tre tipologie diverse di contratto per l'ingresso o per il reinserimento nel mondo del lavoro: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere e, infine, di alta formazione e di ricerca. Tutti caratterizzati da importanti agevolazioni contributive e dall'obbligo di formazione del lavoratore con contratto di apprendistato.
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