Vediamo l’ultima fotografia scattata dall’INPS sulla cassa integrazione.
Torna a volare la cassa integrazione: a febbraio - secondo i dati diffusi dall'Inps - le aziende italiane hanno chiesto l'autorizzazione per 82 milioni di ore di Cassa integrazione guadagni (cig) con un aumento del 49,1% rispetto ai 55 milioni di gennaio (dato più basso dall'agosto 2009) e del 16,8% rispetto a febbraio 2011.
Nel complesso - segnala l'Inps nei primi due mesi dell'anno sono state autorizzate alle aziende 136,9 milioni di ore di cassa integrazione a fronte dei 130,2 milioni del 2011 (+5,1%). "Il dato di febbraio 2012 - si legge in una nota dell'Istituto di previdenza - fa registrare una inversione di tendenza rispetto all'ultimo quadrimestre, in cui il numero di ore autorizzate è costantemente diminuito, sia in termini assoluti, sia in confronto agli stessi mesi dell'anno precedente". Gli interventi ordinari (CIGO) a febbraio sono aumentati del 23,9% rispetto a gennaio (da 20,3 a 25,1 milioni di ore) e del 31,4% rispetto a febbraio 2011 (erano state autorizzati 19,1 milioni di ore di cigo). La cassa integrazione ordinaria chiesta dalle imprese industriali è aumentata del 56% rispetto ad un anno fa, mentre la cigo relativa al settore edile registra una diminuzione tendenziale del 21,5%. Gli interventi straordinari (CIGS) di febbraio autorizzati ammontano a 25,8 milioni di ore con un aumento del 20,4% rispetto a gennaio e una diminuzione rispetto al febbraio 2011 del 10,9%
La variazione negativa su base tendenziale è da attribuire al settore industriale, che registra un calo del 19,1% rispetto alle ore autorizzate a febbraio 2011. Volano invece gli interventi in deroga (CIGD). A febbraio le ore autorizzate per questo tipo di ammortizzatore sono state 31,1 milioni a fronte di 22,1 milioni di febbraio 2011 (+40,4%) e dei 13,3 milioni di gennaio 2012 (+133%). "Le ore di cassa integrazione autorizzate in febbraio, che come di consueto superano quelle di gennaio - commenta il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua - segnano una interruzione nell'andamento tendenziale degli ultimi tempi, che si presentava in costante discesa. Occorrerà comunque aspettare i prossimi mesi per comprendere qual è l'effettiva tendenza di questo 2012".
E poi cala l'occupazione, cala il lavoro stabile, cala il reddito: per i laureati italiani lo scenario non offre motivi di ottimismo. E questa abbondanza di segni meno dovrebbe spingere il Governo a investire con urgenza in istruzione, ricerca, innovazione e cultura.
mercoledì 7 marzo 2012
domenica 4 marzo 2012
Lavoro interinale si cambia nel 2012
Il lavoratori interinali equiparati ai lavoratori dipendenti.
Meno vincoli per il lavoro somministrato. Infatti con le nuove disposizioni di legge in alcuni casi si possono ricorrere alla somministrazione senza indicare la causale. Grazie ha questo provvedimento gli operatori del settore (agenzie del lavoro) possono trovare uno sbocco per uno strumento del lavoro poco usato o almeno sottoutilizzato perché soggetto al pericolo di contenziosi.
Infatti la normativa in vigore richiede le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive per far ricorso alla somministrazione del lavoro. E viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia del lavoro hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro.
Il provvedimento serve ad assegnare il mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori".
Il decreto modifica le disposizioni della legge Biagi sul lavoro interinale. In particolare viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.
Viene regolamentato anche l'orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione.
Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall'agenzia di lavoro siano informati dall'impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono introdotte infine norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati.
Lo scopo della normativa è per favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di prima occupazione. Parità di trattamento, più facile accesso all'occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall'impresa in cui si presta il servizio. Quindi non è più necessario giustificare una con un causale l’assunzione del lavoratore in “affitto” con contratto di somministrazione se questo appartiene a categorie svantaggiate. L’obbligo di motivare il contratto di lavoro interinale è stato cancellato quando si parla di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi.
Questo quadro normativo viene alla luce della direttiva della Comunità europea 104 del 2008 regolamneto n. 800 che invitava gli stati membri a rimuovere gli ostacoli ingiustificati che frenano il ricorso alla somministrazione.
Meno vincoli per il lavoro somministrato. Infatti con le nuove disposizioni di legge in alcuni casi si possono ricorrere alla somministrazione senza indicare la causale. Grazie ha questo provvedimento gli operatori del settore (agenzie del lavoro) possono trovare uno sbocco per uno strumento del lavoro poco usato o almeno sottoutilizzato perché soggetto al pericolo di contenziosi.
Infatti la normativa in vigore richiede le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive per far ricorso alla somministrazione del lavoro. E viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia del lavoro hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro.
Il provvedimento serve ad assegnare il mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori".
Il decreto modifica le disposizioni della legge Biagi sul lavoro interinale. In particolare viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.
Viene regolamentato anche l'orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione.
Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall'agenzia di lavoro siano informati dall'impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono introdotte infine norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati.
Lo scopo della normativa è per favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di prima occupazione. Parità di trattamento, più facile accesso all'occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall'impresa in cui si presta il servizio. Quindi non è più necessario giustificare una con un causale l’assunzione del lavoratore in “affitto” con contratto di somministrazione se questo appartiene a categorie svantaggiate. L’obbligo di motivare il contratto di lavoro interinale è stato cancellato quando si parla di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi.
Questo quadro normativo viene alla luce della direttiva della Comunità europea 104 del 2008 regolamneto n. 800 che invitava gli stati membri a rimuovere gli ostacoli ingiustificati che frenano il ricorso alla somministrazione.
Dipendenti statali e il contributo 2% illegittimo
Per i dipendenti statali è illegittima la trattenuta del 2% dopo il passaggio da buonuscita a Tfr. Il Tar della Calabria con sentenza n.564/2012 ha dato torto alla Pubblica Amministrazione coinvolte e quindi vanno restituite ai dipendenti pubblici le somme accantonate dallo scorso anno.
Ricordiamo che dal primo gennaio del 2011 lo Stato sta trattenendo in modo illegittimo il 2 per cento dello stipendio a circa due milioni di dipendenti pubblici. E' quanto ha affermato il Tar con la sentenza di cui sopra con la quale ha condannato l’amministrazione a restituire le relative somme, con gli interessi, ai dipendenti che avevano presentato ricorso, aprendo così la strada ad azioni dello stesso tipo in tutte le Regioni di Italia.
La legge n. 122 del 2010 prescrive che oltre a bloccare il rinnovo dei contratti e a congelare per tre anni le retribuzioni dei dipendenti pubblici, cambiava il meccanismo della liquidazione, trasformando la vecchia indennità di buonuscita in un trattamento di fine rapporto (Tfr) del tutto simile a quello in vigore per i privati, secondo quanto previsto dal Codice civile. La differenza tra i due meccanismi è consistente. Per la buonuscita venivano accantonati contributi pari al 9,60 per cento sull’80 per cento della retribuzione; il 2,5 per cento (di fatto quindi il 2 sull’intero stipendio) era a carico del lavoratore. Con il Tfr invece l’accantonamento è del 6,91 sull’intera retribuzione, interamente a carico del datore di lavoro.
Come è giuridicamente noto l’art. 12, comma 10, del D.L. n. 78 del 2010 –convertito in L. n. 122 del 2010– prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio del 2011, avvenga secondo la disciplina di cui all’art. 2120 Cod. Civ., con l’applicazione di un’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione.
Ricordiamo inoltre che le regole previste dalla legge sopra citata prevedono: l’abolizione della vecchia disciplina, in generale più vantaggiosa rispetto al Tfr, avrebbe dovuto comportare la cancellazione della trattenuta del 2,5 per cento, che i dipendenti vedono sul cedolino dello stipendio alla voce Opera di previdenza. Invece le cose sono andate diversamente. Le pubbliche amministrazioni, confortate anche da una circolare dell’Inpdap, hanno continuato a regolarsi come prima, trattenendo ogni mese quella somma (in media tra i 35-40 euro) dallo stipendio di circa due milioni di dipendenti pubblici, che avranno però al momento di lasciare il servizio una liquidazione meno favorevole. Per di più - come ha precisato l'Inpdap - nonostante il passaggio al Tfr, che per i privati si calcola su tutto lo stipendio, la base retributiva per la liquidazione dei dipendenti pubblici resterà l’80 per cento del totale: è un ulteriore elemento di disparità.
La novità normativa non riguarda tutti gli statali: sono esclusi i lavoratori assunti dal 2001 in poi, che in base ad una legge di riforma hanno già il Tfr e non la buonuscita. A loro la trattenuta non viene fatta, perché la retribuzione è stata ridotta in proporzione dal momento in cui sono stati assunti.
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