I chiarimenti attesi sull’argomento sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3 del 2012, con la quale dopo un esame della normativa (decreto legge n. 201 del 2011, c.d. “Salva Italia” è stato chiarito che concorrono alla formazione del monte di un milione di euro, che fa scattare la tassazione ordinaria invece di quella separata, sia il trattamento di fine rapporto, sia le indennità equipollenti e tutte le altre indennità e somme percepite una tantum in relazione alla cessazione del rapporto lavorativo.
Tra le precisazioni di maggiore interesse si mettono in evidenza le seguenti:
la disposizione ha effetto per le indennità il cui diritto alla percezione è sorto successivamente al 1° gennaio 2011;
anche per gli amministratori di società di capitali la tassazione ordinaria si applica solo sulle quote di compensi ed indennità che eccedono il milione di euro;
tra i soggetti interessati, la tassazione ordinaria: è esclusa per gli eredi che percepiscono un’indennità in nome di un dipendente o di un collaboratore deceduto.
Le indennità di fine mandato (TFM) degli amministratori di società di capitali, sono soggette a tassazione ordinaria solo per la parte superiore il un milione di euro. È questo il più importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, che ha analizzato l’art. 24 comma 31 del decreto legge n. 201 del 2011, con il quale sono state introdotte deroghe al regime di tassazione separata delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1 lettere a) e c) del TUIR, cioè del TFR e delle indennità equipollenti dei lavoratori dipendenti, nonché delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, ad esempio il trattamento di fine mandato degli amministratori di società, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
L’art. 24 comma 31 stabilisce che le nuove disposizioni “si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali“. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione , “intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Gli amministratori di società di capitali, pertanto, non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disciplina in esame l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’effettuare la verifica del superamento del limite di un milione, “occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando che l’importo già oggetto di tassazione separata anche se in via provvisoria non concorre alla formazione del reddito complessivo”. Tali criteri devono ritenersi applicabili anche in relazione al TFM degli amministratori.
Il concorso alla formazione del reddito complessivo di indennità e compensi, comporta un incremento dello stesso, con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché del contributo di solidarietà del 3% qualora il reddito complessivo ecceda l’importo di 300.000 euro (art. 2 del decreto legge n .138 del 2011).
Infine, secondo l’Agenzia delle Entrate, esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l’ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto; la tassazione separata sarà quindi applicabile anche in caso di superamento del limite di un milione di euro. Ne consegue che gli amministratori di società di capitali non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti. L’orientamento prevalente era quello di ritenere che, per effetto del decreto legge n . 201, il TFM degli amministratori di società di capitali dovesse essere sempre tassato in via ordinaria, indipendentemente dal relativo importo.
sabato 10 marzo 2012
Trattamento di fine mandato chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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mercoledì 7 marzo 2012
Vola la Cassa integrazione guadagni a febbraio 2012
Vediamo l’ultima fotografia scattata dall’INPS sulla cassa integrazione.
Torna a volare la cassa integrazione: a febbraio - secondo i dati diffusi dall'Inps - le aziende italiane hanno chiesto l'autorizzazione per 82 milioni di ore di Cassa integrazione guadagni (cig) con un aumento del 49,1% rispetto ai 55 milioni di gennaio (dato più basso dall'agosto 2009) e del 16,8% rispetto a febbraio 2011.
Nel complesso - segnala l'Inps nei primi due mesi dell'anno sono state autorizzate alle aziende 136,9 milioni di ore di cassa integrazione a fronte dei 130,2 milioni del 2011 (+5,1%). "Il dato di febbraio 2012 - si legge in una nota dell'Istituto di previdenza - fa registrare una inversione di tendenza rispetto all'ultimo quadrimestre, in cui il numero di ore autorizzate è costantemente diminuito, sia in termini assoluti, sia in confronto agli stessi mesi dell'anno precedente". Gli interventi ordinari (CIGO) a febbraio sono aumentati del 23,9% rispetto a gennaio (da 20,3 a 25,1 milioni di ore) e del 31,4% rispetto a febbraio 2011 (erano state autorizzati 19,1 milioni di ore di cigo). La cassa integrazione ordinaria chiesta dalle imprese industriali è aumentata del 56% rispetto ad un anno fa, mentre la cigo relativa al settore edile registra una diminuzione tendenziale del 21,5%. Gli interventi straordinari (CIGS) di febbraio autorizzati ammontano a 25,8 milioni di ore con un aumento del 20,4% rispetto a gennaio e una diminuzione rispetto al febbraio 2011 del 10,9%
La variazione negativa su base tendenziale è da attribuire al settore industriale, che registra un calo del 19,1% rispetto alle ore autorizzate a febbraio 2011. Volano invece gli interventi in deroga (CIGD). A febbraio le ore autorizzate per questo tipo di ammortizzatore sono state 31,1 milioni a fronte di 22,1 milioni di febbraio 2011 (+40,4%) e dei 13,3 milioni di gennaio 2012 (+133%). "Le ore di cassa integrazione autorizzate in febbraio, che come di consueto superano quelle di gennaio - commenta il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua - segnano una interruzione nell'andamento tendenziale degli ultimi tempi, che si presentava in costante discesa. Occorrerà comunque aspettare i prossimi mesi per comprendere qual è l'effettiva tendenza di questo 2012".
E poi cala l'occupazione, cala il lavoro stabile, cala il reddito: per i laureati italiani lo scenario non offre motivi di ottimismo. E questa abbondanza di segni meno dovrebbe spingere il Governo a investire con urgenza in istruzione, ricerca, innovazione e cultura.
Torna a volare la cassa integrazione: a febbraio - secondo i dati diffusi dall'Inps - le aziende italiane hanno chiesto l'autorizzazione per 82 milioni di ore di Cassa integrazione guadagni (cig) con un aumento del 49,1% rispetto ai 55 milioni di gennaio (dato più basso dall'agosto 2009) e del 16,8% rispetto a febbraio 2011.
Nel complesso - segnala l'Inps nei primi due mesi dell'anno sono state autorizzate alle aziende 136,9 milioni di ore di cassa integrazione a fronte dei 130,2 milioni del 2011 (+5,1%). "Il dato di febbraio 2012 - si legge in una nota dell'Istituto di previdenza - fa registrare una inversione di tendenza rispetto all'ultimo quadrimestre, in cui il numero di ore autorizzate è costantemente diminuito, sia in termini assoluti, sia in confronto agli stessi mesi dell'anno precedente". Gli interventi ordinari (CIGO) a febbraio sono aumentati del 23,9% rispetto a gennaio (da 20,3 a 25,1 milioni di ore) e del 31,4% rispetto a febbraio 2011 (erano state autorizzati 19,1 milioni di ore di cigo). La cassa integrazione ordinaria chiesta dalle imprese industriali è aumentata del 56% rispetto ad un anno fa, mentre la cigo relativa al settore edile registra una diminuzione tendenziale del 21,5%. Gli interventi straordinari (CIGS) di febbraio autorizzati ammontano a 25,8 milioni di ore con un aumento del 20,4% rispetto a gennaio e una diminuzione rispetto al febbraio 2011 del 10,9%
La variazione negativa su base tendenziale è da attribuire al settore industriale, che registra un calo del 19,1% rispetto alle ore autorizzate a febbraio 2011. Volano invece gli interventi in deroga (CIGD). A febbraio le ore autorizzate per questo tipo di ammortizzatore sono state 31,1 milioni a fronte di 22,1 milioni di febbraio 2011 (+40,4%) e dei 13,3 milioni di gennaio 2012 (+133%). "Le ore di cassa integrazione autorizzate in febbraio, che come di consueto superano quelle di gennaio - commenta il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua - segnano una interruzione nell'andamento tendenziale degli ultimi tempi, che si presentava in costante discesa. Occorrerà comunque aspettare i prossimi mesi per comprendere qual è l'effettiva tendenza di questo 2012".
E poi cala l'occupazione, cala il lavoro stabile, cala il reddito: per i laureati italiani lo scenario non offre motivi di ottimismo. E questa abbondanza di segni meno dovrebbe spingere il Governo a investire con urgenza in istruzione, ricerca, innovazione e cultura.
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domenica 4 marzo 2012
Lavoro interinale si cambia nel 2012
Il lavoratori interinali equiparati ai lavoratori dipendenti.
Meno vincoli per il lavoro somministrato. Infatti con le nuove disposizioni di legge in alcuni casi si possono ricorrere alla somministrazione senza indicare la causale. Grazie ha questo provvedimento gli operatori del settore (agenzie del lavoro) possono trovare uno sbocco per uno strumento del lavoro poco usato o almeno sottoutilizzato perché soggetto al pericolo di contenziosi.
Infatti la normativa in vigore richiede le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive per far ricorso alla somministrazione del lavoro. E viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia del lavoro hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro.
Il provvedimento serve ad assegnare il mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori".
Il decreto modifica le disposizioni della legge Biagi sul lavoro interinale. In particolare viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.
Viene regolamentato anche l'orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione.
Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall'agenzia di lavoro siano informati dall'impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono introdotte infine norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati.
Lo scopo della normativa è per favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di prima occupazione. Parità di trattamento, più facile accesso all'occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall'impresa in cui si presta il servizio. Quindi non è più necessario giustificare una con un causale l’assunzione del lavoratore in “affitto” con contratto di somministrazione se questo appartiene a categorie svantaggiate. L’obbligo di motivare il contratto di lavoro interinale è stato cancellato quando si parla di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi.
Questo quadro normativo viene alla luce della direttiva della Comunità europea 104 del 2008 regolamneto n. 800 che invitava gli stati membri a rimuovere gli ostacoli ingiustificati che frenano il ricorso alla somministrazione.
Meno vincoli per il lavoro somministrato. Infatti con le nuove disposizioni di legge in alcuni casi si possono ricorrere alla somministrazione senza indicare la causale. Grazie ha questo provvedimento gli operatori del settore (agenzie del lavoro) possono trovare uno sbocco per uno strumento del lavoro poco usato o almeno sottoutilizzato perché soggetto al pericolo di contenziosi.
Infatti la normativa in vigore richiede le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive per far ricorso alla somministrazione del lavoro. E viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia del lavoro hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro.
Il provvedimento serve ad assegnare il mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori".
Il decreto modifica le disposizioni della legge Biagi sul lavoro interinale. In particolare viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.
Viene regolamentato anche l'orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione.
Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall'agenzia di lavoro siano informati dall'impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono introdotte infine norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati.
Lo scopo della normativa è per favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di prima occupazione. Parità di trattamento, più facile accesso all'occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall'impresa in cui si presta il servizio. Quindi non è più necessario giustificare una con un causale l’assunzione del lavoratore in “affitto” con contratto di somministrazione se questo appartiene a categorie svantaggiate. L’obbligo di motivare il contratto di lavoro interinale è stato cancellato quando si parla di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi.
Questo quadro normativo viene alla luce della direttiva della Comunità europea 104 del 2008 regolamneto n. 800 che invitava gli stati membri a rimuovere gli ostacoli ingiustificati che frenano il ricorso alla somministrazione.
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