L'8 Marzo, nell’anno della crisi economica per le donne è vera emergenza lavoro. Per le donne italiane, i numeri sull'occupazione sono allarmanti (lavorano meno della metà, prendono il 20% in meno in busta paga rispetto agli uomini) e il confronto europeo è veramente drammatico (solo la piccola isola, lo stato di Malta sta peggio dell’Italia). Le donne occupate sono il 46,1% (2010), il Sud è al 30,5% (56,1% al Nord); significativo è il tasso di non occupazione (non attività), o meglio coloro che non cercano più un lavoro) che secondo le stime ufficiali è al 48,9% contro il 35,5% europeo, differenza significativa. Nel mese di dicembre 2011, la disoccupazione femminile è cresciuta del 3,2% rispetto al 2010. E quando si diventa mamme, una su tre lascia il lavoro.
Questo deve essere un motivo per sperare che ci sia per le donne una tendenza diversa un cambio: quindi è augurabile che bisogna investire sul lavoro delle donne, anche per uscire dalla crisi e rilanciare il paese. ''La situazione delle donne nel mercato del lavoro è peggiorata con la crisi, quantitativamente e qualitativamente, partendo da una situazione già grave'' come ha sostenuto Linda Laura Sabbadini, direttore del dipartimento statistiche sociali e ambientali dell'Istat. Infatti in due anni, dal 2008 al 2010 l'occupazione femminile è diminuita di 103 mila unità (-1,1%); e si è anche ridotta l'occupazione qualificata (-270 mila), mentre si è sviluppata quella non qualificata (+218 mila). Ovviamente cresce il contratto di lavoro a tempo parziale e si accentuano le disparità. Favorire l' occupazione femminile vuol dire anche intervenire sul lavoro di cura e servizi per le donne:''O si redistribuisce il lavoro di cura fra i generi - osserva Sabbadini - sviluppando la rete dei servizi e il lavoro flessibile o difficilmente potrà esserci futuro per l'occupazione femminile.
Occupazione e tempi di cura sono temi fra loro legati anche per Maria Teresa Roghi, responsabile pari opportunità dell'Ugl, per la quale ''non c'è niente da festeggiare''. ''Tuttora, infatti - ha osservato - le donne hanno difficoltà a trovare un'occupazione, e se la ottengono devono combattere per riuscire a conciliare i tempi di vita con quelli del lavoro. Senza contare le forti discriminazioni che ancora esistono a livello economico e professionale".
sabato 10 marzo 2012
Lavoro il punto di vista della CISL
Si stanno rincorrendo le tensioni in vista del nuovo tavolo sul lavoro. "Spero che il governo voglia un accordo innovativo ed equilibrato e non dia la stura a chi rincorre tensioni sociali e si barrica dietro ai no. La CISL farà la sua parte". Così il leader della CISL Raffaele Bonanni, in vista del nuovo incontro con l'esecutivo sulla riforma del lavoro e dopo le affermazioni del segretario della Cgil Camusso che ha paventato la possibilità di tensioni sociali nel caso in cui il governo cerchi licenziamenti facili. Il tema della riforma del lavoro e le trattative con il governo dividono i principali esponenti sindacali. Il segretario della CISL Bonanni affida a twitter una breve riflessione polemica: “Spero che il governo voglia un accordo innovativo ed equilibrato e non fornisca alibi …. Una frase che sembra essere una sentenza nei confronti di Susanna Camusso, segretario CGIL.
Per Luigi Angeletti segretario della UIL, risorse e certezze sono la soluzione per un buon esito "Non possiamo che condividere l'approccio espresso dal Presidente della Repubblica circa gli obiettivi del negoziato". E' quanto ha affermato in una nota, Angeletti in vista della ripresa, lunedì, della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro. "La trattativa -prosegue Angeletti - avrà un buon esito se tutti accetteranno soluzioni razionali: le tutele si diffondono stanziando le risorse necessarie; i diritti diventano certi riducendo i margini interpretativi".
Per Luigi Angeletti segretario della UIL, risorse e certezze sono la soluzione per un buon esito "Non possiamo che condividere l'approccio espresso dal Presidente della Repubblica circa gli obiettivi del negoziato". E' quanto ha affermato in una nota, Angeletti in vista della ripresa, lunedì, della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro. "La trattativa -prosegue Angeletti - avrà un buon esito se tutti accetteranno soluzioni razionali: le tutele si diffondono stanziando le risorse necessarie; i diritti diventano certi riducendo i margini interpretativi".
Etichette:
CGIL,
CISL,
mercato del lavoro,
Raffaele Bonanni,
riforma,
twitter,
uil
Trattamento di fine mandato chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
I chiarimenti attesi sull’argomento sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3 del 2012, con la quale dopo un esame della normativa (decreto legge n. 201 del 2011, c.d. “Salva Italia” è stato chiarito che concorrono alla formazione del monte di un milione di euro, che fa scattare la tassazione ordinaria invece di quella separata, sia il trattamento di fine rapporto, sia le indennità equipollenti e tutte le altre indennità e somme percepite una tantum in relazione alla cessazione del rapporto lavorativo.
Tra le precisazioni di maggiore interesse si mettono in evidenza le seguenti:
la disposizione ha effetto per le indennità il cui diritto alla percezione è sorto successivamente al 1° gennaio 2011;
anche per gli amministratori di società di capitali la tassazione ordinaria si applica solo sulle quote di compensi ed indennità che eccedono il milione di euro;
tra i soggetti interessati, la tassazione ordinaria: è esclusa per gli eredi che percepiscono un’indennità in nome di un dipendente o di un collaboratore deceduto.
Le indennità di fine mandato (TFM) degli amministratori di società di capitali, sono soggette a tassazione ordinaria solo per la parte superiore il un milione di euro. È questo il più importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, che ha analizzato l’art. 24 comma 31 del decreto legge n. 201 del 2011, con il quale sono state introdotte deroghe al regime di tassazione separata delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1 lettere a) e c) del TUIR, cioè del TFR e delle indennità equipollenti dei lavoratori dipendenti, nonché delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, ad esempio il trattamento di fine mandato degli amministratori di società, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
L’art. 24 comma 31 stabilisce che le nuove disposizioni “si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali“. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione , “intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Gli amministratori di società di capitali, pertanto, non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disciplina in esame l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’effettuare la verifica del superamento del limite di un milione, “occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando che l’importo già oggetto di tassazione separata anche se in via provvisoria non concorre alla formazione del reddito complessivo”. Tali criteri devono ritenersi applicabili anche in relazione al TFM degli amministratori.
Il concorso alla formazione del reddito complessivo di indennità e compensi, comporta un incremento dello stesso, con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché del contributo di solidarietà del 3% qualora il reddito complessivo ecceda l’importo di 300.000 euro (art. 2 del decreto legge n .138 del 2011).
Infine, secondo l’Agenzia delle Entrate, esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l’ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto; la tassazione separata sarà quindi applicabile anche in caso di superamento del limite di un milione di euro. Ne consegue che gli amministratori di società di capitali non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti. L’orientamento prevalente era quello di ritenere che, per effetto del decreto legge n . 201, il TFM degli amministratori di società di capitali dovesse essere sempre tassato in via ordinaria, indipendentemente dal relativo importo.
Tra le precisazioni di maggiore interesse si mettono in evidenza le seguenti:
la disposizione ha effetto per le indennità il cui diritto alla percezione è sorto successivamente al 1° gennaio 2011;
anche per gli amministratori di società di capitali la tassazione ordinaria si applica solo sulle quote di compensi ed indennità che eccedono il milione di euro;
tra i soggetti interessati, la tassazione ordinaria: è esclusa per gli eredi che percepiscono un’indennità in nome di un dipendente o di un collaboratore deceduto.
Le indennità di fine mandato (TFM) degli amministratori di società di capitali, sono soggette a tassazione ordinaria solo per la parte superiore il un milione di euro. È questo il più importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, che ha analizzato l’art. 24 comma 31 del decreto legge n. 201 del 2011, con il quale sono state introdotte deroghe al regime di tassazione separata delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1 lettere a) e c) del TUIR, cioè del TFR e delle indennità equipollenti dei lavoratori dipendenti, nonché delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, ad esempio il trattamento di fine mandato degli amministratori di società, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
L’art. 24 comma 31 stabilisce che le nuove disposizioni “si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali“. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione , “intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Gli amministratori di società di capitali, pertanto, non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disciplina in esame l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’effettuare la verifica del superamento del limite di un milione, “occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando che l’importo già oggetto di tassazione separata anche se in via provvisoria non concorre alla formazione del reddito complessivo”. Tali criteri devono ritenersi applicabili anche in relazione al TFM degli amministratori.
Il concorso alla formazione del reddito complessivo di indennità e compensi, comporta un incremento dello stesso, con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché del contributo di solidarietà del 3% qualora il reddito complessivo ecceda l’importo di 300.000 euro (art. 2 del decreto legge n .138 del 2011).
Infine, secondo l’Agenzia delle Entrate, esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l’ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto; la tassazione separata sarà quindi applicabile anche in caso di superamento del limite di un milione di euro. Ne consegue che gli amministratori di società di capitali non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti. L’orientamento prevalente era quello di ritenere che, per effetto del decreto legge n . 201, il TFM degli amministratori di società di capitali dovesse essere sempre tassato in via ordinaria, indipendentemente dal relativo importo.
Etichette:
Agenzia delle Entrate,
circolare n. 3 del 2012,
decreto Salva Italia,
indennità di fine rapporto,
TFM
Iscriviti a:
Post (Atom)