Il Cud è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario.
In linea generale, nel Cud sono riportati:
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio le pensioni) e assimilati corrisposti nell’anno precedente e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
le relative ritenute di acconto operate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
le detrazioni effettuate
Inoltre, il Cud è utilizzato per attestare l’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno precedente che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps, all’Inpdap e all’Ipost.
Nella sostanza il modello approvato Agenzia delle Entrate mantiene lo stesso schema degli anni precedenti ma introduce tante novità legate anche e soprattutto a dati previdenziali e assistenziali utili all’INPS, ancora per quest’anno, all’Inpdap. Proprio per questi dati si è resa necessario l’approntamento di nuove annotazioni.
La consegna del CUD può avvenire nel modo tradizionale, ovvero mediante consegna di un modello cartaceo in duplice copia (insieme alla scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille) oppure anche mediante invio telematico. In quest’ultimo caso, però, il sostituto d’imposta deve garantirsi rispetto alla reale possibilità che il dipendente abbia gli strumenti per venirne in possesso e possa stampare la certificazione.
Il rilascio del modello CUD deve essere emesso anche nei confronti di tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato durante l’anno 2011 compresi coloro a cui, entro i 12 giorni successivi (su richiesta del lavoratore), è stato rilasciato un modello “provvisorio”.
Una certificazione in carta libera (non mod. CUD su tracciato ufficiale), deve essere emessa anche dai datori di lavoro privati nei confronti dei lavoratori domestici a fronte di una loro specifica richiesta.
Nuovi codici da inserire nelle “annotazioni” sono:
BM – che riguarda l’applicazione di incentivi fiscali su redditi di soggetti che rientrano dall’estero per i quali è prevista la riduzione dell’imponibile del 80% e dell’70% rispettivamente per maschi e femmine. BQ – che riguarda la riduzione del 99% dell’acconto Irpef per il 2011. (D.M. 21.11.2011);
CB – che riguarda la riduzione dell’82% dell’acconto Irpef per il 2011. (D.M. 21.11.2011);
BY – che riguarda lavoratori cessati nel 2011 con redditi superiori ad € 300.000,00;
CA – che riguarda lavoratori che hanno iniziato l’attività dopo l’1.1.2007 ed hanno aderito ad una forma di previdenza complementare e che sono cessati nel 2012.
Modello Cud 2012 punto 1 – “Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir” quest’anno, la casella 1 del CUD dovrà tenere conto delle seguenti novità intervenute nel corso del 2011:
i redditi dovranno essere indicati al netto del contributo di solidarietà introdotto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, evidenziato al punto 136;
e al lordo della quota di TFR ed altre indennità eccedente 1 milione di euro che, ai sensi dell’art. 17 DL n. 201/2011, è stata assoggettata a tassazione ordinaria (attraverso il nuovo codice annotazione “BZ” devono essere indicati sia la quota complessiva eccedente 1 milione di euro che l’importo delle singole indennità/TFR corrisposte);
con riguardo ai redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 (trattasi sommariamente dei cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno tras ferito la residenza in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che hanno goduto di un abbattimento della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari all’80 % per le lavoratrici e il 70 % per i lavoratori; vedasi l’art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238), Nel punto 1 va indicato il 20 % in caso di componente femminile o il 30% per i lavoratori maschi, dei redditi corrisposti, sempreché il percipiente abbia richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 citato in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell’ammontare erogato);
se nel punto sono indicate remunerazioni erogate in forma di bonus e stock option a manager/co.co.co del settore finanziario (banche, società di gestione del risparmio, sim, società finanziarie etc), ricordarsi che nell’annotazione cod. “BL” deve essere indicato:
–l’ammontare complessivo di dette remunerazioni;
–la parte dei compensi eccedenti il triplo della la parte fissa della retribuzione erogati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (fino al 16 luglio 2011);
–la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (dal 17 luglio 2011);
–la relativa imposta operata.
Modello Cud 2012 Punto 22 – “Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell’anno” per assistenza fiscale. Quest’anno la casella 22 dovrà tenere conto del differimento di diciassette punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011 (D.P.C.M. 21 novembre 2011, in attuazione del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78). In pratica, va indicato l’importo del secondo o unico acconto relativo all’Irpef effettivamente trattenuto, al netto di quanto eventualmente restituito entro gennaio 2012. Era previsto, infatti, che nel caso il sostituto d’imposta non avesse tenuto conto del differimento a novembre, quest’ultimo avrebbe dovuto restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione erogata nel mese di dicembre 2011, o al più tardi nel mese di gennaio 2012. In definitiva, soltanto nel caso in cui le restituzioni siano state effettuate nei mesi di dicembre e gennaio nel punto 22 va indicato l’importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate. Il sostituto deve altresì compilare le annotazioni cod. “BQ” se ha operato l’acconto in misura ridotta (a novembre) ovvero ha effettuato la restituzione a dicembre 2011; diversamente dovrà compilare l’annotazione cod. “CB” se ha restituito la riduzione a gennaio 2012.
domenica 25 marzo 2012
Riforma del mercato del lavoro, ecco tutte le novità
Dieci capitoli e 26 pagine approvati per quella che sarà una vera e propria svolta per il mercato del lavoro in Italia
Vediamo le misure adottate:
- contratti di lavoro: si punta sull'apprendistato e sul suo valore formativo. Si collega l'assunzione di nuovi apprendisti alla stabilizzazione avvenuta in precedenza (50% nell'ultimo triennio), si prevede una durata minima di sei mesi per il contratto e si alza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati (da 1 a 1 a 3 a 2). Il contratto a tempo determinato è perseguito fissando un intervallo di 60 giorni tra un contratto e l'altro (contro i 10 attuali) per un contratto inferiore a 6 mesi e di 90 giorni per una durata superiore (adesso 20). L'apprendistato diventerà una delle forme prevalenti. Previste percentuali minime (50%) di conferma in servizio per continuare ad assumere apprendisti. Innalzato il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2. Durata minima di sei mesi.
- stretta sulle partite IVA: Stretta sulle partite Iva e sulle associazioni in partecipazione permesse solo in caso di associazione tra familiari entro il primo grado (genitori o figli) e il coniuge. Arrivano norme volte a evitare l'uso improprio della partita Iva in sostituzione di contratti di lavoro subordinato. La prestazione per più di 6 mesi è presunzione del carattere coordinato e continuativo (e anche quella da cui il prestatore ricavi oltre il 75% dei propri corrispettivi).
- stangata per i co.co.pro: Ci sarà una definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive in modo da enfatizzare la componente professionale. E' vietato l'inserimento di clausole che consentono il recesso prima della fine del progetto. In caso di mancanza di un progetto specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si prevede per i collaboratori un aumento dell'aliquota contributiva di un punto l'anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% prevista per il lavoro dipendente (fino al 24% per chi è iscritto a gestione separata e ad altre gestioni o pensionati). Il contratto a progetto non può più consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa. Se manca il progetto scatta il rapporto a tempo indeterminato. Aumenta l'aliquota contributiva e si rafforza la disciplina della presunzione di subordinazione
Il congedo di paternità diventa obbligatorio. Al padre spetteranno tre giorni consecutivi di astensione dal lavoro entro cinque mesi dalla nascita del figlio. La riforma adegua la legislazione italiana a quella europea modificando il testo unico in materia (Dlgs n. 151 del 2001)
- ASPI: la nuova assicurazione sociale per l'impiego e' destinata a sostituire a regime, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti purché possano contare su 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell'ultimo biennio. Sarà pari al 75% della retribuzione fino a 1.150 euro e al 25% oltre questa soglia per un tetto massimo di 1.119 euro lordi al mese. E' prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli 8 mesi attuali (12 per gli over 50) ai 12 dell'Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennita'. L'aliquota è pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,31%) ma sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine (da restituire in caso di stabilizzazione del contratto). Andrà a regime nel 2013.
- contributo licenziamento: Il datore di lavoro all'atto del licenziamento dovrà versare all'Inps mezza mensilità ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (in vigore dal 2013).
- Cigs: La necessità di eliminare a decorrere dal 2014 i casi in cui la cassa integrazione straordinaria copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro porta all'eliminazione della causale per cessazione di attività. La Cigs viene estesa a regime per le imprese del commercio tra i 50 e i 200 dipendenti, le agenzie di viaggio sopra i 50 e le imprese di vigilanza sopra i 15.
- fondo solidarietà per settori non coperti da cassa integrazione: per le aziende non coperte dalla Cassa integrazione guadagni straordinaria arriva un fondo di solidarietà. La contribuzione dovrà essere a carico del datore di lavoro (2/3) e del lavoratore (1/3) e ci sarà l'obbligo di bilancio in pareggio.
- tutela lavoratori anziani: sono possibili accordi per esodi di lavoratori anziani (che raggiungano la pensione nei quattro anni successivi al licenziamento) e la loro tutela con un indennità in attesa dell'accesso alla pensione con costi a carico dei datori di lavoro. Per i lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi 4 anni è prevista la creazione di una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro, sulla falsariga di quanto previsto dai fondi di solidarietà ex legge 662/1996.
- equità di genere: Norme di contrasto alle dimissioni in bianco e il rafforzamento fino a tre anni di età del bambino del regime di convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri (al momento è un anno). - PAPA' OBBLIGATORIO: Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio (tre giorni) e si approva il regolarmente che disciplina le quote rosa nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
- voucher baby sitter: Arrivano i voucher per le baby sitter Le neo mamme avranno diritto di chiedere la corresponsione di questi buoni dalla fine della maternità obbligatoria e per gli 11 mesi successivi. Li darà l'Inps.
Vediamo le misure adottate:
- contratti di lavoro: si punta sull'apprendistato e sul suo valore formativo. Si collega l'assunzione di nuovi apprendisti alla stabilizzazione avvenuta in precedenza (50% nell'ultimo triennio), si prevede una durata minima di sei mesi per il contratto e si alza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati (da 1 a 1 a 3 a 2). Il contratto a tempo determinato è perseguito fissando un intervallo di 60 giorni tra un contratto e l'altro (contro i 10 attuali) per un contratto inferiore a 6 mesi e di 90 giorni per una durata superiore (adesso 20). L'apprendistato diventerà una delle forme prevalenti. Previste percentuali minime (50%) di conferma in servizio per continuare ad assumere apprendisti. Innalzato il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2. Durata minima di sei mesi.
- stretta sulle partite IVA: Stretta sulle partite Iva e sulle associazioni in partecipazione permesse solo in caso di associazione tra familiari entro il primo grado (genitori o figli) e il coniuge. Arrivano norme volte a evitare l'uso improprio della partita Iva in sostituzione di contratti di lavoro subordinato. La prestazione per più di 6 mesi è presunzione del carattere coordinato e continuativo (e anche quella da cui il prestatore ricavi oltre il 75% dei propri corrispettivi).
- stangata per i co.co.pro: Ci sarà una definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive in modo da enfatizzare la componente professionale. E' vietato l'inserimento di clausole che consentono il recesso prima della fine del progetto. In caso di mancanza di un progetto specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si prevede per i collaboratori un aumento dell'aliquota contributiva di un punto l'anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% prevista per il lavoro dipendente (fino al 24% per chi è iscritto a gestione separata e ad altre gestioni o pensionati). Il contratto a progetto non può più consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa. Se manca il progetto scatta il rapporto a tempo indeterminato. Aumenta l'aliquota contributiva e si rafforza la disciplina della presunzione di subordinazione
Il congedo di paternità diventa obbligatorio. Al padre spetteranno tre giorni consecutivi di astensione dal lavoro entro cinque mesi dalla nascita del figlio. La riforma adegua la legislazione italiana a quella europea modificando il testo unico in materia (Dlgs n. 151 del 2001)
- ASPI: la nuova assicurazione sociale per l'impiego e' destinata a sostituire a regime, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti purché possano contare su 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell'ultimo biennio. Sarà pari al 75% della retribuzione fino a 1.150 euro e al 25% oltre questa soglia per un tetto massimo di 1.119 euro lordi al mese. E' prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli 8 mesi attuali (12 per gli over 50) ai 12 dell'Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennita'. L'aliquota è pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,31%) ma sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine (da restituire in caso di stabilizzazione del contratto). Andrà a regime nel 2013.
- contributo licenziamento: Il datore di lavoro all'atto del licenziamento dovrà versare all'Inps mezza mensilità ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (in vigore dal 2013).
- Cigs: La necessità di eliminare a decorrere dal 2014 i casi in cui la cassa integrazione straordinaria copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro porta all'eliminazione della causale per cessazione di attività. La Cigs viene estesa a regime per le imprese del commercio tra i 50 e i 200 dipendenti, le agenzie di viaggio sopra i 50 e le imprese di vigilanza sopra i 15.
- fondo solidarietà per settori non coperti da cassa integrazione: per le aziende non coperte dalla Cassa integrazione guadagni straordinaria arriva un fondo di solidarietà. La contribuzione dovrà essere a carico del datore di lavoro (2/3) e del lavoratore (1/3) e ci sarà l'obbligo di bilancio in pareggio.
- tutela lavoratori anziani: sono possibili accordi per esodi di lavoratori anziani (che raggiungano la pensione nei quattro anni successivi al licenziamento) e la loro tutela con un indennità in attesa dell'accesso alla pensione con costi a carico dei datori di lavoro. Per i lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi 4 anni è prevista la creazione di una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro, sulla falsariga di quanto previsto dai fondi di solidarietà ex legge 662/1996.
- equità di genere: Norme di contrasto alle dimissioni in bianco e il rafforzamento fino a tre anni di età del bambino del regime di convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri (al momento è un anno). - PAPA' OBBLIGATORIO: Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio (tre giorni) e si approva il regolarmente che disciplina le quote rosa nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
- voucher baby sitter: Arrivano i voucher per le baby sitter Le neo mamme avranno diritto di chiedere la corresponsione di questi buoni dalla fine della maternità obbligatoria e per gli 11 mesi successivi. Li darà l'Inps.
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Riforma mercato del lavoro: maggiore flessibilità in uscita
La riforma del mercato del lavoro ha abbattuto il totem dell’articolo 18, ossia la norma dello Statuto dei lavoratori che garantiva il diritto del reintegro nel posto di lavoro a chi viene licenziato senza giusta causa o giustificato motivo con più di 15 dipendenti.
L’introduzione di vincoli alla flessibilità in entrata scontenta le imprese, la flessibilità in uscita o meglio la rivisitazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori trova l’opposizione, anch’essa differenziata, dei sindacati e di parte delle forze politiche.
La riforma del mercato del lavoro è sorretta da quattro fondamenti essenziali: una distribuzione più equa delle tutele tra lavoratori flessibili e assunti a tempo indeterminato che vada di pari passo con la revisione dell'articolo 18; un uso più efficiente degli ammortizzatori sociali; un premio per chi stabilizza il personale; un contrasto più convinto all'elusione degli obblighi contributivi e fiscali.
In questa diatriba governo sindacati, il cosiddetto tavolo del lavoro si è deciso di fare una revisione della flessibilità in entrata. Il punto principale sarà l'apprendistato , in una forma che si auspica concretamente formativa. Da un lato, viene previsto un termine minimo (6 mesi) per la sua durata; dall'altro, viene stabilito che salga da 1/1 a 3/2 il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati. Al tempo stesso, per rendere meno conveniente il ricorso ai rapporti a tempo determinato, viene fissato un tetto inderogabile di 36 mesi e viene elevata dell'1,4% la contribuzione da versare.
Contemporaneamente si interviene sulla flessibilità in uscita. Con una profonda revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La possibilità di ottenere il reintegro resterà in piedi per i soli licenziamenti discriminatori. Per quelli di tipo disciplinare invece la scelta sarà demandata al giudice che, per alcune causali determinate, potrà optare per un indennizzo compreso tra le 15 e le 27 mensilità. E quella risarcitoria sarà l'unica via da seguire per gli «allontanamenti» dovuti a motivi economici. Ferma restando la volontà di punire eventuali abusi. Nel processo (che seguirà comunque un rito più breve dell'ordinario così da arrivare prima alla sentenza) l'addetto licenziato potrà provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari e ottenere dal magistrato la tutela corrispondente.
Cambia poi, e profondamente, l'assetto degli ammortizzatori sociali, che andrà a regime nel 2017. La nuova assicurazione sociale per l'impiego ASPI è destinata a sostituire le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre ai lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti purché possano contare su 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell'ultimo biennio. È prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli 8 mesi attuali (12 per gli over 50) ai 12 dell'Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità. L'aliquota è pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,31%) ma sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Resta il sistema della cassa integrazione, con limitazioni all'uso della «straordinaria» mentre per le aziende non coperte dalla Cig straordinaria arriva un fondo di solidarietà. Infine le norme contro le «dimissioni in bianco» e per la conciliazione, con il via sperimentale del congedo di paternità obbligatorio.
L’introduzione di vincoli alla flessibilità in entrata scontenta le imprese, la flessibilità in uscita o meglio la rivisitazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori trova l’opposizione, anch’essa differenziata, dei sindacati e di parte delle forze politiche.
La riforma del mercato del lavoro è sorretta da quattro fondamenti essenziali: una distribuzione più equa delle tutele tra lavoratori flessibili e assunti a tempo indeterminato che vada di pari passo con la revisione dell'articolo 18; un uso più efficiente degli ammortizzatori sociali; un premio per chi stabilizza il personale; un contrasto più convinto all'elusione degli obblighi contributivi e fiscali.
In questa diatriba governo sindacati, il cosiddetto tavolo del lavoro si è deciso di fare una revisione della flessibilità in entrata. Il punto principale sarà l'apprendistato , in una forma che si auspica concretamente formativa. Da un lato, viene previsto un termine minimo (6 mesi) per la sua durata; dall'altro, viene stabilito che salga da 1/1 a 3/2 il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati. Al tempo stesso, per rendere meno conveniente il ricorso ai rapporti a tempo determinato, viene fissato un tetto inderogabile di 36 mesi e viene elevata dell'1,4% la contribuzione da versare.
Contemporaneamente si interviene sulla flessibilità in uscita. Con una profonda revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La possibilità di ottenere il reintegro resterà in piedi per i soli licenziamenti discriminatori. Per quelli di tipo disciplinare invece la scelta sarà demandata al giudice che, per alcune causali determinate, potrà optare per un indennizzo compreso tra le 15 e le 27 mensilità. E quella risarcitoria sarà l'unica via da seguire per gli «allontanamenti» dovuti a motivi economici. Ferma restando la volontà di punire eventuali abusi. Nel processo (che seguirà comunque un rito più breve dell'ordinario così da arrivare prima alla sentenza) l'addetto licenziato potrà provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari e ottenere dal magistrato la tutela corrispondente.
Cambia poi, e profondamente, l'assetto degli ammortizzatori sociali, che andrà a regime nel 2017. La nuova assicurazione sociale per l'impiego ASPI è destinata a sostituire le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre ai lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti purché possano contare su 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell'ultimo biennio. È prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli 8 mesi attuali (12 per gli over 50) ai 12 dell'Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità. L'aliquota è pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,31%) ma sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Resta il sistema della cassa integrazione, con limitazioni all'uso della «straordinaria» mentre per le aziende non coperte dalla Cig straordinaria arriva un fondo di solidarietà. Infine le norme contro le «dimissioni in bianco» e per la conciliazione, con il via sperimentale del congedo di paternità obbligatorio.
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