La riforma del mercato del lavoro è stata migliorata per non penalizzare in modo indiscriminato tutte le partite IVA: le aziende che collaborano con professionisti che svolgono mansioni previste dal proprio Ordine sono esonerate dall'assunzione, per le altre tempo un anno per mettersi in regola.
La riforma del mercato del lavoro ha dichiarato guerra aperta alla partita IVA, o meglio alle aziende che instaurano collaborazioni esclusive nascondendo un vero e proprio rapporto di dipendenza. Le false partita Iva, infatti è un uso di questo sistema (strumento) da parte delle imprese per utilizzare il lavoro subordinato sotto mentite spoglie.
Nella riforma del lavoro si è voluto colpire le false partite IVA: con l’obbligo di assumere con contratto a tempo indeterminato il titolare di partita IVA, dunque, non riguarderà i professionisti che svolgono le mansioni per le quali sono iscritti all’Albo professionale di riferimento, ovvero non scatterà quando si tratti realmente di lavoro autonomo e professionale.
La semplice iscrizione all’Albo professionale non esonera in modo automatico dall’applicazione delle nuove norme, è necessario valutare l’attività realmente svolta dal collaboratore. Dunque l’esenzione riguarda tutti coloro che sono iscritti ad un Albo professionale, ma solo coloro che esercitano come libera professione (con partita IVA) le mansioni previste dal proprio Ordine.
Questa novità risponde alle valutazioni sollevate dall’Ordine degli Architetti: i professionisti che esercitano la professione presso uno studio, anche se con partita IVA, per più di 6 mesi l’anno guadagnando più del 75% del proprio reddito, possono continuare ad esercitare come autonomi, senza obbligo di assunzione.
In realtà si tratta di una modifica al quadro normativo della precedente bozza della riforma del lavoro, che concede tra l’altro più tempo ai professionisti con partita IVA e alle aziende con le quali hanno un rapporto di lavoro per mettersi in regola.
Infatti l’obbligo di assunzione non riguarderà i rapporti già in essere, ma quelli che verranno avviati in seguito all’entrata in vigore della riforma del lavoro. Per gli altri ci sarà una fase transitoria di un anno per recepire le nuove regole.
Quindi le aziende non potranno più impiegare i titolari di partita IVA a meno che non li assumano come dipendenti nel caso si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:
collaborazione continuativa per più di 6 mesi in un anno;
corrispettivo derivante da prestazione presso un’unica azienda pari al 75% del reddito nell’arco dello stesso anno;
postazione di lavoro a disposizione del collaboratore presso la sede del committente.
In conclusione si prevede una presunzione nel senso che si presume che ferma restando la possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro autonomo, si configuri il carattere coordinato e continuativo e non autonomo ed occasionale della collaborazione tutte le volte che essa duri complessivamente più di sei mesi nell’arco di un anno, da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi, anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla stessa attività d’impresa, e implichi la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le sedi operative del committente. Queste regole possono essere utilizzate distintamente nel corso delle attività di verifica. Qualora l’utilizzo della partita Iva venga giudicato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa (che la normativa non ammette più in mancanza di un progetto), con la conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all’art.69 comma 1 del Dlgs 276/03, ossia la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
domenica 15 aprile 2012
Riforma del mercato del lavoro: la guerra dei numeri
Sessantacinquemila per il Ministero del Lavoro, 130 mila per l'Inps, oltre 300 mila per i sindacati: sul numero degli esodati - coloro che rischiano di restare senza reddito e senza pensione, alla luce della riforma previdenziale che ha innalzato l'età pensionabile e che avevano già raggiunto accordi per essere accompagnati alla pensione sulla base delle vecchie regole - le stime differiscono perché partono da criteri di inquadramento della platea diversi.
Il balletto sulle cifre degli esodati continua. E probabilmente in questa guerra dei numeri non sono stati calcolati coloro che sono usciti dal lavoro per accordi individuali e collettivi: circa 10 mila seguendo la linea del ministero, che si ferma al periodo 2012 – 2013, ed almeno 70 mila se si guarda al prossimo quadriennio. E sei si calcola a pieno il numero di coloro che sono stati autorizzati a pagare contributi volontari: 1,4 milioni secondo i dati pubblicati dall’Inps. La possibilità di sottoscrivere accordi individuali – prevista dal Codice di procedura civile all’articolo 410 sul tentativo di conciliazione, nonché all’articolo 411 sul processo verbale di conciliazione e all’articolo 412-ter sulle modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva – interessa però molti altri lavoratori esodati.
Per poter usufruire dei ai trattamenti pensionistici prima della riforma Fornero è necessario aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
C’è poi la questione delle risorse economiche, poiché il decreto prevede che le misure per i lavoratori che sviluppano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono vincolare alle risorse economiche dello Stato, che verranno specificate mediante D.M., entro il 30 giugno 2012. Nel caso in cui il Governo reperisca risorse sufficienti, risulteranno esenti dalla riforma Fornero anche i lavoratori che maturino i requisiti anagrafici e contributivi successivamente al 31 dicembre 2011, ma solo se onorano i seguenti vincoli:
essere in mobilità, sulla base di accordi sindacali firmati prima del 4 dicembre 2011, solo impiegati in imprese con più di 15 dipendenti ed con licenziamenti che riguardano almeno 5 lavoratori;
essere in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, o titolari alla stessa data di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore;
essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 o essere dipendenti pubblici che abbiano chiesto di essere esonerati dal servizio.
Alla luce di tali vincoli, risultano comunque esclusi i lavoratori delle imprese sotto i 15 dipendenti. A rischio anche coloro che non entrino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 2012, facendo scattare la pensione entro il 2013, secondo la vecchia disciplina previdenziale.
Con un comunicato, il Ministero del Lavoro ha diffuso i dati a conclusione dell'analisi compiuta dal tavolo tecnico istituito tra lo stesso ministero, il ministero dell'Economia-Ragioneria dello Stato e l'Inps sugli esodati. Viene indicato il numero di circa 65 mila persone "complessivamente interessate". Nella nota si definiscono 'salvaguardati' e si fa riferimento ai lavoratori "in prossimità del pensionamento". Ossia - come spiegato da fonti tecniche - a coloro che entro due anni matureranno i requisiti per la pensione con le vecchie regole. E che hanno già lasciato il lavoro al 31 dicembre 2011. Mentre ad un successivo intervento normativo è affidata la possibilità - come affermato dallo stesso Ministero del Lavoro - di far rientrare "per specifiche situazioni e con criteri analoghi" i lavoratori interessati da "accordi collettivi stipulati in sede governativa entro il 2011", comunque beneficiari di ammortizzatori sociali per l'accompagnamento alla pensione. Tra questi, ad esempio, Termini Imerese, che al momento è fuori: il primo dicembre scorso è stato firmato l'accordo per l'accompagnamento alla pensione di 640 lavoratori dell'ex stabilimento Fiat, con due anni di cassa integrazione straordinaria e quattro anni di mobilità.
Il direttore generale dell'Inps, Mauro Nori, ha indicato cifre che non presentano "alcuna contraddizione" con quelle del Ministero del Lavoro. Si tratta di una platea potenziale di 130 mila nei prossimi quattro anni: circa 45 mila che entreranno in mobilità sulla base di accordi fatti entro dicembre 2011; altri 13-15.000 lavoratori che sono nel fondo di solidarietà del credito; 70.000 usciti dal lavoro sulla base di accordi volontari.
Per i sindacati il numero di tutti gli esodati è invece superiore a 300 mila. Cgil, Cisl, Uil e Ugl contestano al governo di aver indicato solo una parte della platea e nel conteggio considerano anche quanti hanno fatto accordi collettivi e individuali entro il 2011, ma lasciano il lavoro dopo e maturano i requisiti per la pensione oltre i due anni stabiliti dal Milleproroghe.
Il balletto sulle cifre degli esodati continua. E probabilmente in questa guerra dei numeri non sono stati calcolati coloro che sono usciti dal lavoro per accordi individuali e collettivi: circa 10 mila seguendo la linea del ministero, che si ferma al periodo 2012 – 2013, ed almeno 70 mila se si guarda al prossimo quadriennio. E sei si calcola a pieno il numero di coloro che sono stati autorizzati a pagare contributi volontari: 1,4 milioni secondo i dati pubblicati dall’Inps. La possibilità di sottoscrivere accordi individuali – prevista dal Codice di procedura civile all’articolo 410 sul tentativo di conciliazione, nonché all’articolo 411 sul processo verbale di conciliazione e all’articolo 412-ter sulle modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva – interessa però molti altri lavoratori esodati.
Per poter usufruire dei ai trattamenti pensionistici prima della riforma Fornero è necessario aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
C’è poi la questione delle risorse economiche, poiché il decreto prevede che le misure per i lavoratori che sviluppano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono vincolare alle risorse economiche dello Stato, che verranno specificate mediante D.M., entro il 30 giugno 2012. Nel caso in cui il Governo reperisca risorse sufficienti, risulteranno esenti dalla riforma Fornero anche i lavoratori che maturino i requisiti anagrafici e contributivi successivamente al 31 dicembre 2011, ma solo se onorano i seguenti vincoli:
essere in mobilità, sulla base di accordi sindacali firmati prima del 4 dicembre 2011, solo impiegati in imprese con più di 15 dipendenti ed con licenziamenti che riguardano almeno 5 lavoratori;
essere in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, o titolari alla stessa data di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore;
essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 o essere dipendenti pubblici che abbiano chiesto di essere esonerati dal servizio.
Alla luce di tali vincoli, risultano comunque esclusi i lavoratori delle imprese sotto i 15 dipendenti. A rischio anche coloro che non entrino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 2012, facendo scattare la pensione entro il 2013, secondo la vecchia disciplina previdenziale.
Con un comunicato, il Ministero del Lavoro ha diffuso i dati a conclusione dell'analisi compiuta dal tavolo tecnico istituito tra lo stesso ministero, il ministero dell'Economia-Ragioneria dello Stato e l'Inps sugli esodati. Viene indicato il numero di circa 65 mila persone "complessivamente interessate". Nella nota si definiscono 'salvaguardati' e si fa riferimento ai lavoratori "in prossimità del pensionamento". Ossia - come spiegato da fonti tecniche - a coloro che entro due anni matureranno i requisiti per la pensione con le vecchie regole. E che hanno già lasciato il lavoro al 31 dicembre 2011. Mentre ad un successivo intervento normativo è affidata la possibilità - come affermato dallo stesso Ministero del Lavoro - di far rientrare "per specifiche situazioni e con criteri analoghi" i lavoratori interessati da "accordi collettivi stipulati in sede governativa entro il 2011", comunque beneficiari di ammortizzatori sociali per l'accompagnamento alla pensione. Tra questi, ad esempio, Termini Imerese, che al momento è fuori: il primo dicembre scorso è stato firmato l'accordo per l'accompagnamento alla pensione di 640 lavoratori dell'ex stabilimento Fiat, con due anni di cassa integrazione straordinaria e quattro anni di mobilità.
Il direttore generale dell'Inps, Mauro Nori, ha indicato cifre che non presentano "alcuna contraddizione" con quelle del Ministero del Lavoro. Si tratta di una platea potenziale di 130 mila nei prossimi quattro anni: circa 45 mila che entreranno in mobilità sulla base di accordi fatti entro dicembre 2011; altri 13-15.000 lavoratori che sono nel fondo di solidarietà del credito; 70.000 usciti dal lavoro sulla base di accordi volontari.
Per i sindacati il numero di tutti gli esodati è invece superiore a 300 mila. Cgil, Cisl, Uil e Ugl contestano al governo di aver indicato solo una parte della platea e nel conteggio considerano anche quanti hanno fatto accordi collettivi e individuali entro il 2011, ma lasciano il lavoro dopo e maturano i requisiti per la pensione oltre i due anni stabiliti dal Milleproroghe.
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sabato 14 aprile 2012
Contratto di solidarietà 2012
Con contratto di solidarietà, si fa riferimento ad una situazione di crisi aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono disciplinati da due diverse normative, a seconda della fattispecie di azienda coinvolta.
Quindi i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa ultima tipologia ha avuto scarsissima applicazione.
La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
TIPO A - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
Il Ministero del lavoro, con nota del 16 gennaio 2012 ha fornito importanti chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti di aziende interessate dai contratti di solidarietà c.d. difensivi. Il Ministero del lavoro ha ribadito alcuni contenuti della precedente circolare n. 20 del 2004, nell’intento di dare orientamenti chiari al proprio personale ispettivo nell’ambito delle verifiche sulla corretta gestione dei contratti di solidarietà. E’ stato chiesto alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero di chiarire la portata della disposizione contenuta nel citato art. 5, comma 10, del D.L. n. 148 del 1993, che rimette al contratto di solidarietà la determinazione delle modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto in forza della solidarietà.
Il Ministero ha evidenziato pertanto come la determinazione, da parte del contratto di solidarietà, delle “modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro” sono peraltro finalizzate ad evitare possibili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento integrativo salariale.
Quanto alle motivazioni che spingono l’azienda a richiedere prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, la nota del 16 gennaio ha ricordato che le stesse sono ricondotte dallo stesso Legislatore alle ipotesi di “temporanee esigenze di maggior lavoro”. In tale definizione viene dunque fatta rientrare una “normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell’azienda, faccia sorgere l’esigenza di una maggiore prestazione di lavoro”. È infatti la sola azienda a poter valutare la tempistica secondo cui richiamare i lavoratori per rispondere alle richieste del mercato e quindi recuperare la necessaria competitività. Si tratta, pertanto, di una valutazione che non può essere sindacata dall’organo ispettivo e sulla quale non possono basarsi giudizi di illegittimità della procedura.
Il contratto di solidarietà non può in ogni caso essere applicato quando l’azienda abbia richiesto o sia stata assoggettata a procedura concorsuale ed in caso di fine lavoro nei cantieri, ad eccezione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e ancora nei rapporti a termine instaurati per attività stagionali.
Quanto al capitolo sgravi per il datore di lavoro, agevola ricordare che per i contratti difensivi stipulati dopo il 15 giugno del 1996, il datore può godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell’area di applicazione. Nei contratti espansivi per ogni lavoratore assunto, il datore può godere di un contributo calcolato sulla base della retribuzione lorda: 15% per i primi 12 mesi, 10% per i successivi 12 mesi, 5% per i successivi 12 mesi.
Quindi i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa ultima tipologia ha avuto scarsissima applicazione.
La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
TIPO A - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
Il Ministero del lavoro, con nota del 16 gennaio 2012 ha fornito importanti chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti di aziende interessate dai contratti di solidarietà c.d. difensivi. Il Ministero del lavoro ha ribadito alcuni contenuti della precedente circolare n. 20 del 2004, nell’intento di dare orientamenti chiari al proprio personale ispettivo nell’ambito delle verifiche sulla corretta gestione dei contratti di solidarietà. E’ stato chiesto alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero di chiarire la portata della disposizione contenuta nel citato art. 5, comma 10, del D.L. n. 148 del 1993, che rimette al contratto di solidarietà la determinazione delle modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto in forza della solidarietà.
Il Ministero ha evidenziato pertanto come la determinazione, da parte del contratto di solidarietà, delle “modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro” sono peraltro finalizzate ad evitare possibili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento integrativo salariale.
Quanto alle motivazioni che spingono l’azienda a richiedere prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, la nota del 16 gennaio ha ricordato che le stesse sono ricondotte dallo stesso Legislatore alle ipotesi di “temporanee esigenze di maggior lavoro”. In tale definizione viene dunque fatta rientrare una “normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell’azienda, faccia sorgere l’esigenza di una maggiore prestazione di lavoro”. È infatti la sola azienda a poter valutare la tempistica secondo cui richiamare i lavoratori per rispondere alle richieste del mercato e quindi recuperare la necessaria competitività. Si tratta, pertanto, di una valutazione che non può essere sindacata dall’organo ispettivo e sulla quale non possono basarsi giudizi di illegittimità della procedura.
Il contratto di solidarietà non può in ogni caso essere applicato quando l’azienda abbia richiesto o sia stata assoggettata a procedura concorsuale ed in caso di fine lavoro nei cantieri, ad eccezione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e ancora nei rapporti a termine instaurati per attività stagionali.
Quanto al capitolo sgravi per il datore di lavoro, agevola ricordare che per i contratti difensivi stipulati dopo il 15 giugno del 1996, il datore può godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell’area di applicazione. Nei contratti espansivi per ogni lavoratore assunto, il datore può godere di un contributo calcolato sulla base della retribuzione lorda: 15% per i primi 12 mesi, 10% per i successivi 12 mesi, 5% per i successivi 12 mesi.
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