mercoledì 8 agosto 2012
Assunzioni scuola 2012: arrivano per 21 mila docenti
Il prossimo 1° settembre saranno assunti 21.112 docenti precari. La conferma è arrivata direttamente dal ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, a margine della firma di una convenzione con l'Inps per una banca dati unica con diplomati e laureati. Queste assunzioni si aggiungono alle 67mila dello scorso anno, riducendo così il numero dei docenti precari. L'annuncio dei sindacati è stato confermato dal ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo: "Siamo in fase di firma del decreto" per le immissioni in ruolo. "E' stato concluso il processo che coinvolgeva la Funzione Pubblica e il ministero dell'Economia e abbiamo tutti gli ok necessari. Ora stiamo concludendo il percorso", ha spiegato il titolare di Viale Trastevere, aggiungendo che entro il "31 agosto saranno fatte tutte le operazioni". In pratica le assunzioni potranno essere operative dal primo settembre.
Duri sono stati i commenti della Gilda sulla spending review: sono riconfermate "tutte le norme che penalizzano l'istruzione e i docenti". Per quanto riguarda, invece, il decreto per l'immissione in ruolo dei 21 mila docenti, il testo è stato predisposto, spiega la Uil, "in applicazione del piano triennale, definito grazie all'intesa tra il Governo e i sindacati Uil, Cisl, Snals e Gilda. Questo, in periodo di forte crisi economica, è il risultato di una azione sindacale concreta e utile". "Per il personale Ata non è ancora possibile ipotizzare un numero preciso di nomine in quanto non sono ancora stati pubblicati i movimenti del personale e, soprattutto, non è stato definito come verrà calcolata l'incidenza dei passaggi previsti dal Decreto Legge sulla revisione della spesa. Resta il nostro impegno per una soluzione equa anche per tale personale", precisa la Uil.
Con le assunzioni, ha affermato Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola, "si dà continuità al piano triennale varato lo scorso anno grazie alle intese sindacali di cui la Cisl Scuola è stata protagonista determinante, insieme a Uil Scuola, Snals e Gilda. Con le nuove assunzioni si rafforza l'obiettivo, da noi tenacemente perseguito, di una stabilizzazione del lavoro nella scuola, che certamente va incontro agli interessi di tanti lavoratori, ma favorisce anche una più efficace organizzazione del lavoro e quindi la crescita di qualità del servizio scolastico". Anche l'Anief grida vittoria: "Non possiamo che essere soddisfatti: malgrado il blocco del turn over, i tagli agli organici e le riconversioni obbligatorie del personale inidoneo e soprannumerario, per il secondo anno consecutivo" ci sono delle assunzioni.
Le 21 mila assunzioni secondo una proiezione della Cisl saranno così divise: 1.493 per la scuola dell'infanzia; 3718 per la primaria; 8245 per la secondaria di primo grado e 5.416 per la secondaria di secondo grado; 1991 per il sostegno e 148 educatori.
Questi i dati per regione.
Abruzzo: 57 scuola infanzia; 46 primaria; 186 I grado; 128 II grado; 59 sostegno; 6 educatori; 482 totale.
Basilicata: 16 infanzia; 11 primaria; 78 I grado; 46 II grado; 30 sostegno; un educatore; 182 totale.
Calabria: 74 infanzia; 163 primaria; 350 I grado; 233 II grado; 86 sostegno; 9 educatori; 915 totale.
Campania: 196 infanzia; 170 primaria; 1096 I grado; 595 II grado; 190 sostegno; 6 educatori; 2253 totale.
Emilia Romagna: 76 infanzia; 521 primaria; 460 I grado; 403 II grado; 139 sostegno; 9 educatori; 1608 totale.
Friuli Venezia Giulia: 23 infanzia; 82 primaria; 163 I grado; 121 II grado; 37 sostegno; 22 educatori; 448 totale.
Lazio: 170 infanzia; 376 primaria; 1013 I grado; 559 II grado; 280 sostegno; 6 educatori; 2404 totale.
Liguria: 27 infanzia; 91 primaria; 151 I grado; 161 II grado; 61 sostegno; 0 educatori; 491 totale.
Lombardia: 147 infanzia; 890 primaria; 1077 I grado; 752 II grado; 276 sostegno; 16 educatori; 3158 totale.
Marche: 70 infanzia; 88 primaria; 197 I grado; 165 II grado; 40 sostegno; 9 educatori; 569 totale.
Molise: 12 infanzia; 14 primaria; 46 I grado; 38 II grado; 7 sostegno;0 educatori; 117 totale.
Piemonte: 119 infanzia; 313 primaria; 594 I grado; 363 II grado; 186 sostegno; 13 educatori; 1588 totale.
Puglia: 105 infanzia; 135 primaria; 584 I grado; 388 II grado; 163 sostegno; un educatore; 1376 totale.
Sardegna: 45 infanzia; 98 primaria; 187 I grado; 155 II grado; 50 sostegno; 11 educatori; 546 totale.
Sicilia: 105 infanzia; 21 primaria; 678 I grado; 375 II grado; 117 sostegno; 4 educatori; 1300 totale.
Toscana: 152 infanzia; 356 primaria; 602 I grado; 456 II grado; 106 sostegno; 11 educatori; 1683 totale.
Umbria: 24 infanzia; 104 primaria; 110 I grado; 90 II grado; 29 sostegno; 6 educatori; 363 totale.
Veneto: 25 infanzia; 239 primaria: 673 I grado; 388 II grado; 135 sostegno; 18 educatori; 1528 totale..
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domenica 5 agosto 2012
Riforma delle professioni 2012
La versione definitiva della riforma delle professioni ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento abolendo le ombre di un eccesso di delega.
E’ stata riscritta la definizione di professione regolamentata, la norma, sempre sull'onda dell'indicazione del Cds, taglia fuori dal suo raggio d'azione qualunque altro soggetto iscritto in albi, registri, o elenchi.
Per professione regolamentata si intende l'attività riservata per disposizioni di legge il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi (nessun riferimento a registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici).
Sparisce il tirocinio obbligatorio: gli ordini che non lo prevedono possono non istituirlo o mantenerlo più breve, visto che il termine massimo dei 18 mesi è "personalizzabile". E’ stata cancellata anche l'incompatibilità per i pubblici dipendenti sia a tempo parziale sia a tempo indeterminato. Lo snodo cruciale, sul tirocinio, non è tanto il taglio dei tempi, con il nuovo tetto a 18 mesi, ma l'esigenza di un passaggio "ordinato" tra vecchie e nuove regole.
Nella formazione, obbligatoria a pena di sanzioni, è confermato il ruolo centrale del consiglio nazionale degli ordini. Vi è l’obbligo - dovere di dotarsi di un'assicurazione per tutelare il cliente da eventuali danni, con un via libera alle polizze collettive ma senza l'obbligo per le compagnie di stipulare la polizza. In compenso i professionisti hanno un anno di tempo per organizzarsi.
Sul fronte dell’etica c'è il paletto imposto a chi vuole far parte dei consigli di disciplina che dovrà rinunciare agli incarichi amministrativi. Le designazioni spettano al presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i consigli: attingerà a un elenco, predisposto dal consiglio dell'ordine, con un numero di candidati doppio rispetto agli aspiranti.
Adesso invece spetterà al presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall'Ordine; gli Ordini hanno 90 giorni per stabilire i criteri di scelta dei candidati; dei Consigli di disciplina potranno fare parte anche soggetti esterni alla categoria e non iscritti all'albo.
Del dispositivo di legge risultano dei segni negativi, fatti dal Cds, dalle Commissioni parlamentari e anche dai professionisti stessi, sembrano soddisfatti i diretti interessati.
«Dopo una prima lettura del testo –ha affermato il presidente del Comitato unitario dei professionisti, Marina Calderone – non posso che esprimere la nostra soddisfazione perché le criticità che avevamo evidenziato sono state chiarite. Ho visto che sono stati risolti problemi importanti che potevano creare non poche difficoltà in fase di applicazione della norma se fosse rimasta come era prima di arrivare sul tavolo del Consiglio di Stato. Il testo è radicalmente diverso e tiene conto delle nostre indicazioni. È normale che ci siano delle posizioni che non trovano piena soddisfazione – prosegue Marina Calderone – perché, in qualche caso, in parte sacrificate. Ma al di là delle aspettative dei singoli – ha concluso il presidente – ho ritrovato nel testo lo spirito della riforma. Si tratta di un buon strumento per consentire un'applicazione differenziata nei singoli ordinamenti, tarata sulla base delle esigenze di categoria».
E’ stata riscritta la definizione di professione regolamentata, la norma, sempre sull'onda dell'indicazione del Cds, taglia fuori dal suo raggio d'azione qualunque altro soggetto iscritto in albi, registri, o elenchi.
Per professione regolamentata si intende l'attività riservata per disposizioni di legge il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi (nessun riferimento a registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici).
Sparisce il tirocinio obbligatorio: gli ordini che non lo prevedono possono non istituirlo o mantenerlo più breve, visto che il termine massimo dei 18 mesi è "personalizzabile". E’ stata cancellata anche l'incompatibilità per i pubblici dipendenti sia a tempo parziale sia a tempo indeterminato. Lo snodo cruciale, sul tirocinio, non è tanto il taglio dei tempi, con il nuovo tetto a 18 mesi, ma l'esigenza di un passaggio "ordinato" tra vecchie e nuove regole.
Nella formazione, obbligatoria a pena di sanzioni, è confermato il ruolo centrale del consiglio nazionale degli ordini. Vi è l’obbligo - dovere di dotarsi di un'assicurazione per tutelare il cliente da eventuali danni, con un via libera alle polizze collettive ma senza l'obbligo per le compagnie di stipulare la polizza. In compenso i professionisti hanno un anno di tempo per organizzarsi.
Sul fronte dell’etica c'è il paletto imposto a chi vuole far parte dei consigli di disciplina che dovrà rinunciare agli incarichi amministrativi. Le designazioni spettano al presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i consigli: attingerà a un elenco, predisposto dal consiglio dell'ordine, con un numero di candidati doppio rispetto agli aspiranti.
Adesso invece spetterà al presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall'Ordine; gli Ordini hanno 90 giorni per stabilire i criteri di scelta dei candidati; dei Consigli di disciplina potranno fare parte anche soggetti esterni alla categoria e non iscritti all'albo.
Del dispositivo di legge risultano dei segni negativi, fatti dal Cds, dalle Commissioni parlamentari e anche dai professionisti stessi, sembrano soddisfatti i diretti interessati.
«Dopo una prima lettura del testo –ha affermato il presidente del Comitato unitario dei professionisti, Marina Calderone – non posso che esprimere la nostra soddisfazione perché le criticità che avevamo evidenziato sono state chiarite. Ho visto che sono stati risolti problemi importanti che potevano creare non poche difficoltà in fase di applicazione della norma se fosse rimasta come era prima di arrivare sul tavolo del Consiglio di Stato. Il testo è radicalmente diverso e tiene conto delle nostre indicazioni. È normale che ci siano delle posizioni che non trovano piena soddisfazione – prosegue Marina Calderone – perché, in qualche caso, in parte sacrificate. Ma al di là delle aspettative dei singoli – ha concluso il presidente – ho ritrovato nel testo lo spirito della riforma. Si tratta di un buon strumento per consentire un'applicazione differenziata nei singoli ordinamenti, tarata sulla base delle esigenze di categoria».
Ordini professionali: la formazione continua
È stato fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini professionali.
La formazione continua era la richiesta più condivisa da tutte le categorie: più qualità e quindi più formazione professionale anche per chi professionista lo è già. La formazione continua è obbligatoria e sarà sotto il controllo degli Ordini, che potranno predisporne i regolamenti e autorizzare anche enti o soggetti esterni.
La formazione continua per i professionisti diventa obbligatoria e si apre al libero mercato. Assume un ruolo centrale il ministero delegato alla vigilanza. Sull'accreditamento di chi svolge attività di formazione vengono esautorati gli ordini territoriali e l'autorizzazione compete ai consigli nazionali.
Sono queste le principali novità in materia di formazione contenute nell'articolo 7 del regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali.
La formazione obbligatoria continua dei professionisti iscritti negli ordini o collegi, assume un ruolo di garanzia per la collettività poiché in una società in evoluzione l'aggiornamento delle proprie competenze professionali è inevitabile.
Il decreto che introduce la riforma è molto forte stabilendo che la violazione all'obbligo della formazione costituisce illecito disciplinare mentre finora i singoli Ordini si limitavano a sanzioni indirette.
I corsi di formazione possono essere organizzati da tre categorie di soggetti:
da ordini e collegi;
dalle associazioni di iscritti agli albi: in questa categoria rientrano sia le associazioni (anche sotto forma di cooperativa) costituite all'interno di ciascun ordine territoriale aventi come oggetto principale proprio la formazione continua e i sindacati dei professionisti;
altri soggetti e imprese che operano sul libero mercato proponendo attività di formazione a tutti i livelli.
Mentre gli ordini e le associazioni fra professionisti iscritti non necessitano di alcuna autorizzazione, i soggetti terzi devono ottenere l'autorizzazione dai rispettivi Consigli nazionali. Quindi le società di formazione dovranno presentare una sola istanza al Consiglio nazionale che, se accolta, avrà effetto su tutto il territorio nazionale. I Consigli nazionali trasmetteranno al ministro vigilante la proposta di delibera per acquisire il parere vincolante. Al riguardo la relazione di accompagnamento ricorda che questa procedura è necessaria anche in caso di diniego per tutelare il diritto della libera concorrenza. I Consigli nazionali devono, quindi, disciplinare l'attività di formazione continua che sarà inevitabilmente svolta da ordini e collegi territoriali.
La norma non parla di esenzioni che finora venivano qualche volta applicate ai professionisti che hanno raggiunto un certo limite di età, ma questo potrebbe essere previsto nell'ambito dei requisiti minimi. La disposizione legislativa prevede che i Consigli nazionali e le Università possano stipulare convenzioni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi.
La formazione continua era la richiesta più condivisa da tutte le categorie: più qualità e quindi più formazione professionale anche per chi professionista lo è già. La formazione continua è obbligatoria e sarà sotto il controllo degli Ordini, che potranno predisporne i regolamenti e autorizzare anche enti o soggetti esterni.
La formazione continua per i professionisti diventa obbligatoria e si apre al libero mercato. Assume un ruolo centrale il ministero delegato alla vigilanza. Sull'accreditamento di chi svolge attività di formazione vengono esautorati gli ordini territoriali e l'autorizzazione compete ai consigli nazionali.
Sono queste le principali novità in materia di formazione contenute nell'articolo 7 del regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali.
La formazione obbligatoria continua dei professionisti iscritti negli ordini o collegi, assume un ruolo di garanzia per la collettività poiché in una società in evoluzione l'aggiornamento delle proprie competenze professionali è inevitabile.
Il decreto che introduce la riforma è molto forte stabilendo che la violazione all'obbligo della formazione costituisce illecito disciplinare mentre finora i singoli Ordini si limitavano a sanzioni indirette.
I corsi di formazione possono essere organizzati da tre categorie di soggetti:
da ordini e collegi;
dalle associazioni di iscritti agli albi: in questa categoria rientrano sia le associazioni (anche sotto forma di cooperativa) costituite all'interno di ciascun ordine territoriale aventi come oggetto principale proprio la formazione continua e i sindacati dei professionisti;
altri soggetti e imprese che operano sul libero mercato proponendo attività di formazione a tutti i livelli.
Mentre gli ordini e le associazioni fra professionisti iscritti non necessitano di alcuna autorizzazione, i soggetti terzi devono ottenere l'autorizzazione dai rispettivi Consigli nazionali. Quindi le società di formazione dovranno presentare una sola istanza al Consiglio nazionale che, se accolta, avrà effetto su tutto il territorio nazionale. I Consigli nazionali trasmetteranno al ministro vigilante la proposta di delibera per acquisire il parere vincolante. Al riguardo la relazione di accompagnamento ricorda che questa procedura è necessaria anche in caso di diniego per tutelare il diritto della libera concorrenza. I Consigli nazionali devono, quindi, disciplinare l'attività di formazione continua che sarà inevitabilmente svolta da ordini e collegi territoriali.
La norma non parla di esenzioni che finora venivano qualche volta applicate ai professionisti che hanno raggiunto un certo limite di età, ma questo potrebbe essere previsto nell'ambito dei requisiti minimi. La disposizione legislativa prevede che i Consigli nazionali e le Università possano stipulare convenzioni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi.
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