domenica 11 novembre 2012
Pensioni ed esodati sembra sciolto il nodo dei finanziamenti
E' stato sciolto il nodo relativo alla salvaguardia degli esodati: è stato presentato un emendamento che offre "finalmente una copertura ampia e risolutiva per l'arco di tempo di competenza della Legge di Stabilità".
«Con l'emendamento al Ddl Stabilità che abbiamo depositato - ha affermato Baretta, in commissione Bilancio - il nodo degli esodati viene risolto non solo con i 100 milioni già previsti ma anche con i risparmi che si potranno ricavare dai 9 miliardi già stanziati per la platea dei primi 120mila salvaguardati». «Viene così offerta finalmente - afferma Baretta - una copertura ampia e risolutiva per l'arco di tempo di competenza della Legge di Stabilità al delicato problema degli esodati. Noi relatori ci siamo assunti la responsabilità di chiudere una fase di discussione e di avviare finalmente la fase legislativa. Mi auguro, naturalmente, che la Camera e il Governo condividano il testo».
I 100 milioni necessari per finanziare la salvaguardia degli esodati arriveranno dalle risorse già stanziate ma che non saranno utilizzate per le precedenti "tranche" di intervento. E' quanto stabilisce l'emendamento dei relatori al Ddl di Stabilità che fissa anche un monitoraggio da effettuare entro il 30 settembre 2013 per evidenziare l'esigenza di ulteriore risorse. Ulteriori verifiche, poi, saranno fatte con scadenza semestrale tra governo e parti sociali.
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sabato 10 novembre 2012
Opportunità di crescita e di lavoro con la green economy
La green economy promette un milione di posti di lavoro entro il 2020. Almeno questi sono i dati che emergono dalle stime, le nuove figure professionali saranno strettamente connesse al mondo della sostenibilità sia per la produzione di energia rinnovabile che coinvolte nelle fasi di una filiera produttiva a maggior efficienza.
Un aiuto consistente per diffondere questa tecnologia potrebbe arrivare dagli incentivi del «Conto termico» varati dal governo, nel corso degli Stati Generali della Green Economy dai ministri dell’Ambiente Corrado Clini e dello Sviluppo economico Corrado Passera. I nuovi incentivi - di cui potranno usufruire sia i privati che la pubblica amministrazione - si rivolgono appunto a tutte le fonti di energia rinnovabili «termiche», finora poco sostenute e sviluppate nel nostro paese: biomasse, solare termico, pompe di calore, stufe a pellet e altro ancora.
«Il conto termico - ha affermato il ministro Passera - è un passo importante. Tocchiamo con mano - quanto stia crescendo questo settore, ed il conto termico è un passo avanti definitivo. Proprio perché pensiamo, come abbiamo dimostrato nello scorso dicembre presentando l’Agenda per lo sviluppo sostenibile, che la green economy non è fatta solo di concetti astratti, ma di futuro. Quindi pensiamo che questi siano i soldi meglio spesi».
Quindi è verde la chiave per uscire dalla crisi. Green come volano dell’economia e come unico strumento per limitare l’impatto sull’ambiente e l’impoverimento delle risorse. Ne sono convinti i promotori degli Stati Generali della Green economy.
Bisogna partire dall’ecoinnovazione, ritenuto uno dei principale punti di forza dello sviluppo sostenibile, ma dove l'Italia è in ritardo, almeno secondo gli ultimi dati dell’Eco-innovation Scoreboard del 2011, posizionato al sedicesimo posto, sotto la media europea. Segue il tema delicato dell’efficienza energetica, che permetterebbe una riduzione dei consumi al 33% con interventi mirati nell’edilizia pubblica sulle eco riqualificazioni. Per ottenere questi risultati sarà però necessario prevedere e rivedere il sistema delle incentivazioni e delle detrazioni. Proprio le detrazioni fiscali tra il 2007-2010 hanno, infatti, prodotto investimenti di 12 mld di euro e più di 40.000 posti di lavoro salvati l’anno.
Tra i risultati più rilevanti del Rapporto Green Economy spiccano i 193 corsi universitari in economia verde, i lavoratori nelle eco-industrie in crescita, il settore delle rinnovabili che impiega già oltre 108.000 lavoratori, le più di 4.500 aziende di agricoltura biologica - il più alto numero in Europa -, i costi di smaltimento dei rifiuti molto bassi nelle Regioni che hanno scelto la raccolta differenziata massiccia.
La prospettiva dell'occupazione della green economy deve comunque allargarsi a tanti comparti, indirettamente legati all’energia (elettronica, edilizia, telecomunicazioni, alimentazione, ecc.), e anche al beneficio indiretto sul prodotto interno lordo complessivo del Paese.
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Applicazione riforma del lavoro 2012 sui licenziamenti
Con ordinanza del 25 ottobre 2012 il Tribunale di Milano, ha avuto modo di pronunciarsi per la prima volta sul nuovo rito breve in materia di licenziamenti introdotto e disciplinato dalla riforma del lavoro attuata nel 2012. Afferma l'ordinanza poiché il lavoratore rivendicava il diritto alla reintegrazione in capo ad un datore di lavoro diverso da quello che aveva formalmente proceduto all'assunzione, la lite non poteva essere decisa usufruendo del rito abbreviato.
Per utile memoria si consideri che l'art. 1, commi 47-69, della legge n. 92/2012 introduce nell’ordinamento il nuovo «rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti», volto, nelle intenzioni del Legislatore, ad accelerare con corsia preferenziale la generalità dei processi che hanno ad oggetto invocazione di tutela nei confronti di licenziamenti ritenuti illegittimi, con riferimento allo spettro d'azione delle sanzioni dettate dall’art. 18 della legge n. 300/1970.
Secondo quanto si legge nell'ordinanza, limita le decisioni a quelle sole domande in cui è richiesta la reintegrazione alle dipendenze del medesimo datore di lavoro che ha proceduto alla intimazione del licenziamento, restando escluse tutte quelle controversie nelle quali la pronuncia reintegratoria presuppone un'indagine istruttoria volta ad accertare, anche se in via preliminare o incidentale, che la titolarità del rapporto di lavoro deve essere imputata ad altro datore di lavoro, diverso da quello che aveva formalmente in carico il rapporto.
In particolare la delineata struttura del rito speciale si compone di due fasi distinte:
una necessaria, con caratteristiche di urgenza, nella quale il giudice è chiamato ad accogliere o a rigettare, con propria ordinanza, il ricorso (di norma presentato dal lavoratore, ma la legge n. 92/2012 non sembra escludere che al rito speciale possa rivolgersi anche il datore di lavoro);
una eventuale, in quanto rimessa alla attivazione da parte dell’interessato (il lavoratore o il datore di lavoro che sia risultato soccombente), consistente nell’opposizione proposta contro l’ordinanza.
In sostanza l'ordinanza esclude dalla normativa, la legge Fornero, e di conseguenza dal rito accelerato, controversie di portata significativa, quali quelle in materia di licenziamenti che coinvolgono contratti di somministrazione di manodopera ovvero quelle che riguardano anche il requisito dimensionale dell’impresa, sulla genuinità dell’appalto dei servizi e nelle ipotesi in cui si va da impugnare il licenziamento anche nei confronti di che è effettivo titolare del rapporto di lavoro sottostante non solo ne confronti di chi formalmente ha costituito il rapporto provvedendo a comminare il licenziamento.
Quindi fra i casi per i quali debba trovare applicazione il nuovo rito sommario a doppia fase di primo grado i licenziamenti ritenuti illegittimi che attengono, ad esempio, ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto ovvero ad una associazione in partecipazione con apporto di lavoro o ancora ad un rapporto di lavoro autonomo reso in regime fiscale IVA del quale contestualmente, e preliminarmente, il ricorrente voglia far riconoscere la genuina e reale natura di lavoro subordinato, anche in forza delle presunzioni (assolute e relative) introdotte dalla stessa legge n. 92/2012.
L'interpretazione ha come conseguenza la riduzione dell'ambito di applicazione del rito speciale dal momento che esclude quelle controversie nelle quali si chiede una diversa qualificazione del rapporto di lavoro sottostante sotto il profilo, quantomeno, della sua riconducibilità ad un datore di lavoro che non è quello che aveva formalmente assunto il dipendente licenziato. Tra le cause interessate quelle in materia di licenziamento che presuppongono un accertamento sulla regolarità del contratto di somministrazione di lavoro, nelle quali la titolarità del rapporto è rivendicata in capo all'utilizzatore delle prestazioni.
Questa interpretazione riduce in modo evidente la sfera di applicazione della legge Fornero lasciando fuori da questa tutela settori di grande importanza quale quello della regolarità del contratto di somministrazione nelle quali la titolarità è rivendicata in capo all’utilizzatore, tutte le ipotesi di accertamento del requisito dimensionale mediante collegamenti societari e le ipotesi di verifica delle genuinità di appalti per prestazioni d’opera o di servizi.
La tesi del Tribunale di Milano sembra porsi in aperto contrasto con lo stesso tenore letterale della norma perché non considera che il nuovo procedimento sommario si applica anche alle controversie sui licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro sottostante.
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