mercoledì 19 dicembre 2012

Assegni per il nucleo familiare: i quesiti più frequenti

Gli assegni per il nucleo familiare sono degli aiuti per le famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico delle Ente di previdenza, le tipologie di famiglie che possono usufruire di questo beneficio devono avere un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite annualmente per legge. E’ significativo ricordare che il godimento in busta paga ha effetto dal 1° luglio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo, “in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, calcolato dall’ISTAT” come citato dalle circolari INPS.

L'importo per ottenere questa competenza sul cedolino varia a secondo della situazione personale del dipendente, la quale viene calcolata in base a diversi parametri ossia: il numero dei componenti della famiglia; il reddito complessivo; la tipologia della famiglia, misure che sono pubblicate dall’Ente di previdenza ogni anno nel mese di maggio.

Gran parte dei dipendenti hanno delle domande che possiamo definire di routine che rivolgono al datore di lavoro come compilare il modello ANF/DIP che è composto di otto pagine che possiamo riassumere così: bisogna sottoscriverle tutte? quali sono i redditi che devo considerare? mio figlio non ha retribuzione ma ha più di 26 anni e sta studiando? se sono convivente con figlio/i a carico ma non sono coniugata devo considerare il padre?

Quale tipologia di nucleo familiare devo considerare?
Le normative Inps indicano in modo chiaro che: il nucleo familiare deve essere composto dal lavoratore che ne fa richiesta; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli minori di età; i figli maggiorenni inabili; i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori; i figli, apprendisti o studenti, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare numeroso (nuclei composti da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni). Queste frasi sono spesso ripetute dal datore di lavoro e in modo più preciso da chi deve preparare i cedolini dei dipendenti.

Quali sono i redditi da sottoscrivere?
Il reddito deve essere costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare dello stesso. Il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto dalla dichiarazione dei redditi (modello 730) o dal Cud dell’anno precedente alla richiesta. Concorrono a formare il reddito, come deliberato dall’Ente di previdenza e visibile nelle note del modello ANF/DIP, i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef ossia: redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati; redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.

Le pagine devono essere compilate e firmate tutte?
Chi ha la possibilità di usufruire di questa competenza deve firmare la domanda in tutte le 8 pagine e consegnare copia di un documento del coniuge, il quale per legge deve controfirmare il documento, all’Ufficio contabilità del personale, che provvederà ad erogare l'assegno mensilmente con la busta paga. Ricordiamo che gli arretrati, in mancanza di consegna nei tempi prestabiliti, sono comunque di spettanza per il richiedente.

Quando inizia il pagamento in busta paga?
Questo sostegno per le famiglie, anticipato dal datore di lavoro e pagato dall’INPS, ha competenza dal primo giorno del mese in cui si verifica la nascita di un figlio fino alla fine del mese in cui si verifica l'evento che determina il venir meno dei requisiti.

Generalmente, come definito dall’Inps, il datore di lavoro deve pagare l’assegno su richiesta del lavoratore che dimostri di averne diritto. Esistono alcune eccezioni, ossia il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato autorizzato dall’Inps. L’autorizzazione, infatti, è richiesta per il pagamento dell’assegno per i seguenti casi: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, i familiari residenti all’estero.

domenica 16 dicembre 2012

Collaborazioni a progetto chiarimenti operativi del Ministero del lavoro

La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato la circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 con i chiarimenti interpretativi, al proprio personale ispettivo, volti ad un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, in relazione alle novità introdotte dai commi 23-24-25, dell'articolo 1, della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012.

Il ministero con la circolare ha elencato una serie di attività che sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti appaino difficilmente inquadrabili nell'ambito di "un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto".

L'elenco comprende: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera del settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.

La circolare afferma che non solo la mancata presenza del progetto porta al disconoscimento del rapporto di collaborazione ed alla costituzione, in capo al committente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma anche la carenza, all’interno del progetto, dei seguenti requisiti:
- autonomia gestionale;
- collegamento ad un determinato risultato finale;
- autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.

Inps circolare 127 del 2012: assunzioni incentivi ed agevolazioni

Le aziende che operano sul territorio nazionale con diverse unità produttive, in caso di assunzione o di utilizzo in somministrazione di lavoratori a cui si applicano riduzioni contributive, dovranno verificare che, all'interno della propria struttura, non vi siano in essere obblighi di riassunzione o diritti di precedenza alla riassunzione o, se esistenti, che siano stati rispettati.

È questa una delle novità che emerge dalla circolare Inps 137 del 2012. Nella circolare, l'Istituto passa in rassegna le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 92 del 2012. Si tratta di principi generali che si propongono di realizzare una più razionale disciplina delle assunzioni agevolate. Per fruire delle riduzioni contributive collegate a un soggetto, il datore di lavoro non deve aver violato il diritto di precedenza di un altro ex dipendente. Questo principio vale anche in caso di somministrazione. Ne deriva che – prima di eseguire la nuova assunzione o di consentire l'ingresso in azienda del somministrato – si deve verificare che non vi siano altri che vantano diritti di precedenza. Se vi sono, si deve dimostrare che l'opzione è stata regolarmente offerta all'avente diritto, mediante comunicazione scritta, eventualmente contenente un termine entro cui esprimersi. Ciò che rende più complicato il tutto è l'assenza di un limite territoriale. Questo obbligherà le aziende a un capillare controllo per essere certe della liceità degli incentivi.

Quindi bilancino sulle agevolazioni anche se l'assunzione viene effettuata in ottemperanza a un preesistente obbligo di legge, contratto collettivo o accordo individuale: in sostanza, quando non si rileva la volontarietà nell'instaurazione del rapporto di lavoro. Nella circolare vengono richiamate alcune norme che originano dei diritti di precedenza a favore dei lavoratori. Il ricorso alla somministrazione non consente il superamento di questi vincoli.

Sempre sul fronte del contratto di somministrazione si rileva un'interessante puntualizzazione dell'Inps: nel rispetto dell'articolo 21 della legge Biagi, si ricorda che l'utilizzatore deve rimborsare al somministratore gli oneri previdenziali «effettivamente sostenuti». Con ciò, dunque, si afferma che l'utilizzatore fruisce indirettamente delle agevolazione contributive applicabili all'agenzia di somministrazione.
Su questo principio si basa la teoria dell'equivalenza tra lavoratore diretto e indiretto che assume un significato determinante quando si tratta di beneficiare delle agevolazioni. Nel senso che, tra utilizzo diretto e indiretto, non si può mai superare il periodo massimo di fruizione degli incentivi, previsti dalle norme di riferimento. Tuttavia, se da un lato il principio del cumulo appare stringente, dall'altro introduce una flessibilità che, applicata alle assunzioni effettuate, ai sensi dell'articolo 8 della legge 407/90 (disoccupati e cassaintegrati di lungo periodo), si rivela positivo. Viene, infatti, riconosciuto il beneficio anche in caso di una trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine che, avendo avuto una durata inferiore a sei mesi, consente al lavoratore di mantenere l'anzianità di disoccupazione di 24 mesi, utile per l'incentivo previsto.

Tornando alla somministrazione, va osservato che, a indorare la pillola per le imprese, soccorre la previsione dell'articolo 4, che rende possibile il superamento del cumulo delle prestazioni lavorative effettuate dallo stesso lavoratore con più utilizzatori. Ciò consentirà alle agenzie di somministrazione di stipulare più contratti agevolati a tempo determinato di 12 mesi con lo stesso lavoratore, durante la sua permanenza nelle liste di mobilità, purché la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.
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