venerdì 1 novembre 2013

Infortunio sul lavoro in itinere : missione e trasferta circolare INAIL n. 52 del 2013




Con la circolare n. 52 del 2013, l'INAIL specifica gli istituti dell’occasione di lavoro e dell’infortunio in itinere, basandosi sull'evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore. Ed introduce nuove ipotesi di "occasione di lavoro" in materia di infortunio ricomprendendo eventi durante missioni e trasferte del lavoratore.

L’INAIL interviene sulla qualificazione degli  infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, nello specifico riguardo gli eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta. Sono meritevoli di tutela e quindi rimborsate le ipotesi occorse nell’arco temporale che va dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione. Sussiste occasione di lavoro e quindi infortunio in itinere per gli eventi occorsi al lavoratore nei limiti espressi dalla circolare durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’ albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa.

Quindi  tre elementi che lo caratterizzano:
la lesione
la causa violenta
l’occasione di lavoro.

Vediamo cosa si intende per infortuni in itinere. In virtù dell’art. 12 del d.lgs. 38/2000 la tutela assicurativa è stata estesa agli eventi infortunistici occorsi durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro, effettuato a piedi o con mezzo pubblico o con mezzo di trasporto privato purché necessitato. Mentre per normalità del percorso si intende sia il percorso più breve e diretto che collega i due luoghi, sia quello più lungo, giustificato da particolari esigenze di viabilità (es. traffico, lavori in corso), sia quello misto (con l’impiego di vari mezzi di trasporto), sia quel percorso che ha subito delle deviazioni a causa di:

cause di forza maggiore (es. malore, viabilità interrotta)

esigenze essenziali ed improrogabili (es. maltempo, esigenze familiari)

adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso)

Il termine necessitato invece si riferisce ad una serie di condizioni, al cui verificarsi, l’uso del mezzo potremo definirlo “giustificato” quali :

la mancanza di mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo di abitazione con il luogo di lavoro;

la mancanza di coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro (es. orario treno incompatibile);

il risparmio di tempo, conseguito utilizzando il mezzo privato, tale da essere pari o superiore a un’ora per ogni tragitto, e il carattere di regolarità dello stesso oggettivamente riscontrabile;

i tempi d’attesa derivanti dall’uso dei mezzi pubblici troppo lunghi e tali da rendere troppo lunga l’assenza del lavoratore dalla famiglia;

la notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro, nel quale caso l’uso del mezzo privato è ritenuto giustificato per distanze superiori a 1Km da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto.

Alla luce delle considerazioni esposte, si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.

Le disposizioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.


domenica 27 ottobre 2013

Diritto alla disoccupazione (ASPI) e procedura di licenziamento disciplinare



L’Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), l’ex indennità di disoccupazione, spetta anche ai lavoratori destinatari di un licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, la negazione di tale diritto “costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria” nei confronti del lavoratore.

Il lavoratore che subisce un licenziamento disciplinare, per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, ha diritto all’indennità ASPI, l’ex indennità di disoccupazione. Ed il datore di lavoro deve versare all’Inps il ticket di licenziamento, il contributo all’ASPI del 41%. A precisarlo è il Ministero del Lavoro con interpello n. 29/2013 del 23 Ottobre 2013, col quale equipara il caso a quello riguardante l’indennità di maternità.

Le considerazioni partono dal contenuto generale della Norma cioè dell’articolo 2, comma 31, della Legge del 28 Giugno 2012, n. 92 recante le “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

Tra l’altro, va evidenziato che quanto sarà detto su tale articolo è stato, ancora, oggetto di modifiche con la Legge di Stabilità del 2013 (ovvero Legge n. 228 del 24 Dicembre del 2012 ), i cui effetti sono iniziati a decorrere, per l’appunto, dal 1° Gennaio 2013.

Tanto premesso, tale comma, sancisce che: quando c’è una interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dai requisiti contributivi ) che da diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria cioè ASpI, a partire dal 1° Gennaio 2013, il Datore di Lavoro deve versare all’INPS una somma pari al 41% del massimale mensile di ASPI per 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Nel conteggio dell’anzianità aziendale, del lavoratore, devono essere compresi i periodi di lavoro caratterizzati da un contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione al cosiddetto “contributo addizionale” ( a carico del datore di lavoro per i contratti a tempo determinato ) pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Fatta tale premessa, la questione verte su un punto fondamentale e cioè se il licenziamento disciplinare possa rappresentare uno status di disoccupazione involontaria e come tale degno di essere coperto dall’indennità di disoccupazione – ASPI.

L’istanza di interpello è stata avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti in merito alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l’ASPI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all’art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. In particolare la richiesta riguarda se il licenziamento disciplinare possa costituire un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione della indennità di disoccupazione ASPI.

Da tale normativa emergono nel complesso i seguenti punti fondamentali:
- le cause di esclusione del diritto all’ASPI sono rigide e tassative e riguardano i casi di dimissioni del lavoratore;
- in più l’esclusione di tale diritto opera quando c’è una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ( accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore ).

In buona sostanza, pertanto, si assume che l’indennità di disoccupazione – ASPI – spetta anche la lavoratore licenziato per motivi disciplinari.

I motivi si riconducono al fatto che il licenziamento disciplinare già di per se è una punizione del lavoratore e perciò non se ne può aggiungere un’altra dettata dalla privazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
Tale prerogativa trova fondamento della Costituzione Italiana, ed in particolare begli articoli 31 e 37, dal momento che dalla loro portata si evince che tale causa di licenziamento è già una efficace sanzione.

A ciò si aggiunge anche la linea interpretativa adottata dalla Corte Costituzionale nel punto in cui afferma che il licenziamento disciplinare può essere considerato un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore.

Inoltre, si aggiunge qualche pronunciamento della Corte di Cassazione, laddove afferma che “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere discrezionale”, non ritenendosi, pertanto, l’automatica o conseguente la privazione del diritto all’indennità di disoccupazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene legittima la concessione dell’ASPI al lavoratore licenziato per motivi disciplinari.

La Corte Costituzionale dichiarò illegittimo negare l’indennità di maternità post licenziamento disciplinare. Il Ministero collega il diritto all’Aspi a quello dell’indennità di maternità: “A supporto di quanto sopra rappresentato, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 405/2001, aveva statuito in merito all’opportunità che, in caso di licenziamento disciplinare, venisse corrisposta l’indennità di maternità, pronunciandosi nel senso di ritenere che una sua esclusione integrasse una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto alla protezione della maternità andava attribuito un rilievo superiore rispetto alla ragione del licenziamento, trovando già “il fatto che ha dato causa al licenziamento (…) comunque in esso efficace sanzione”.


Aspi come presentare domanda all’Inps



L’indennità di disoccupazione ASPI è una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. E’ un servizio a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto in modo involontario l’occupazione.

Ricordiamo che ASPI e mini ASPI sono regolamentate dall’art. 2 della Legge 92/2012: la circolare INPS n.140 del 14 dicembre 2012 fornisce alle aziende le indicazioni operative per l’applicazione dell’ASPI, dal primo gennaio 2013.

L’indennità spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione compresi:
•    gli apprendisti;
•    i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
•    il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
•    i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Mentre non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASPI:
•    i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
•    gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
•    i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

I  requisiti per poter fare domanda dello stato di disoccupazione involontario sono i seguenti:
l’interessato deve presentare, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
•    nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
•    a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

La domanda dell'assegno ASPI o mini ASPI di disoccupazione 2013 va presentata via web, tramite contact center o attraverso i patronati: le istruzioni INPS per ricevere le nuove indennità introdotte dalla Riforma del Lavoro.

Domanda online

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla perdita dell’occupazione.

Ecco le procedure online per chiedere l’ASPI, il nuovo sussidio di disoccupazione INPS dal 2013: le domande vanno presentate dal lavoratore rimasto senza impiego per via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
•Web - Servizio INPS online accessibile tramite PIN e codice fiscale
•Contact Center multicanale – al numero verde 803164
•Patronati e intermediari – che a loro volta utilizzeranno i servizi telematici INPS

Presentazione domande

Dal portale web INPS (www.inps.it) bisogna entrare nell’area Servizi per il cittadino ed effettuare il seguente percorso: “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito“, “ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili”, “Indennità ASPI”. Per l’autenticazione serve il PIN Dispositivo diverso dal normale PIN online: per il suo rilascio è infatti prevista una procedura più complessa (per i dettagli: circolare INPS numero 50 del 15 marzo 2011). Senza il PIN dispositivo la domanda resta in attesa ma viene comunque protocollata, facendo quindi salva la data di presentazione (ai fini del rispetto del termine di 60 giorni). La domanda si compone di diverse sezioni: anagrafica, altri recapiti, ultima posizione lavorativa, dati domanda, dichiarazioni, attestazione dello status di disoccupato, riepilogo dati e invio della domanda. C’è un manuale accessibile direttamente dalla procedura e scaricabile tramite apposito pulsante collocato nella parte superiore di ogni schermata dell’applicazione.

Presentazione come intermediari i patronati
I patronati comunicano con l’INPS telematicamente, ma i cittadini possono compilare la domanda offline, per inserirla successivamente e inviarla all’istituto. E’ stato aggiornato anche il programma di acquisizione offline per consentire l’invio delle domande di indennità di disoccupazione ASPI, mini-ASPI e mini-ASPI 2012 dal 1 gennaio 2013. Per le domande online, invece, esiste apposita applicazione web a disposizione dei patronati (Patronati e Servizi per i patronati) andando su “Disoccupazione e Mobilità“, che per inviare la domanda devono avere la delega del lavoratore patrocinato opportunamente registrata nel menù “Gestione” (presente tra i servizi per il Patronato).

Presentazione tramite contact center
Anche questo è un servizio disponibile solo per i lavoratori già in possesso di PIN dispositivo. Bisogna telefonare al numero gratuito 803 164 e l’operatore fornirà tutte le indicazioni per l’invio della domanda, ed eventualmente anche per convertire il PIN online in dispositivo (vedi sopra); gli operatori possono anche fonire le istruzioni necessarie per richiedere il PIN ex novo e presentare domanda di ASPI, mini ASPI e mini ASPI 2012.

L’indennità di disoccupazione ASPI decorre:

•    dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
•    dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
•    dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
•    dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “la domanda” , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

La misura della prestazione è pari:
•    al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

•    al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.


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