domenica 3 novembre 2013
Opportunità di lavoro con i career days
I career days sono delle occasioni da parte degli studenti e laureati per ottenere un approccio con il mondo del lavoro e di solito si sviluppano in due giornate, in cui i partecipanti possono conversare con i manager e i responsabili delle risorse umane di aziende.
I partecipanti possono sostenere colloqui individuali e di gruppo, raccogliere informazioni relative ai profili professionali richiesti, consegnare i propri curricula direttamente ai responsabili delle aziende.
Il Career Day rappresenta senza dubbio uno dei momenti più importanti della vita universitaria degli studenti e laureati. In Italia da tempo hanno preso piede iniziative di placement che permettano la maggiore visibilità possibile dei curricula per studenti e laureati, nonché nell’offrire tutte quelle opportunità che permettano a studenti e laureati di avere elementi utili per una ricerca attiva delle opportunità di lavoro in una dimensione sia territoriale che europea.
Nel corso degli eventi, si possono conoscere direttamente i recruiter, svolgere presso i loro desk brevi colloqui conoscitivi, consegnare il proprio Cv e partecipare alle presentazioni aziendali.
Il Career Day è una tappa del percorso di ricerca di lavoro: generalmente bisogna informarsi sulle aziende che partecipano e sulle posizioni aperte ed è ovviamente indispensabile raccogliere notizie sulle aziende che interessano di più Per arrivare preparati al momento della consegna del CV allo stand e magari sostenere un breve colloquio- e fare una buona impressione - è importante conoscere anche la storia dell’azienda, la situazione finanziaria, le aree di attività.
Non bisogna eliminare a priori nessuna azienda, ed è importante entrare in contatto con tutti, cercare occasioni di dialogo, ed stabilire gli incontri come occasioni di scambio ed acquisizione.
Prima del colloquio è utile prepararsi a presentarsi in modo rapido con argomentazioni adeguate all’azienda che si ha di fronte.
È fondamentale leggere i profili per capire i termini utilizzati dalle aziende per presentarsi e illustrare le figure che sono inseguite ed inoltre fare domande per capire qual è il profilo che sta cercando l’azienda. Approfondire i criteri di scelta: che tipo di persone stanno cercando? Come sono considerati e trattati i giovani?
Approfondire le aspettative verso i ruoli proposti per i neoassunti, andando oltre le schede di presentazione e ponete delle domande: quali sono i contenuti del lavoro? Quali le persone con cui si lavora? Quali sono gli elementi di difficoltà del lavoro?
Di fronte si ha i responsabili delle risorse umane delle maggiori aziende italiane, cerca di raccogliere spunti e i suggerimenti che potranno esserti utili anche per colloqui futuri. Il Career Day è un’opportunità per capire cosa cercano le aziende e cosa si aspettano dai candidati.
L’International Career Day è un evento dedicato alle opportunità di carriera in ambito internazionale. La manifestazione è rivolta a laureandi, neolaureati e giovani professionisti e permette di conoscere meglio le posizioni aperte, gli ambienti di lavoro, i corsi di formazione e di sviluppo professionale, i corsi di laurea e le possibilità di borse di studio.
Sarà possibile ottenere informazioni sulle opportunità di lavoro e le condizioni di vita all’estero grazie alla presenza di consulenti Eures di alcuni paesi europei come Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Svezia, Spagna, Francia, Danimarca e Svizzera.
Durante la manifestazione sarà inoltre possibile entrare in contatto diretto con le imprese, le università e le business school che offrono opportunità in ambiente multiculturali.
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venerdì 1 novembre 2013
Infortunio sul lavoro in itinere : missione e trasferta circolare INAIL n. 52 del 2013
Con la circolare n. 52 del 2013, l'INAIL specifica gli istituti dell’occasione di lavoro e dell’infortunio in itinere, basandosi sull'evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore. Ed introduce nuove ipotesi di "occasione di lavoro" in materia di infortunio ricomprendendo eventi durante missioni e trasferte del lavoratore.
L’INAIL interviene sulla qualificazione degli infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, nello specifico riguardo gli eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta. Sono meritevoli di tutela e quindi rimborsate le ipotesi occorse nell’arco temporale che va dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione. Sussiste occasione di lavoro e quindi infortunio in itinere per gli eventi occorsi al lavoratore nei limiti espressi dalla circolare durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’ albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa.
Quindi tre elementi che lo caratterizzano:
la lesione
la causa violenta
l’occasione di lavoro.
Vediamo cosa si intende per infortuni in itinere. In virtù dell’art. 12 del d.lgs. 38/2000 la tutela assicurativa è stata estesa agli eventi infortunistici occorsi durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro, effettuato a piedi o con mezzo pubblico o con mezzo di trasporto privato purché necessitato. Mentre per normalità del percorso si intende sia il percorso più breve e diretto che collega i due luoghi, sia quello più lungo, giustificato da particolari esigenze di viabilità (es. traffico, lavori in corso), sia quello misto (con l’impiego di vari mezzi di trasporto), sia quel percorso che ha subito delle deviazioni a causa di:
cause di forza maggiore (es. malore, viabilità interrotta)
esigenze essenziali ed improrogabili (es. maltempo, esigenze familiari)
adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso)
Il termine necessitato invece si riferisce ad una serie di condizioni, al cui verificarsi, l’uso del mezzo potremo definirlo “giustificato” quali :
la mancanza di mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo di abitazione con il luogo di lavoro;
la mancanza di coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro (es. orario treno incompatibile);
il risparmio di tempo, conseguito utilizzando il mezzo privato, tale da essere pari o superiore a un’ora per ogni tragitto, e il carattere di regolarità dello stesso oggettivamente riscontrabile;
i tempi d’attesa derivanti dall’uso dei mezzi pubblici troppo lunghi e tali da rendere troppo lunga l’assenza del lavoratore dalla famiglia;
la notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro, nel quale caso l’uso del mezzo privato è ritenuto giustificato per distanze superiori a 1Km da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto.
Alla luce delle considerazioni esposte, si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.
Le disposizioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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domenica 27 ottobre 2013
Diritto alla disoccupazione (ASPI) e procedura di licenziamento disciplinare
L’Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), l’ex indennità di disoccupazione, spetta anche ai lavoratori destinatari di un licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, la negazione di tale diritto “costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria” nei confronti del lavoratore.
Il lavoratore che subisce un licenziamento disciplinare, per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, ha diritto all’indennità ASPI, l’ex indennità di disoccupazione. Ed il datore di lavoro deve versare all’Inps il ticket di licenziamento, il contributo all’ASPI del 41%. A precisarlo è il Ministero del Lavoro con interpello n. 29/2013 del 23 Ottobre 2013, col quale equipara il caso a quello riguardante l’indennità di maternità.
Le considerazioni partono dal contenuto generale della Norma cioè dell’articolo 2, comma 31, della Legge del 28 Giugno 2012, n. 92 recante le “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
Tra l’altro, va evidenziato che quanto sarà detto su tale articolo è stato, ancora, oggetto di modifiche con la Legge di Stabilità del 2013 (ovvero Legge n. 228 del 24 Dicembre del 2012 ), i cui effetti sono iniziati a decorrere, per l’appunto, dal 1° Gennaio 2013.
Tanto premesso, tale comma, sancisce che: quando c’è una interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dai requisiti contributivi ) che da diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria cioè ASpI, a partire dal 1° Gennaio 2013, il Datore di Lavoro deve versare all’INPS una somma pari al 41% del massimale mensile di ASPI per 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Nel conteggio dell’anzianità aziendale, del lavoratore, devono essere compresi i periodi di lavoro caratterizzati da un contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione al cosiddetto “contributo addizionale” ( a carico del datore di lavoro per i contratti a tempo determinato ) pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Fatta tale premessa, la questione verte su un punto fondamentale e cioè se il licenziamento disciplinare possa rappresentare uno status di disoccupazione involontaria e come tale degno di essere coperto dall’indennità di disoccupazione – ASPI.
L’istanza di interpello è stata avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti in merito alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l’ASPI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all’art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. In particolare la richiesta riguarda se il licenziamento disciplinare possa costituire un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione della indennità di disoccupazione ASPI.
Da tale normativa emergono nel complesso i seguenti punti fondamentali:
- le cause di esclusione del diritto all’ASPI sono rigide e tassative e riguardano i casi di dimissioni del lavoratore;
- in più l’esclusione di tale diritto opera quando c’è una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ( accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore ).
In buona sostanza, pertanto, si assume che l’indennità di disoccupazione – ASPI – spetta anche la lavoratore licenziato per motivi disciplinari.
I motivi si riconducono al fatto che il licenziamento disciplinare già di per se è una punizione del lavoratore e perciò non se ne può aggiungere un’altra dettata dalla privazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
Tale prerogativa trova fondamento della Costituzione Italiana, ed in particolare begli articoli 31 e 37, dal momento che dalla loro portata si evince che tale causa di licenziamento è già una efficace sanzione.
A ciò si aggiunge anche la linea interpretativa adottata dalla Corte Costituzionale nel punto in cui afferma che il licenziamento disciplinare può essere considerato un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore.
Inoltre, si aggiunge qualche pronunciamento della Corte di Cassazione, laddove afferma che “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere discrezionale”, non ritenendosi, pertanto, l’automatica o conseguente la privazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene legittima la concessione dell’ASPI al lavoratore licenziato per motivi disciplinari.
La Corte Costituzionale dichiarò illegittimo negare l’indennità di maternità post licenziamento disciplinare. Il Ministero collega il diritto all’Aspi a quello dell’indennità di maternità: “A supporto di quanto sopra rappresentato, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 405/2001, aveva statuito in merito all’opportunità che, in caso di licenziamento disciplinare, venisse corrisposta l’indennità di maternità, pronunciandosi nel senso di ritenere che una sua esclusione integrasse una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto alla protezione della maternità andava attribuito un rilievo superiore rispetto alla ragione del licenziamento, trovando già “il fatto che ha dato causa al licenziamento (…) comunque in esso efficace sanzione”.
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