mercoledì 19 marzo 2014
Contratto di lavoro a termine, otto proroghe
Fino ad otto rinnovi nell’arco di 36 mesi. E tutti senza necessità di motivare la causale.
Il contratto a termine nell’arco dei tre anni (36 mesi) per i quali non è più necessario il causalone è prorogabile fino a un massimo di otto volte: è una delle precisazioni che arrivano dal ministero del Lavoro dopo la presentazione del decreto legge approvato dal Cdm dello scorso 12 marzo, che ha previsto una sostanziale marcia indietro sul contratto a tempo determinato (e non solo, anche sull’apprendistato), rispetto a quanto previsto due anni fa dalla riforma Fornero.
Le imprese sono ora libere di applicare il contratto a termine senza dover spiegare, per iscritto, le esigenze produttive che richiedono il tempo determinato in luogo del contratto a tempo indeterminato) per tre anni (non più uno solo) nell’arco dei quali sono consentite fino a otto proroghe, che si riferiscano alla stessa attività lavorativa del contratto iniziale.
Requisiti di contratto. Ogni azienda non può avere più del 20% di contratti a termine rispetto al totale dell’organico aziendale. Questo, specifica il ministero, nel rispetto delle precedenti leggi, in particolare dell’articolo 10, comma 7, del Dlgs 368/2001, in base al quale i contratti nazionali possono prevedere limiti diversi e sono comunque esclusi dai vincoli di tetto massimo una serie di tipologie contrattuali (start-up, stagionali). Di contro, le PMI fino a 5 dipendenti non hanno nessun vincolo e possono sempre stipulare un contratto a termine.
Il governo, sottolinea il ministero, con queste modifiche vuole offrire «la risposta ritenuta più efficace alle attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo del Paese». Ricordiamo che si tratta di un decreto legge, che quindi andrà convertito in legge dal Parlamento, che potrà apportare eventuali modifiche.
Il decreto, lo ricordiamo, conterrà anche le modifiche sull’apprendistato e sulla smaterializzazione del DURC mentre le altre misure annunciate del Jobs Act saranno contenute in diversi provvedimenti: uno, di cui sono state tratteggiate le linee guida, relativo al taglio del cuneo fiscale (con l’aumento da maggio di circa 80 euro al mese per 10 milioni di lavoratori), e un disegno di legge con una più corposa riforma di contratti di lavoro e ammortizzatori.
La nota è esplicita: «Il datore può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato». Ci sarà comunque un tetto massimo di proroghe, ma è un tetto molto alto: «La possibilità di prorogare un contratto a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi». Unica condizione: le proroghe devono riferirsi «alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato». Da badare bene: «stessa attività lavorativa» è cosa ben diversa dalla causale che si riferisce invece a «motivazioni oggettive». Tra un rinnovo e un altro non ci sarà più bisogno di intervalli.
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lunedì 17 marzo 2014
Il factoring: cos'è e come funziona per i pagamenti delle imprese
Un modo per scongiurare il ritardo nei tempi di pagamento nel saldo fatture è il Factoring ossia la scelta di esternalizzare la gestione e il recupero crediti con specifici contratti che consentono alle aziende di cedere a terzi i propri crediti, ottenendone – immediatamente o alla scadenza – il valore nominale al netto dei costi di compravendita e gestione: atraverso il contratto di factoring, infatti, le imprese possono cedere i propri crediti ad una società specializzata, e concentrarsi esclusivamente sulla propria attività caratteristica. Il factoring è un contratto con il quale un soggetto (la società di factoring) fornisce ad un'impresa un insieme di servizi che riguardano in modo particolare la gestione e l'amministrazione dei suoi crediti (anche quelli futuri).
La concessione di anticipazioni su tali crediti prima della scadenza. Dunque la società di factoring, dietro pagamento di una commissione, si assume l'onere di riscuotere l'importo dei crediti, e spesso fornisce finanziamenti all'impresa cliente sotto forma di anticipazioni sui crediti non ancora scaduti I vantaggi del factoring- Trasformazione immediata dei crediti non ancora scaduti in risorse liquide.
Miglioramento delle relazioni con la propria clientela Le spese I costi di un'operazione di factoring consistono in una commissione di factoring, espressa in valore percentuale rispetto alla fattura, in un diritto fisso, per ogni credito ceduto, a titolo di rimborso spese (per spese di istruttoria, tenuta conto, postali, etc.) e negli intereressi maturati sulle somme anticipate. Aspetti economici e fiscali- La cessione dei crediti può avvenire con le clausole pro soluto o pro solvendo. Con la prima la società di factoring si assume il rischio di mancato pagamento anche nel caso di insolvenza del debitore; viceversa con la clausola pro solvendo.- Dal punto di vista fiscale, in termini generali,assume rilevanza la perdita che consegue alla cessione del credito fermo restando la verifica del momento in cui la predetta perdite potrà essere considerata deducibile.-Rispetto al fido bancario, dove il credito erogato alla società dipende dalla situazione patrimoniale e dalle garanzie offerte, nel factoring l'entità del credito è proporzionale all'importo dei crediti vantati dall'impresa- Il compenso pagato alla società di factoring, in presenza di determinate condizioni, è sottoposto ad aliquota Iva ordinaria; gli interessi pagati sugli anticipi sono invece e senti. Dovrà essere valutata la deducibilità fiscale degli interessi passivi corrisposti al factor, tenuto conto delle disposizioni fiscali in vigore.
Quindi risorse finanziarie immediate alle imprese in cambio della cessione dei crediti futuri: ecco il factoring, uno strumento finanziario moderno per la gestione professionale dei crediti.
Al fine di garantire valutazioni sempre più precise, l’Assifact (che riunisce il 95% delle aziende di Factoring), ha messo a punto il Dap: base dati con informazioni sensibili (tempi di pagamento, crediti scaduti e contestati) per ottenere uno screening dei debitori, enti pubblici compresi.
Il factoring viene proposto in varie opzioni, da valutare in base alle esigenze dell’impresa:
amministrazione, gestione e incasso dei crediti
anticipo dei crediti prima della loro scadenza
valutazione dell’affidabilità della clientela
garanzia del buon fine delle operazioni
assistenza legale nella fase del recupero dei crediti.
sabato 15 marzo 2014
Piano lavoro: le nuove regole per i contratti a tempo determinato
Con l’entrata in vigore del decreto legge - riporta una nota del ministero del Lavoro - «il datore può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. La possibilità di prorogare un contratto a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi». Resta immutata «quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato».
Modifiche alla bozza di decreto legge del piano Renzi che semplifica contratti a termine e apprendistato. Il ministero chiarisce che con l'entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro «può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato».
Il ministero ha spiegato che «la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino a un massimo di 8 volte nei trentasei mesi». Unica condizione per le proroghe, «il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato». Per i contratti a termine limite del 20% per ogni datore di lavoro, il ministero del Lavoro ha chiarito che nell'introdurre il limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del Dlgs 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.
I contratti a tempo determinato potranno essere sempre senza causale fino a 36 mesi. Il ministero del Lavoro conferma quanto anticipato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi nella presentazione del Jobs Act. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato.
Inoltre - sottolinea in una nota il ministero - la possibilità di prorogare un contratto a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi". Rimane, "quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato".
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