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lunedì 25 gennaio 2016

Proroga rimborso spese mediche sanitarie 730 2016



Chiarimenti sulle scadenze per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie al Fisco ai fini della predisposizione del 730 precompilato per il 2016.

Scade il 9 febbraio 2016  l’ultimo termine utile (fresco di proroga) per per inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati riguardanti le spese sanitarie e i rimborsi effettuati nel 2015 per le prestazioni non erogate, o parzialmente tali.

C’è tempo fino al 9 febbraio 2016 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la concessione di fornire 9 giorni in più per l’invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio.

La compilazione del 730 precompilato potrebbe mettere a rischio i rimborsi per le spese farmaceutiche. Il problema deriverebbe, in parte, dalle stesse farmacie che non hanno conservato gli scontrini delle spese sanitarie dei primi sei mesi del 2015; e in parte, dalla mancanza di comunicazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli esercizi commerciali. E’ stato, tuttavia, stabilita una prorogare per l'invio dei dati delle spese mediche , come visite mediche, dentisti, analisi diagnostiche.

Il comunicato  delle Entrate menziona anche le «farmacie» tra i soggetti tenuti all'invio dei dati entro la scadenza ora prorogata al 9 febbraio. Tuttavia la direttrice dell'Agenzia, Rossella Orlandi, in audizione in commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria ha sottolineato come le spese farmaceutiche potrebbero non rientrare nel prossimo 730 precompilato: «C'è un problema con le farmacie, alcune associazioni di categoria nonostante la legge hanno equivocato sul termine e non hanno conservato parte degli scontrini». E in diversi casi «la memoria è stata cancellata e le informazioni sono irrecuperabili».

Dopo la scadenza della proroga del 9 febbraio, entro il 29 del mese devono essere poi inviate diverse tipologie di dati che riguardano le detrazioni fiscali per spese universitarie, funebri, per le ristrutturazione e altro, mentre entro il 7 marzo i sostituti d’imposta dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni CUD. Da quest’anno, poi, la dichiarazione avrà molti più campi e questo dovrebbe consentire ai sostituti d’imposta di inviare un modello 770 più snello entro fine luglio. Le informazioni contenute nel documento servono anche a definire l’imponibile Irpef del contribuente, in base al quale saranno calcolate imposte dovute e rimborsi.

Dal 15 aprile, poi, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul suo sito la dichiarazione dei redditi precompilata, per cui la procedura resta la stessa dello scorso anno: il contribuente potrà provvedere a compilazione e invio anche in maniera autonoma tramite la credenziali di Fisconline, in modo da verificare e inviare il modello 730 precompilato, ma si può anche rivolgere ad un intermediario abilitato o Caf.

La proroga – spiega la stessa Agenzia in un comunicato – non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2016, precisando che il rinvio rispetto alla scadenza iniziale del 31 gennaio 2016 va incontro alle esigenze rappresentate dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in considerazione della novità dell’adempimento che permetterà ai contribuenti di poter disporre, nel proprio 730 precompilato, delle spese mediche sostenute l’anno precedente.

Il rinvio dei termini per l’invio dei dati sanitari determina a sua volta lo slittamento al 9 marzo 2016 di quello entro il quale i contribuenti potranno comunicare alle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione del 730 precompilato, non alterando il sistema di tutela della privacy approvato. Tale sistema prevede la possibilità per l’assistito di esercitare l’opposizione con le seguenti modalità: direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 accedendo direttamente  all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).



martedì 29 dicembre 2015

Collaboratori: proroga della DIS–COLL


E’ stato prorogato per tutto il prossimo anno il Dis Coll, l’indennità per i professionisti disoccupati iscritti alla gestione separata dell’Inps e CoCoPro, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, che prevede l’erogazione di un assegno pari al 75% del reddito medio mensile nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro mensili nel 2015 e non può essere superiore ai 1.300 euro nel 2015.

La Dis Coll è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi che coinvolge anche i lavoratori con contratto a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps. Per aver diritto all’ammortizzatore sociale bisogna possedere i seguenti requisiti:

disoccupazione;

3 mesi di contribuzioni nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello della cessazione dell’attività lavorativa:

almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in corso.

L’importo dell’assegno è pari al 75% dei compensi fino ad un importo massimo di 1.195 euro per poi scendere del 25% sugli importi superiori a tale importo. L’importo mensile dell’indennità di disoccupazione non potrà, in ogni caso, essere superiore ai 1300 euro al mese
.
L’assegno verrà pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione, nel migliore dei casi, quindi, spetterà una disoccupazione per 6 mesi.

Il disegno di legge di Stabilità 2016 proroga per il prossimo anno la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Di conseguenza, dal 2016, coloro che concluderanno la propria attività di collaborazione potranno continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione. La proroga contiene anche alcune modifiche rispetto alle previsioni generali del Jobs Act. In particolare, in relazione al calcolo della durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

DIS-COLL, alla fine arriva la proroga della prestazione anche per il 2016. Con un emendamento alla legge di Stabilità, infatti, è stata prorogata al 2016 l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL.

Secondo quanto specificato dal Ministero del Lavoro, l’indennità in caso di perdita dell’occupazione è prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, ma non ai titolari degli assegni di ricerca ed è irrilevante che siano iscritti alla gestione separata dell’Inps e che quindi versino contributi previdenziali in tale gestione. Saranno in vigore nel 2016 ancora anche Naspi e Asdi: la Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, sarà erogata mensilmente per un massimo 24 mesi e per importi massimi fino a 1.300 euro al mese.

La Naspi sarà estesa a 24 mesi anche dopo il 2016. Inizialmente, infatti, dal 2017, la durata massima avrebbe dovuto ridursi a 18 mensilità. I requisiti per richiedere la Naspi restano sempre gli stessi: dichiarazione dello stato di totale disoccupazione; e avere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione o diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il lavoratore disoccupato che, esaurita la Naspi, non avesse ancora trovato una nuova occupazione può richiedere l’Asdi, un nuovo assegno di disoccupazione, pari al 75% dell’ultima mensilità della Naspi percepita. Anche per richiedere l’Asdi bisogna inoltrare domanda all’Inps, che lo erogherà per i 6 mesi successivi. Si può percepire l’Asdi a condizione che si aderisca ad un percorso di formazione, specializzazione definito dai centri per l’impiego o si dimostri di essere alla concreta ricerca di una nuova occupazione.

Il modulo domanda dis-coll va presentato all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio.

Per cui la scadenza per inviare il modulo INPS è di 68 giorni dal giorno del licenziamento altrimenti non si ha più diritto all'indennità.

Per inviare il modulo INPS direttamente, il collaboratore deve essere in possesso del PIN Dispositivo INPS e accedere al sito ufficiale dell'istituto e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda di disoccupazione per via telematica altrimenti può rivolgersi presso i Caf e Patronati o intermediari autorizzati, presentandosi insieme alla documentazione richiesta per il riconoscimento dello stato di disoccupazione: iscrizione al centro per l'impiego e sottoscrizione della DID dichiarazione immediata disponibilità al lavoro che è stata modificata di recente con l'entrata in vigore dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, che ha previsto nuove misure che condizionano la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro. Per cui come avviene ora con l'ASpI, i collaboratori devono, in sede di presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS  successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.

Una volta prestata la domanda e verificato il possesso dei requisiti e le condizioni per accedere alla prestazione, l'INPS provvede ad erogare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

sabato 26 dicembre 2015

Opzione Donna cosa cambia dal 2016


Rimane aperta la possibilità di una proroga al regime speciale Opzione Donna: lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2016.

Un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 che apre alla possibilità di accedere al regime sperimentale Opzione Donna anche dopo il 31 dicembre 2015, ma solo se avanzeranno fondi dalle risorse stanziate dal Governo. Si tratta della possibilità per lavoratrici con 57/58 anni di età (dipendenti/autonome) e 35 di contributi, di chiedere la pensione anticipata in cambio di un ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo, quindi meno conveniente.

La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata.

I Requisiti anagrafici e Contributivi
Per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 155 della legge di stabilità 2016). Con l'approvazione della legge di stabilità 2016 è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall'Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione.

Si ricorda che per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011) dopo la maturazione dei suddetti requisiti.

L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - più elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico.

Proroga
Il testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera prevede un possibile proseguimento alla sperimentazione oltre il 2015, ma solo nel caso in cui le risorse risparmiate dai fondi stanziati dal Governo (2, 5 miliardi di euro) lo consentano. In particolare l’emendamento prevede che qualora dall’attività di monitoraggio INPS sull’attuazione della sperimentazione dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

Dunque, a conti fatti, bisognerà attendere fino al prossimo 30 settembre per conoscere se il regime speciale Opzione Donna verrà prorogato o meno.
Requisiti
Nel caso in cui la proroga all’Opzione Donna diventasse operativa, a poter accedere a tale regime speciale sarebbero tutte le lavoratrici in possesso di 57 anni e 3 mesi di età, ovvero 58 anni e 3 mesi le autonome, (si tratta delle donne nate nell’ultimo trimestre del 1958, o 1957 in caso di lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione.

Il pensionamento anticipato delle lavoratrici con 57 anni e 35 di contributi (58 anni se autonome) verrà prorogato in caso di risparmi sulla spesa finora stimata: la previsione è contenuta in un emendamento alla Legge di Stabilità approvato martedì. In caso di minori spese certificate dai ministeri dell’Economia e del Lavoro i risparmi saranno utilizzati per interventi in materia previdenziale, compresa appunto la proroga della sperimentazione dell’opzione donna.

Oltre a ciò, il nuovo emendamento sulla previdenza approvato dal Governo contiene l’anticipo al 1° gennaio 2016 della no tax area estesa per le pensioni più leggere. L’ampliamento prevede che per gli under 75 la no tax area passerà da 7.500 a 7.750 euro, mentre per chi ha almeno 75 anni salirà da 7.750 a 8.000 euro.

Opzione donna
Potrebbe quindi non essere chiusa la partita della sperimentazione della cosiddetta “opzione donna”, che consente alle lavoratrici che maturano i requisiti (non la decorrenza) per un ritiro anticipato a 57
anni (58 se autonome) e 35 anni di contribuzione entro la fine dell’anno.

Il pacchetto delle correzioni si completa col finanziamento dei contratti di solidarietà, con 60 milioni nel 2016 per i lavoratori impiegati nelle aziende escluse dalla disciplina ordinaria, con la possibilità di includere i periodi di maternità nel conteggio delle presenze della lavoratrice in azienda per i premi di produttività e, infine, con la possibilità di cumulo del riscatto degli anni di laurea col periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro.

Per concludere è stata riproposta l’estensione dell’Opzione Donna alle lavoratrici che compiono gli anni nell’ultimo trimestre del 2015: al momento, per questa norma di prepensionamento, ci vogliono oltre ai 35 anni di contributi anche 57 anni e tre mesi, o 58 anni e tre mesi, rispettivamente per lavoratrici dipendenti e autonome. In pratica, le donne nate nell’ultimo trimestre dell’anno non riescono a raggiungere il requisito entro il 2015, e quindi non possono chiedere la pensione anticipata. L’emendamento sana questa situazione estendendo l’Opzione Donna a tutte le lavoratrici che compiono 57 o 58 anni nel 2015 (di fatto, si eliminano i tre mesi legati all’incremento della speranze di vita).

mercoledì 19 marzo 2014

Nuovo contratto unico: indeterminato ma in prova per tre anni



La riforma del lavoro che il nuovo governo si appresterebbe a varare ha al centro un nuovo contratto unico di inserimento. Ancora da precisare in molti dettagli decisivi, ma con alcuni caratteri già definiti. Il primo: essere limitato a una certa fascia di età, probabilmente al di sotto dei 34 anni, per favorire l’impiego dei giovani. Il secondo: la tipologia a tempo indeterminato, con la possibilità però per le aziende di interrompere il rapporto nei primi tre anni a fronte di un indennizzo economico proporzionato al lavoro svolto. In pratica, verrebbe temporaneamente sospesa l’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che prevede la reintegra nel posto di lavoro per i licenziamenti privi di giustificazione.

L’ipotesi è quella prevista dal Jobs Act: contratto a tempo indeterminato a tutele progressive, ossia senza la protezione dell’articolo 18 (reintegro) per il primo periodo di assunzione. In pratica, è come se l’attuale periodo di prova, in genere di pochi mesi, fosse esteso a qualche anno, per dare al datore di lavoro il tempo di valutare il rapporto costi/benefici dell’assunzione garantendo però alla fine un contratto stabile al dipendente. Al momento si parla di tre anni.

E le altre forme contrattuali oggi utilizzate? Si parla di contratto unico a tempo indeterminato ma a conti fatti sembra più una riforma di quello attuale, visto che non soltanto rimarrà anche il contratto a tempo determinato – si ipotizza per i contratti a termine una estensione a 36 mesi del periodo di assunzione senza causale (attualmente un anno) – ma rimarrà anche quello da co.co.pro. A confermarlo è la riforma degli ammortizzatori sociali allo studio, che per l’appunto medita di estendere il sussidio di disoccupazione anche a queste figure.

Si pensa di garantire un trattamento massimo di due anni anche ai collaboratori a progetto. Per questo scopo servono 9,5 miliardi che teoricamente ci sarebbero: l’ipotesi è di sommare ai 7,1 mld già erogati per ASPI e Mini ASPI i 2,4 mld per gli ammortizzatori in deroga visto che, nonostante la Legge Fornero li preveda fino al 2018, sarebbero sostituiti dal nuovo sussidio. In pratica resterebbe la cassa integrazione ordinaria (destinata a sostenere le aziende in difficoltà con un piano per uscire dalla crisi), mentre verrebbe ridotta la cig in deroga (magari attraverso un meccanismo graduale). Su questo punto si servirà un confronto con le parti sociali, sindacati in primis. Ricordiamo che all‘attuale ASPI hanno diritto i dipendenti anche a tempo determinato per 12-18 mensilità a seconda dell’anzianità lavorativa. I co.co.pro non vi accedono ma percepiscono indennità in base a contributi versati e ai minimali annui (massimo 6mila euro per sei mesi di lavoro).

La scelta di orientarsi verso un contratto unico – nelle diverse declinazioni messe a punto da Pietro Ichino e da Tito Boeri e Pietro Garibaldi  intende rispondere da un lato al dramma di una disoccupazione giovanile oltre il 40% e dall’altro al fenomeno del precariato, cercando di indirizzare le assunzioni verso un unico canale a tempo indeterminato. Secondo l’ultimo monitoraggio dei flussi occupazionali, infatti, i contratti “standard” sono calati ad appena il 15,4% delle assunzioni, il 5,9% sono le collaborazioni a progetto, mentre la gran parte delle assunzioni, il 69,3%, avviene con contratti a termine (in realtà, in un anno si ripetono molte più assunzioni a tempo anche sulla stessa persona e dunque il loro peso nei flussi è percentualmente assai più rilevante di quanto non siano in realtà i lavoratori temporanei sul totale degli occupati, circa il 15%).



sabato 15 marzo 2014

Piano lavoro: le nuove regole per i contratti a tempo determinato




Con l’entrata in vigore del decreto legge - riporta una nota del ministero del Lavoro - «il datore può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. La possibilità di prorogare un contratto a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi». Resta immutata «quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato».

Modifiche alla bozza di decreto legge del piano Renzi che semplifica contratti a termine e apprendistato. Il ministero chiarisce che con l'entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro «può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato».

Il ministero ha spiegato che «la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino a un massimo di 8 volte nei trentasei mesi». Unica condizione per le proroghe, «il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato». Per i contratti a termine limite del 20% per ogni datore di lavoro, il ministero del Lavoro ha chiarito che nell'introdurre il limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del Dlgs 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.

Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.

I contratti a tempo determinato potranno essere sempre senza causale fino a 36 mesi. Il ministero del Lavoro conferma quanto anticipato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi nella presentazione del Jobs Act. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato.

Inoltre - sottolinea in una nota il ministero - la possibilità di prorogare un contratto a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi". Rimane, "quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato".


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