martedì 30 settembre 2014

Il trucco sugli 80 euro in busta paga



Una maggiore retribuzione a discapito di una quota di pensione inferiore. Innanzitutto le coperture per tagliare l’Irpef di 80 euro sui redditi più bassi da maggio almeno per il 2014 non sono affatto strutturali (cioè non ci sono tutti i risparmi di spesa necessari

Il datore di lavoro potrà decidere di prelevare il bonus dai contributi previdenziali dei dipendenti: poi lo Stato ripianerà lo sbilancio. Ma per ora non ci sono certezze.

Avere 80 euro in più in busta paga per almeno otto mesi è un bonus che giustifica una pensione più povera? I circa dieci milioni di lavoratori dipendenti che percepiranno la «mancia» del governo Renzi dovrebbero porsi anche questa domanda.

Il taglio del cuneo fiscale, infatti, può trasformarsi in una fastidiosissima partita di giro: si spende oggi per risparmiare domani.

Ma proprio su un capitolo decisivo come quello previdenziale. Il perché è presto spiegato. Il decreto varato dal Consiglio dei ministri, prevede che il tanto ambito bonus di 80 euro sia un «credito» e non una «detrazione». Le parole, in questo caso, sono importanti perché indicano che è compito del datore di lavoro (che in gergo fiscale si chiama «sostituto di imposta») individuare l'area nella quale effettuare il prelievo degli 80 euro da aggiungere alla busta paga.

La norma concede uno spazio di manovra abbastanza largo. Se, infatti, le ritenute Irpef non fossero sufficienti a reperire l'ammontare del bonus, il datore di lavoro potrà «estrapolare» i soldi dai contributi previdenziali, cioè dalla somma che in busta paga viene trattenuta dal reddito lordo e versata all'ente previdenziale (nella maggior parte dei casi l'Inps) per costruire la futura pensione.

Si tratta del dispositivo che era stato studiato anche per il bonus da destinare a incapienti (coloro che hanno un reddito annuo lordo inferiore a 8mila euro e pertanto non pagano tasse, ma i contributi previdenziali li versano ugualmente) e lavoratori autonomi. Con un taglio di 3-4 punti dell'aliquota contributiva gli 80 euro sarebbero pressoché garantiti, ma che ne sarebbe delle pensioni? Le vecchie bozze prevedevano una semplice comunicazione all'Agenzia delle entrate che successivamente avrebbe dovuto provvedere, a sua volta, a notificare la situazione all'Inps o a un altro ente. Questi ultimi constatano solamente che manca all'appello parte dei contributi della posizione del lavoratore. Allo Stato toccherà poi farsi carico di sanare lo sbilancio versando la parte residua.

La difficile situazione patrimoniale dell’INPS è stata soprattutto generata dall'assorbimento dell'Inpdap, il vecchio ente previdenziale dei dipendenti pubblici. Negli anni scorsi lo Stato dichiarava di aver versato i contributi dei propri dipendenti senza, in realtà, provvedervi. Nell'imminenza dell'ingresso nell'euro, quei soldi furono trasformati in anticipazioni di cassa. I contributi «figurativi» si sono così trasformati in un pozzo senza fondo che hanno determinato 25 miliardi di passivo al cui ripianamento contribuiscono i lavoratori parasubordinati cui si chiede sempre un aumento dei versamenti.

Ora se si guarda bene a quegli 80 euro, il rischio non è soltanto quello di una pensione a cui potrebbe mancare qualche «pezzo» ma specialmente quello di vedere che lo Stato prende con una mano ciò che dà con l'altra, ovvero un aumento delle aliquote contributive che generalmente rappresenta il modo più veloce per gestire eventuali «crisi».


lunedì 29 settembre 2014

Cud 2015, anzi CU per autonomi e professionisti le novità



Il prossimo anno il Cud cambia grafica, allarga la platea degli interessati e diventa la Cu2015, ovvero la certificazione unica. Sono diverse le novità che, nel 2015, riguarderanno il fisco italiano: in primis la dichiarazione dei redditi precompilata e il Cu2015. La nuova certificazione unica dovrà essere rilasciata dai sostituti di imposta a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta.

Ai destinatari canonici dell'adempimento – lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato – si aggiungono soggetti nuovi. Il Cu2015 diventa, infatti, anche la certificazione per i redditi erogati a lavoratori autonomi (nella specie, professionisti), percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta. L'aggiunta di questi ultimi soggetti non stupisce stante che il nuovo modello e la sua trasmissione sono propedeutici all'operazione "dichiarazione precompilata" che dovrebbe mettere nel 2015 a disposizione di circa 20 milioni di contribuenti il 730 precompilato.

Quello che meno si comprende è l'inclusione dei professionisti e degli agenti e rappresentanti di commercio che, in quanto titolari di partita Iva, non sono fra i soggetti ammessi alla dichiarazione con il 730. La sezione o loro dedicata richiede, fra gli altri dati, il totale delle somme corrisposte, l'importo non soggetto a ritenuta, le spese rimborsate, l'imponibile e le ritenute di anni precedenti, i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito.

Per quanto riguarda i percettori di redditi di lavoro dipendente, una sezione è riservata al credito di 80 euro per i dipendenti il cui reddito non supera i 26mila euro. Dovranno essere indicati i dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell'imposta, il credito rimborsato, quello non riconosciuto e l'eventuale importo del credito recuperato dal sostituto in quanto non spettante.

Anche le somme erogate per la produttività del lavoro trovano spazio in una sezione che richiede il totale erogato, le ritenute operate e sospese e l'indicazione dell'eventuale opzione per la tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva del 10 per cento. In questa sezione trova anche posto il dato relativo ai redditi non imponibili di cui al comma 6 dell'articolo 51 del Tuir, che esclude dalla tassazione il 50% delle indennità di navigazione e di volo nonché le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto a prestare l'attività in luoghi sempre variabili e diversi.

Il frontespizio del Cu si arricchisce di una tabella che include tutti i dati che sono serviti per l'attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Vi debbono essere indicate tutte quelle informazioni che comportano il riconoscimento di particolari benefici, quali la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge mancante, i figli minori di tre anni, la percentuale di detrazione spettante per le famiglie numerose. Per ogni persona indicata è richiesto il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, la percentuale di detrazione e l'eventuale detrazione al 100% in caso di affidamento dei figli. Mentre la mancata consegna della certificazione al percettore entro il 28 febbraio non dava luogo all'addebito di sanzioni purché non impedisse a quest'ultimo l'espletamento dei suoi doveri di contribuente, per ogni Cu non trasmessa, tardiva o errata è comminata la sanzione di 100 euro, evitabile solo se in caso di errori la nuova certificazione è trasmessa entro cinque giorni dalla scadenza del termine.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una bozza del nuovo Cu2015 che sarà necessario per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia altri redditi che finora sono certificati in forma libera. Con il Cu2015 i sostituti d’imposta dovranno compilare un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.

Il Cu2015, a differenza di quanto accade per il Cud, deve essere presentato all’Agenzia dal sostituto entro il 9 marzo 2015. Inoltre, mentre la mancata consegna del Cud al lavoratore entro il 28 febbraio non comportava alcuna sanzione, a patto che non impedisse a quest’ultimo l’espletamento dei suoi doveri di contribuente, per ogni Cu non trasmessa, tardiva o errata è fissata la sanzione di 100 euro.


Sospensione degli obblighi occupazionali incentivi all'esodo



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n.22 del 24 settembre ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che sottoscrivono accordi di incentivo all'esodo previsti dall'art.4, co.5 della Legge n.68/1999.

Il Ministero ritiene applicabile la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali per ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscriva accordi e attivi procedure di incentivi all'esodo.

La sospensione è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività.

Benché la norma del '99 sia apparentemente tassativa nell'individuare le causali per le quali possono essere sospesi gli obblighi di assunzione, l'interpretazione più significativa che nel tempo si è fatta strada ha consentito di estendere il beneficio anche nel caso di ricorso ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, come ad esempio il caso dell'intervento dei Fondi di solidarietà del settore credito e credito cooperativo (articolo 2, comma 28, della legge 662/1996), il caso delle aziende che fanno ricorso alla Cig in deroga e a contratti di solidarietà ex decreto legge 148/1993.

In linea con le precedenti posizioni assunte, il ministero ha concluso ritenendo di poter estendere, in via analogica, il benefico della sospensione degli obblighi di assunzione anche per l'ipotesi di sottoscrizioni di accordi finalizzati all'esodo dei lavoratori anziani ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012.

E’ bene ricordare che l'articolo 4 prevede che, nei casi di eccedenza di personale, possono essere stipulati accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani. Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato dall'associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la contribuzione sino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori coinvolti devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione di rapporto  di lavoro.

L'art.3 della Legge 68/1999 stabilisce una deroga all'obbligo di assunzione nei confronti dei lavoratori disabili, sancito per tutti i datori di lavoro privati, nel caso di imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione quali causali della concessione di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e per ipotesi di aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi nonché attivato procedure di mobilità.

Il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la sospensione anche in ipotesi di aziende che facessero ricorso all'intervento dei Fondi di solidarietà del settore del credito e credito cooperativo e all'intervento di CIG in deroga.


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