lunedì 20 ottobre 2014

Bonus 80 per le mamme e per quelle che non lavorano?




Ma chi potrebbe mai lamentarsi di un Premier che vuole dare soldi alle neo-mamme? Qualcuno potrebbe riflettere e portare qualche obiezione. La prima è sul tetto massimo di reddito (90.000 euro) per poter accedere al bonus: perché lo Stato (cioè tutti noi) dovrebbe regalare 80 euro al mese a una famiglia che ha già entrate annuali di 70.000 od 89.000 euro annui?. Non sono pochi.

Il nuovo Bonus bebè 2015 voluto da Renzi sarà destinato a tutte le neomamme di famiglie il cui reddito annuo complessivo non supera i 90 mila euro lordi: un tetto abbastanza alto. Lo stanziamento da parte del Tesoro per questa nuova misura ammonterebbe secondo indiscrezioni a 500 milioni di euro per il 2015, che dovrebbe raddoppiare per il 2016 e triplicare per il 2017.

Sarebbe più sensato fissare un tetto di gran lunga inferiore e aumentare la cifra del Bonus-bebé, in modo tale da offrire un sostegno più concreto e meglio mirato alle famiglie che ne hanno davvero bisogno.

Il principio del governo è quello di dare un premio di consolazione a pioggia, cioè al numero maggiore di italiani possibile, scegliendoli però nelle fasce sociali giuste per consolidare il proprio bacino elettorale. Cioè non a disoccupati o sfortunati di varia specie, quelli probabilmente non  vanno a votare. Bisogna lusingare gli italiani che, nonostante la crisi e alla faccia dei suddetti sfortunati, ancora se la cavano e non hanno interesse a stravolgere lo status quo.

Lo spot pubblicitario annunciato trionfalmente nel salotto di Canale 5 in verità impallidisce nel confronto con i paesi dell'Unione.

Infatti, se si fanno confronti con le politiche assistenziali del resto della comunità europea si evidenzia che non un vero peso sociale. In Francia Ogni famiglia riceve 130 euro al mese per figlio, andando a crescere per ogni ulteriore figlio a carico. Chi ha più di tre figli a carico ottiene ulteriori benefici a partire dall'undicesimo anno di età. In più per il 90 per cento delle mamme francesi è previsto un bonus da quasi mille euro a partire dal settimo mese di gravidanza, per sostenere le prime spese per il nascituro. In totale una famiglia dal reddito medio riceve dallo Stato d'oltralpe circa 7mila euro di sussidi per ogni figlio.

Oltre al sussidio in denaro il vero surplus in Francia è costituito dalle infrastrutture offerte alle famiglie. Si va dal servizio di infermiere a domicilio per le madri che devono affrontare il post parto alla capillare diffusione degli asili nido di cui il governo paga oltre il 66 per cento delle rette. In Italia si deve ancora risolvere il problema delle chilometriche liste di attesa per i rari asili pubblici.

La Francia è agli antipodi rispetto al nostro sistema assistenziale alle famiglie, ma anche nel confronto con paesi meno "organizzati" il nostro paese ne esce malconcio. L'Inghilterra e la Svezia per una famiglia con due figli staccano un assegno di 250 euro. La Germania per incentivare il tasso di natalità più basso d'Europa devolve a ogni famiglia 184 euro per figlio. In Belgio ogni figlio garantisce un bonus minimo di 90 euro mensile cui si aggiunge un "bonus per la nascita" di 1223 euro che diminuisce a 920 euro dal secondo figlio in poi. La Finlandia garantisce un sussidio alle famiglie fino ai 17 anni dei figli.

Con questo bonus bebe non aiuta a chi è già precario nel mondo del lavoro ancora di più quel poco di lavoro che c'è, che non fa nulla per i disoccupati senza reddito. Infatti, il nuovo "bonus" viene elargito a piene mani anche alle mamme che hanno redditi elevati e che conoscono a mala pena il costo dei pannolini e dei biberon perché è un esborso che non incide nel loro lauto budget familiare.

In Italia le donne che hanno un bambino possono ottenere il bonus bebé se lavorano, oppure hanno diritto all'assegno di maternità dei comuni se sono disoccupate. Il premier Renzi, però, promette che ci sarà anche un bonus di 80 euro per le neomamme. E per le altre mamme?

L’Assegno di maternità dei comuni. E’ l’Istituto di previdenza nazionale che informa dell’esistenza di un sussidio di maternità anche per le mamme disoccupate. Si tratta di un assegno che la madre non lavoratrice deve chiedere al proprio Comune di residenza. Vale sia per le mamme naturali, sia per quelle adottive o affidatarie di un minore che non abbia compiuto 6 anni.

La mamma lavoratrice può fare la richiesta anche per questo sussidio a patto che non abbia diritto all’assegno di maternità INPS, oppure ad una retribuzione per il periodo di maternità. Si può chiedere anche l’erogazione del contributo in misura ridotta quando l’importo dell’indennità è inferiore all’assegno.

Questo sussidio è sia per le mamme italiane, sia per le mamme comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. L’assegno ha un importo complessivo di 1545,55 euro per le mamme disoccupate ma devono essere certificati i redditi e i patrimoni, quindi l’ISE alla data di nascita del figlio. Riguardo la tempistica è necessario sapere che va richiesto entro i 6 mesi dalla nascita del bambino o dal suo ingresso in famiglia.

L’assegno è pagato dall’INPS dopo che il Comune ha trasmetto tutti i dati della madre necessari per il pagamento.


domenica 19 ottobre 2014

Come calcolare il sussidio di disoccupazione ASPI




Innanzitutto è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

La misura della prestazione è pari:

al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

Per stimare esattamente a quanto ammonta la somma dell'indennità, bisogna, prima di tutto determinare, tramite le buste paga, l'importo dello stipendio medio erogato nell'arco di tempo dei due anni precedenti la domanda (tale cifra deve comprendere le aggiunte varie mensili, le tredicesime e gli eventuali aumenti). Successivamente, si andrà a moltiplicare il numero delle settimane nelle quali è stata percepita la retribuzione per il coefficiente 4,33. Fatto questo, si divide la somma media degli stipendi, precedentemente calcolata, con questo risultato. In sostanza, questo importo, è la sommatoria delle diverse aree nelle quali il lavoratore ha maturato fondi per i diritti agli accrediti contributivi. Nel caso in cui lo stipendio non superi i 1.192,98 Euro mensili, l'importo di indennità sarà automaticamente pari al 75% dell'importo in questione.

Stato di disoccupazione involontario.
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);

a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;

cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;

assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:

dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;

dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;

dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda.

Un’indennità mensile la cui durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. L’indennità può essere riscossa:
mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti  per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.



Rischio del Tfr in busta paga: tasse troppo alte


La possibilità di farsi accreditare in busta paga il Tfr (Trattamento di fine rapporto) rischia di rivelarsi un boomerang per i contribuenti.

Secondo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, l'anticipo sarà conveniente per i lavoratori con un reddito fino a quella soglia. Quando l'aliquota arriva al 38%, il conto inizia ad essere svantaggioso. Per 90mila euro di stipendio l'aggravio arriva a 569 euro l'anno. Fino a 15 mila euro lordi di reddito l’aliquota con il quale verrebbe tassato il Tfr in busta paga rispetto a quello che si ottiene alla fine del rapporto di lavoro sarebbe la stessa: 23%. Per i redditi superiori, la tassazione separata è vantaggiosa per il lavoratore rispetto a quella ordinaria. Se per i redditi dai 15 mila euro lordi ai 28.650 il divario di imposizione è ancora sostenibile (50 euro in più di imposta l’anno se si chiede l’anticipo in busta paga) oltre questa soglia la richiesta di anticipo non è più conveniente perché sarebbe tassata al 38% con oltre 300 euro di tasse in più l’anno. L’imposizione aumenta con la crescita del reddito e per chi guadagna 90 mila euro l’anno arriva a 568,50 euro in più di tasse. In pratica si ricevono in busta paga di Tfr netto 3.544 euro a fronte dei 4.112 accantonati a tassazione separata.

Il lavoratore che chiede l'anticipo di TFR in busta paga perde la tassazione sostitutiva e la quota di TFR ricevuta è soggetta a tassazione ordinaria

L'operazione Tfr in busta paga prevista dal testo della Legge di Stabilità 2015 varato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso ha suscitato alcune reazioni in merito al profilo fiscale. Infatti, sulla retribuzione integrativa di chi opta per avere la liquidazione del TFR nella busta paga mensile scatterà la tassazione Irpef ordinaria, e non la tassazione sostitutiva come avviene in genere per il TFR. Ciò, se confermato nel testo ufficiale che verrà trasmesso al Parlamento, farebbe crollare l'appeal della misura per i lavoratori con un reddito superiore ai 15mila euro. Per tali lavoratori, infatti, l'Irpef sul reddito che supera i 15mila euro parte dal 27%, mentre l'aliquota media attualmente applicata al Tfr è compresa tra il 23 e il 26%. Pertanto, più elevato è il reddito da lavoro meno è conveniente (fiscalmente) l'opzione del Tfr in busta paga. In senso opposto, invece, l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (ovvero sul maturato) passerà dall'11 al 17%.

Al salire del reddito aumenta il conto del Fisco: per 90 mila euro 568 euro di imposte La misura è volontaria e vale per i dipendenti privati assunti da almeno sei mesi

La platea cui questo l’anticipo del TFR conviene corrisponde a quella dei percettori del bonus, cioè titolari di redditi che non superino i 24-26 mila euro annui.

La richiesta di avere la quota maturanda del Tfr in busta paga è volontaria e può essere fatta dal dipendente privato che sia stato assunto da almeno sei mesi. Sono esclusi i collaboratori domestici, i lavoratori agricoli e i dipendenti di aziende in crisi.

La misura è sperimentale: vale dal marzo prossimo, con effetto retroattivo a gennaio, e termina nel giugno 2018. Effettuata la scelta, questa non può essere revocata per tre anni.

La quota del Tfr che può essere anticipata in busta paga è quella maturanda, anche se normalmente destinata alla previdenza complementare: nel fondo di appartenenza verranno versati solo i contributi del dipendente e del datore di lavoro. L’anticipazione sarà mensile e non in un’unica soluzione.

Il governo ha deciso di tassare la quota di Tfr in busta paga come se questa andasse a integrare lo stipendio e dunque applicando le aliquote Irpef ordinarie. Di conseguenza l’anticipo del Tfr in busta paga sarà conveniente per i lavoratori con un reddito fino a 15 mila euro mentre subiranno un aggravio fiscale quelli al di sopra di questa soglia.

Dunque è chiaro che la fascia cui la misura si rivolge sta sotto i 24 mila euro. In particolare per chi può contare su un reddito di 20 mila lordi l’anno, il Tfr netto annuale sarebbe di 1.008 euro (84 euro al mese) a fronte dei 1.058 di Tfr netto annuale accantonato.



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