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venerdì 2 marzo 2018

INPS: nuova procedura online per la NASPI



La NASPI è l’ammortizzatore sociale che spetta a tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro ed è arrivata nell'area MyINPS un link per presentare la domanda e  per ottenere la NASPI è diventato più semplice, anche grazie alle informazioni presenti nelle banche dati INPS che vengono utilizzate per facilitare l’adempimento: al lavoratore che rimane senza lavoro, che deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, arriverà direttamente nella propria area del sito INPS il link per compilare la richiesta di ammortizzatori sociali.

Ecco le istruzioni dettagliate alla domanda di disoccupazione INPS sul sito, i requisiti da rispettare e i documenti necessari fra cui la DID, il modello SR163 e il Patto di servizio Personalizzato.

Innanzitutto possono accedere al sussidio di disoccupazione NASPI coloro i quali abbiamo i seguenti requisiti:

stato di disoccupazione involontario;

requisito contributivo: il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

requisito lavorativo: il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Verificate le condizioni di cui sopra per richiedere la prestazione si può optare per una di questa tre modalità:

direttamente dal sito www.inps.it se in possesso del PIN dispositivo INPS;

attraverso l’ausilio di un patronato;

tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure da cellulare il numero 06164164.

L’utilizzo degli archivi e le tecnologie, consentono all’INPS di individuare velocemente i lavoratori che si trovano in questa situazione e di mettere loro a disposizione, nell’area MyINPS del portale, il link per l’accesso alla domanda di NASPI. La nuova modalità di presentazione della domanda è partita  dal 23 febbraio 2018 in via sperimentale.

Un servizio personalizzato, dunque, che facilita un adempimento burocratico. C’è anche un vantaggio in termini di rispetto delle tempistiche: la domanda di NASPI deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti il lavoratore decade dal diritto. Il fatto che arrivi direttamente un link nella propria area del sito INPS facilita il rispetto di questo termine.

E probabilmente consente anche un più rapido svolgimento dell’intera operazione, con una ricaduta positiva sull’erogazione del trattamento, la cui decorrenza cambia a seconda del momento in cui viene presentata la domanda: se la richiesta viene presentata all’INPS entro l’ottavo giorno dal termine della prestazione lavorativa, la NASPI parte dall’ottavo giorno, dal giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

Se il licenziamento è per giusta causa, il trattamento parte dal 38esimo giorno successivo se la domanda è presentata entro questo termine oppure il giorno la presentazione.

Come si vede, la semplificazione e la personalizzazione del servizio di presentazione della domanda, con un link indirizzato all’avente diritto e immediatamente disponibile, facilita il rispetto dei tempi. Il lavoratore dovrà comunque compilare la domanda e inviarla. Il servizio parte per ora in via sperimentale ma verrà gradualmente esteso a tutti i lavoratori con diritto alla NASPI.

L’indennità di disoccupazione si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. La base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.

Se la retribuzione mensile è inferiore a 1.195 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASPI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1.195. Dal quarto mese si riduce del 3% ogni mese. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi).









lunedì 12 dicembre 2016

NASPI 2017 domanda di disoccupazione: requisiti, durata ed importo



Sparisce la mobilità a favore della Naspi. Ecco cosa cambia. Dal 2017 uno degli strumenti più utilizzati e maggiormente noti per la gestione delle crisi aziendali scomparirà. Infatti, dei lavoratori che involontariamente perderanno il lavoro a partire dal 31 dicembre 2016 non avranno più diritto all'indennità di mobilità attualmente riconosciuta ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, ma potranno solo fare richiesta della Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, in vigore dal 1° maggio 2015 ed erogata dall'Inps.

Con il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, inoltre, chi ha diritto alla Naspi, così come gli altri assegni di disoccupazione ,deve rendersi anche disponibile a sottoscrivere un patto di servizio per essere inserito nelle PAL ossia le politiche attive per il lavoro che prevedono ore di orientamento, corsi di formazione e consulenza per riuscire ad inserirsi nuovamente e quanto prima nel mondo del lavoro.

Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata: la discriminante in genere è il reddito, ma ci sono una serie di regole diverse a seconda della tipologia di attività. Vediamo una breve guida alla compatibilità fra la NASpI l’attività lavorativa.

Che cos'è la disoccupazione NASpI?

E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro a partire dal 1° maggio scorso, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova disoccupazione Naspi per:

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato;

Apprendisti;

Soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Per i lavoratori precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio, alla nuova Dis. Coll fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda inoltre come da Messaggio INPS del 30 aprile scorso, la disoccupazione NASpI, sostituisce, a partire dalle cessazioni di lavoro che si verificano dal 1° maggio, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per la cessazione involontaria dal lavoro che si verificano fino al 30 aprile.

Per cui:

Licenziamento fino al 30 aprile: il lavoratore ha diritto alla ASPI o Mini Aspi.

Licenziamento dal 1° maggio in poi, 2016 e 2017: il lavoratore ha diritto all'indennità NASPI.

Dal 2017, la mobilità viene sostituita dalla Naspi.

Per presentare la domanda di disoccupazione  i lavoratori devono:

Compilare e inviare il modulo domanda di disoccupazione NASPI Inps direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI.

Far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

A chi spetta la Naspi? Requisiti 2017 INPS:
Naspi requisiti 2017 nuova disoccupazione introdotta dalla legge delega con l'attuazione del Jobs Act, è un'indennità, che verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

Cosa cambia dal 1° maggio? A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

Naspi 2017 INPS domanda di disoccupazione requisti e condizioni per richiedere e accedere alla nuova indennità?

Quali sono le nuove modalità per calcolare l'importo e la durata?

A chi spetta la nuova Naspi INPS?
Vediamo di rispondere a tutte queste domande in modo attento e approfondito, cercando di soffermarci soprattutto sui punti più importanti della riforma riordino degli ammortizzatori sociali.

Disoccupazione 2017: Naspi Asdi Dis-coll e ricollocamento

La riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con il Jobs Act, ha previsto, per chi perde involontariamente il lavoro a partire dal 1° maggio dello scorso anno.

Nuova indennità di disoccupazione 2017: NASpI, Asdi, Dis-Coll e ricollocamento:

La NASpI 2017 è il sussidio di disoccupazione universale che sostituisce dal 1° maggio scorso l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero. Tale indennità, prevede nuove modalità di calcol che influiscono sia sulla misura stessa del beneficio che sulla sua durata.
ASDI: è l'indennità che spetta per ulteriori 6 mesi ai lavoratori che finita la Naspi sono ancora privi di lavoro. Tale beneficio, spetta solo agli over 55 anni e con figli minori a carico con ISEE sotto i 5000 euro.

Nuovo assegno di ricollocamento 2017,  è diventato ormai misura strutturale come sostegno al reddito di coloro che finita la fruizione della Naspi, conservano per almeno i 4 mesi successivi, lo stato di disoccupazione. Tale beneficio, non consiste in un contributo in denaro ma in voucher disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione da spendere presso enti di formazioni e centri per l'impiego, per corsi di formazione e professionali.

DIS-COLL è invece la nuova disoccupazione collaboratori un'altra misura a sostegno dei lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro. Questo tipo di indennità spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L'erogazione dell'assegno, spetta a chi ha determinati requisiti ovvero: almeno 3 mesi di contributi versati a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente.

L'importo Dis-coll è pari al 75% del reddito percepito ma solo se pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili rivalutabile annualmente mentre se il reddito è superiore a predetta soglia, l’indennità spettante aumenta fino ad un massimo di 1300 euro. La durata Dis-coll è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’anno solare precedente fino l’evento di cessazione del lavoro, per cui se sino versati 8 mesi di contributi da gennaio ad agosto, la durata dell'indennità dis coll. è pari a 4 mesi. La Dis-coll,è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016.



lunedì 19 settembre 2016

Naspi: da gennaio 2017 il sussidio di disoccupazione sostituirà l'indennità di mobilità


Novità per i disoccupati. Sparisce la mobilità a favore della Naspi. Ecco cosa cambia. Dal 2017 uno degli strumenti più utilizzati e maggiormente noti per la gestione delle crisi aziendali andrà scomparirà. Infatti, dei lavoratori che involontariamente perderanno il lavoro a partire dal 31 dicembre 2016 non avranno più diritto all'indennità di mobilità attualmente riconosciuta ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, ma potranno solo fare richiesta della Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, in vigore dal 1° maggio 2015 ed erogata dall'Inps.

Con il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, inoltre, chi ha diritto alla Naspi, così come gli altri assegni di disoccupazione ,deve rendersi anche disponibile a sottoscrivere un patto di servizio per essere inserito nelle PAL ossia le politiche attive per il lavoro che prevedono ore di orientamento, corsi di formazione e consulenza per riuscire ad inserirsi nuovamente e quanto prima nel mondo del lavoro.

La scomparsa della mobilità, stabilita dalla legge 92/12, segnerà la fine di un’epoca e comporterà effetti sia per una consistente platea di lavoratori, sia per la generalità dei datori di lavoro.

I primi perderanno una forma di sostegno che li ha tutelati per 25 anni; i secondi dovranno fare i conti con due conseguenze: le imprese che gravitano in orbita mobilità non potranno più contare su una leva utile a governare le eccedenze di personale nei momenti di difficoltà; tutti i datori di lavoro - quindi anche coloro cui non si applica la disciplina della legge 223/91 - perderanno, inoltre, misure incentivanti molto diffuse.

Per chi è già in mobilità alla data del 31 dicembre 2016, non ci saranno cambiamenti e continuerà a percepire l’indennità prevista fino alla fine del periodo di assistenza.

Diverso è l’arco temporale di spettanza: 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, a cui si aggiungono altrettanti in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 18 mesi nelle ipotesi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione compete anche per le assunzioni part-time.

Il passaggio da una forma di indennità collettiva come la mobilità ad un trattamento di tipo individuale come la Naspi comporterà in molti casi, una penalizzazione per il disoccupato che, se inizialmente potrebbe ricevere un assegno più alto di quello previsto dal trattamento di mobilità, vedrà lo stesso ridursi col tempo.

Ad esempio, la mobilità prevede il versamento di un’indennità per un periodo che può arrivare fino a 48 mesi (dipende dall’area geografica di residenza e dall’età del beneficiario) e con massimali che sono di 960 euro lordi per gli stipendi fino a 2000 euro e di 1150 euro lordi per le retribuzioni superiori a 2000 euro.

Nel caso della Naspi, invece, il tetto massimo dell’assegno è fissato a 1300 euro, ma la durata del sussidio può essere al massimo pari alla metà delle settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti. Questo significa che i disoccupati a partire dal 1° gennaio 2017 riceveranno un sussidio di disoccupazione al massimo per una durata di 24 mesi. L’assegno percepito, inoltre, a partire dal quarto mese, subirà una riduzione del 3 per cento al mese annullando rapidamente il vantaggio dell’assegno di partenza più alto.

Per presentare la domanda Naspi i lavoratori devono:

compilare e inviare il modulo domanda direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI;

far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

L’assegno di disoccupazione: Naspi, verrà gestito dalla nuova agenzia unica per il lavoro, in stretta collaborazioni con i Centri per l’Impiego e dell’Inps sul territorio.






martedì 10 maggio 2016

Contratti di collaborazione: indennità di disoccupazione entro il 12 luglio


Estesa a tutto il 2016 l'operatività dell'indennità di disoccupazione DIS COLL da richiedere entro il 12 luglio 2016 per chi è già disoccupato. Le domande che si riferiscono a cessazione di collaborazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 5 maggio 2016 vanno inviate all'Inps entro il 12 luglio. Per gli eventi che si verificano da oggi, invece, la domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto.

La circolare 74/2016 pubblicata dall’INPS ha fornito le indicazioni applicative  riguardanti la Dis-Coll, ossia l'indennità di disoccupazione a beneficio dei collaboratori, anche a progetto, ma senza partita Iva che perdono involontariamente l'occupazione. Da quest'anno il sussidio viene riconosciuto anche ai collaboratori della pubblica amministrazione, a patto che, come tutti gli altri, siano iscritti alla gestione separata dell'Inps in via esclusiva, mentre, sempre degli iscritti alla gestione separata.

Sono esclusi  dalla categoria dei destinatari gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS COLL gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

L’indennità DIS COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS COLL .

Per la fruizione dell’indennità DIS COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

L’indennità di disoccupazione DIS COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per poter chiedere il contributo è necessario lo stato di disoccupazione e almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata nel periodo che, per quest'anno, parte dal 1° gennaio 2016 fino al momento in cui è terminata la collaborazione.

La durata della Dis-coll è metà dei mesi di contribuzione validi nel periodo preso in considerazione, tenuto conto anche delle frazioni di mese, ma non può in alcun caso superare i 6 mesi. L'importo, invece, è pari al 75% del reddito medio imponibile ai fini previdenziali derivante dalla collaborazione se il valore che si determina non è superiore a 1.195 euro, altrimenti è pari a 1.195 più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, ma comunque non può superare i 1.300 euro. In ogni caso, a partire dal quarto mese l'importo si riduce del 3% ogni mese.

Soprattutto in questo secondo anno va ricordato che, in base a una delle regole da rispettare per il calcolo della durata, i periodi di contribuzione già utilizzati per una indennità precedente non sono utili per quella successiva. Così, per esempio, se l'anno scorso si è fruito di una Dis-coll sulla base dei contributi versati nel 2015, il medesimo periodo non è utile quest'anno per calcolare la durata di una eventuale nuova indennità. Se l'anno scorso si sono “valorizzati” i mesi da gennaio a giugno, per ipotesi, poi si è fruito di 3 mesi di Dis-coll e quindi si è ripreso a lavorare, quest'anno il periodo gennaio-giugno 2015 non è valido per calcolare la durata dell'indennità in caso di perdita del lavoro, ma si dovrà tener in considerazione solo i mesi successivi.

Il beneficio decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

perdita dello stato di disoccupazione;

non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda;

titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che non si scelga per l’indennità DIS COLL.


venerdì 28 novembre 2014

Le modifiche all'articolo 18 e la nuova riforma del lavoro



L'articolo 18 dell'attuale Statuto dei Lavoratori, va a determinare nel sistema contrattuale italiano la cosiddetta tutela reale, in particolare ne disciplina il caso in cui il licenziamento di un singolo lavoratore è da considerarsi non legittimo, in quanto effettuato senza averne comunicato le motivazioni, oppure perché trattasi di licenziamento ingiustificato o discriminatorio.

E bene ricordare che il parlamento affiderà al governo una delega per intervenire sul mercato del lavoro, riformando gli ammortizzatori sociali, l’attività ispettiva, gli strumenti di tutela della maternità, ma soprattutto per riorganizzare i contratti, introducendo il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che avrà quindi bisogno di una riscrittura dell’art. 18, e introducendo un salario minimo («anche in via sperimentale»), e aprendo al demansionamento e al controllo a distanza dei lavoratori.

È utile fare un punto sulle differenze introdotte rispetto all’originaria disciplina e alle modifiche già introdotte dalla riforma Fornero. Il nuovo art.18 sarà applicato a chi firmerà un nuovo contratto, con la formula che il governo vorrebbe «prevalente», quello cioè a tempo indeterminato con tutele crescenti. Ci sono però tre tipi di licenziamenti: vediamo come funzionano nelle aziende con più di 15 dipendenti.

L’unico per cui non cambierà nulla è il licenziamento discriminatorio, quello cioè che un giudice stabilirà effettuato per motivi di religione, di orientamento sessuale, politici o sindacali, o ai danni di un lavoratore che si è sposato o che ha goduto di un congedo parentale. In questo caso il giudice dichiara nullo il licenziamento e impone di reintegrare il lavoratore e di corrispondere il pagamento degli stipendi persi dalla data di illegittima estromissione dal posto di lavoro. Era così prima della Fornero, sarà così dopo il Jobs act.

Il secondo tipo è il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo soggettivo, quando cioè la responsabilità, sia legata a fatto specifico o al generale rendimento, viene imputata al lavoratore. Anche in questo caso il licenziamento può essere impugnato dal dipendente davanti a un giudice che dovrà stabilire se il fatto o la responsabilità imputata sussiste o meno. L’onere della prova è a carico del datore di lavoro. Se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, prima della riforma Fornero, il lavoratore aveva diritto ad essere reintegrato, nelle imprese con un numero di lavoratori superiore a 15 dipendenti mentre per quelle che impiegano un numero inferiori ai 15 dipendenti c'era una sanzione economica da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 6 mensilità.

Con la riforma Fornero si era mantenuto la possibilità di reintegro (solo per le imprese con un numero di lavoratori superiore a 15 dipendenti) ma con una formulazione più stringente e, ovviamente, nel caso in cui i contratti collettivi prevedano una diversa sanzione: non il licenziamento ma, ad esempio, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per alcuni giorni. Negli altri casi un giudice può soltanto condannare il datore di lavoro a pagare al lavoratore una indennità che va da un minimo di 12 mensilità ad un massimo di 24 mensilità. Con il Jobs act, per questi licenziamenti, si vuole ridurre ulteriormente la discrezionalità del giudice.

Quello che cambierà di più è il licenziamento economico, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Prima della Fornero, anche in questo caso, se il datore di lavoro presentava una mutata esigenza produttiva, o una crisi, che il giudice valutava però non tale da giustificare il licenziamento, il lavoratore aveva diritto a ritornare al suo posto. Dopo Elsa Fornero il reintegro può avvenire solo se il motivo si rivela «manifestamente insussistente», con quindi una stretta anche in questo caso, altrimenti il lavoratore avrà diritto a un indennizzo economico compreso tra le 12 e le 24 mensilità.

Il Jobs act non prevede più il reintegro ma, con il contratto a tutele crescenti, vuole proprio evitare che per il licenziamenti economici si ricorra al giudice e quindi stabilirà nei decreti un’indennità prestabilita a cui il lavoratore avrà diritto in caso di licenziamento: crescerà al crescere dell’anzianità di servizio. Quindi con il contratto a tutele crescenti, le nuove regole escludono per i licenziamenti economici la possibilità della reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegra ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato (prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento). Saranno i decreti delegati a dover recepire questi principi. Con i decreti delegati dovrebbe arrivare, in sostanza, una tipizzazione delle fattispecie per arginare la discrezionalità dei giudici.

Obiettivo della delega è il riordino delle tipologie contrattuali esistenti. Per le nuove assunzioni ci sarà un contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti in base all'anzianità di servizio. Mentre si punta a una riduzione delle altre forme contrattuali, a partire dai cocopro.

Il ddl delega parla di «universalizzazione» il sussidio di disoccupazione dell'Aspi (Assicurazione sociale per l'impiego), con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (fino al superamento di questa forma contrattuale). L'obiettivo è di estendere questa tutela a una platea di almeno 300mila collaboratori, compresi quelli con carriere molto discontinue (3-4 mesi di contratti in due anni). Verranno unificate Aspi e mini-Aspi, rapportando la durata del trattamento «alla pregressa storia contributiva del lavoratore». Ci sarà anche un incremento della durata massima del sussidio per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti.

Le nuove regole previste dalla delega per la «disciplina dei controlli a distanza» delle attività produttive sono soft. Il governo potrà aprire all'uso delle telecamere o altre strumentazioni tecnologiche sui luoghi di lavoro che oggi sono espressamente vietate dallo Statuto dei lavoratori. Ma i controlli dovranno essere sui macchinari. Previsto un ruolo speciale delle commissioni parlamentare sulla verifica dei testi dei decreti delegati.

Si punta ad eliminare la cassa integrazione in caso di «cessazione di attività aziendale o di un ramo» della stessa. Ma le cessazioni dovranno essere «definitive». Quindi se sussistono concrete prospettive di proseguimento o di ripresa dell'attività l'erogazione della cassa integrazione potrà proseguire.

L'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori prevede oggi che «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito». La delega prevede, invece, la possibilità di una nuova disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto e della professionalità.


domenica 19 ottobre 2014

Come calcolare il sussidio di disoccupazione ASPI




Innanzitutto è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

La misura della prestazione è pari:

al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

Per stimare esattamente a quanto ammonta la somma dell'indennità, bisogna, prima di tutto determinare, tramite le buste paga, l'importo dello stipendio medio erogato nell'arco di tempo dei due anni precedenti la domanda (tale cifra deve comprendere le aggiunte varie mensili, le tredicesime e gli eventuali aumenti). Successivamente, si andrà a moltiplicare il numero delle settimane nelle quali è stata percepita la retribuzione per il coefficiente 4,33. Fatto questo, si divide la somma media degli stipendi, precedentemente calcolata, con questo risultato. In sostanza, questo importo, è la sommatoria delle diverse aree nelle quali il lavoratore ha maturato fondi per i diritti agli accrediti contributivi. Nel caso in cui lo stipendio non superi i 1.192,98 Euro mensili, l'importo di indennità sarà automaticamente pari al 75% dell'importo in questione.

Stato di disoccupazione involontario.
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);

a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;

cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;

assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:

dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;

dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;

dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda.

Un’indennità mensile la cui durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. L’indennità può essere riscossa:
mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti  per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.



martedì 4 marzo 2014

Jobs act e il sussidio di disoccupazione




Potrebbe concretizzarsi in due tempi la riforma del lavoro targata Matteo Renzi: potrebbe arrivare un quadro di norme sul mercato del lavoro come il contratto di inserimento e l'allungamento della durata per i contratti a termine senza bisogno di causale (da uno a tre anni), modifiche che non hanno bisogno di risorse, e in un secondo tempo gli interventi che hanno bisogno di copertura finanziaria come il taglio al cuneo fiscale e l'estensione del sussidio di disoccupazione ai collaboratori.

Già i sindacati hanno messo le mani avanti su un intervento solo normativo e sul tipo di iniziativa che il Governo potrebbe avere in mente. La Cgil si è detta disponibile a discutere di un sussidio di disoccupazione universale ma non a rinunciare a ammortizzatori in caso di sospensione delle ore lavorate lo stesso universali (quindi cig per tutti e non solo per l'industria e per le grandi imprese ma pagata, dice la Cgil, con i contributi di tutti i lavoratori e tutte le imprese), sistema questo che aumenterebbe il costo del lavoro in una situazione nella quale invece si vuole ridurlo. ''Le normative non creano posti di lavoro", ha detto il numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni, "servono solo a regolare meglio il mercato". "Temo - ha detto a proposito delle risorse necessarie su cuneo e debiti P.A - si facciano promesse che non si possono mantenere''. "Abbassare le tasse è il primo passo necessario per ridurre la disoccupazione - ha avvertito il leader Uil, Luigi Angeletti - tutto il resto sono parole".

"Nessuno deve stare con le mani in mano, inutile a sé, inutile agli altri - ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti - stiamo pensando soprattutto al tema delle politiche attive, ossia far in modo che tutti abbiano un'opportunità, che si tratti di formazione, creare una piccola azienda, a cominciare a lavorare''. Poletti ha spiegato che il Governo lavora a uno ''strumento che abbia valenza universale" per quanto riguarda la protezione contro la disoccupazione. ''Abbiamo una serie di lavoratori - ha detto -che hanno un elemento di difesa di fronte alla crisi mentre altri che sono completamente senza nulla. Abbiamo un obbligo nei confronti di tutti i lavoratori e quindi dobbiamo trovare uno strumento adeguato che abbia valenza universale".

Al momento l'Aspi introdotto dalla legge Fornero sul lavoro può essere chiesto solo da lavoratori dipendenti (non quindi dai collaboratori) che perdano involontariamente il lavoro. Per il 2014 la durata massima è di 8 mesi per gli under 50 (salirà a 10 mesi nel 2015), 12 mesi per le persone tra i 50 e i 55 anni e 14 per quelli over 55.

Il «Jobs act» punta a introdurre un sussidio universale della durata massima di due anni, esteso anche ai collaboratori. Anche la Cgil e il ministro Poletti, ieri, 3 marzo, hanno sottolineato l'importanza della misura, che secondo le stime del gruppo di lavoro di tecnici ingaggiati da Filippo Taddei e Marianna Madia costerebbe circa 9,5 miliardi l'anno. Si utilizzerebbero i 7,1 miliardi erogati per le prestazioni Aspi e mini-Aspi e i 2,4 miliardi spesi annualmente per gli ammortizzatori in deroga, di cui si accelererebbe la cancellazione (la legge Fornero aveva fissato la dead-line al 2016, per sostituirli con i fondi di solidarietà). Il sussidio universale ipotizzato nel «Jobs act» sarebbe strutturato in base ai contributi, prevedendo anche requisiti di accesso più elastici (attualmente per l'Aspi è fissato il requisito contributivo in almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione). Ci sarà una graduale riduzione della cig in deroga, sottolinea l'economista dell'università di Milano, Marco Leonardi, «visto che è diventata un sussidio improprio di disoccupazione». La cig ordinaria verrà riportata all'obiettivo iniziale: quello di sostenere le aziende in difficoltà temporanee.

Affianco al nuovo sussidio universale ci dovrà essere, sempre nelle intenzioni del Pd, un rafforzamento delle politiche attive. Ciò partira da subito con il piano europeo per gli under25 «Garanzia giovani» che porta in dote all'Italia 1,5 miliardi da spendere per garantire un'offerta di lavoro o di formazione ai ragazzi entro quattro mesi dalla disoccupazione o dall'uscita della scuola. Il precedente ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ha curato tutta l'istruttoria e ora per partire si aspetta la firma degli accordi con le regioni.

Altro punto forte del «Jobs act» è il contratto a tempo indeterminato a tutele progressive, con la sterilizzazione dell'articolo 18 (o meglio della tutela reale) per i primi tre anni del rapporto. La soluzione produrrà eventuali effetti anche sul contratto a termine. Una generalizzazione delle tutele progressive probabilmente non farebbe modificare i contratti a termine (che resterebbero così come sono). Mentre se si mettessero paletti al contratto a tutele crescenti, si ipotizza una estensione dell'acausalità da 12 a 36 mesi.


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