lunedì 23 marzo 2015

NASPI e CIG i chiarimenti del Ministero del Lavoro



Naspi 2015, ecco i primi chiarimenti da parte del Ministero del lavoro sui requisiti necessari per ottenerla. La cassa integrazione a zero ore e altri periodi privi di retribuzione non conteranno: seguirà un’apposita circolare da parte dell’Inps.

Cosi il Ministero del lavoro :"Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, precisa quanto segue.

Il Decreto Legislativo 22/2015 rinvia, per questi casi, alla normativa vigente. Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri."

Il Ministero del lavoro ha diffuso un comunicato stampa fornendo alcune informazioni, in attesa dell’apposita circolare attuativa da parte dell’Inps. Al momento, quindi, si sa già che per raggiungere i requisiti necessari non potranno essere conteggiati i periodi di cassa integrazione a zero ore o altri analogamente privi di retribuzione (e quindi di contribuzione previdenziale).

Come funziona la Naspi
L’indennità, introdotta con il Jobs Act, entrerà in vigore dal prossimo primo maggio e riguarderà i lavoratori dipendenti ad esclusione di quelli pubblici assunti a tempo indeterminato. Nella Naspi non rientrano anche gli operai agricoli (a termine o a tempo indeterminato) per i quali resta in vigore l’apposita indennità di disoccupazione agricola.

I requisiti per ottenere la Naspi
Nello specifico, la Naspi spetta a chi abbia involontariamente perso il lavoro e abbia i seguenti requisiti:

1 – Almeno 13 settimane di contributi Inps nei quattro anni precedenti la disoccupazione;

2 – almeno 30 giornate di lavoro effettivamente svolto nei 12 mesi antecedenti lo stato di disoccupazione.

La somma spettante al lavoratore sarà commisurata sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni ma l’importo mensile non potrà comunque superare i 1300 euro. Dopo il quarto mese di erogazione dell’assegno, la cifra verrà decurtata del 3 per cento ogni 30 giorni. La durata è comunque limitata: spetterà per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione risultanti all’Inps negli ultimi 4 anni; a partire dal primo gennaio 2017, invece, si potrà ottenere il sussidio per un massimo di 78 settimane, ovvero 18 mesi.

Quali periodi non concorrono alla formazione dei requisiti necessari?
In ogni caso, come anticipato dal Ministero del lavoro, per il raggiungimento dei requisiti necessari non verranno tenuti in considerazione eventuali periodi di cassa integrazione a zero ore o della malattia senza integrazione di retribuzione da parte del datore di lavoro: ovvero, di tutti quei segmenti della vita lavorativa che, non essendo retribuiti, non sono coperti dalla relativa contribuzione.

In particolare il Ministero del Lavoro stabilisce che, come avveniva per la vecchia normativa sulla NASpI, tutti i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati neutri ai fini del conteggio dei 4 anni utili al calcolo della NASpI. Questo significa che tali periodi saranno saltati facendo slittare all’indietro l’inizio del quadriennio previsto dalla norma, ovvero determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Lo stesso avverrà per l’altro requisito introdotto dalla nuova normativa sulla NASpI, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, anche in questo caso in presenza di periodi cosiddetti neutri il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.



domenica 22 marzo 2015

I criteri per scegliere i lavoratori da sospendere in CIG



Se la tua azienda sta affrontando un periodo di crisi, per calo o mancanza di lavoro, commesse, o situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, può sospendere temporaneamente i dipendenti in forza e richiedere la cassa integrazione guadagni in deroga.

Poiché la riduzione dell’attività lavorativa, normalmente, non coinvolge tutti i dipendenti, è quasi sempre necessario che il datore di lavoro compia una scelta, decidendo chi sospendere e chi no. Naturalmente, non può trattarsi di una decisione arbitraria, ma deve sempre essere fondata su valutazioni oggettive e verificabili dal giudice.

E’ un intervento straordinario di sostegno al reddito, a beneficio di lavoratori che sono sospesi temporaneamente dall’attività lavorativa o che svolgono prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva, riconducibili:
ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
a condizioni temporanee di mercato;
a crisi aziendale;
a ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.

L’impresa sospende il rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 5 mesi nel corso dell’anno 2015. La sospensione può avvenire anche per periodi distinti, della durata di almeno un mese ciascuno. Per ogni lavoratore coinvolto possono essere richieste un massimo di 865 ore.

Durante il periodo di sospensione il lavoratore non svolge, o svolge solo parzialmente attività lavorativa ed il datore di lavoro non deve sostenere il costo delle ore non lavorate. Il lavoratore è remunerato con un trattamento erogato dall’INPS, che corrisponde all’80% della retribuzione complessiva spettante per le ore non prestate, nel limite di un importo massimo mensile, aggiornato ogni anno. A questo importo si aggiungono gli eventuali assegni familiari. Sono inoltre riconosciuti i contributi pensionistici figurativi.

Da questo punto di vista, la legge dice solamente che i criteri di scelta devono essere preventivamente comunicati alle organizzazioni sindacali e, su loro richiesta, devono costituire oggetto di esame congiunto.

Questo evidentemente basta a garantire che il datore di lavoro debba stabilire i criteri di scelta in via preventiva rispetto alle sospensioni; inoltre, la circostanza che i criteri siano oggetto di preventiva informazione comporta l’impossibilità del datore di lavoro di modificarli successivamente in via unilaterale (ciò potrebbe accadere solo nel corso dell’eventuale trattativa con il sindacato e solo previo accordo con questo); infine, il fatto che gli stessi siano oggetto, a richiesta, di esame con il sindacato dovrebbe garantire in ordine alla loro oggettività.

In ogni caso, come si vede, la legge nulla dice in ordine ai criteri che possono essere concretamente adottati. A questo fine interviene peraltro la giurisprudenza, che ha elaborato una serie di principi ormai consolidati.

In primo luogo, si esclude che i criteri di scelta del personale da sospendere in CIG siano necessariamente gli stessi previsti esplicitamente dalla legge per la mobilità: infatti, i due istituti hanno finalità del tutto diverse, con conseguente impossibilità di applicare analogicamente all’uno le norme dell’altro.

E’ altrettanto pacifico che i criteri di scelta debbano essere oggettivi, razionali e coerenti con il motivo che ha causato la sospensione dal lavoro. Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha individuato due limiti al potere del datore di lavoro di scegliere il personale da sospendere. Più precisamente, il datore di lavoro deve innanzi tutto rispettare limiti interni: ciò significa che il datore di lavoro, dopo aver chiesto l’intervento della CIG per una determinata causa deve applicare criteri che siano coerenti. Per esempio, se la CIGS si fonda sulla riorganizzazione di un determinato reparto, sarebbe illegittimo il criterio di scelta che comportasse la sospensione di un lavoratore non appartenente a quel reparto. Ciò potrebbe anche avvenire mediante trasferimenti mirati e precedenti al provvedimento di sospensione.

In secondo luogo, il datore di lavoro deve rispettare limiti esterni, derivanti dall’applicazione in concreto dei generali principi di correttezza e buona fede, nonché dal divieto di non discriminazione. Sotto questo profilo, sarebbero per esempio illegittimi i criteri che implicassero scelte e valutazioni di tipo soggettivo o che discriminassero i lavoratori – per esempio – in considerazione del sesso o dell’appartenenza sindacale.

Possono beneficiarne i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inquadrati come operai, impiegati, quadri, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, purché abbiano maturato, presso l’impresa richiedente, almeno 12 mesi di anzianità lavorativa alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga e per i quali siano stati preventivamente utilizzati gli strumenti ordinari di flessibilità (permessi, banca ore, etc.), compresa la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni.

Quali sono le cose da fare
In primo luogo, è necessario che il datore di lavoro inoltri richiesta di consultazione sindacale alle RSA o RSU (se esistenti), oppure alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale (come previsto dall’art. 5 della legge 164/1975).
Le sospensioni dal lavoro o le riduzioni dell’orario di lavoro dei lavoratori non potranno precedere la sottoscrizione dell’accordo sindacale.

La valutazione dei casi di eccezionalità per il ricorso alla cig in deroga da parte delle imprese che hanno superato i limiti temporali di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria, o previsti dalla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è effettuata dal Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento, presso la cui sede è stipulato l’accordo di sospensione dal lavoro.

Entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, l’azienda presenta, in via telematica all’INPS, mediante il Mod. IG15/Deroga - COD. SR100 e all’Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dell’accordo sindacale. Nella domanda sono specificati il periodo di sospensione, i lavoratori interessati ed il numero di ore di cig richiesti.

Se sussistono le condizioni per l’erogazione della cig in deroga, l’Agenzia del lavoro trasmette all’INPS il provvedimento di autorizzazione all’erogazione della cig in deroga e informerà l’azienda, che è tenuta all’invio mensile all’INPS, entro e non oltre il 25esimo giorno del mese successivo a quello di fruizione, del modello SR 41 con l’indicazione delle ore effettive di sospensione dal lavoro.

Il pagamento avverrà direttamente sul conto corrente indicato dal lavoratore.



mercoledì 18 marzo 2015

Assunzioni a tempo indeterminato: sgravi contributivi per tre anni



Un taglio dei contributi previdenziali per tre anni con un tetto massimo annuo di 8.060 euro e un risparmio complessivo per il datore di lavoro nel periodo di 24.180 euro: il bonus contributivo previsto dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni a tempo indeterminato chiesto già da 76.000 aziende, secondo quanto annunciato dall’Inps, può essere chiesto da tutti i datori di lavoro privati (compresi quindi i partiti politici e i sindacati e non solo gli imprenditori) e per tutte le qualifiche (compresi i dirigenti) a esclusione degli apprendisti e del lavoro domestico. Il presidente dell’Inps ha parlato di dati ”incoraggianti” senza entrare nel dettaglio sul numero delle assunzioni ma la Fondazione dei consulenti del Lavoro (professionisti che assistono le aziende nelle richieste di sgravi) ha calcolato che nei primi due mesi del 2015 le assunzioni con l’esonero contributivo sarebbero state già 275.000.

La decontribuzione prevista della legge di Stabilità potrebbe dare una sferzata all'occupazione .E' quanto emerge dal dato fornito dal presidente dell'Inps, Tito Boeri,che oggi ha annunciato che nei primi giorni di febbraio 76 mila imprese hanno fatto richiesta di usufruire della decontribuzione prevista dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. "I primi dati", ha detto Boeri, "sono incoraggianti, 76 mila imprese nei primi 20 giorni ha fatto richiesta, quindi le assunzioni potrebbero essere molte di più".

Boeri ha aggiunto che l'Inps fornirà "sistematicamente" i dati alla fine di ogni mese: "forniremo i numeri con la comparazione sulle imprese e le assunzioni fatte negli anni precedenti", ha aggiunto. Le parole del presidente dell'Inps si riferiscono alla norma introdotta dalla legge di Stabilità che concede alle imprese che assumono a tempo indeterminato la possibilità di non versare i contributi previdenziali per tre anni fino a ad un tetto massimo di 8.060 euro.

Le parole di Boeri sono arrivate dopo la firma della convenzione tra l'Inps, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil per l'attività' di raccolta', elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. "La convenzione - ha detto Boeri - serve ad attuare la prima parte del testo unico sulla rappresentanza sottoscritta dalle parti sociali nel gennaio del 2014, una normativa che permette di arrivare ad una misurazione obiettiva della rappresentatività dei sindacati soprattutto ai fini della contrattazione collettiva".

Solo richieste di sgravi contributivi o nuovi posti di lavoro? Le 76 mila aziende che nei primi 20 giorni di febbraio, da quando cioè è in vigore la legge di stabilità, hanno presentato all'Inps la domanda di accedere alla decontribuzione per chi attiva un contratto a tempo indeterminato, costituiscono senza dubbio un boom. Per la stragrande maggioranza si tratta però della trasformazione di preesistenti contratti a termine, grazie al bonus di 8.600 euro l'anno, per tre anni, concesso dal governo. Bonus che si somma al taglio dall'Irap della componente costo del lavoro, questo strutturale. Alla domanda iniziale una prima risposta la dà la fondazione consulenti del lavoro, secondo i quali al 10 marzo i contratti stabili sono stati 275mila, il 20% dei quali rappresentati da nuove assunzioni. Dunque, 55 mila veri posti di lavoro in più. Tutto questo ancora prima dell'entrata in vigore del Jobs Act, la nuova forma contrattuale che sempre per i contratti a tempo indeterminato elimina quasi totalmente l'articolo 18, la sostanziale non licenziabilità del dipendente. Un dato significativo ma certamente ancora poco rispetto ai 3,2 milioni di disoccupati censiti dall'Istat nel 2014, pari a un tasso totale del 12,7% (42,7 quella giovanile).

Il primo segnale di inversione si era visto a gennaio con 11 mila occupati in più su base mensile e 131 mila annua, ed un tasso in discesa al 12,6%. Due mesi fa non erano ancora disponibili né gli incentivi per il posto fisso né tantomeno il Jobs Act. Secondo le prime stime questi 55 mila contratti aggiuntivi farebbero calare la disoccupazione verso il 12,1%, ancora ben sopra la media europea, ma comunque un segnale incoraggiante. Per capirne di più bisognerà attendere i dati di fine trimestre che l'Inps e l'Istat renderanno noti tra pochi giorni. I quali diranno tra l'altro in quali settori avvengono le nuove assunzioni. Al momento c'è sicuramente un'inversione di tendenza che riguarda i nuovi contratti a tempo indeterminato, che erano in diminuzione dal 2012: da 2,194 milioni a 2,042 fino a 2,006. I nuovi 275 mila registrati al 10 marzo ci riportano alla situazione pre-crisi. Altro dato è che gli incentivi e il taglio dell'Irap sembrano contare più del Jobs Act: fatto che però non deve sorprendere visto che il 95% delle imprese italiane è al di sotto dei 16 dipendenti, e quindi fuori dalle vecchie tutele dell'articolo 18 (ma le maggiori rappresentano il grosso dell'occupazione).

Quando il governo ha deciso il bonus di 8.600 euro i più critici - compreso il segretario della Uil Carmelo Barbagallo - hanno contestato il fatto che così si incentivasse un meccanismo di assunzioni-licenziamenti: la somma a disposizione delle imprese poteva essere superiore all'indennità da pagare con il Jobs Act in luogo della reintegra. Su questo fronte, solo alla fine dei tre anni avremo un bilancio certo. Ma non è banale dire che una risposta verrà molto prima: dalla domanda, dai consumi, insomma dalla crescita e quindi dal trend dei posti di lavoro nei prossimi mesi. Appena nel 2010, con una crescita di qualche decimale ma pur sempre positiva, la disoccupazione era in fondo all'8,4%: in quattro anni è aumentata del 55%. Questo dà la misura della rapidità del crollo, ma, a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche delle chance di ripresa, se la politica, il governo, ma anche le imprese (e le banche) non sprecano questa opportunità.

COME FUNZIONA IL TAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ecco in sintesi a chi spetta l’esonero contributivo secondo quanto specificato in una circolare Inps citata dall’agenzia di stampa ANSA:

TRE ANNI DI SGRAVI PER UN TETTO DI 8.060 EURO ANNUI: i datori di lavoro privati che assumono con un contratto a tempo indeterminato avranno un esonero pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi Inail nel limite massimo di 8.060 euro annui. L’esonero vale per tre anni, solo per le assunzioni fatte nel corso del 2015. Il beneficio non determina una riduzione del trattamento previdenziale del lavoratore. Per ottenere l’esonero contributivo il lavoratore assunto non deve essere stato occupato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore con contratto a tempo indeterminato.

INCENTIVO A OCCUPAZIONE: l’Inps precisa che la misura riguarda tutto il territorio nazionale e non esclude ne’ settori economici (riguarda anche l’agricoltura) ne’ datori di lavoro e quindi ”non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche”. Non e’ inquadrabile quindi tra gli aiuti di Stato vietati dall’Ue.

INCENTIVI ANCHE A DIRIGENTI, ESCLUSI APPRENDISTI E COLF: l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part time instaurati nel 2015 a esclusione dell’apprendistato e del lavoro domestico. Sono inclusi i contratti ai dirigenti mentre sono esclusi quelli di lavoro a chiamata anche se a tempo indeterminato. Vale anche per i contratti di somministrazione e per quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

SGRAVI A DATORI LAVORO PRIVATI, ANCHE SINDACATI E PARTITI: potranno usufruire dell’esonero contributivo anche le associazioni e gli studi professionali. Non sono applicabili ai contratti fatti dalle pubbliche amministrazioni.

NIENTE SGRAVI SE AZIENDA HA CIG: non sono applicabili gli sgravi contributivi se l’azienda e’ interessata da provvedimenti di cassa integrazione a meno che l’assunzione non serva ad avere professionalità diverse. La fruizione dell’esonero contributivo e’ subordinata al rispetto degli obblighi di contribuzione e dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

CUMULABILE CON INCENTIVO A ASSUNZIONE DISABILI: l’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e dei giovani genitori. E’ compatibile con l’incentivo a chi assume persone che fruiscono dell’Aspi e in parte anche con il cosiddetto ”bonus Giovannini” (per l’assunzione di giovani under 29).

SOPPRESSI BENEFICI CONTRIBUTIVI LEGGE 407/90: sono soppressi gli incentivi all’occupazione a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di cig da uguale periodo (riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione, taglio del 100% al Sud e per le imprese artigiane).



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