martedì 14 aprile 2015

730 precompilato online dal 15 aprile si parte



Pronti, via. Mercoledì 15 aprile è il grande giorno del 730 precompilato. Il fisco metterà a disposizione la dichiarazione precompilata a circa 20 milioni di contribuenti italiani. Si accede solo online e quindi non arriverà niente a casa o per posta.

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

La dichiarazione dei redditi, per 20 milioni di contribuenti tra lavoratori dipendenti e pensionati, sarà facilitata dalla novità del Modello 730 precompilato. Il nuovo modello è infatti disponibile online da oggi. L’Agenzia delle Entrate consente infatti di consultare un cassetto fiscale dedicato, la cui chiave d’accesso è una password personalizzata, un Pin individuale (solo 4 milioni hanno già l’accesso diretto al sistema telematico). Si potrà scegliere anche di presentare il modello ordinario. E' stato sgombrato il campo sulle informazioni che vi saranno contenute - come le spese sanitarie - e sulle scadenze, sia per quanto riguarda il modello precompilato che quello ordinario.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

Quindi entro il 15 aprile 2015 sarà inviato a pensionati, dipendenti pubblici e privati il 730/2015 compilato con i dati forniti dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione), dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.). Dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Entro il 7 luglio 2015 il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla presentandola tramite CAF e intermediari.

In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione.

Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:

Abitazione principale;
Lavoro dipendente o pensione;
Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).
Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:
imposta sostitutiva
ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:
Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:

8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;

7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)

28.158,28 euro di compensi per attività sportive.

Istruzioni: che cosa si deve fare
Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, il Modello 730 può essere consegnato a due soggetti distinti:

Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell'anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa.

Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all'ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall'Agenzia delle Entrate. Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Scadenza
Il Modello 730/2015 si potrà consegnare integrato entro il 7 luglio. In attesa di istruzioni precise, si consiglia, in ogni caso, di monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

l modello 730 precompilato è a disposizione di lavoratori e pensionati che abbiano presentato il 730 2014 per i redditi 2013 e che abbiano ricevuto dal sostituto di imposta il modello CU che sostituisce il CUD. Il modello è compilato direttamente dall'Agenzia delle entrate, che utilizza i dati contenuti nel CU, i dati degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali, oltre ad alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e presenti nell'anagrafe tributaria.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).



Le tasse prosciugano gli stipendi: un terzo finisce in imposizioni fiscali



Tassazione sempre più pesante sui salari in Italia. Secondo il rapporto Taxing Wages dell'Ocse, il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti è ormai alle soglie del 50%. Nel 2014 la differenza tra il costo totale del lavoro e il salario netto in busta paga per un single con una retribuzione media ha infatti raggiunto il 48,2%, in incremento di 0,4 punti rispetto al 2013. Il dato supera di oltre 12 punti la media Ocse che è del 36% (+0,1 punti sull'anno precedente) e l'aumento deriva dalle imposte sul reddito, mentre non emergono variazioni nell'incidenza dei contributi sociali.

Secondo i dati del rapporto ‘Taxing wages’ dell’Ocse, nel 2014 il peso della tassazione su una famiglia monoreddito con due figli è stato del 39%, 0,5 punti percentuali in più del 2013, e il quarto più elevato tra i Paesi dell’organizzazione. Per i single, il cuneo è aumentato di 0,37 punti al 48,2%, collocando l’Italia al sesto posto per pressione fiscale tra i Paesi Ocse. Nel 2013, il cuneo fiscale per le famiglie monoreddito era invece calato, sempre di 0,5 punti, e l’Italia era così scesa al 5/o posto della graduatoria tra i Paesi Ocse, superata dall’Austria, che nel 2014 scende invece al 6/o posto.

Il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato a febbraio di 3,3 miliardi rispetto a gennaio, salendo a 2.169,2 miliardi e raggiungendo il massimo storico, sopra il precedente picco di 2.167,7 miliardi del luglio 2014.  Con riferimento alla ripartizione per sotto settori il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 3,7 miliardi, quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 0,4 miliardi e quello degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. Lo comunica Bankitalia nel supplemento al Bollettino statistico: ‘Finanza pubblica, fabbisogno e debito’.

L'imposta sui redditi rappresenta invece il 16,7% mentre i contributi a carico del lavoratore sono pari al restante 7,2%. Il costo totale del lavoro ammonta a 53.395 dollari a parità di potere d'acquisto e vede l'Italia al sedicesimo posto nell'Ocse. Al primo c'è il Belgio con quasi 72mila dollari, davanti alla Svizzera (70.700 dollari) e alla Germania (68.700 dollari). La Francia è a 61mila dollari, l'Austria a 65.300, il Regno Unito a 56.300 e gli Usa a 55mila.

Se si esamina invece il salario lordo (ovvero quello che si vede in busta paga), il prelievo complessivo in Italia è del 31,6%, quale somma tra il 22,1% dell'imposta personale sui redditi e il 9,5% del prelievo contributivo a carico del dipendente. Il salario lordo in Italia è in media di 40.426 dollari, al 19esimo posto nella classifica capeggiata in questo caso dalla Svizzera con 66.500 dollari e chiusa dal Messico con 12.400. Traducendo il dato nella valuta nazionale, secondo i calcoli dell'Ocse la retribuzione lorda per un lavoratore medio in Italia è di 30.463 euro, con un aumento dell'1,4%, che deve poi fare i conti con lo 0,1% di inflazione e con un aumento del tasso medio di imposta personale dello 0,5%, il quarto piu' alto dell'area Ocse. La Francia è a 37.400 euro (+1,7%), la Germania 46mila (+2,8%). Anche in Irlanda i salari lordi sono superiori a quelli italiani (34.500, +4%). Dietro all'Italia invece Spagna (26.200, +0,5%), Portogallo (17.400 euro, -1,2%) e Grecia (20.200, -2,9%).

Sono state soprattutto le addizionali locali ad appesantire nel 2014 il peso della tassazione sui salari in Italia. A spiegarlo è Maurice Nettley, economista dell'Ocse responsabile del rapporto 'Taxing Wages” che per un lavoratore 'single' con una retribuzione media registra un aumento del cuneo fiscale nella Penisola al 48,2%, 0,4 punti in più del 2013. È uno dei livelli più alti tra i Paesi industrializzati. “Per due terzi l'incremento deriva dalla tassazione da parte degli enti locali, che è salita nel corso dell'anno”, spiega Nettley in un colloquio con Radiocor.

I dati Ocse non registrano invece l'impatto del bonus degli 80 euro introdotto lo scorso anni dal Governo Renzi, perché è andato a beneficio dei salari sotto la media, mentre i capitoli del rapporto diffusi oggi si concentra sulla retribuzione media. Per vederne gli effetti bisognerà quindi aspettare il resto dello studio che prenderà in considerazione anche le fasce di retribuzione sopra e sotto la media e che sarà pubblicato nelle prossime settimane. In Italia l'aumento della tassazione è ancora più visibile sulle famiglie monoreddito con due figli, con un incremento del cuneo fiscale al 39% dal 38,5%, dato quest'ultimo rivisto al rialzo dal 38,2% annunciato lo scorso anno.

Oltre che alle varie addizionali locali, l'incremento del cuneo è legato al fatto che la crescita dei salari è stata più rapida rispetto alle agevolazioni e agli sgravi fiscali, spiega Nettley. Un fattore quest'ultimo comune all'intera area Ocse, dove il cuneo fiscale medio e' salito di 0,1 punti al 36% “sebbene nessun Governo abbia aumentato l'aliquota di imposta personale sul lavoratore medio”. Nel 2014 solo 7 Paesi hanno aliquote maggiori rispetto al 2010 e sei Paesi le hanno ridotte, sottolinea Nettley.

L'aumento avvenuto nel 2014, del resto segue quelli di 0,2, 0,1 e 0,5 punti percentuali avvenuti nei tre anni dal 2010. Tra il 2007 e il 2010 invece il peso di tasse e contributi previdenziali era calato dal 36,1% al 35,1% medio nell'Ocse. «In generale le tasse sui salari stanno aumentando da quattro anni. C’è stato un calo del cuneo fiscale immediatamente dopo la crisi finanziaria, perché i Governi hanno ridotto le aliquote fiscali per stimolare l'economia, ma da allora il cuneo è risalito e ora siamo ai livelli del 2008, prima della crisi», conclude Nettley.

In effetti, nel 2008 la media Ocse era del 36,1%, esattamente come nel 2014. In Italia, invece, dall'inizio della crisi la tassazione non ha fatto che aumentare e il cuneo fiscale è passato dal 46,6% del 2008 all'attuale 48,2%.




Congedi retribuiti come fare la domanda di due anni: prima circolare INPS


Il coniuge, i genitori, il fratello/sorella o il figlio convivente di una persona con disabilità, con riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992) possono usufruire fino a due anni di congedo retribuito previsto dall'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni interi. Sia l'INPS che l'INPDAP hanno precisato che ai fini della f razionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra.

Anche per il congedo di due anni il riferimento è sempre alle persone con handicap in situazione di gravità (articolo 3 comma 3 Legge 104/1992). Tale condizione può essere dimostrata esclusivamente con una specifica attestazione rilasciata dalla Commissione di accertamento presente in ogni ASL.

Questa attestazione non può essere sostituita né da autocertificazione, né da altri certificati di invalidità civile parziale o totale.

Per poter richiedere i due anni di congedo è necessario che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità da almeno 5 anni.

Questa condizione esclude la possibilità di richiedere il congedo, ad esempio, nei casi di gravi disabilità di bambini in tenera età, o ancora nel caso di menomazioni derivanti da gravi lesioni, tanto improvvise da non aver ancora consentito l’accertamento dell’handicap.

Secondo le indicazioni dell’INPS hanno diritto di usufruire dei due anni di congedo i genitori naturali o adottivi oppure, in mancanza di questi, i fratelli o le sorelle della persona disabile.

Le condizioni per richiedere il congedo retribuito sono le stesse previste per ottenere i permessi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Il congedo spetta alternativamente alla madre o al padre. Il beneficio non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori.

Le regole variano a seconda che il figlio sia minorenne o maggiorenne.
Se il figlio è minorenne è possibile fruire del beneficio anche se uno dei due genitori non lavora.
Se il figlio è maggiorenne, convivente con entrambi i genitori, e l’altro genitore non lavora non è possibile ottenere il congedo se non in casi particolari già previsti da una precedente circolare e cioè:
invalidità totale o superiore a due terzi del familiare convivente con il disabile grave;
infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
età superiore ai 70 anni se in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
grave malattia;
presenza in famiglia di più di tre minorenni;
presenza in famiglia di un bambino di età inferiore a 6 anni;
necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore (valutata dal medico INPS).
Se il genitore non è convivente con il figlio maggiorenne handicappato, il congedo può essere comunque concesso a patto che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.
Rimane ferma la condizione generale che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Da ultimo, una particolarità: il diritto ai due anni di congedo retribuito non viene riconosciuto agli affidatari.

Il diritto al congedo viene riconosciuto anche a fratelli o sorelle, del disabile grave. Questa opportunità è però condizionata dal fatto che entrambi i genitori siano deceduti. Inoltre in questo caso è richiesta la convivenza con la persona con handicap a prescindere dal fatto che quest’ultima sia maggiorenne o minorenne.

Il congedo è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell’arco della vita lavorativa, di due anni.

Due anni è anche il limite massimo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con handicap. Per ogni disabile cioè è possibile fruire al massimo di due anni di congedo. Questi due anni sono frazionabili e possono quindi essere richiesti alternativamente da entrambi i genitori.
Ad esempio un genitore può richiedere un anno di congedo e l’altro genitore può usufruire dell’anno rimanente.

L’INPS precisa poi che i periodi di congedo retribuito rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, di due anni di permesso, anche non retribuito, "per gravi e documentati motivi familiari". Che cosa significa?

Ogni lavoratore ha diritto a due anni di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, a prescindere dal fatto che in famiglia ci sia un disabile grave. Se il lavoratore ha un figlio con grave handicap può richiedere fino a due anni di congedo retribuito. Se però richiede il congedo retribuito non ha più diritto a quello non retribuito, oppure, se ne ha usufruito solo in parte, può utilizzare la parte residuale.

Per fare un esempio: un genitore ha già sfruttato un anno di congedo non retribuito; avendo un figlio con handicap grave può richiedere altri 12 mesi di congedo retribuito. Anche la moglie potrà richiedere solo 12 mesi di congedo retribuito e altrettanti di congedo non retribuito.
L’INPS precisa poi che non è possibile la fruizione contemporanea - con la stessa motivazione - di congedo retribuito da parte di un genitore e non retribuito da parte dell’altro genitore.
Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso dei genitori.

Eccezioni
Come sempre l’INPS è piuttosto restia a concedere benefici in modo ampio. Tende quindi ad interpretare sempre in modo molto restrittivo ciò che il Parlamento ha stabilito.

Nella circolare 64/2001 afferma che nel caso di due figli con handicap grave lo stesso genitore non può comunque richiedere un doppio congedo. Potrà fruirne esclusivamente l’altro genitore (nel caso sia una lavoratore) oppure, successivamente alla sua morte, i fratelli o le sorelle.

Altra eccezione riguarda l’ipotesi in cui il disabile svolga attività lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso.

Vi è poi ancora un limite: durante il periodo di congedo, i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92. Altra precisazione riguarda la malattia o la maternità durante il periodo di congedo: nell’ipotesi che si verifichi uno di questi due casi, il congedo non si interrompe se sono trascorsi più di sessanta giorni dall’inizio della sua fruizione.

La misura della prestazione
Come si è ripetuto i congedi di due anni sono retribuiti e lo sono entro l’importo massimo annuo di lire 70 milioni e un limite giornaliero di lire 191.780. L’indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).

Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento, va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero, quindi (anno 2000), di Lire 191.780.

Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero di lire 191.780.

Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l’indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

La frazionabilità
I due anni di congedo possono essere frazionati in periodi mensili, settimanali o anche in giornate. Vengono computati anche i giorni festivi, a meno che non vi sia stata una ripresa del lavoro. Facciamo un esempio. Si prede un periodo di congedo che va dal lunedì al venerdì; verranno conteggiati nel periodo di congedo anche il sabato e la domenica; queste due giornate non sarebbero state computate se il venerdì il lavoratore fosse rientrato al suo impiego.
Come richiedere il congedo
La domanda, redatta su appositi modelli, va presentata in duplice copia all’INPS di riferimento.
I modelli, disponibili presso tutti gli uffici periferici dell’INPS, si chiamano
"mod. hand 4" per i congedi straordinari ai genitori;
"mod. hand 5" per i congedi straordinari ai fratelli.

Nella domanda deve essere indicato il periodo di congedo di cui si intende fruire.
Deve inoltre essere riportata con chiarezza la denominazione del relativo datore di lavoro e, possibilmente, il numero di posizione INPS dello stesso, qualora si tratti di datore di lavoro privato.

L’INPS restituisce subito (o a stretto giro di posta, se pervenuta con tale mezzo) una copia all'interessato con l’attestazione da parte dell’INPS della ricezione.

L’interessato consegna al datore di lavoro il modulo controfirmato dall’INPS che è conseguentemente autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad erogare la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata.

Nel caso il datore di lavoro abbia dubbi circa la possibilità di accoglimento deve tempestivamente comunicarlo all’INPS, affinché questo stesso assuma le decisioni finali.

L’INPS, da parte sua, una volta ricevuta la domanda del lavoratore, effettuerà autonomamente, con la massima tempestività, le valutazioni di competenza, comunicando con immediatezza all'interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento del beneficio richiesto. Non è previsto un provvedimento esplicito di "autorizzazione" nell'ipotesi di esito positivo di queste valutazioni.

Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro, che in ogni modo è tenuto ad accoglierla, sempre che sussistano le condizioni di diritto, al massimo entro 60 giorni dalla richiesta.
Nel caso si intenda modificare il periodo di congedo fissato in precedenza, il lavoratore deve presentare, con le modalità seguite per la prima concessione, una nuova domanda che corregga la precedente.

Cosa allegare alla domanda
Alla domanda di congedo deve essere allegata la dichiarazione dell’altro genitore (o degli altri fratelli) di non aver fruito del beneficio, ovvero con l’indicazione dei periodi fruiti.
Va poi allegata la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della competente ASL, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92, con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che nel frattempo non sono intervenute variazioni nel riconoscimento della gravità dell’handicap stesso ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che possa avere riflessi sul diritto al congedo.
Non è necessario presentare la documentazione relativa all’handicap qualora questa sia già in possesso dell’INPS per una precedente domanda: in tal caso è sufficiente produrre una dichiarazione in tal senso, unitamente a quella relativa alla permanenza delle condizioni di gravità.

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