lunedì 20 aprile 2015

Lavorare in una srl e/o fondazione diritti e doveri



Chiunque abbia il compito di gestire un’organizzazione si scontra con la difficoltà di rispondere ad una molteplicità di adempimenti amministrativi e fiscali previsti da una normativa che, negli ultimi anni, si è notevolmente arricchita, oltre a presentarsi particolarmente complessa da un punto di vista strettamente tecnico.

I requisiti per l’acquisizione della qualifica di fondazione sono sostanzialmente tre:

Requisito soggettivo: E’ un’organizzazione privata senza fine di lucro, dotata di personalità giuridica, che nasce con lo scopo di patrocinare attività sociali, religiose, educative e, più in generale, attività volte al benessere di una comunità.

Requisito oggettivo: A differenza delle associazioni, per le quali è necessario che partecipino alla costituzione due o più soggetti, una Fondazione può essere istituita anche da una sola persona. In essa, infatti, l’elemento principale è quello patrimoniale con la subordinazione di quello personale. La fase costitutiva, nella quale il fondatore devolve e vincola i propri beni per il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità, mantiene una netta separazione dalla fase gestionale, nella quale gli amministratori destinano il patrimonio vincolato alla realizzazione dello scopo definito. La carenza dell’aspetto personale si concretizza, anche, nella probabile assenza di una base assembleare e nell’assegnazione dei compiti di governo ad un solo organo (consiglio di amministrazione), formato da una o più persone designate dal fondatore o da terzi delegati. In relazione a ciò le fondazioni possono definirsi autogovernate, ma mancanti della caratteristica della democraticità.

Requisito statutario: I documenti devono dichiarare scopo sociale, entità del patrimonio e relativo vincolo di destinazione. Le fondazioni devono essere riconosciute, a livello centrale, dal Ministero cui compete la materia di riferimento, dalla Regione di appartenenza o dal Ministero dell’Interno nel caso di fondazioni socio-assistenziali. Le Fondazioni possono essere operative o di erogazione: le prime organizzano e gestiscono direttamente i propri programmi. Le seconde erogano finanziamenti, sostenendo persone, enti o progetti.

Le norme inerenti la costituzione di una società a responsabilità limitata sono dettate dall'articolo 2463 del codice civile: chiariamo i dubbi punto per punto.

Con l'assunzione della qualità di socio sorgono una serie di situazioni giuridiche attive e passive che attengono tanto alla natura organizzativa-corporativa, quanto all'aspetto patrimoniale della società.

In relazione al primo aspetto viene in rilievo innanzitutto l'obbligo di effettuare ed eseguire i conferimenti promessi in sede di stipulazione al fine di dotare la società dei mezzi necessari per la realizzazione dei fini previsti.

Un'obbligazione negativa è prevista dall'art. 2256 cod. civ. , ai sensi del quale ciascun socio, senza il consenso degli altri soci, non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

A fronte di queste situazioni soggettive di natura passiva al socio fanno capo naturalmente anche diritti, tradizionalmente distinti in diritti aventi natura amministrativa e diritti patrimoniali.

In particolare spicca tra i primi il diritto di esprimere la propria volontà nello svolgimento della vita sociale tutte le volte che ciò sia richiesto dalla legge o dal contratto sociale. Quando il socio rivesta anche la qualifica di amministratore gli spetterà il potere di porre in essere gli atti di gestione secondo le modalità previste nel contratto sociale. Quando invece il socio non prenda parte all'amministrazione della società è comunque titolare di un diritto di controllo dell'attività gestionale (art. 2261 cod. civ. ).

I diritti di natura patrimoniale consistono nel diritto agli utili (art. 2262 cod. civ. ), nel diritto di ottenere la liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale, tanto che esso sia limitato al socio, quanto nell'ipotesi in cui riguardi l'intera società.

La S.r.l. tradizionale ha regole diverse dalle nuove Srl semplificate e può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e quindi, necessariamente, con l’intervento di un notaio.

Alla base della costituzione vi è quindi un contratto stipulato tra più persone o enti, chiamati soci. Esistono, inoltre, società con un solo socio (definite unipersonali) per le quali è sufficiente redigere un atto unilaterale. I costi minimi per la costituzione di una Srl partono da circa 2mila euro, tra consulenze e notaio. Il capitale sociale necessario per la costituzione della società non può essere inferiore a 10mila euro senza tetto massimo (ma per le Srl con capitale sociale da 120.000 euro serve la nomina del collegio sindacale). Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e devono essere effettuati i conferimenti previsti. Con il termine sottoscrizione si intende acquisire il diritto di averne la quota parte sottoscritta e il dovere di versare i conferimenti nei tempi e nei modi previsti. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare come disposto dall’articolo 2464 del codice civile. Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa previsione nell’atto costitutivo. Il versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale sociale ridotto.

Diritto di recesso
Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni. Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.

I lavoratori dipendenti hanno dei doveri che discendono direttamente dal Codice Civile e, per i dipendenti pubblici da ulteriori fonti legislative.

Diligenza. Dovere di prestare la propria opera ispirandosi al generale dovere della diligenza. L'obbligo della diligenza non coincide con il dovere di osservare le disposizioni date dal datore di lavoro, di modo che esso non possa ritenersi violato laddove tali disposizioni non siano state impartite o comunque non risultino violate. L'obbligo, invece, impone al lavoratore di eseguire la prestazione indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di lavoro, secondo le mansioni proprie e dai profili professionali che le definiscono.

La fedeltà.  L'obbligo di fedeltà prevede tre obblighi particolari:
la non concorrenza
la segretezza
il divieto di utilizzare notizie in modo pregiudizievole all'impresa o all'Ente.

L'obbligo di fedeltà persiste anche durante i congedi di sospensione del rapporto di lavoro: malattia, ferie, permessi ecc.

Inoltre per i Dipendenti Pubblici l'art. 98 Costituzione sancisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Dovere di imparzialità. Il pubblico impiegato ha il dovere di imparzialità (art. 97 Costituzione.); a tale dovere è da ricondurre la norma che impone di trattare gli affari secondo l'ordine cronologico.

Dovere di esclusività. Dovere di esclusività è sancito dall'art. 98 Costituzione,  secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Le Leggi regolamentano i casi in cui il lavoratore può svolgere un'altra attività, sia in una amministrazione pubblica diversa da quella a cui appartiene, che presso terzi privati, purché non vi sia incompatibilità o conflitto d'interessi.



Le lauree che danno più lavoro



Quali sono le facoltà che aiutano a trovare lavoro?  Una domanda a cui è difficile trovare una risposta ma che è necessario porsi nel momento in cui ci si trova a scegliere a quale facoltà iscriversi. Prima di affrontare test d’ingresso ed esami, prima di pagare iscrizione e tasse (per non parlare delle spese che devono affrontare i fuori sede è cosa buona e cercare di avere almeno un’idea di quel che potrebbe accadere il futuro.

AlmaLaurea ha diffuso il XVII Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati. I dati analizzano la posizione occupazionale a 1 e 5 anni dalla laurea. Vediamo, caso per caso, quali sono le facoltà universitarie che offrono maggiore probabilità di trovare lavoro e quelle più redditizie.

Medicina. Tasso di occupazione a cinque anni dal titolo: 97%
Retribuzione media: 1.593 euro
I camici bianchi restano in vetta alle rilevazioni di AlmaLaurea: per i laureati in Medicina e nelle professioni sanitarie il tasso di occupazione a cinque anni dal titolo è del 97%. La percentuale è spinta all'insù dalla componente di medici specializzandi (quindi, retribuiti) nel calcolo totale. Gli stipendi? La media registrata viaggia sui 1.593 euro mensili, su di oltre 200 euro rispetto agli standard degli altri laureati e corrispondente – non a caso – al rimborso medio previsto per la specializzazione. Il problema, semmai, è superare lo scoglio della selezione: l'ultimo “concorsone” ha escluso circa il 50% dei candidati, visto lo squilibrio in crescita tra laureati dalle università italiane e posizioni effettivamente aperte per le scuole.

Ingegneria

Tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea: 95%

Retribuzione media: 1.693 euro

Il tasso di occupazione dei laureati in ingegneria raggiunge il 65% a un anno dalla laurea. A cinque, si sfiora il numero pieno: 95%. I neo-ingegneri viaggiano a livelli appena più bassi dei laureati in medicina (97%), ma svettano con uno stipendio senza pari su scala italiana: 1.693 euro, oltre 500 euro in più di quello che guadagnano i coetanei laureati in architettura (1.188 euro), giurisprudenza (1.176 euro) e lettere (1.030 euro). Il paragone, comunque, si fa meno felice se spostiamo l'obiettivo sul resto d'Europa: la retribuzione “mediana” di un ingegnere meccanico tedesco, secondo il sito Payscale, è di 45.246 euro.

Economia e statistica

Tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea: 90%

Retribuzione media: 1.487 euro

La crisi non fa sconti. O quasi: a quanto rivela AlmaLaurea, il tasso di occupazione dei laureati in discipline economiche-statistiche a cinque anni dal titolo magistrale (3+2) è pari al 90%, con una retribuzione media di 1.487 euro.

Chimica-farmaceutica

Tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea: 90%

Retribuzione media: 1.475 euro

La laurea in chimica fa presa sul mercato del lavoro? Stando ai dati AlmaLaurea, sì: il tasso di occupazione registrato tra i neo-dottori di area chimico-farmaceutica viaggia su una percentuale del 90%, con probabilità di essere assunti su del 25% nel giro di cinque anni. La retribuzione media è pari a 1.474 euro, oltre 100 euro sopra le media degli altri gruppi disciplinari.

Scienze (matematica-fisica)

Tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea: 88%

Retribuzione media: 1.471 euro

Chi lo ha detto che le “scienze pure” non danno lavoro? AlmaLaurea smonta uno tra i luoghi comuni più diffusi nella scelta universitaria con i dati, freschi di pubblicazione, sul tasso di occupazione dei laureati in discipline come matematica e fisica a cinque anni dal titolo: l'88%, percentuale poco inferiore al 90% dei corsi di laurea in materie economiche. Sopra la media anche gli stipendi: 1.471 euro mensili netti.

Cerchiamo di stilare la classifica delle Facoltà e Università che più facilmente inseriscono nel mondo del lavoro. Questo può servire sia a chi deve scegliere dove iscriversi sia agli attuali studenti universitari che possono notare se la loro Facoltà effettivamente aiuta ad avere una stabile occupazione oppure no. I dati sono raccolti da fonti affidabilissime quali le indagini dell’Istituto Interuniversitario Almalaurea che annualmente fornisce i dati in base ai sondaggi fatti. Abbiamo considerato i dati a 5 anni dal conseguimento del titolo, quindi un periodo abbastanza lungo dopo la laurea; inoltre abbiamo precisato anche qual è lo stipendio medio dei laureati in quello specifico settore. E’ risultato che gli studenti più “fortunati” sono quelli di Ingegneria: a 5 anni dalla laurea più di 9 studenti su 10 sono occupati (91,8%) e con uno stipendio medio davvero elevato (1676 euro mensili). Non distanti i dati che riguardano il settore di Economia: 90,8% dei laureati già occupati a 5 dalla laurea con stipendio medio di 1504 euro al mese. Chiude la classifica Medicina con il 38,8% degli occupati (ma bisogna considerare la necessità per loro di seguire i corsi di specializzazione, fattore che rinvia nel tempo l’effettivo accesso nel mondo del lavoro; è un dato dunque da prendere con la dovuta cautela) e quelli di Scienze Biologiche che piazzano nel mondo del lavoro solo 6 studenti su 10 a 5 anni dal conseguimento del titolo.



Licenziamento può essere verbale o orale?



Si chiede quali sono le conseguenze della comunicazione del licenziamento orale(verbale)del dipendente e se è necessario impugnarlo per renderlo inefficace.

Si ha il licenziamento orale o verbale quando manca la forma scritta; sul punto va ricordato che il licenziamento deve essere intimato nella forma scritta. Tale requisito di forma é essenziale e la sua mancanza rende il licenziamento "inefficace", secondo l'espressione adoperata dal legislatore nell’art. 2, comma 3, della L. 604/1966, in quanto non produce alcun effetto, atteso che il rapporto di lavoro rimane in essere fino a quando non intervenga un valido atto interruttivo dello stesso.

Il licenziamento orale non deve essere impugnato entro 60 giorni.
In base all’interpello n. 12 del 25 marzo 2014, si può affermare che, in caso di licenziamento verbale o di fatto, il licenziamento è inefficace ed in questo caso non si ritiene applicabile l’impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza di 60 giorni, in quanto licenziamento, come se non ci fosse ed il lavoratore può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni.

Quindi il licenziamento verbale o orale non è idoneo a produrre effetti sulla continuità del rapporto di lavoro per cui ne consegue l'obbligo del datore di lavoro di riposizionare immediatamente il lavoratore nella propria posizione lavorativa. Per quanto concerne le altre conseguenze della declaratoria di inefficacia del licenziamento orale, ove non applicabile l'art. 18 della Statuto dei lavoratori, secondo la indicata decisione, non può accogliersi la domanda di risarcimento con condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.

Il licenziamento verbale si verifica quando il lavoratore viene allontanato dal luogo di lavoro senza alcun atto formale da parte del datore di lavoro (lettera o altro).

La legge impone al datore di lavoro di comunicare il licenziamento per iscritto e afferma che il licenziamento verbale è inefficace: ciò significa che il licenziamento comunicato solo oralmente non produce alcun effetto e, in particolare, non interrompe il rapporto di lavoro tra le parti, sicché il datore di lavoro è tenuto a continuare a pagare la retribuzione al lavoratore sino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto di lavoro o l'effettiva riassunzione.

In questi casi è necessario che il lavoratore faccia pervenire immediatamente una raccomandata A/R (di cui si deve tenere copia) nella quale lo stesso si mette a disposizione per la ripresa immediata dell'attività dando conto del fatto di essere stato allontanato dal datore di lavoro.

Le conseguenze derivanti dal licenziamento intimato in forma orale sono ora espressamente disciplinate dall'art. 18 Statuto lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.

Conseguentemente, il lavoratore ha diritto a:

essere reintegrato nel posto di lavoro;

ottenere il risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino all'effettiva reintegra, dedotto quanto percepito da altra occupazione (il risarcimento non può comunque essere inferiore nel minimo di cinque mensilità di retribuzione);


ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegra;

scegliere fra la reintegra e l'indennità sostitutiva pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto (cd. diritto di opzione)

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute, ma sempre tenendo presente che la natura sinallagmatica del rapporto richiede, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, l'offerta della prestazione lavorativa.

Ne consegue che non sia applicabile la disposizione dell'articolo 8 che prevede il risarcimento del danno a seguito di illegittimo licenziamento per difetto della giusta causa o del giustificato motivo, mentre nella fattispecie è applicabile il risarcimento del danno liquidato in relazione all'inadempimento dell'obbligazione per un rapporto di lavoro che non si è mai interrotto.




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