sabato 1 agosto 2015

Pensioni, dal 3 agosto scattano i rimborsi. Vediamo chi riceverà gli arretrati



Dal tre agosto scatta il rimborso delle pensioni INPS. I pensionati coinvolti sono 3.7 milioni, e riceveranno 500 euro in più al mese. Ecco i dettagli della circolare INPS e le percentuali per fascia di reddito.

Con la circolare che rende reale il rimborso delle pensioni, sono state stabilite le percentuali relative alle diverse fasce di reddito.

Pensioni: gestione separata dei rimborsi per gli anni precedenti
Il rimborso per gli anni precedenti al 2012 e al 2013 verrà gestito separatamente per evitare che ci sia cumulo con il reddito complessivo di un determinato anno e quelli prodotti precedentemente, che non sono sottoposti a tassazione progressiva.

Per gli anni 2012 e 2013, i pensionati con importi fino a tre volte il minimo INPS riceveranno un rimborso pari al 100%.

Si abbassa fino al 40% nei casi di assegni superiori a tre volte, e fino a quattro volte, il minimo.

Per gli importi che vanno da quattro a cinque volte il minimo è previsto un rimborso del 20%, che si abbassa al 10% per le somme da cinque a sei volte superiori al minimo INPS. Chi ha pensioni superiori a sei volte il minimo non hanno diritto ad alcun rimborso.

Per gli anni 2014 e 2015, il rimborso sarà pari al 20% rispetto alle percentuali assegnate a ogni fascia per gli anni 2012 e 2013.


Arrivano gli arretrati, ma non per tutti. L'Inca, il patronato della Cgil, in una nota diffusa per fare chiarezza e rispondere così alle numerose richieste ricevute nelle ultime settimane, spiega che gli arretrati «saranno calcolati per fascia, e non saranno per tutti». In particolare, la nota del patronato spiega che «i pensionati italiani che nel 2011 e nel 2012 hanno percepito trattamenti pensionistici compresi fra 3 e 6 volte il minimo, riceveranno automaticamente dall’Inps i rimborsi per gli arretrati e otterranno la rivalutazione della loro pensione mensile a partire dalla rata in pagamento ad agosto 2015 e infine un’ulteriore rivalutazione dell'importo mensile a partire dal 1 gennaio 2016».

Chi riceverà l’aumento. «In sintesi -continua l'Inca- i destinatari sono coloro che hanno percepito nel 2011 pensioni comprese tra 1.405,05 euro e 2.810,10 euro lordi e nel 2012 tra 1.443,00 euro e 2.886,00 euro lordi; coloro che hanno avuto importi inferiori non hanno diritto a nulla perché le loro pensioni non hanno subito il blocco». Lo stesso vale, naturalmente, per gli importi superiori.

Esempio di calcolo per pensioni fino a 1.500 euro lordi Ecco un esempio di calcolo tratto da una circolare dell’Inps. Le pensioni superiori a 3 volte il minimo e pari o inferiori a 4 volte il minimo, fino dunque a 1500 euro, percepiranno dal 1 agosto una rivalutazione complessiva una tantum - calcolando gli arretrati 2012-2015 - di 796,27 euro. In particolare saranno restituiti 210,6 euro per il 2012 e 447,2 per il 2013. Per il 2014 e 2015, invece, la restituzione sarà pari rispettivamente a 89,96 euro e 48,51 euro.

Ecco come è stata definita la platea degli aventi diritto. Il governo ha deciso di attuare la sentenza della Corte Costituzionale «rivalutando parzialmente le pensioni comprese tra 3 e 6 volte il minimo ed escludendo tutte quelle di importo superiore, riducendo in maniera drastica l’onere finanziario a carico dello Stato che sarebbe derivato dall’applicazione integrale della sentenza, che era ipotizzato con importi superiori ai 20 miliardi di euro: l’onere reale risulterà invece inferiore ai 2 miliardi di euro», spiega sempre l'Inca.

Divisione in tre fasce per garantire i redditi più bassi. Il governo ha inoltre disposto che sia gli arretrati che le rivalutazioni dell'importo mensile vengano conteggiati in tre distinte fasce: fra 3 e 4 volte il minimo, fra 4 e 5 volte il minimo e tra 5 e 6 volte il minimo, con l'applicazione di percentuali di rivalutazione decrescenti al crescere della fascia, garantendo quindi in misura maggiore i redditi più bassi. In virtù di questo meccanismo, quindi, «per le pensioni che si avvicinano alle fasce più alta e cioè 6 volte il minimo, spesso l'importo della rivalutazione può essere considerato irrisorio», aggiunge il patronato.

Reintegro al 100% solo per pensioni fino a 3 volte il minimo Andando nel dettaglio di quanto previsto dal decreto, per il 2012 e 2013, percepiranno un reintegro del 100% tutti i trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il minimo; il reintegro scende al 40% per gli assegni superiori a 3 volte il minimo e fino a 4 volte; del 20% per quelli tra 4 e 5 volte il minimo; del 10% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo. Per il 2014 e il 2015 invece la rivalutazione sarà riconosciuta a partire dalle pensioni superiori a 3 volte il minimo e fino a 6 volte e sarà pari al 20% della percentuale assegnata per ogni fascia di reddito per gli anni 2012-2013.

Rimborsi anche agli eredi. Anche gli eredi avranno diritto ai rimborsi delle pensioni superiori a 3 volte il minimo. L’Inps precisa infatti che i pagamenti riguarderanno «anche le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate». «Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo - si legge - sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione». In sostanza basterà presentare una domanda all'Inps prima che scatti la prescrizione.

La delusione degli “esclusi”. «Sappiamo che molti pensionati sono rimasti delusi per essere stati esclusi, altri invece si dichiarano insoddisfatti di quanto stanno per ricevere, soprattutto per la scarsa incidenza economica che la rivalutazione avrà a partire da gennaio 2016», sottolinea. «Il Patronato è disponibile in tutte le sue sedi per fornire tutte le informazioni del caso e approfondiremo, dopo la pausa estiva l'ipotesi di eventuali contenziosi a tutela del potere di acquisto delle pensioni, non dimenticando mai i criteri di solidarietà ed equità che hanno sempre guidato il nostro lavoro nella tutela dei diritti individuali», conclude la nota del patronato.

Lo stop alla rivalutazione delle pensioni è incostituzionale. La recente sentenza della Consulta ha annullato, bocciandolo, l'art. 24 del decreto legge 201/2011 in materia di perequazione delle pensioni, ossia la cosiddetta norma Fornero contenuta nel ''Salva Italia'' varato dal governo Monti. La norma, giudicata incostituzionale, prevedeva che, per il 2012 e 2013 «in considerazione della contingente situazione finanziaria», sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps (circa 1.500 euro lordi) scattasse il blocco della perequazione, ossia il meccanismo che adegua le pensione al costo della vita.

Rimborso delle pensioni: le cifre Le pensioni superiori a tre volte e pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS - fino a un massimo di 1.500 euro - avranno una rivalutazione complessiva di 796.27 euro: 210.6 euro per il 2012 e 447.2 per il 2013. Per gli anni 2014 e 2015, il rimborso ammonterà a 89.96 euro e 48.51 euro.

Proroga per la presentazione del 730: rimborso a scaglioni. Il pagamento delle pensioni avverrà ogni primo del mese, a prescindere dalla gestione previdenziale a cui si fa capo, Il rimborso però - dato che verrà calcolato anche in base alla dichiarazione dei redditi 2015 - verrà scaglionato a causa della proroga per la presentazione del 730. Solamente coloro i quali hanno inviato il modello 730 entro il 30 giugno scorso avranno diritto al rimborso ad agosto, i ritardatari lo riceveranno a settembre.



Sostegno ai giovani talenti domande entro il 21 settembre


Pubblicato sul sito web del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il bando pubblico per il “Sostegno ai giovani talenti”, ai sensi della legge n. 241/1990, volto a promuovere un piano di azioni di sostegno all'innovazione sociale e tecnologica delle nuove generazioni.

Le azioni progettuali, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Il target di riferimento deve essere precisamente definito nella proposta progettuale attraverso l’indicazione del numero di giovani su cui si intende agire direttamente ed il contesto sociale di intervento.

A chi si rivolge?
Con questo Avviso si intende promuovere e sostenere il talento e la creatività dei giovani, attraverso il finanziamento di iniziative nel campo dell’innovazione tecnologica. L’Avviso è indirizzato ad enti e organizzazioni del Terzo settore, singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Come e quando presentare i progetti?
La presentazione dei progetti dovrà avvenire telematicamente attraverso una procedura informatizzata già espletata nelle “Linee guida per la presentazione dei progetti” che sono parte integrante del presente Avviso.

I progetti potranno essere presentati a partire dal 20 luglio 2015 e fino alle ore 18,00 del 21 settembre 2015. Per qualsiasi informazione il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale invita a inviare i quesiti all'indirizzo email gestioneavvisi@serviziocivile.it indicando nella voce “Oggetto” l’articolo o gli articoli dell’Avviso sui quali si richiedono chiarimenti. Le risposte a quesiti saranno pubblicate in una apposita sezione FAQ raggiungibile da questa pagina del sito.

Destinatari: l’Avviso è indirizzato ad enti e organizzazioni del Terzo Settore, singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Modalità di adesione: i progetti devono essere presentati per via telematica, secondo le “Linee guida per la presentazione dei progetti” contenute nell’Avviso pubblico.

In conclusione possono presentare la Proposta di Progetto, in qualità di proponente singolo o di soggetto capofila dell’ATS, esclusivamente le organizzazioni, che si siano costituite, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, da almeno 5 anni, e rientranti in una delle seguenti categorie:

Associazioni di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);

Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);

Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);

Fondazioni;

Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso.



martedì 21 luglio 2015

Come dichiarare i guadagni Google Adsense: ovvero come fatturare per essere in regola



Nell’era di internet sono nate nuove opportunità di guadagno rappresentate dalla vendita di spazi pubblicitari su siti web e blog. E’ necessario, tuttavia, porre attenzione agli adempimenti derivanti dallo svolgimento di un’attività pubblicitaria. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’utilizzo di un “mezzo immateriale”, come un sito internet, non comporta una mutamento della natura dell’attività che rimane commerciale, con le relative conseguenze sul piano fiscale, contributivo, etc.

Premessa: come funziona “Google Adsense”

Si tratta di uno strumento pubblicitario, offerto da Google, che permette ai titolari di un sito web di concedere l’inserimento di banner pubblicitari sul proprio sito, ricevendo un compenso in denaro (in base al numero di esposizioni o di click sull’annuncio) corrisposto con cadenza mensile. Google opera in Europa attraverso Google Ireland Limited, una società con sede in Irlanda.

Adempimenti fiscali

L’attività pubblicitaria svolta verso Google, tramite il servizio “Adsense”, costituisce in linea generale un’attività d’impresa continuativa. Il titolare del sito internet, che non sia già titolare di una posizione iva per altra attività (in tale caso il servizio di pubblicità costituisce attività secondaria da comunicare all’Agenzia delle Entrate), sarà tenuto:

- a richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA iscrivendosi, inoltre, al sistema VIES;

- a fatturare la prestazione pubblicitaria svolta a favore della società irlandese di Google. Nella fattura non dovrà essere addebitata l’IVA ai sensi dell’articolo 7 ter del D.p.r. 600/1973, in quanto prestazione di servizi resa verso soggetto comunitario. Nel caso in cui il titolare del sito abbia aderito al regime per l’imprenditoria giovanile (“nuovi contribuenti minimi”) l’operazione viene considerata nazionale e il titolo di esclusione sarà l’articolo 27 del Decreto Legge numero 98 del 2011;

- a compilare l’elenco INTRASTAT per la prestazione di servizi resa a un soggetto comunitario, salvo il caso in cui il titolare del sito sia un contribuente minimo;

- a dichiarare il reddito conseguito nella dichiarazione annuale;

Adempimenti contributivi e camerali

Nel caso in cui il titolare del sito non svolga già un’altra attività principale (libero professionista o lavoratore dipendente a tempo pieno) la vendita di spazi pubblicitari a Google comporta l’insorgenza dell’obbligo contributivo (iscrizione all’INPS gestione commercianti o gestione separata in base alla prevalenza dell’attività pubblicitaria) e di iscrizione al Registro delle Imprese.

Le attività di Google sono svolte in Irlanda, proprio per questo motivo il Fisco considera Google un Soggetto comunitario (sul sito di AdSense viene specificato che i pagamenti vengono eseguiti da Google Ireland) e, secondo le direttive comunitarie e le leggi interne in materia di IVA, tutti i servizi pubblicitari offerti da qualsiasi persona residente in Italia (ovvero l’inserimento di banner pubblicitari all’interno del proprio sito internet) sono soggetti all’inversione contabile questo significa che l’IVA viene assolta dal destinatario.

Chi può ricevere guadagni dalla seguente azienda possono essere i liberi professionisti titolari di una partita IVA oppure i privati. Quest'ultimi non sono sottoposti alla ritenuta d'acconto (perché il versamento arriva da un Paese della Comunità Europea) e devono comunicare le somme di denaro ricevute da "Google Adsense", compilando il modello 730 ed immettendo il totale dei pagamenti accreditati durante l'anno nella scheda "Redditi differenti", affinché si generino le imposte da depositare: l'unica regola da rispettare è non superare la soglia annua dei 5.000€, altrimenti si dovrà utilizzare il modello Unico, non possedendo un sostituto d'imposta.

Attraverso il modello Unico (che ha costi leggermente più elevati per la compilazione e l'invio), le tasse da corrispondere non saranno detratte in busta paga, ma il CAF oppure il commercialista stilerà e consegnerà il modulo di pagamento "F24", da affidare in banca per il pagamento delle imposte. Cosa succede se disgraziatamente i guadagni annuali sono maggiori di 5.000€ e non si ha una partita IVA? Se non desiderate abbandonare i ricavi con "Google Adsense", dovrete assolutamente aprirvene una, poiché questo limite di denaro non è differibile e in caso d'ipotetico controllo fiscale l'amministrazione finanziaria non esiterà a stabilire delle multe abbastanza salate.

Sostanzialmente, Google riceve una fattura dall’Italia verso l’Irlanda senza indicazione dell’IVA: Google non è tenuto a pagare l’IVA al proprio fornitore italiano (che a sua volta non la incasserà e non dovrà versarla allo Stato Italiano): questa viene assolta con meccanismo contabile dalla società di Google in Irlanda.

L’Obbligo di Fatturazione per i soggetti italiani

E’ importante sapere che, dall’1 Gennaio 2013, è obbligatorio per tutti i soggetti passivi di IVA residenti in Italia emettere fatture anche per tutte quelle operazioni che vengono definite carenti del requisito di territorialità.

Fra queste operazioni rientrano anche quelle svolte per Google AdSense: per chi possiede già la Partita Iva sarà possibile fatturare a Google con la propria Partita Iva (bisognerà però comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvio di una attività accessoria, con i codici ATECO dedicati, a tal proposito, per trovare il codice attività più attinente, puoi consultare l’articolo “lavorare online: Partita Iva e Codici ATECO“).

Una delle domande che si chiedono la maggior parte delle persone è: a chi va spedita la fattura di Google? Si può spedire via Mail?

Certo che sì, l’indirizzo per inviare la fattura è la seguente:

Google AdSense Payments – Irish VAT
Gordon House – Barrow Street,
Dublin 4
Irlanda

Partita IVA: IE6388047V

All’interno della fattura chiaramente non deve essere indicata IVA e deve essere inserita la seguente dicitura:

Operazione fuori campo IVA art. 7-ter Dpr 633/72.




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