lunedì 18 gennaio 2016

Come diventare giornalista professionista




Ricordiamo che il 18 dicembre 2013, il Consiglio Nazionale dell'ordine dei giornalisti ha approvato il nuovo testo del documento relativo all'accesso al professionismo da parte dei pubblicisti che, regolarmente, svolgono attività giornalistica.

C'è differenza tra giornalisti pubblicisti e professionisti. Mentre i primi svolgono attività・giornalistica anche se esercitano altri impieghi o professioni, i secondi invece si occupano in modo esclusivo e continuativo di attività・giornalistica. Non c'è quindi alcuna differenza di tipo qualitativo: è stata la stessa Suprema Corte, a escludere tassativamente una discriminazione qualitativa tra le due categorie.

È stato precisato che occorre essere iscritti all’elenco dei pubblicisti da almeno cinque anni (il termine finale per presentare la domanda è fissato per il 31 dicembre 2016, quindi bisognerà essersi iscritti all’albo dei giornalisti pubblicisti almeno 5 anni prima di questo termine) e aver esercitato in maniera sistematica e principale attività giornalistica per almeno 36 mesi (di cui 18 nell’ultimo triennio).
Passione e professionalità, amore per la scrittura e per l’informazione di qualità, curiosità e senso di responsabilità, spirito di iniziativa e desiderio di ricerca, puntualità e resilienza: se ti riconosci in questa breve descrizione, allora quella del giornalista professionista è la tua strada giusta.

Ma come si diventa, realmente, un giornalista professionista?

Cosa è necessario sapere per fare del giornalista la tua professione quotidiana?

Quella del giornalista ・da sempre una professione che affascina molti. Secondo l'articolo 1 della Legge 69/1963, il giornalista professionista ・colui che, esercita esclusivamente la professione di giornalista in maniera continuativa ed esclusiva. Questo significa che, a differenza del pubblicista, deve lavorare soltanto nell'ambito del giornalismo. Ma come si fa a diventare giornalista professionista? Andiamo a scoprirlo con questa guida.

Assicurati di avere a portata di mano:

Praticantato o scuola di giornalismo 18 mesi Superamento di due esami Un corso di giornalismo approvato dall'ordine nazionale dei giornalisti Desiderio di lavorare soltanto nel campo dell'informazione.

Per i giornalisti esiste un albo, a cui è necessario iscriversi per poter poi accedere al titolo. Ma non tutti sanno qual ・la procedura da seguire per potersi iscriversi. Infatti, per accedere all'albo dei giornalisti professionisti bisogna frequentare per due anni una scuola di giornalismo o fare un praticantato di 18 mesi presso una testata giornalistica, regolarmente registrata e riconosciuta. A differenza del praticantato del pubblicista, l'aspirante dovrà essere regolarmente assunto e con contratto anche se a tempo determinato e stipendio fisso.

Durante il periodo di praticantato, l'aspirante giornalista dovrà imparare a svolgere tutte le funzioni di redattore e dovr・recarsi al lavoro secondo gli orari e i giorni stabiliti dal direttore responsabile. ネ consigliabile seguire un corso di formazione, che insegni le basi del giornalismo. Tuttavia non basta un corso qualsiasi, ma ・importante scegliere il corso giusto, perché non tutti quelli che sono pubblicizzati, risultano poi essere autorizzati e validi. Per essere sicuri di fare la scelta corretta, bisognerebbe scegliere un corso consigliato dall'ordine nazionale dei giornalisti e prepararsi poi ad accedere e superare gli esami di idoneità・

Non tutti possono effettivamente iscriversi all’albo dei professionisti. E’ infatti necessario rispettare una serie di prerequisiti da seguire:
compimento del 21esimo anno di età;
l'esercizio continuativo della pratica giornalistica previa iscrizione nel registro dei praticanti per almeno 18 mesi, attestato da una dichiarazione di compiuta pratica del direttore, oppure titolo rilasciato da una delle scuole di giornalismo riconosciute in Italia che attesti il tirocinio dell誕llievo per la durata di due anni;
il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa);
l’esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all’art. 32 l. 69/1963, consistente in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo (cfr. artt. 44 e seguenti dpr 115/1965).
L’esame abilitativo, sia per quelli che escono dalle scuole che dalla praticantato classico, si compone di due prove:
A) una prova scritta, della durata di 8 ore, consistente:
nella  redazione della sintesi di un articolo  tra quelli proposti dalla commissione per un massimo di 1.800 battute.
nella  risposta a questionari su temi di attualità e di cultura politico-economico-sociale  concernenti l’esercizio della professione.
nella  redazione di un articolo  della lunghezza massima di 2.700 battute su un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli proposti dalla commissione (Interni, Esteri, Economia, Cronaca, Sport, Cultura, Spettacolo).
B) una  prova orale, consistente in   colloquio teso a valutare l’effettiva conoscenza, da parte del candidato, dei principi della deontologia giornalistica, delle norme giuridiche afferenti al giornalismo e delle tecniche e pratiche collegate all’esercizio della professione.

 
QUANTO COSTA

Ma quanto costa effettivamente sostenere l'ntero  percorso per diventare giornalista professionista? Vi anticipiamo che non ècosa da poco: tra tasse, corsi e bollo  si arriva a circa  1000 euro. E non abbiamo contato i costi di viaggio, alloggio a Roma per chi vien da fuori a sostenere l'esame di stato.

Corso Obbligatorio per accedere all’esame per chi non ha fatto una scuola di giornalismo o non ha potuto seguire il corso organizzato presso l’ordine regionale:  450 euro
Tassa d’esame:  400 euro
Posta certificata obbligatoria:  15,73  euro
Tassa d’ammissione:  100  euro
Costo della tessera:  16  euro– Marca da bollo: 16 euro
Chi prima non era già pubblicista deve aggiungere  168  euro come “tasse di concessioni governative”.

STIPENDIO

Secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico, un caporedattore dovrebbe avere uno stipendio minimo di 2.668,26, euro, un redattore con oltre 30 mesi di lavoro 2.122,84 euro, mentre uno con meno di 30 mesi 1.551,61 euro. Questo però quando il giornalista é assunto con un contratto CNL, quindi con contratto di lavoro dipendente. La pratica infatti dimostra che che i compensi variano di molto a seconda della collaborazione con la testata attraverso prestazioni occasionali, contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, cessione di diritti d’autore.

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domenica 17 gennaio 2016

Apprendistato formativo: si parte con il sistema duale. Alternanza scuola-lavoro


 Al via la sperimentazione del sistema duale in apprendistato, uno degli strumenti attuativi del Jobs Act pensato per promuovere la formazione dei giovani finalizzata al loro ingresso nel mondo del lavoro. Per sistema duale si intende la formazione alternata per il 50% a scuola e il restante 50% nell’ambiente di lavoro,  con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa per i giovani, affinché raggiungano un maggior livello di qualificazione.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato stampa, con il quale ha reso nota la sottoscrizione dell’apposito Protocollo d’intesa con gli assessori regionali alla formazione.

Per una parte dei giovani studenti l'apprendimento in impresa avverrà tramite un contratto di apprendistato di primo livello, mentre per l'altra parte avverrà attraverso l'introduzione dell'alternanza "rafforzata" di 400 ore annue a partire dal secondo anno del percorso di istruzione e formazione professionale.

L'Agenzia Italia Lavoro sta  attualmente completando la selezione di 300 centri di formazione professionale che realizzeranno la sperimentazione. "Si tratta di uno degli strumenti attuativi del Jobs Act, attraverso il quale il Governo vuole favorire la occupazione giovanile e la possibilità di conseguire un titolo di studio anche attraverso un contratto di apprendistato, ha dichiarato il Sottosegretario al lavoro. "La collaborazione con tutti i soggetti coinvolti: Regioni, enti di formazione e parti sociali  ha consentito" di dare piena e concreta attuazione ai decreti legislativi 81 e 150 con l'obiettivo di rilanciare l'apprendistato di primo e terzo livello al fine di ridurre la dispersione scolastica e  ampliare l'offerta formativa." Di fatto la sottoscrizione di questi protocolli con gli Assessori regionali dà il via alla sperimentazione che è frutto di una intensa e proficua collaborazione con tutti i soggetti coinvolti: Regioni, enti di formazione e parti sociali.

La sperimentazione vedrà coinvolti 60 mila giovani nel prossimo biennio i quali, facendo ricorso all’apprendistato formativo e all’alternanza scuola-lavoro “rafforzata” di 400 ore annue a partire dal secondo anno del percorso di istruzione e formazione professionale, potranno conseguire gli stessi titoli di studio previsti nei percorsi di qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di laurea triennale o magistrale, master e dottorato. Per la sperimentazione del Sistema Duale sono stati stanziati 87 milioni di euro sia per il 2015 che per il 2016, in aggiunta ai 189 milioni già previsti per la Istruzione e formazione professionale, ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP e del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati.

Sottoscrivendo i protocolli di intesa che hanno dato il via al Sistema Duale, il Sottosegretario al lavoro ha definito l’iniziativa:

«Una misura volta a promuovere, in maniera innovativa, la formazione dei giovani e a favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro partendo dalla alternanza scuola-lavoro. Si tratta di uno degli strumenti attuativi del Jobs Act, per favorire la occupazione dei giovani e la possibilità di conseguire un titolo di studio anche attraverso un contratto di apprendistato.

«Le imprese che assumeranno in apprendistato formativo e quelle che ospiteranno studenti in alternanza rafforzata beneficeranno oltre che di minori costi per l’apprendista, anche di incentivi per abbattere i costi derivanti dall’impiego di tutor aziendali. Ma non solo. La nuova normativa, prevede, altresì, per l’apprendistato formativo un azzeramento della retribuzione per la formazione in aula, una diminuzione della remunerazione degli apprendisti al 10% (della retribuzione) per la formazione svolta in azienda, l’abolizione del contributo previsto a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento dell’apprendista, lo sgravio dal pagamento dei contributi per l’ASpI rivolto alle imprese artigiane, la cancellazione della contribuzione dello 0.30% per la formazione continua e, infine, viene dimezzata l’aliquota di contribuzione del 10% portandola al 5% per le imprese con più di nove dipendenti».

Il contratto, stipulato tra azienda e apprendista, è regolato in modo dettagliato dalla legge tedesca, che definisce con precisione obblighi e doveri delle parti. Il sistema duale è diffuso in altri paesi, come Austria e Svizzera e soprattutto nell’Europa del Nord. Soluzioni che si sono dimostrate in grado di assicurare una più ampia integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, riducendo così i livelli di disoccupazione, e che ora l’Italia è pronta a testare modulandole ad hoc per mantenere le proprie caratteristiche strutturali.

La sperimentazione italiana del nuovo apprendistato normativo si basa su un modello fortemente innovativo che passa innanzitutto attraverso la ristrutturazione dell’apprendistato e delle sue caratteristiche (requisiti di accesso e modalità di regolazione della formazione): si punta così ad agire direttamente sul fronte delle imprese tramite la definizione di un nuovo mix di vincoli e benefici, in grado di bilanciare meglio l’onere formativo che esse assumono.

L’altro versante è quello della riorganizzazione dei percorsi formativi nell’ambito del Sistema regionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e il potenziamento delle reti di servizi interne alle strutture formative. Illustrato a Job & Orienta, il progetto prevede la qualificazione dei servizi di placement dei centri di formazione professionale e la sperimentazione nel biennio 2015-2017 del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (IeFP) o del diploma professionale nei centri di formazione professionale.

Dal 1° gennaio anche i collaboratori protetti contro il mobbing


Ricordiamo che, dal primo gennaio 2016 le collaborazioni di tipo co.pro. devono intendersi  «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro», ai contratti di collaborazione in essere «si applica la disciplina del lavoro subordinato».

Con l’applicazione del Jobs Act sarà consentito anche ai collaboratori di essere protetti contro il mobbing. Infatti da tale data, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Quest’ultima specificazione risulta particolarmente meritoria perché, oltre a muoversi verso il superamento dei contratti a progetto, costituisce un sicuro miglioramento della protezione di tutti i lavoratori titolari di rapporti non subordinati, riducendo l’alea di incertezza della disciplina precedentemente applicabile.

Tra le novità derivanti dall’applicazione delle misure previste dal Jobs Act che hanno preso il via dal 1° gennaio 2016 ci sono quelle che prevedono la protezione dal mobbing anche per i collaboratori. Di fatto viene estesa la disciplina che tutela il rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

In virtù del Jobs Act, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Alla luce di una giurisprudenza se non unanime comunque ben consolidata, il datore di lavoro risponde del danno arrecato al dipendente anche nell’ipotesi in cui la condotta di mobbing provenga da un altro lavoratore, in posizione di supremazia gerarchica o di parità rispetto alla vittima. È il caso delle cd. costruttività organizzative, che è onere del datore di lavoro rimuovere qualora ne abbia avuto conoscenza.

Secondo l’interpretazione corrente e consolidata della giurisprudenza, il datore di lavoro risponde del danno di mobbing arrecato al dipendente anche qualora questo sia stato causato da un altro lavoratore in posizione di supremazia gerarchica o di parità rispetto alla vittima. Il datore di lavoro può essere esentato da tale responsabilità solo nel caso in cui l’evento lesivo si sia verificato sul luogo di lavoro solo in via del tutto accidentale e casuale.

In caso di mobbing orizzontale, o tra pari, occorre provare che il datore di lavoro sia rimasto inerte di fronte ad una situazione a lui nota.

Secondo la sentenza n. 359 del 19 dicembre 2003 della Corte Costituzionale gli atti posti in essere possono risultare “se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico”, assumendo, purtuttavia, “rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall’effetto” e risolvendosi, normalmente, in «disturbi di vario tipo e, a volte, patologie psicotiche, complessivamente indicati come sindrome da stress postraumatico.»

Premesso in linee generali ciò per quanto attiene a quei comportamenti vessatori dai quali può configurarsi il cosiddetto mobbing (dall’inglese to mob, ossia assalire, molestare), la tutela avverso tale tipo di molestie si configura ora anche per i collaboratori, ossia per chi si trovasse a prestare la propria forza lavoro in modalità continuativa e personale e dietro organizzazione del committente.

Il Jobs Act si muove così nell’ottica di estendere la tutela a tutti quei lavoratori fuori dal contratto tipico di lavoro subordinato. Mobbing che permane anche con riferimento a quella fattispecie in cui lo si subisce dal proprio collega di lavoro e rispetto alla quale si evidenzi l’inerzia del datore di lavoro.
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