venerdì 22 gennaio 2016

Pa: licenziamenti in 30 giorni per gli assenteisti



I dipendenti pubblici sorpresi in flagranza nella falsa attestazione della presenza in servizio dovranno essere sospesi in via cautelativa dal servizio entro 48 ore.

I truffatori del cartellino presenze per poi non lavorare o quelli che vengono sorpresi a compiere altri illeciti di carattere disciplinare saranno sospesi dal lavoro e dalla retribuzioni entro due giorni. Ma non solo: allo stesso tempo prenderanno avvio sia la  procedure per il licenziamento  che l’esame della Corte dei Conti per valutare il possibile danno erariale.

Quindi per i tuffatori del cartellino oltre al licenziamento sono previste anche delle multe piuttosto costose che arrivano fino a sei mesi di stipendi nel caso in cui il loro comportamento arrechi danni all'immagine dell’amministrazione per cui lavorano. Confermato il licenziamento e la sospensione della paga entro 48 ore per chi timbra e poi se ne va, inoltre rischia il licenziamento anche il dirigente che non denuncia l’illecito compiuto da un dipendente. Il procedimento per il licenziamento dovrà chiudersi entro un mese al massimo, al contrario di quanto avviene oggi che può arrivare a durarne quattro di mesi.

Lo schema di decreto legislativo sul licenziamento disciplinare presenta aspetti di significativa novità rispetto alla disciplina vigente, che pure non manca di specifiche disposizioni volte a reprimere condotte abusive da parte dei lavoratori pubblici sul rispetto dell'orario di lavoro.

Sospensione cautelare senza stipendio e contraddittorio entro 48 ore da quando viene accertata la falsa attestazione della presenza in servizio; e contestuale avvio del procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni.

La condotta della «falsa attestazione» sul luogo di lavoro rileverà anche davanti alla Corte dei conti, con l'introduzione dell'azione di responsabilità «per danno d'immagine» della Pa nei confronti del dipendente assenteista (che se condannato dai magistrati contabili dovrà corrispondere all'erario minimo sei mensilità di stipendio, oltre interessi e spese di giustizia).

La attestazione della presenza verrà accertata, dal dirigente o dall'Ufficio procedimenti disciplinari, in caso di flagranza o mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi.

Le nuove norme contro gli “assenteisti” contengono pure una stretta sul dirigente responsabile dell'ufficio del dipendente infedele. Il capo struttura o l'Ufficio procedimenti disciplinari dovranno sospendere immediatamente il “travet” entro 48 ore. Contestualmente dovranno avviare il procedimento disciplinare “accelerato”.

Le nuove norme prevedono che la mancata sospensione cautelare e la mancata attivazione del procedimento disciplinare tramite segnalazione all'Upd possono essere causa di licenziamento per lo stesso dirigente. Oggi i dirigenti hanno l'obbligo di attivare un procedimento disciplinare, dopo aver compiuto la valutazione del caso. Se non lo fanno, però, senza motivo fondato e ragionevole, al massimo sono soggetti a una sospensione fino a tre mesi e alla perdita della retribuzione di risultato. Oltre al rischio licenziamento, la bozza di Dlgs definisce l'inerzia del capo struttura espressamente come «omissione di atti di ufficio», richiamando una fattispecie penale.

E se c定 gi・chi ha posto il problema del diritto alla difesa del lavoratore, dal ministero non si scompongono: la sospensione cautelare avviene entro le 48 ore, ma poi ci sarà un mese di tempo per difendersi  e trovare buona spiegazione alla propria assenza. Altrimenti, dopo trenta giorni si ・fuori.

Le polemiche arrivano dopo che la Cassazione ha stabilito che lo Statuto dei lavoratori, comprese le successive modifiche, si applica interamente agli statali . Vale a dire che, essendo stato abolito l’articolo 18, se licenziati avranno diritto al reintegro nel posto di lavoro solo in casi eccezionali. Un effetto collaterale che Marianna Madia, ministro della Pubblica amministrazione, ha sempre negato sostenendo che quella parte del Jobs Act non si applica al pubblico impiego in quanto è una differenza sostanziale che ・il tipo di datore di lavoro・

Si introduce, infatti un termine,  30 giorni  dalla trasmissione della notizia della condotta fraudolenta del dipendente all'ufficio preposto, entro il quale il procedimento si deve concludere e di un termine,  15 giorni  dall'avvio del procedimento disciplinare, per  la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti per la valutazione dell'entità del danno risarcibile. L'azione di responsabilità esercitata, entro in centoventi giorni  successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.

Si prevede inoltre che l'ammontare del danno risarcibile sia rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a  sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

Contro l'inerzia dei dirigenti nell'attivazione della sospensione dei dipendenti in flagranza e dell'avvio del procedimento disciplinare il decreto introduce inoltre una  fattispecie disciplinare  punibile con il  licenziamento  oltre a divenire una omissione di atti di ufficio con fonti di ulteriori responsabilità・degli interessati.



martedì 19 gennaio 2016

Lavoro: licenziamenti per chi non timbra il cartellino presenza




In 48 ore scatta la sospensione, poi si avvia la procedura. L'obbligo di denuncia. Il dipendente pubblico che timbra il cartellino senza andare in ufficio, o sorpreso in flagranza di altri illeciti disciplinari, sarà sospeso dal lavoro e dalla retribuzione nell’arco di 48 ore.

Furbetti del cartellino sospesi senza stipendio entro 48 ore dalla scoperta del reato, e licenziati entro trenta giorni. Dirigenti responsabilizzati: se non sospendono il dipendente che finge di essere al lavoro quando si trova altrove, rischiano pure loro il licenziamento, e l’omissione diventa un reato penale. Nessuna possibilità per il dipendente sospeso di nascondersi dietro al vizio di forma della comunicazione: se anche non fosse tecnicamente perfetta, la sospensione vale lo stesso. E la Corte dei conti può entro tre mesi multare per danno d’immagine lo statale che, con le sue false strisciate di cartellino, abbia gettato fango e disistima su un’amministrazione. Il dirigente sarà obbligato a prendere questi provvedimenti pena il suo stesso licenziamento perché l’omissione diventerà un reato perseguibile penalmente. È il piano del governo per rendere davvero possibile cacciare i lavoratori pubblici che commettono un reato ai danni della pubblica amministrazione.

Quanto ai licenziamenti economici, quelli “collettivi” sono stati “decisamente semplificati con le norme sulla mobilità del decreto Madia”, ha spiegato Giuliano Cazzola, economista esperto di temi del lavoro. In base a queste norme, i lavoratori statali possono essere trasferiti liberamente, entro i 50 chilometri, all’interno di una stessa o più amministrazioni. Se un lavoratore messo in mobilità non accetta il trasferimento, ha diritto per due anni all’80% dello stipendio, poi può essere licenziato.

Le novità rispetto alla legge attualmente in vigore: i tempi stretti entro i quali il dirigente responsabile dell’ufficio dovrà agire; l’obbligo (non la facoltà) per lo stesso dirigente di operare senza rischiare di rispondere egli di danno erariale nel caso la magistratura accerti successivamente l’illegittimità del licenziamento. Con le nuove norme il dirigente non sarà più perseguibile per questa ragione. Va detto che la riforma della pubblica amministrazione ruota proprio intorno al rafforzamento del ruolo dei dirigenti che saranno periodicamente sottoposti ad una valutazione dei risultati raggiunti.

Le nuove norme sui licenziamenti siano operative ci vorranno comunque dai due ai tre mesi. Sul decreto, infatti, dovranno esprimere il loro parere non vincolante le commissioni parlamentari competenti.

Certo perché scatti la nuova normativa bisognerà essere sostanzialmente in flagranza del reato. Fondamentale (come già ora, d’altra parte) il ruolo delle telecamere. Le prove – come dice il ministro Madia - «dovranno essere schiaccianti ». C’è un punto, tuttavia, che anche i tecnici del governo hanno sollevato: quando comincia il calcolo delle 48 ore? Quando si commette l’illecito o quando il dirigente viene a conoscenza dell’illecito? E ancora: quand’è che il dirigente viene a conoscenza del comportamento illegittimo? Quando si realizza la registrazione oppure quando si è verificata l’attendibilità del fatto registrato? Non sono questioni di lana caprina o da azzeccagarbugli, sono questioni decisive anche perché la tempestività del provvedimento sospensivo previsto ora dall’ordinamento è interpretato dalla giurisprudenza proprio a favore del dipendente per evitare che il dirigente possa tenersi nel cassetto una registrazione compromettente e utilizzarla a suo piacimento mantenendo così il dipendente costantemente sotto possibile ricatto.

L’intenzione del governo, che emerge dalla lettura del testo del ddl Madia, è quella di velocizzare i tempi di licenziamento dei dipendenti pubblici colti in flagranza di truffe verso lo Stato, come nel caso delle assenze ingiustificate.

Testualmente l’art. 17 del disegno di legge parla di una “introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare”.

A livello formale l’estensione agli statali del nuovo articolo 18 riformato dal Jobs Act, non necessiterebbe di alcun intervento ulteriore, stando a una recente sentenza della Cassazione. Eppure la riforma dovrebbe essere finalizzata, di fatto, a rendere effettive procedure di fatto poco applicate, data la farraginosità del procedimento burocratico.


lunedì 18 gennaio 2016

Come diventare giornalista professionista




Ricordiamo che il 18 dicembre 2013, il Consiglio Nazionale dell'ordine dei giornalisti ha approvato il nuovo testo del documento relativo all'accesso al professionismo da parte dei pubblicisti che, regolarmente, svolgono attività giornalistica.

C'è differenza tra giornalisti pubblicisti e professionisti. Mentre i primi svolgono attività・giornalistica anche se esercitano altri impieghi o professioni, i secondi invece si occupano in modo esclusivo e continuativo di attività・giornalistica. Non c'è quindi alcuna differenza di tipo qualitativo: è stata la stessa Suprema Corte, a escludere tassativamente una discriminazione qualitativa tra le due categorie.

È stato precisato che occorre essere iscritti all’elenco dei pubblicisti da almeno cinque anni (il termine finale per presentare la domanda è fissato per il 31 dicembre 2016, quindi bisognerà essersi iscritti all’albo dei giornalisti pubblicisti almeno 5 anni prima di questo termine) e aver esercitato in maniera sistematica e principale attività giornalistica per almeno 36 mesi (di cui 18 nell’ultimo triennio).
Passione e professionalità, amore per la scrittura e per l’informazione di qualità, curiosità e senso di responsabilità, spirito di iniziativa e desiderio di ricerca, puntualità e resilienza: se ti riconosci in questa breve descrizione, allora quella del giornalista professionista è la tua strada giusta.

Ma come si diventa, realmente, un giornalista professionista?

Cosa è necessario sapere per fare del giornalista la tua professione quotidiana?

Quella del giornalista ・da sempre una professione che affascina molti. Secondo l'articolo 1 della Legge 69/1963, il giornalista professionista ・colui che, esercita esclusivamente la professione di giornalista in maniera continuativa ed esclusiva. Questo significa che, a differenza del pubblicista, deve lavorare soltanto nell'ambito del giornalismo. Ma come si fa a diventare giornalista professionista? Andiamo a scoprirlo con questa guida.

Assicurati di avere a portata di mano:

Praticantato o scuola di giornalismo 18 mesi Superamento di due esami Un corso di giornalismo approvato dall'ordine nazionale dei giornalisti Desiderio di lavorare soltanto nel campo dell'informazione.

Per i giornalisti esiste un albo, a cui è necessario iscriversi per poter poi accedere al titolo. Ma non tutti sanno qual ・la procedura da seguire per potersi iscriversi. Infatti, per accedere all'albo dei giornalisti professionisti bisogna frequentare per due anni una scuola di giornalismo o fare un praticantato di 18 mesi presso una testata giornalistica, regolarmente registrata e riconosciuta. A differenza del praticantato del pubblicista, l'aspirante dovrà essere regolarmente assunto e con contratto anche se a tempo determinato e stipendio fisso.

Durante il periodo di praticantato, l'aspirante giornalista dovrà imparare a svolgere tutte le funzioni di redattore e dovr・recarsi al lavoro secondo gli orari e i giorni stabiliti dal direttore responsabile. ネ consigliabile seguire un corso di formazione, che insegni le basi del giornalismo. Tuttavia non basta un corso qualsiasi, ma ・importante scegliere il corso giusto, perché non tutti quelli che sono pubblicizzati, risultano poi essere autorizzati e validi. Per essere sicuri di fare la scelta corretta, bisognerebbe scegliere un corso consigliato dall'ordine nazionale dei giornalisti e prepararsi poi ad accedere e superare gli esami di idoneità・

Non tutti possono effettivamente iscriversi all’albo dei professionisti. E’ infatti necessario rispettare una serie di prerequisiti da seguire:
compimento del 21esimo anno di età;
l'esercizio continuativo della pratica giornalistica previa iscrizione nel registro dei praticanti per almeno 18 mesi, attestato da una dichiarazione di compiuta pratica del direttore, oppure titolo rilasciato da una delle scuole di giornalismo riconosciute in Italia che attesti il tirocinio dell誕llievo per la durata di due anni;
il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa);
l’esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all’art. 32 l. 69/1963, consistente in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo (cfr. artt. 44 e seguenti dpr 115/1965).
L’esame abilitativo, sia per quelli che escono dalle scuole che dalla praticantato classico, si compone di due prove:
A) una prova scritta, della durata di 8 ore, consistente:
nella  redazione della sintesi di un articolo  tra quelli proposti dalla commissione per un massimo di 1.800 battute.
nella  risposta a questionari su temi di attualità e di cultura politico-economico-sociale  concernenti l’esercizio della professione.
nella  redazione di un articolo  della lunghezza massima di 2.700 battute su un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli proposti dalla commissione (Interni, Esteri, Economia, Cronaca, Sport, Cultura, Spettacolo).
B) una  prova orale, consistente in   colloquio teso a valutare l’effettiva conoscenza, da parte del candidato, dei principi della deontologia giornalistica, delle norme giuridiche afferenti al giornalismo e delle tecniche e pratiche collegate all’esercizio della professione.

 
QUANTO COSTA

Ma quanto costa effettivamente sostenere l'ntero  percorso per diventare giornalista professionista? Vi anticipiamo che non ècosa da poco: tra tasse, corsi e bollo  si arriva a circa  1000 euro. E non abbiamo contato i costi di viaggio, alloggio a Roma per chi vien da fuori a sostenere l'esame di stato.

Corso Obbligatorio per accedere all’esame per chi non ha fatto una scuola di giornalismo o non ha potuto seguire il corso organizzato presso l’ordine regionale:  450 euro
Tassa d’esame:  400 euro
Posta certificata obbligatoria:  15,73  euro
Tassa d’ammissione:  100  euro
Costo della tessera:  16  euro– Marca da bollo: 16 euro
Chi prima non era già pubblicista deve aggiungere  168  euro come “tasse di concessioni governative”.

STIPENDIO

Secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico, un caporedattore dovrebbe avere uno stipendio minimo di 2.668,26, euro, un redattore con oltre 30 mesi di lavoro 2.122,84 euro, mentre uno con meno di 30 mesi 1.551,61 euro. Questo però quando il giornalista é assunto con un contratto CNL, quindi con contratto di lavoro dipendente. La pratica infatti dimostra che che i compensi variano di molto a seconda della collaborazione con la testata attraverso prestazioni occasionali, contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, cessione di diritti d’autore.

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