mercoledì 27 gennaio 2016

Opzione donna pensioni dal 2016



L'Inps avvia alla lavorazione delle domande di pensione con regime "opzione donna" come previsto dalla legge di stabilità 2016. L'Inps  ha annunciato la ripresa della lavorazione delle istanze di pensionamento delle lavoratrici che nel 2015 hanno maturato i requisiti per andare in  pensione anticipata usufruendo di  Opzione donna. Che dà il via alla possibilità andare in pensione con l'Opzione Donna per chi ha maturato i requisiti di età e di anzianità entro il 2015.

La Legge di Stabilità 2016 ha esteso la possibilità di andare in pensione con l’Opzione Donna coloro che hanno maturato i requisiti di età e di anzianità entro il 2015. Si tratta della possibilità di prepensionamento a 57 o 58 anni (per dipendenti e autonome), con 35 anni di contributi, ora estesa alle lavoratrici che maturano il diritto dopo il 31 novembre 2014 ed entro il 31 dicembre 2015.
Viene inoltre ricordato che la Legge di Stabilità 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302/2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, prevede all’art 1, comma 281, che:

“Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione”.

Quindi si tratta delle lavoratrici che nel corso del 2015 anno hanno maturato i 57 anni e 3 mesi di età (58 e 3 mesi nel caso delle lavoratici autonome).

Le «domande di pensione di anzianità in c.d. regime sperimentale donna presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31  dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data».

La lavorazione delle istanze di pensionamento delle lavoratrici che hanno maturato i requisiti per richiedere la pensione anticipata usufruendo di Opzione donna  erano state sospese alla fine del 2014.
Opzione donna ・infatti un regime sperimentale e, quindi, l'Inps aspettava una proroga dello stesso anche per il 2015 per procedere alla trattazione delle pratiche.

La proroga di Opzione donna ・intervenuta grazie alla Legge di Stabilità 2016 che ha consentito l'elaborazione delle domande rimaste in sospeso.

Opzione donna  è un regime sperimentale introdotto nel 2004 che consente alle lavoratrici che hanno maturato i 57 anni e 3 mesi di et・(58 anni e 3 mesi nel caso di lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi di andare in pensione anticipata accettando un taglio sull'assegno pensionistico il cui importo verrà calcolato utilizzando il  metodo contributivo.

Il termine per poter usufruire di Opzione donna era stato fissato al 31  dicembre 2015: tuttavia l'Inps con due circolari del 2012 ha interpretato tale data come data di decorrenza della pensione e non come termine ultimo di maturazione dei requisiti riducendo di fatto di un anno la durata del regime.

A tal proposito è intervenuta la Legge di Stabilità 2016 consentendo alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti richiesti entro il 31  dicembre 2015 di poter usufruire del regime di Opzione donna, indipendentemente dalla data di maturazione della pensione.

Oltre ad aver prorogato di un anno la scadenza di Opzione donna, inoltre, il governo sta studiando interventi appositi al fine di rendere tale misura una misura strutturale e non pi・sperimentale, consentendo quindi una maggiore flessibilità・in uscita alle lavoratrici donne.

lunedì 25 gennaio 2016

Proroga rimborso spese mediche sanitarie 730 2016



Chiarimenti sulle scadenze per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie al Fisco ai fini della predisposizione del 730 precompilato per il 2016.

Scade il 9 febbraio 2016  l’ultimo termine utile (fresco di proroga) per per inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati riguardanti le spese sanitarie e i rimborsi effettuati nel 2015 per le prestazioni non erogate, o parzialmente tali.

C’è tempo fino al 9 febbraio 2016 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la concessione di fornire 9 giorni in più per l’invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio.

La compilazione del 730 precompilato potrebbe mettere a rischio i rimborsi per le spese farmaceutiche. Il problema deriverebbe, in parte, dalle stesse farmacie che non hanno conservato gli scontrini delle spese sanitarie dei primi sei mesi del 2015; e in parte, dalla mancanza di comunicazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli esercizi commerciali. E’ stato, tuttavia, stabilita una prorogare per l'invio dei dati delle spese mediche , come visite mediche, dentisti, analisi diagnostiche.

Il comunicato  delle Entrate menziona anche le «farmacie» tra i soggetti tenuti all'invio dei dati entro la scadenza ora prorogata al 9 febbraio. Tuttavia la direttrice dell'Agenzia, Rossella Orlandi, in audizione in commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria ha sottolineato come le spese farmaceutiche potrebbero non rientrare nel prossimo 730 precompilato: «C'è un problema con le farmacie, alcune associazioni di categoria nonostante la legge hanno equivocato sul termine e non hanno conservato parte degli scontrini». E in diversi casi «la memoria è stata cancellata e le informazioni sono irrecuperabili».

Dopo la scadenza della proroga del 9 febbraio, entro il 29 del mese devono essere poi inviate diverse tipologie di dati che riguardano le detrazioni fiscali per spese universitarie, funebri, per le ristrutturazione e altro, mentre entro il 7 marzo i sostituti d’imposta dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni CUD. Da quest’anno, poi, la dichiarazione avrà molti più campi e questo dovrebbe consentire ai sostituti d’imposta di inviare un modello 770 più snello entro fine luglio. Le informazioni contenute nel documento servono anche a definire l’imponibile Irpef del contribuente, in base al quale saranno calcolate imposte dovute e rimborsi.

Dal 15 aprile, poi, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul suo sito la dichiarazione dei redditi precompilata, per cui la procedura resta la stessa dello scorso anno: il contribuente potrà provvedere a compilazione e invio anche in maniera autonoma tramite la credenziali di Fisconline, in modo da verificare e inviare il modello 730 precompilato, ma si può anche rivolgere ad un intermediario abilitato o Caf.

La proroga – spiega la stessa Agenzia in un comunicato – non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2016, precisando che il rinvio rispetto alla scadenza iniziale del 31 gennaio 2016 va incontro alle esigenze rappresentate dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in considerazione della novità dell’adempimento che permetterà ai contribuenti di poter disporre, nel proprio 730 precompilato, delle spese mediche sostenute l’anno precedente.

Il rinvio dei termini per l’invio dei dati sanitari determina a sua volta lo slittamento al 9 marzo 2016 di quello entro il quale i contribuenti potranno comunicare alle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione del 730 precompilato, non alterando il sistema di tutela della privacy approvato. Tale sistema prevede la possibilità per l’assistito di esercitare l’opposizione con le seguenti modalità: direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 accedendo direttamente  all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).



domenica 24 gennaio 2016

Garanzia Giovani: cosa cambia nel 2016? I nuovi bonus


Vediamo i benefici legati al programma Garanzia Giovani 2016 per aziende e professionisti che assumono: ecco a chi spettano bonus doppi.

Sono stati modificati nel 2016 gli incentivi per il programma Garanzia Giovani con l’obiettivo di offrire sempre più posti di lavoro ai ragazzi con età compresa tra i 18 ed i 29 anni, con particolare riferimento ai cosiddetti neet, ovvero coloro che non studiano né lavorano. Tra le novità il raddoppio dei Bonus per le aziende che assumeranno dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 soggetti che hanno effettuato un tirocinio nell’ambito del programma, finanziamenti agevolati per l’autoimpiego, meno tirocini e più impieghi stabili. Le attività prevedono inoltre corsi di formazione gratuita, formazione online e incontri di orientamento.

Con il raddoppio dei Bonus per l’assunzione e gli incentivi alle aziende ci saranno secondo le aspettative più posti di lavoro, meno tirocini, e più impieghi stabili. Le finalità del programma, attivo a livello europeo, adottato dall’Italia nel 2014, rispondono all’esigenza di facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani essendo destinato in particolar modo a quei soggetti che non sono impegnati né in percorsi di studio né in attività lavorative.

Il programma prevede una serie consistente di attività, dalla predisposizione di corsi di formazione gratuita (anche online) ad incontri di orientamento, tirocini, fino a comprendere finanziamenti agevolati per l’autoimpiego ed incentivi per le aziende che effettuano assunzioni.

Nel 2016, queste misure sono state rinforzate grazie al raddoppio del Bonus assunzione e al nuovo finanziamento agevolato Selfiemployment per i soggetti che decidono di mettersi in proprio.

Il bonus legato all’assunzione degli iscritti al programma Garanzia Giovani , a favore di aziende e professionisti, i seguenti incentivi:

2mila euro: per i giovani con profilazione molto alta (vale a dire che hanno minori possibilità d’inserimento o reintroduzione nel mercato del lavoro), assunti con contratto a tempo determinato della durata compresa tra 6 e 12 mesi;

1.500 euro: per i giovani con profilazione alta, assunti con contratto a tempo determinato della durata compresa tra 6 e 12 mesi;

4mila euro: per i giovani con profilazione molto alta, assunti a tempo determinato per più di 12 mesi ;

3mila euro: per i giovani con profilazione alta, assunti a tempo determinato per più di 12 mesi ;
6mila euro: per i giovani con profilazione molto alta, assunti a tempo indeterminato;

4.500 euro: per i giovani con profilazione alta, assunti a tempo indeterminato.

3mila euro (al massimo): per i giovani con profilazione media, soltanto se inseriti a tempo indeterminato;

1500 euro: per i giovani con profilazione bassa.

L’agevolazione è fruibile, da aziende e professionisti, anche per i contratti part-time, purché l’orario sia superiore al 60%


BONUS RADDIOPPIATI
Circa le assunzioni che verranno effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, i bonus previsti risultano raddoppiati, solo però se i soggetti inseriti risultano aver svolto un tirocinio nell’ambito del programma Garanzia Giovani.

Questo perché, il raddoppio dei benefici è volto a tramutare la maggior parte dei tirocini svolti durante la prima fase del programma in posti di lavoro veri e propri.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Per chi assume con un contratto di apprendistato si offre la possibilità di sommare i benefici previsti per questa tipologia contrattuale (dunque sgravi contributivi, benefici fiscali ed economici) con il bonus Garanzia Giovani.

Quest’ultimo, per quanto concerne questa ipotesi, può arrivare fino a 10mila euro, tenendo bene a mente, tuttavia, che il programma Garanzia Giovani incentiva soltanto i contratti di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

La misura Selfiemployment 2016, destinata ai giovani che si mettono in proprio come lavoratori autonomi, impresa individuale o società, prende avvio da metà gennaio. Nei confronti di quelli che verranno considerati i progetti più meritevoli verrà messo a disposizione un finanziamento fino ad un massimo di 50mila euro a tasso zero, da restituire nell’arco di 7 anni senza garanzie.

Complessivamente, sono stati assegnati 124 milioni di euro per consentire l’accesso ai prestiti.
In questo caso, i posti di lavoro che si verranno a creare non saranno circoscritti solamente all’autoimpiego dei soggetti che si proporranno, comprendendo bensì anche il personale aggiuntivo di cui gli stessi avranno bisogno per gestire la relativa attività: una sorta, dunque, di risultato raddoppiato rispetto ai semplici bonus previsti per l’assunzione.

Inoltre, al fine di incentivare per i giovani impieghi di lavoro stabili, e così rendere meno convenienti le operazioni che hanno un basso valore aggiunto, per l’orientamento diminuiranno da 8 a 4 le ore massime da riservare ai giovani partecipanti.

Apprendistato
In caso di assunzione con contratto di apprendistato i datori di lavoro possono cumulare gli sgravi contributivi e i benefici previsti per tale contratto col bonus Garanzia Giovani per i contratti di apprendistato che consentono il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

Tirocini
Diminuiscono le risorse dedicate ai tirocini, per dare più spazio alle assunzioni stabili: l’indennità mensile erogata dai fondi pubblici viene ridotta a 300 euro, le ore massime da dedicare ai giovani partecipanti per l’orientamento vengono ridotte da 8 a 4.
Selfiemployment
A metà gennaio 2016 prendere il via Selfiemployment, il Fondo rotativo Nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità attraverso credito agevolato. Per i finanziamenti è previsto un tetto massimo di 50.000 euro a tasso zero, da restituire in 7 anni senza garanzie.


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