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mercoledì 25 gennaio 2017
Modello 730, e le spese sanitarie
Modello 730/2017: nuove detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi. Con l’approvazione e la pubblicazione del modello definitivo da usare ai fini della dichiarazione dei redditi debuttano le nuove detrazioni e agevolazioni.
Casa, famiglie e lavoro al centro della compilazione del modello 730/2017. Nuovi dati da inserire in dichiarazione dei redditi, necessari per beneficiare delle detrazioni fiscali previste con la Legge di Stabilità 2016 e le recenti agevolazioni introdotte con la Legge di Bilancio 2017.
La pubblicazione del modello 730/2017 definitivo è stata accompagnata dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione contenente tra le altre cose proprio tutte le nuove detrazioni fiscali che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi. Gli sgravi fiscali hanno una portata molto ampia e, ricordiamo, tra le novità anche le nuove soglie relative a premi di produttività e misure di welfare aziendale.
Vediamo quali le principali novità e quali le detrazioni modello 730/2017 che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi.
Nove giorni in più per trasmettere i dati sanitari all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata. Con il provvedimento n. 17731/2017 l’Agenzia concede più tempo ai nuovi soggetti che da quest’anno devono inviare le informazioni sulle spese dei contribuenti: si tratta di veterinari, farmacie, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici. Per questi soggetti il termine era fissato al 31 gennaio ma slitta al 9 febbraio.
La proroga vale però anche per tutti gli altri soggetti che già dallo scorso anno erano tenuti a trasmettere le informazioni all’Agenzia (medici e odontoiatri, strutture accreditate al Ssn e strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).
Lo slittamento non impatta sul calendario della campagna dichiarativa 2017, assicurano dalle Entrate. Impatterà, però, su altre date: si sposta al 10 febbraio l’avvio del periodo in cui i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei propri dati nella dichiarazione precompilata. I cittadini che per ragioni di privacy non vogliono che le Entrate inseriscano le spese sanitarie nel modello dovranno comunicare questa scelta attraverso il sito www.sistemats.it entro il 9 marzo (con le credenziali Fisconline). È possibile esercitare la facoltà di opposizione anche direttamente all’Agenzia: in questo caso il termine resta fissato al 31 gennaio 2017.
Di conseguenza, slitta al 10 marzo la data a partire dalla quale il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte dei cittadini.
L’estensione del termine dal 31 gennaio al 9 febbraio va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche.
A lanciare l’allarme sono state alcune associazioni di commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc,Unagraco, Ungdcec e Unico): «Da diverse Regioni - hanno spiegato i presidenti in un comunicato congiunto - ci giungono notizie circa il mancato ricevimento delle credenziali di accesso al Sistema Ts, fondamentali per l’invio dei dati, senza le quali né i singoli interessati, né i professionisti incaricati all’adempimento possono procedere con l’invio telematico dei file».
Secondo le associazioni, il ritardo nel rilascio delle credenziali è da attribuire alle difficoltà tecniche a effettuare i controlli da parte del ministero della Salute, delle Federazioni o consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e degli enti autorizzatori (Regione, Comuni o Asl).
«Non è accettabile - spiegano i vertici delle associazioni - che i professionisti intermediari debbano operare in una simile condizione di ambiguità e di incertezza. Restano pochi giorni a disposizione per adempiere all'obbligo, senza incorrere nelle sanzioni che sono pari a 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro».
Effettivamente rimaste a carico del contribuente solo che quantificare esattamente quali sono e quante sono rimessa effettivamente a carico quando ci sono di mezzo assicurazioni sanitarie non è sempre agevole, ma per questo c’è un articolo a parte. Per ora diciamo che possono essere detratte:
le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.
Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2015 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.
Omeopatia
Tra le prestazioni sono da ricomprendere anche alcune fattispecie meno ricorrenti come le prestazioni mediche omeopatiche (omeopatia): rientrano nel novero delle spese sanitarie detraibili sia quelle sostenute dal contribuente nel proprio interesse sia quelle da questi sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.
A titolo di esempio possiamo ricomprendere tra le spese mediche oggetto di detrazione le visite specialistiche, le operazioni chirurgiche, gli interventi operatori, le prestazioni specialistiche anche se rese da un medico generico, le spese sostenute per i ricoveri ma limitatamente a quelle per il paziente relativo alle prestazioni non di assistenza o ricovero ma solo quelle legate alle prestazioni e che, in teoria, sono indicate separatamente in fattura.
Sono anche detraibili le spese per la riabilitazione e la fisioterapia semprechè siano prescritte da un medico come quelle di fisiokineterapia, laserterapia ma anche semplicemente il trainer che ci fa fare la posturale. Saranno altresì detraibili i costi sostenuti per l’acquisto di medicine con lo scontrino parlante ma anche quelle sostenute per la’affitto di attrezzature mediche il cui utilizzo è stato prescritto dal medico.
Spese mediche per familiari, parenti e altri a carico del contribuente
Come detto in premessa il contribuente potrà dedurre anche le prestazioni indirizzate ai soggetti fiscalmente a carico di colui che le indica in dichiarazione sempre che quest’ultimo non dichiarai un reddito superiore ai 2.840 euro per anno di imposta.
Spese mediche per familiari, parenti e NON a carico del contribuente
Sarà possibile anche accollarsi le spese per familiari che non sono a carico ma in caso di necessità e sotto la condizione che si riferiscano a prestazioni esenti dalla spesa sanitaria del servizio pubblico e che la detrazione concessa non abbia trovato la capienza sufficiente nel reddito imponibile del soggetto che ha fruito delle prestazioni.
Psicologo e sedute psicoterapeutica
Sono da ricomprendere nelle spese deducibili anche quelle per le sedute terapeutiche dallo psicologo come sostenuto nella circolare 20 del 2011 dell’ agenzia delle entrate.
Spese mediche per Disabili
Le spese mediche generiche ed i costi sostenuti per l’assistenza specifica ai disabili, così definiti dalla Legge n.104 del 1992 sono deducibili dal reddito delle persone fisiche che le sostengono anche se sostenute per soggetti fiscalmente a carico. Questo implica che nell’ambito oggettivo di applicazione della norma dovremmo considerare a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività le spese per i medicinali o le spese per la riabilitazione (la prescrizione del medico curante non dovrebbe mai mancare), le spese sostenute per gli addetti alla persone purchè in possesso delle qualifiche professionali per farlo ed imposte dalle normative specifiche. Oltre a queste possono essere ricomprese anche quelle per gli infermieri o dottori nelle terapie della riabilitazione o anche solo quelle sostenute per l’assistenza o a qualsiasi altra tipologia di terapia prescritta dai medici.
Anche se i disabili o le lroo famiglie percepiscono degli assegni per l’accompagnamento le spese sostenute sono comunque deducibili dal reddito delle persone fisiche con le modalità contenute nel testo unico delle imposte sui redditi.
Spese per protesi
Sono detraibili tutte le spese per protesi dirette a curare una patologia; se vi rifate qualcosa per diletto no. Gli occhiali da vista così come le lenti a contatto sono considerati protesi (mamma mia). Anche il liquido delle lenti è detraibile. Gli occhiali da sole no.
Altre prestazioni mediche minori detraibili
Interventi chirurgici minori, anestesie, sale operatorie, trasfusioni, trapianti, prelievo cellule staminali anche per il parto (anche se occhio perchè sono previste solo per usi dedicati e non per uso autologo e devono essere effettuate presso sturutture pubbliche o identificate dallo Stato), prestazioni chiroterapiche, spese sostenute per perizie mediche.
Detraibile anche la visita dal dietologo anche senza prescrizione medica purchè effettuata dall’avente titolo a farla e dietro rilascio di una dieta o di prescrizioni alimentari.
Fecondazione assistita
Anche le spese sostenute in italia o all’estero per la fecondazione rientrano nell’ambito delle spese mediche detraibile secondo quanto chiarito dalla circolare n. 108/E del 1996, paragrafo 2.4.3.
Detrazione spese per palestre, ginnastica posturale, yoga e simili (solo in alcuni casi)
Familiari non a carico
In questo caso è consentita una forma diversa di detrazione che viene connessa nel caso in cui si abbia un familiare fiscalmente non a carico che ha l’esenzione dal ticket sanitario e che ha un reddito talmente basso che non riesce a detrarsi tutte le spese sanitarie. In questo caso la parte che non è stata detratta può essere detratta da altro familiare che ha sostenuto le spese per lui ma sempre nel limite di 6.197,48 euro.
Spese di pernotto o assistenza
Sono detraibili quelle che presso le strutture dei ricoverati ma non quelle per i familiari che fanno compagnia (in alcune strutture non lo scrivono in fattura o meglio viene disciplinato un prezzo a forfait per la stanza magari poi dentro ci si dorme in 15). Sono invece detraibili quelle per l’infermiera se il paziente richiede assistenza in base al suo stato psicofisico. Non parliamo dell’anziano ricoverato presso le case di cura e assistenza che non ha handicap il quale non beneficia delle detrazioni fiscali per la retta da versare all'istituto per vitto e alloggio.
Cure termali
Con mio grande stupore mi sono imbattuto in un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che concedeva la detraibilità fiscale delle cure termali (Circolare 14/08/606 del 1981).
Integratori alimentari
Questi come gli anabolizzanti non sono detraibili in alcun caso come chiarito dalla nota 984 del 1997.
Spese per il latte artificiale
Le spese per l’acquisto del latte artificiale in polvere seppur dietro prescrizione medica non è detraibile perché no configura una spesa medica o farmaceutica (RM n. 256,396 del 2008)
lunedì 25 gennaio 2016
Proroga rimborso spese mediche sanitarie 730 2016
Chiarimenti sulle scadenze per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie al Fisco ai fini della predisposizione del 730 precompilato per il 2016.
Scade il 9 febbraio 2016 l’ultimo termine utile (fresco di proroga) per per inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati riguardanti le spese sanitarie e i rimborsi effettuati nel 2015 per le prestazioni non erogate, o parzialmente tali.
C’è tempo fino al 9 febbraio 2016 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la concessione di fornire 9 giorni in più per l’invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio.
La compilazione del 730 precompilato potrebbe mettere a rischio i rimborsi per le spese farmaceutiche. Il problema deriverebbe, in parte, dalle stesse farmacie che non hanno conservato gli scontrini delle spese sanitarie dei primi sei mesi del 2015; e in parte, dalla mancanza di comunicazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli esercizi commerciali. E’ stato, tuttavia, stabilita una prorogare per l'invio dei dati delle spese mediche , come visite mediche, dentisti, analisi diagnostiche.
Il comunicato delle Entrate menziona anche le «farmacie» tra i soggetti tenuti all'invio dei dati entro la scadenza ora prorogata al 9 febbraio. Tuttavia la direttrice dell'Agenzia, Rossella Orlandi, in audizione in commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria ha sottolineato come le spese farmaceutiche potrebbero non rientrare nel prossimo 730 precompilato: «C'è un problema con le farmacie, alcune associazioni di categoria nonostante la legge hanno equivocato sul termine e non hanno conservato parte degli scontrini». E in diversi casi «la memoria è stata cancellata e le informazioni sono irrecuperabili».
Dopo la scadenza della proroga del 9 febbraio, entro il 29 del mese devono essere poi inviate diverse tipologie di dati che riguardano le detrazioni fiscali per spese universitarie, funebri, per le ristrutturazione e altro, mentre entro il 7 marzo i sostituti d’imposta dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni CUD. Da quest’anno, poi, la dichiarazione avrà molti più campi e questo dovrebbe consentire ai sostituti d’imposta di inviare un modello 770 più snello entro fine luglio. Le informazioni contenute nel documento servono anche a definire l’imponibile Irpef del contribuente, in base al quale saranno calcolate imposte dovute e rimborsi.
Dal 15 aprile, poi, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul suo sito la dichiarazione dei redditi precompilata, per cui la procedura resta la stessa dello scorso anno: il contribuente potrà provvedere a compilazione e invio anche in maniera autonoma tramite la credenziali di Fisconline, in modo da verificare e inviare il modello 730 precompilato, ma si può anche rivolgere ad un intermediario abilitato o Caf.
La proroga – spiega la stessa Agenzia in un comunicato – non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2016, precisando che il rinvio rispetto alla scadenza iniziale del 31 gennaio 2016 va incontro alle esigenze rappresentate dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in considerazione della novità dell’adempimento che permetterà ai contribuenti di poter disporre, nel proprio 730 precompilato, delle spese mediche sostenute l’anno precedente.
Il rinvio dei termini per l’invio dei dati sanitari determina a sua volta lo slittamento al 9 marzo 2016 di quello entro il quale i contribuenti potranno comunicare alle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione del 730 precompilato, non alterando il sistema di tutela della privacy approvato. Tale sistema prevede la possibilità per l’assistito di esercitare l’opposizione con le seguenti modalità: direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).
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domenica 14 aprile 2013
730 2013 rimborsi lavoratori dipendenti e pensionati
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. In questa pagina parliamo dei rimborsi di chi ha busta paga o pensione.
E importante evidenziare che il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle
Entrate perché a questo adempimento ci pensano il datore di lavoro o l’ente pensionistico o un ente preposto quali Caf gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro.
Il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre), è bene ricordare che se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.
Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Con la dichiarazione dei redditi (modello 730) è possibile detrarre le spese mediche sostenute nell’arco dell’anno d’imposta anno 2012. E per la dichiarazione dei redditi una delle prime cose da inserire sono i familiari a carico (parenti fiscalmente a carico).
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).
Tramite il modello 730/2013 vi sono delle deduzioni, ossia una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
Alcuni oneri e spese (spese sanitarie, premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico.
Possono presentare il modello 730 tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed i pensionati.
Per i lavoratori a tempo determinato, invece, è necessario che abbiano un rapporto di lavoro compreso, almeno, dal mese di giugno al mese di luglio 2013.
Possono, inoltre, utilizzare il modello 730/2013 anche i collaboratori coordinati e continuativi purché il rapporto di lavoro sussista nel periodo luglio-agosto 2013.
Oneri spese detraibili e oneri deducibili devono essere specificate le spese mediche sostenute nel 2012, che garantiscono una detrazione pari al 19%. Le spese mediche che possono essere detratte sono quelle previste dal TUIR (art. 15, comma 1, lettera c), dalle quali è possibile detrarre il 19% per la quota eccedente di 129,11 euro e sono: spese mediche di assistenza specifica, spese chirurgiche, spese per prestazioni specialistiche, spese per protesi dentarie e sanitarie in genere, medicinali il cui acquisto deve essere certificato mediante scontrino fiscale o fattura.
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