giovedì 24 marzo 2016

Start up nuove regole per gli investimenti


Al via le nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in start up innovative. È stato firmato il decreto recante le nuove disposizioni di attuazione dell’art. 29 del D.L. 179/2012, al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. E’ operativa l’estensione al 2016 della detrazione al 19% per gli investimenti in startup innovative: il ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto, insieme a un altro provvedimento in materia di nuovo imprese ad alto tasso di innovazione, con le facilitazioni per l’accesso al Fondi di Garanzia.

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

l’estensione delle agevolazioni al 2016;

l’aumento da 2,5 a 15 milioni di euro della soglia massima di investimenti ammissibili che ciascuna start up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta;

l’aumento da 2 a 3 anni del periodo minimo di durata dell’investimento.

Possono fruire degli incentivi i soggetti IRPEF (persone fisiche) e i soggetti IRES (persone giuridiche), che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovate.

Non possono accedere alle agevolazioni:

le start-up innovative;

gli incubatori certificati;

gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio);

le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative intermediarie per investimenti propri nel capitale di start-up innovative;

nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: i soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa.

Danno diritto alle agevolazioni gli investimenti effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. In particolare, sono agevolati i conferimenti in denaro e viene considerato conferimento in denaro anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti.

I conferimenti agevolabili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.

Le agevolazioni non competono in caso di:
1) investimenti effettuati tramite OICR e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
2) investimenti in start-up innovative:
che si qualifichino come imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);

operanti nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.

Le imprese possono dedurre dal reddito un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo fino a 1,8 milioni. La percentuale sale al 25% nel caso di investimenti in startup a vocazione sociale, e al 27% per le aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna startup innovativa.

E giusto ricordare che i benefici fiscali applicabili alle startup innovative sono descritti nell’articolo 29 del decreto legge 179/2012, che stabilisce con precisione caratteristiche degli investitori, limiti di spesa, investimenti agevolati, caratteristiche della detrazione.

Infine, il decreto sull’accesso al Fondo di Garanzia amplia alle PMI innovative la procedura semplificata. In pratica, anche le PMI innovative possono accedere al Fondo senza che il gestore effettui la valutazione del merito creditizio dell’azienda beneficiaria (che verrà comunque fatta dalla banca o dai Confidi).

Per fruire delle agevolazioni, il beneficiario ovvero il soggetto intermediario (nel caso di investimento indiretto) ricevere dalla start-up - e conservare - una serie di documenti, tra cui la documentazione della start up innovativa che attesti è stato rispettato l’importo complessivo massimo di conferimenti che la start-up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta in cui rileva l'investimento agevolato, pari a 15 milioni di euro.

Il decreto inoltre disciplina le cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In particolare, il diritto all'agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:

la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

il recesso o l’esclusione degli investitori;

la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa.

La decadenza produce effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle circostanze descritte e comporta l’obbligo di restituzione della detrazione fruita (soggetti Irpef) o di recupero a tassazione dell’importo dedotto (soggetti Ires), più gli interessi legali. Il relativo versamento deve essere eseguito entro il termine per il pagamento del saldo dell’imposta del periodo di imposta relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza.

Non costituiscono, invece, causa di decadenza:
i trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa del contribuente e quelli conseguenti a operazioni straordinarie;

la perdita dei requisiti da parte della start up innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione, o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

venerdì 18 marzo 2016

Calcolo stipendi per lavoratori dipendenti, collaboratori e Partite IVA


Per avere un'idea più precisa della vostra retribuzione netta dovete sapere che il calcolo esatto è influenzato dai seguenti fattori detrattivi, ovvero i famosi contributi previdenziali quali IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), IVS (per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, ovvero imposte per la pensione da versare all'INPS) e le imposte dovute per l'addizionale regionale e comunale. Al contrario, vi sono fattori che possono ridurre le detrazioni previste dal sistema contributivo: l'avere a carico una moglie, avere a carico figli, più o meno grandi e/o figli portatori di handicap sono fattori che influenzano positivamente la remunerazione mensile.

Per definire la busta paga mensile si parte dal trattamento economico annuale del personale, che è solitamente composto da 12 mensilità di uguale importo, da corrispondere posticipatamente al mese di riferimento. Per definire la retribuzione base, in base a esperienza, grado di responsabilità e autonomia, i lavoratori vengono associati a un livello (solitamente dal 1° al quadro) cui corrisponde una determinata indennità. I contratti collettivi di lavoro (CCNL) stabiliscono le retribuzioni minime relative ad ogni singolo livello di inquadramento.

In fase di contrattazione, al momento della stipula di un nuovo contratto, datore di lavoro e assunti concordano la retribuzione annua e solitamente si parla di lordo (RAL) ma ad essere concordato può essere anche il netto mensile; altre volte ad essere concordato è un aumento in busta paga, netto o lordo. In tutte queste situazioni, la corrispondenza tra stipendio netto e lordo segue precise regole, che cambiano in base a diversi elementi, ad esempio a seconda del rapporto instaurato: dipendente, di collaborazione o a partita IVA.

Per prima cosa definiamo le voci di salario non fisse, che contribuiscono a far variare il reddito netto:
aliquota IRPEF in base allo scaglione nel quale si ricade rispetto a lordo annuo e detrazioni spettanti;

aliquota contributiva applicata dall’Ente previdenziale di appartenenza;

addizionali  regionali, provinciali e comunali;

eventuale bonus in busta paga, per i dipendenti;

eventuali spese in deduzione per autonomi e professionisti (Partite IVA).

Tra gli altri elementi da considerare:

il regime fiscale nel quale rientra il collaboratore a partita IVA (contabilità ordinaria o Regime dei Minimi);

la quota INPS a carico del lavoratore, che in caso di contratto a progetto è pari ad 1/3 e in caso di  dipendente al 9,19% del lordo.

Dunque, per calcolare in maniera esatta il netto in busta paga è necessario conoscere tutti gli elementi specifici legati ai singoli contratti o inquadramenti particolari per autonomi e professionisti.

Sottolineiamo poi che, per il calcolo effettivo delle tasse che il lavoratore dovrà versare a fine anno, devono essere considerati anche gli altri eventuali altri redditi percepiti.

In ogni caso, per avere un’idea di massima di quello che sarà il netto in busta paga del collaboratore o del dipendente, è possibile calcolare una percentuale di ritenute (IRPEF, previdenza, TFR, etc.) che va dal 25% al 40%, crescente progressivamente con l’aumentare del reddito totale annuo del lavoratore.

Tra gli elementi variabili della busta paga rientrano: straordinari, indennità: per turni, per notturno, di disagiata sede, trasferta, sussidi e assegni per familiari a carico, tredicesima e quattordicesima, lavoro festivo, giorni malattia retribuiti, rimborsi e conguagli, premi.

La quota retribuzione per lavoro notturno, per esempio, nel 2016 è di nuovo tassata con l’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’ordinaria tassazione ad aliquote IRPEF progressive, indipendentemente dalla frequenza con cui il lavoratore viene impiegato nei turni di notte. Per premio di produzione si intende l’incentivo offerto ai dipendenti allo scopo di migliorare servizio e competitività dell’azienda. Vengono definiti obiettivi e programmi a carattere aziendale, di gruppo o individuali. Gli obiettivi, solitamente annuali, devono essere consegnati in tempo utile affinché si possa predisporre un’adeguata programmazione.

INPS: buste arancioni in arrivo da aprile. Calcolo e modalità


Il presidente dell'INPS Tito Boeri ha annunciato l'invio dell'estratto conto contributivo contenente una simulazione della pensione.

Dopo le precedenti polemiche sui ritardi della politica nell’approvare l’emendamento che avrebbe reso possibile l’invio della busta arancione, l’iniziativa è ora possibile grazie alla collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid): saranno infatti inviate circa 150mila lettere al giorno che inizieranno ad arrivare nella seconda settimana di aprile.

Le buste inizieranno ad essere recapitate da metà aprile e conterranno, oltre all'estratto conto previdenziale e la simulazione della pensione personale, anche un invito a richiedere lo Spid, il nuovo sistema pubblico di identità digitale per accedere a tutti i servizi online dell'Inps e in prospettiva di tutte le amministrazioni.

L'iniziativa è arrivata a destinazione grazie al tandem tra Inps e l' Agid, che con questo canale potrà raggiungere una platea importante di cittadini per diffondere lo Spid, che prenderà il posto delle vecchie password differenziate. Il termine «busta arancione» deriva dall’informativa che i lavoratori svedesi ricevono da circa 20 anni. Una busta arancione appunto, in cui l’ente previdenziale nazionale comunica ai cittadini il totale dei contributi versati, la loro rivalutazione nel tempo e la stima della rendita pensionistica, sulla base di una serie di ipotesi standard, che vengono riviste periodicamente.

In Italia il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo ha reso necessario far sapere agli italiani quale sarà il loro futuro previdenziale. Uno di questi è il fatto che con il nuovo meccanismo l’ammontare dei trattamenti si riduce a dismisura e i rischi di passare una vecchiaia poco tranquilla, senza un’attenta prevenzione nel presente, sono molteplici. Con il retributivo infatti la pensione era pari a circa il 70-80% dell’ultimo reddito, con il contributivo, nel migliore dei casi, non si supera il 65-70%, mentre per i giovani si scende addirittura sotto il 50%.

Con la busta arancione potremo dunque avere una stima del nostro reddito pensionistico. Al suo interno è infatti contenuta una simulazione dell’assegno previdenziale che ogni lavoratore otterrà in vecchiaia, rapportato all’attuale costo della vita. Tramite la lettera sarà possibile non solo consultare la suddetta simulazione, ma si potrà anche calcolare la differenza previdenziale (o tasso di sostituzione), vale a dire il saldo tra l’ultimo stipendio che percepiremo prima di andare in pensione e l’assegno maturato a fine carriera.

Occorre tenere in considerazione che la simulazione si basa su ipotesi non su dati di fatto, dunque potrebbe contenere dati non corrispondenti alla realtà nonché soggetti a mutazione nel corso degli anni. In poche parole: l’importo della nostra pensione potrebbe essere diverso da quello indicato nella Busta arancione.

In ogni caso, appare opportuno spiegare il sistema di calcolo. Esso si basa su quattro fattori: la carriera lavorativa dell’interessato, la crescita del suo reddito, l’andamento del PIL e l’andamento dell’inflazione.

Il documento è suddiviso in quattro pagine, ognuna delle quali contenente dati differenti.

Nella prima verranno inseriti la data di pensionamento prevista, l’importo mensile (lordo), la stima dell’ultimo stipendio o dell’ultimo reddito percepito e il tasso di sostituzione, cioè la differenza tra l’importo lordo della pensione e l’importo lordo dell’ultima retribuzione.

Nella seconda pagina troveremo invece un estratto conto dei contributi versati differenziati in base al tipo di contributo e di lavoro e al periodo di contribuzione.

La terza pagina conterrà invece la simulazione della contribuzione futura prevista dall’INPS in base ai diversi profili, mentre nella quarta e ultima pagina troveremo le modalità attraverso le quali segnalare eventuali errori, le informazioni per accedere al simulatore online, quelle sul PIN ordinario e sul nuovo SPID,  il nuovo sistema di identificazione che permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti, entrato in vigore il 15 marzo.

In base a quanto anticipato da Boeri, a partire dalla seconda settimana di aprile, saranno sette milioni i lavoratori che troveranno la busta arancione nella loro cassetta delle lettere.

Scendendo nei particolari l’informativa verrà inviata ai lavoratori del settore privato iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Per quanto riguarda invece i dipendenti della Pubblica Amministrazione l’iter previsto è differente. Per questi ultimi la comunicazione verrà allegata direttamente in busta paga.

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