domenica 24 aprile 2016

Sicurezza sul lavoro: il datore non è responsabile per l’operaio distratto


Il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Il lavoratore deve diventare sempre più auto-responsabile e il datore non è tenuto a rispondere sempre e comunque per gli infortuni avvenuti sul luogo del lavoro. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8883/16.

La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore nel posizionare dei fari sull'esterno di un edificio era caduto da un'altezza di circa sei metri riportando lesioni personali clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti dalle quali derivava una malattia della durata superiore a giorni quaranta. I fatti esposti in maniera così generica potrebbero far pensare anche a una corresponsabilità del datore, ma la Cassazione lo ha escluso nel modo più categorico analizzando la dinamica dell'incidente. Il dipendente-elettricista, infatti, doveva posizionare dei faretti e i relativi fili per portare la corrente utilizzando esclusivamente un elevatore guidato da apposita persona.

Il prestatore, però invece, di seguire queste modalità concordate nei giorni precedenti con i superiori aveva deciso autonomamente di salire sul tetto di eternit dell'edificio che, non reggendo, aveva finito per far cadere rovinosamente l'uomo. Di qui i Supremi giudici hanno concluso che se il dipendente avesse agito con diligenza e prudenza senza avventurarsi in una situazione pericolosa probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Il tutto - si legge nella decisione - deve essere letto come una sorta di revisione della responsabilità a 360 gradi del datore per andare verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cosiddetto "principio di auto-responsabilità del lavoratore"). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni per esaminare il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.

Al datore di lavoro, pertanto, non deve essere chiesto l'obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come accadeva in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

La sentenza trae motivo dal ricorso proposto dall’amministratore di una società e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) della società stessa, contro la sentenza d’appello che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di lesioni a carico di un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. Dai fatti accertati è risultato che la sera prima dell’incidente, il lavoratore, elettricista manutentore, dipendente della società da 5 anni, si era recato per un sopralluogo, su incarico della propria azienda e accompagnato dall’amministratore della società, presso un capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti esterne. In tale circostanza il lavoratore e il Rspp della committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. A conclusione del sopralluogo il Rspp della società datrice di lavoro, informato telefonicamente del lavoro da eseguire, gli aveva detto di prendere tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, con la verosimile certezza che l’operaio avrebbe operato dall’elevatore messo a disposizione dal committente. È avvenuto invece che il lavoratore, pur servendosi dell’elevatore, si era portato sul cordolo esterno del capannone, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit causando l’infortunio.
In base alla ricostruzione istruttoria dei fatti, per il Tribunale non era possibile sostenere che quei lavori dovessero essere svolti dal tetto e non dall’elevatore. Era risultato, inoltre, che gli imputati avevano organizzato il lavoro da effettuare senza che fosse prevista la necessità di salire sul tetto, sincerandosi che la ditta cliente mettesse a disposizione l’elevatore, ritenuto più che sufficiente per svolgere l’attività in sicurezza.

Di diverso avviso la Corte d’appello, che condannava invece i due imputati per aver omesso di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza.

Prima di stabilire il principio, la Corte di legittimità ha ribadito che la radicale riforma in appello di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove.


Lavoro: cosa sono i comportamenti antisindacali


Se il datore di lavoro adotta comportamenti che impediscono o limitano l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale o del diritto di sciopero, gli organismi locali delle organizzazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, possono presentare ricorso davanti al tribunale monocratico.

Nei due giorni successivi, il giudice del lavoro, convocate le parti e acquisite le informazioni necessarie, se dovesse accertare tale violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Contro il decreto, il datore di lavoro può, entro 15 giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale monocratico che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Il datore di lavoro che non osserva il decreto o la sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito dall’art. 650 c.p. (“Inosservanza di un provvedimento emesso da una pubblica autorità”) secondo il quale “chiunque non osserva un provvedimento emesso da una pubblica autorità è punito con l’arresto fino a tre mesi o con un’ammenda fino ad euro 206. E’ quanto riporta l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

Si intende per a condotta antisindacale è quella tenuta dal datore di lavoro o dai soggetti che in suo nome hanno agito per l’esercizio dell’impresa; il comportamento è illegittimo in quanto idoneo a ledere beni protetti ed è pluri offensivo in quanto gli interessi lesi possono essere anche individuali e non solo del sindacato. Al fine di riconoscere la sussistenza del requisito della nazionalità, è necessario che il sindacato abbia una significativa e omogenea presenza nelle varie parti del territorio nazionale.

In particolare, è stato ritenuto antisindacale il comportamento che incida, in modo diretto, su diritti sindacali espressamente riconosciuti dai contratti collettivi di lavoro, dalla legge o, addirittura, dalla costituzione. La giurisprudenza ha però avuto modo di precisare come la violazione dei diritti chiaramente stabiliti da norme legali o contrattuali non esaurisca l'ambito dei comportanti antisindacali; infatti, si ritiene che il procedimento citato sia destinato a tutelare il sindacato da tutti quei comportamenti del datore di lavoro tali da ledere, ingiustificatamente, le prerogative del sindacato stesso, danneggiandone l'immagine. Più precisamente, è stato sostenuto che, una volta aperta una trattativa tra il sindacato e il datore di lavoro, entrambe le parti sono tenute a condurre tale trattative con correttezza e buona fede.

Vi sono però dei casi in cui è specificamente previsto l’obbligo del datore di lavoro di rendere certe informazioni al sindacato o alla sua rappresentanza aziendale. Questi casi sono innanzi tutto contemplati dalla legge, che – per esempio – prevede il diritto di informazione a fronte della decisione del datore di lavoro di adottare provvedimenti a forte impatto sui lavoratori: ciò accade, tra l’altro, nel caso in cui il datore di lavoro intenda mettere i lavoratori in mobilità, o sospenderli in cassa integrazione o, ancora, trasferire la propria azienda o un ramo autonomo di essa.

Altri diritti di informazione sono invece previsti dalla contrattazione collettiva, in particolare di categoria. I diritti di informazione di origine contrattuale sono dunque inevitabilmente piuttosto numerosi e, naturalmente, si applicano solo al sindacato di riferimento del contratto che ne costituisce la fonte. Per esempio, i contratti di categoria possono prevedere diritti di informazione in tema di fruizione dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro, o di individuazione del periodo feriale, o di superamento di certi limiti di lavoro straordinario, eccetera.

In tutti i casi in cui il sindacato, o la sua rappresentanza aziendale, sia titolare di un diritto di informazione, a prescindere dal fatto che esso derivi dalla legge o dal contratto, il datore di lavoro è obbligato a renderla. La sanzione prevista dall’ordinamento nei confronti del datore di lavoro inadempiente è la condanna per condotta antisindacale, prevista dall’art. 28 S.L.. Infatti, si ritiene che la violazione di un diritto del sindacato possegga di per sé quella caratteristica, tanto più se si considera che, a seguito della violazione dell’obbligo in questione, il sindacato perde in credibilità agli occhi dei propri rappresentati e, comunque, gli si preclude in radice di svolgere il ruolo di interlocutore del datore di lavoro in un caso in cui la stessa legge, o il contratto collettivo, lo impone come tale.

L’interesse ad agire ex art. 28 SL spetta non alla struttura sindacale, ma alla Rsu, qualora la controversia riguardi la lesione di un diritto di quest’ultima e la legittimazione ad agire ex art. 28 SL sussiste in capo all’organismo locale dell’organizzazione sindacale confederale che, priva di articolazioni categoriali, possegga carattere nazionale.


domenica 17 aprile 2016

Trovare lavoro con Indeed: app, Google Play e smartphone


L'utilizzo del cellulare è di uso comune e i servizi che si possono utilizzare con esso sono davvero molti. Le applicazioni permettono di gestire molte attività comodamente dal proprio smartphone o tablet e ciò è molto pratico e comodo. Analizziamo Indeed.com.

Il più completo motore di ricerca lavoro che raccoglie annunci da migliaia di siti, inclusi: bacheche di lavoro, quotidiani, associazioni e pagine d’impiego di compagnie private. Con una singola ricerca,

Dalla ricerca alla candidatura, l'app Ricerca Lavoro ti aiuta durante l'intero percorso. E’ il principale sito per trovare lavoro al mondo, questa app fa lo stesso, in mobilità. Ci si può candidare alle offerte tramite il CV di Indeed. Ottimo per cercare lavoro anche all’estero.

Indeed è un portale utilizzato per racchiudere gli annunci pubblicati in vari portali presenti sul web.

Questo permette di poter visionare più tipologie di annunci e confrontarli tra loro in modo da candidarsi all'offerta più adatta alle proprie circostanze ed esigenze. Il motore di ricerca è una applicazione dedicata alla ricerca del lavoro, disponibile per Android e iOS, che porta sullo smartphone tutte le funzioni disponibili sulla versione Web di Indeed.

L'applicazione, è una delle più scaricate su Google Play, consente di poter usufruire di tutti i servizi di ricerca lavoro e inserimento cv. E' possibile cercare lavoro inserendo una parola chiave e selezionando la provincia di interesse, il comune o semplicemente il CAP.

E' possibile usufruire di filtri di ordinamento per ottenere risultati come:
- ordine per data o rilevanza;
- filtro per distanza, da 5 a 50 km;
- filtro per candidature via apps.

In questo modo sarà possibile ridurre il campo di ricerca visualizzando solo le offerte d'interesse. I candidati possono invece inserire il proprio annuncio o il proprio CV completo, in modo che eventuali selezionatori potranno poi visualizzarlo, anche se questa funzione è sicuramente migliorabile.

E' possibile salvare le ricerche e attivare l'alert via mail, in modo da ricevere le offerte di lavoro per la ricerca preferita direttamente via email.

Una volta avviata la ricerca, si visualizzano l'elenco delle offerte di lavoro corrispondenti, ordinate per data di inserimento. È presente anche una sezione denominata “I Miei Lavori” con la quale potrai catalogare le tue candidature, oltre che salvare le offerte.

Trovare lavoro attraverso un'applicazione su smartphone è una pratica molto comune ed immediata, infatti le app che sono molto rapide, più di tante piattaforme online soprattutto quando vengono usate da smartphone.

Ricordiamo inoltre che Indeed CV, un servizio gratuito ed efficace a disposizione delle aziende per trovare candidati qualificati. Indeed CV non prevede costi d’iscrizione, abbonamenti o contratti di alcun tipo. Con l’unico obiettivo di facilitare l’incontro tra chi offre e chi cerca lavoro, Indeed offre questo servizio gratuitamente, senza limitare le ricerche di aziende e agenzie con pagamenti per candidati contattati.

Indeed CV è un servizio progettato su misura per i responsabili del personale in quanto permette di accedere gratuitamente a profili provenienti da qualsiasi settore industriale. Ad oggi vengono caricati su Indeed oltre 2 milioni di CV al mese in tutto il mondo. I consulenti di ricerca e selezione possono individuare i candidati ideali effettuando ricerche per mansione, luogo di residenza, azienda, competenze, esperienza ed istruzione, raffinando poi i risultati attraverso filtri ancora più specifici. È inoltre possibile salvare le ricerche effettuate e ricevere tramite email i CV dei profili più in linea con le posizioni da ricoprire.

I responsabili HR sono costantemente alla ricerca di profili online. Indeed CV permette loro di accedere liberamente a milioni di candidati selezionati dalle loro stesse ricerche. Grazie a Indeed CV, disponibile in più Paesi, i recruiter di tutto il mondo possono trovare e contattare i candidati migliori utilizzando i criteri di ricerca più attinenti alle loro necessità.

La caratteristica che contraddistingue questa app è la quantità di annunci disponibili. L’interfaccia è semplice e intuitiva e la ricerca si può anche impostare in base alla propria posizione. Indeed permette anche di scoprire facilmente le offerte che sono state pubblicate dopo l’ultimo accesso, così da non perdere tempo con quelle già viste e scartate in precedenza. Per creare il proprio curriculum basta poco tempo e dopo averlo inserito si possono anche comporre messaggi di presentazione differenti per ogni candidatura (come fossero brevi lettere di presentazione o il corpo della mail in cui ci si presenta a un’azienda). Indeed invia via mail le offerte più indicate per il nostro profilo e dalla app si possono seguire – come su LinkedIn – le aziende per cui si vorrebbe lavorare.

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