domenica 23 ottobre 2016

Giorno festivo: normale retribuzione anche in caso di rifiuto a lavorare



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21209 del 2016 è intervenuta in tema di rifiuto dei dipendenti di lavorare in un giorno festivo, stabilendo il seguente principio: “… il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l’assenza di prestazione, peraltro stabilita dalla legge. La Corte quindi, ha chiarito che, in caso di rifiuto dei dipendenti di prestare servizio in una giornata festiva, il datore di lavoro è comunque tenuto a riconoscere la normale retribuzione, anche in presenza di una disposizione del contratto collettivo che esclude il diritto del lavoratore di rifiutarsi, salvo giustificato motivo.

Il ricorso presentato da una società che aveva trattenuto dalla busta paga dei propri dipendenti la retribuzione relativa ad un giorno festivo (8 dicembre) durante il quale non era stata eseguita la prestazione lavorativa precettata dall'impresa. In realtà, la trattenuta era stata effettuata dalla società sulla base di una disposizione contenuta nel contratto collettivo secondo la quale nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.

Un gruppo di dipendenti di una nota azienda metalmeccanica avevano fatto domanda al Tribunale, affinché venisse loro pagato la festività, anche se si erano rifiutati di lavorare l’8 dicembre.

Il contratto CCNL prevede che: “ nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”. Quindi la festività va sempre pagata anche se il lavoratore si rifiuta, al massimo si può applicare una sanzione disciplinare.

Secondo i giudici il diritto del dipendente di astenersi dall’attività ordinaria durante le festività costituisce un diritto che discende direttamente dalla legge, pertanto non può essere vanificato da una disposizione contrattuale collettiva.

Pertanto, non era stata condivisa la tesi della società secondo cui il lavoratore che non abbia svolto l'attività lavorativa durante la detta festività, come nel caso in esame, avrebbe potuto rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione; ciò in considerazione del carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita.

Il rifiuto dei lavoratori a prestare la propria attività durante un giorno festivo, non può in alcun modo incidere sul trattamento retributivo ordinario, poiché la retribuzione della festività non lavorata è prevista dalla legge, tuttavia, i giudici sottolineano che, in virtù della disposizione presente nel contratto collettivo, il datore di lavoro avrebbe potuto avviare un’azione disciplinare, dato che il rifiuto dei lavoratori non era stato corroborato da un giustificato motivo.

Il trattamento economico ordinario deriva … direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, e per di più il datore di lavoro quindi non può esimersi dal corrispondere la retribuzione ai dipendenti se questi rifiutano di lavorare in una giornata festiva, nonostante sia presente una norma del CCNL che dispone che il lavoratore non possa rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo. Pertanto, il rifiuto di prestare lavoro in un giorno festivo non avrà incidenza sulla normale retribuzione.

Il rifiuto dei dipendenti di prestare servizio in una giornata festiva non può esimere il datore di lavoro dal versamento della normale retribuzione, neppure in presenza di una disposizione del contratto collettivo a norma della quale il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo. La Cassazione, con sentenza 21209/2016, ha precisato che il diritto del dipendente di astenersi dall’attività lavorativa in presenza di determinate festività discende direttamente dalla legge e ha carattere generale, ragion per cui il relativo trattamento retributivo non può essere messo in discussione da una disposizione, eventualmente anche di segno contrario, della contrattazione collettiva.



sabato 22 ottobre 2016

Calcolo della liquidazione del TFR



Dopo un periodo di lavoro il dipendente può chiedere all'azienda la sua situazione il TFR e quanto è riuscito ad accantonare in un determinato lasso di tempo. Il trattamento di fine rapporto TFR, chiamato comunemente liquidazione, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro, o dopo un periodo di lavoro in un'azienda.

Per quanto riguarda il TFR, il datore di lavoro, ogni anno effettua un accantonamento, il quale rappresenta un costo per l'azienda.

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) chiamato anche liquidazione, è un compenso che viene corrisposto al lavoratore in maniera differita, ossia alla cessazione del rapporto di lavoro. Per questa ragione l'accantonamento annuo del TFR viene considerato dal datore di lavoro come un normale costo di competenza dell'esercizio (al pari del salario stesso). In passato il TFR veniva chiamato indennità di anzianità perché il suo scopo era quello di fungere da buonuscita per i lavoratori che rimanevano per molti anni a lavorare in azienda.

Per cominciare è necessario essere in possesso di tutta la documentazione completa del proprio rapporto di lavoro con il datore di lavoro che deve erogare il TFR. Detto questo ne distinguiamo due diversi tipi: il Tfr lordo, che serve ai fini del calcolo di quanto spetta al lavoratore dipendente, e quello netto, che rappresenta la cifra effettiva in denaro che questi percepirà.

Materialmente la busta paga TFR è un cedolino riepilogativo delle principali voci della liquidazione del dipendente, con le specifiche delle rivalutazioni ISTAT, le eventuali anticipazioni, le ritenute fiscali, gli acconti e l'importo netto finale che spetta al lavoratore. Vediamo ora come si calcola.

Alla cessazion di un rapporto di lavoro subordinato, al lavoratore spetta il TFR e il suo calcolo si farà sulla base dei mesi lavorati o frazioni di mese (almeno 15 giorni). Nel computo del TFR rientrano tutti gli elementi retributivi che hanno natura tipica, normale e ripetitiva e non occasionale, fatta eccezione per i contratti collettivi che prevedono un diverso trattamento.

Sono dunque nello specifico: gli aumenti periodici di anzianità, le provvigioni, il minimo contrattuale, la maggiorazione turni, i superminimi, i premi presenza, il cottimo, l'indennità maneggio denaro, i valori mensa, importi forfetari, indennità per disagiata sede, prestazioni retributivi in natura e premi e partecipazioni (tutto ciò che non ha natura occasionale).

Ai fini del calcolo del TFR vengono computate anche altre voci come: la malattia che viene considerata come giornata lavorata e il calcolo quindi viene fatto sulla retribuzione giornaliera normale alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto; la maternità che viene anch'essa considerata come periodo normale lavorato ai fini del calcolo del TFR; i permessi se chiaramente spetta una retribuzione; l'infortunio che viene considerato come periodo lavorato ai fini del TFR come fosse un periodo di lavoro normale.

Per l'adeguamento all'inflazione, ai fini del calcolo bisogna tenere presente, al 31 dicembre di ogni anno (o se avviene prima quando cessa il rapporto di lavoro), la somma complessiva accantonata al 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo presenti il tasso fisso dell'1,50% e il tasso a misura variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertato dall'ISTAT. Va poi detto che l'ammontare della rivalutazione annua costituisce la base imponibile separata che è soggetta a imposta sostitutiva dell'11%. Dall'importo annualmente accantonato si detrae poi il contributo previdenziale a favore del Fondo di Garanzia nazionale per il trattamento di fine rapporto, calcolato sull'imponibile previdenziale dell'anno che attualmente è lo 0,50%.

Per il calcolo del TFR, la retribuzione presa in considerazione è l'insieme delle somme corrisposte dal dipendente: non vengono invece conteggiati i rimborsi spese. Per calcolarlo si utilizza di solito un modello in Excel che somma per tutti gli anni di servizio una quota che corrisponde alla retribuzione dovuta, e il totale va diviso per 13,5.

Si può dedurre il dato lordo del TFR dall’ultimo Modello Cud ricevuto dal datore di lavoro, dove è riportata la cifra complessiva lorda accantonata .A questo punto fare cosi:

Prendere il Tfr lordo, e applicarci la tassazione sulla base del proprio scaglione Irpef.
Vediamo la tabella, sugli scaglioni:

fino a 15000: 23 percento.

da 15000 fino a 28000: 27 percento.

da 28000 fino a 55000: 38 percento.

da 55000 fino a 75000: 41 percento.

da 75000 euro in poi: 43 percento.

E' utile sapere che l’anticipo del TFR non può eccedere del 70% della cifra accantonata alla data della richiesta. I datori di lavoro sono obbligati a soddisfare le richieste di anticipo della liquidazione dei dipendenti entro il 10% degli aventi titolo e comunque nei limiti del 4% del numero totale dei dipendenti. Infine è possibile ottenere l’anticipazione del TFR una sola volta nel corso di uno stesso rapporto di lavoro.



venerdì 21 ottobre 2016

INPS: come effettuare i versamenti volontari



I contributi volontari Inps 2017 sono dei versamenti che il contribuente effettua in periodi di cessazione o interruzione della propria attività lavorativa per raggiungere e/o incrementare il numero dei contributi versati e l’importo della pensione. Una volta concessa l’autorizzazione dall'INPS, a procedere al versamento dei contributi volontari, il beneficio non decade anche se tali versamenti vengono interrotti e poi ripresi in un secondo momento.

Per incrementare l’importo della pensione i lavoratori possono versare contributi INPS a proprio carico. Un’opportunità valida per dipendenti o parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative, contratti a progetto), autonomi (artigiani, commercianti, professionisti in Gestione Separata, ecc.) e titolari di assegni di invalidità. Possono essere coperti con la contribuzione volontaria i periodi di inattività lavorativa come aspettativa non retribuita o contratto part-time (orizzontale o verticale) o in occasione di congedi o gravi e documentati motivi familiari, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, permessi per allattamento.

I destinatari sono i lavoratori dipendenti e autonomi, se non iscritti all’Inps o ad altre forme di previdenza e i lavoratori parasubordinati non iscritti alla gestione separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria; inoltre la contribuzione volontaria è rivolta ai liberi professionisti che non siano iscritti all'apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria, a quelli dei fondi speciali di previdenza se non iscritti ai relativi Fondi di settore o ad altra forma di previdenza obbligatoria e infine ai titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta alle stesse condizioni sopracitate. Ancora, possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori iscritti alla gestione separata.

I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:

perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;

incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.

L’autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:

sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… );

sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) ;

attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;

integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.
Possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata.

A cosa servono

Sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:

non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);

ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
ha stipulato un contratto part-time (orizzontale o verticale).

Domanda

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;

Contact Center Multimediale – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Requisiti

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;

almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati mediante contribuzione effettiva (obbligatoria), confluita sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione, riscatto ed alcuni tipi di contribuzione figurativa (CIG, TBC ed aspettativa per motivi politici o sindacali)

Da quando si paga

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal:

primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;

primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).

Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.

Come si paga

I contributi volontari possono essere versati:

utilizzando il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive. Il bollettino Mav può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito Internet www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari
online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito.

telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.

È possibile effettuare una copertura contributiva per periodi inferiori al trimestre versando un importo ridotto (dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene per telefono o utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti on line o per generare un nuovo MAV stampabile).

Quando si paga

Il versamento dei contributi volontari per i periodi:

arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino Mav prestampato), deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;

correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.

I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi.

I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.

Quanto si paga

Per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.

Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

Cosa succede se si pagano in ritardo i contributi volontari?

In questo caso l’INPS provvede a restituire la somma versata senza interessi e non accredita i contributi. Tuttavia il lavoratore può sempre chiedere che l’importo pagato sia usato per coprire il trimestre successivo. Se viene versata una somma inferiore a quella dovuta, il periodo coperto viene ridotto in misura proporzionale al versamento effettuato. Se la cifra versata è superiore, l’eccedenza viene restituita.


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