mercoledì 11 gennaio 2017

Email di lavoro ed offerte: sempre più vittime, come funziona la truffa



Aumenta il numero di imprese vittime di truffe informatiche. Una di quelle in forte crescita è la cosiddetta "business email compromise" (Bec), una finta mail di lavoro che - in virtù dell'apparente conoscenza di chi l'ha inviata - porta il dipendente ad aprire con fiducia un allegato o un link che ne infetta il sistema. Attraverso questa operazione di adescamento (detta anche "phishing") i truffatori hanno accesso al computer della vittima e con esso a una importante mole di informazioni riservate: comunicazioni verso l'esterno o l'interno, fornitori, responsabili del settore commerciale. Una volta capito con chi si relaziona l'azienda e come funziona, i cyber criminali fingono con una nuova email di essere i destinatari di un pagamento, magari un fornitore. Forniscono un nuovo Iban, giustificandolo con un cambio di conto o con un'altra ragione, e il gioco è fatto.

Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) degli Stati Uniti ha emesso un avviso in cui ha elencato i numeri del fenomeno. Da ottobre del 2013 a febbraio di quest'anno solo più di 2,3 i miliardi di dollari rubati dai cyber criminali attraverso questo meccanismo. Ad essere coinvolte in base alle segnalazioni ricevute e alle informazioni raccolte, ha detto l'ente investigativo di polizia federale Usa, sarebbero 17.642 aziende di ogni dimensione sparse in almeno 79 Paesi. Da gennaio 2015 l'Fbi ha registrato un aumento del 270 per cento delle vittime identificate ed esposte a perdite attraverso questo tipo di truffa. Secondo l'Fbi la grandezza delle perdite varia da caso a caso (ad esempio in Arizona la perdita media per truffa è compresa tra i 25mila e i 75mila dollari). Fonte Cyber Affairs Aer.

Per chi avesse ricevuto una truffa via mail e volesse contattare la polizia postale per segnalarla, ed entrare sul sito della Polizia di Stato, con tutti i contatti telefonici e di posta elettronica per contattare gli uffici di ogni provincia.

Ricordiamo che per effettuare una denuncia, quando si hanno abbastanza prove, non è sufficiente effettuarla via internet, ma bisogna presentarsi all'ufficio della Polizia Postale più vicino affinché si possa procedere.

Segnaliamo anche il GAT – Nucleo Speciali Frodi Telematiche della Guardia di Finanza, che risponde al sito www.gat.gdf.it/sito_php/ e alla mail sos@gat.gdf.it, a cui potete inviare le vostre segnalazioni di truffe.

Se ne  leggono di annunci di lavoro, la maggior parte sul web: centinaia di pagine e bacheche visitate, ogni giorno, per cercare lavoro, molte volte senza successo. Gli annunci così detti “fake”, in altre parole fasulli-finti, sono sempre esistiti, ma sicuramente l’avvento delle nuove tecnologie e la grande diffusione delle informazioni tramite il web ha accentuato l’ascesa.

Si tratta di false offerte di lavoro che ricorrono a precise strategie comunicative per presentare impieghi molto allettanti: pubblicate principalmente sul Web, fanno spesso cadere in trappola proprio i più giovani.

Ecco una lista dei casi più frequenti e dei consigli da seguire per evitare di essere raggirati.

Frodi più frequenti

Lavoro a domicilio. Si chiede di assemblare o confezionare prodotti dietro un lauto compenso, ma si pretende il pagamento delle spese d’invio del materiale da utilizzare - materiale che non arriva mai.

Vendite porta a porta. Per poter iniziare a lavorare si chiedono versamenti cui non segue alcun invio di prodotti da vendere né la stipula di alcun contratto di lavoro.

Corsi di formazione e borse di studio. L’ottenimento del posto di lavoro è subordinato all’iscrizione a corsi di formazione o al conseguimento di borse di studio che coprono solo una parte del costo del corso. Il resto è a carico del candidato e i titoli rilasciati non hanno alcun valore.

Altri tipi di frodi riguardano l’invito a realizzare book fotografici, la firma di contratti di associazione in partecipazione, falsi periodi di prova, l’invito a mettere a disposizione il proprio conto corrente per effettuare trasferimenti di denaro, la firma di documenti in cui si rinuncia ai propri diritti o future rivendicazioni.

Consigli per non essere raggirati

Fate affidamento solo su annunci di lavoro pubblicati su fonti sicure: quotidiani nazionali o portali e siti Web noti.

Affidatevi possibilmente a società specializzate nella ricerca di lavoro.

Verificate che l’annuncio presenti la chiara indicazione dell’azienda selezionatrice: deve esserne indicata ragione sociale e partita IVA. Diffidate degli annunci di lavoro anonimi.

Contattate telefonicamente la sede legale della società a cui è riconducibile l’annuncio;

Affidatevi solo ad annunci che indicano chiaramente il tipo di lavoro offerto, i requisiti e le competenze richieste e, soprattutto, annunci che chiedono il vostro curriculum.

Evitate annunci che chiedono contributi economici di qualunque tipo per avviare il rapporto di lavoro: pagamento di corsi di formazione o invio di materiali per avviare l’attività lavorativa.



martedì 10 gennaio 2017

Lavoro: assenze e retribuzione causa neve e maltempo




Nei giorni di maltempo, con mezza Italia stretta nella morsa del gelo, sono molti gli Italiani bloccati in casa costretti ad assenze dal lavoro causa neve e maltempo. Ma come bisogna comportarsi in questi casi? Cosa dice la legge?

In linea generale nel caso in cui il lavoratore sia bloccato da eventi meteorologici straordinari, l’impossibilità sopravvenuta esonererebbe il lavoratore dall'obbligo di effettuare la prestazione e allo stesso tempo libererebbe il datore di lavoro dall'obbligo di pagare la retribuzione.

In linea di principio questa dovrebbe essere la conclusione, tuttavia i contratti collettivi di lavoro, generalmente disciplinano proprio questi casi specifici, evitando quindi che i lavoratori rimangano senza paga, andando quindi a prevedere un monte ore di congedi e/o di permessi straordinari, da cui attingere proprio in caso di eventi meteorologici eccezionali.

La paga non sarà dunque sospesa, a condizione comunque che il lavoratore comunichi tempestivamente all’azienda l’assenza dal lavoro e le motivazioni. Inoltre il lavoratore costretto all’assenza dal lavoro causa neve e maltempo, dovrà in qualche modo provare al proprio datore di lavoro che ad esempio è rimasto bloccato dalla neve o dal ghiaccio. E’ importante quindi che chi è rimasto intrappolato in casa in questi giorni presti massima attenzione a quanto prevede il proprio contratto collettivo di riferimento.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro che non riesce ad arrivare al lavoro causa maltempo, e può usare il monte permessi, o monte ore per scalare l’assenza improvvisa: sono le regole generali da applicare per le assenze da lavoro causate da eventi metereologici, come la neve e il freddo.

I riferimenti normativi per regolarsi in questi casi sono fondamentalmente due: il codice civile, e i CCNL. Tutti i contratti prevedono, oltre alla ferie, un monte ore per permessi.

A differenza delle ferie che devono essere concordate prima, si tratta di ore che il lavoratore può prendersi se ha l’esigenza di assentarsi dal lavoro, ma non obbligatoriamente (le ferie vanno smaltite entro fine anno, e nel caso contrarie vanno pagate, mentre i permessi se non vengono utilizzati si azzerano a fine anno). Un evento come il maltempo è motivo valido per chiedere un permesso. Il dipendente ha sempre l’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda il motivo dell’impossibilità a recarsi al lavoro, perché non presentarsi al lavoro senza motivazione può invece essere causa di licenziamento.

Come detto, si tratta in genere di regole disciplinate da contratti di lavoro, che devono sempre rappresentare in questi casi il primo riferimento a cui attenersi. I riferimenti del codice civile da tener presente sono invece gli articoli 1218 e 2104. Il primo stabilisce l’obbligo di motivare ritardi o danni derivanti da responsabilità contrattuale (riguarda quindi specificamente l’onere della prova, che in questo caso è del lavoratore, e consiste appunto nella comunicazione tempestiva dell’impossibilità di recarsi al lavoro), il secondo comporta l’obbligo da parte del lavoratore alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.

Un interessante riferimento di prassi è rappresentato dal Ministero del Lavoro che riguarda proprio il mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve. Innanzitutto, il ministero fa una distinzione fra settore pubblico e privato. Nel caso concreto esaminato (gennaio e febbraio 2012), le autorità pubbliche avevano emanato specifiche disposizioni contro il maltempo (chiusura uffici pubblici, obbligo catene per la circolazione dei mezzi private).

Ebbene, in questo caso, il dipendente pubblico non lavora per una causa che non è imputabile al lavoratore, visto che è disposta la chiusura degli uffici pubblici. Il datore di lavoro ha l’obbligo di retribuire comunque le giornate perse, utilizzando i permessi. nel settore privati, invece, l’obbligo di catene alle auto non è un impedimento, quindi per il lavoratore resta l’obbligo di recarsi in ufficio. Ma comunque, la mancata  esecuzione della prestazione contrattuale, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all'azienda, supportata da idonea motivazione non è qualificabile come inadempimento a lui imputabile.

La legge prevede i casi in cui sia il datore di lavoro a non adempiere alla prestazione lavorativa nonostante il lavoratore ha raggiunto il luogo di lavoro. Nel caso in cui la prestazione, pur offerta dal lavoratore, non può svolgersi per impossibilità del datore di lavora bisogna capire le cause effettive da cui scaturisce questa mancanza. Si potrà infatti parlare di impossibilità sopravvenuta solo quando la causa è in tutta evidenza estranea alla volontà del datore di lavoro ed è allo stesso tempo estranea a ragioni produttive e all'organizzazione del lavoro.

In questo caso la legislazione sociale prevede forme di ammortizzatori sociali quali, ad esempio, la cassa integrazione per eventi non evitabili. Sarà l’INPS quindi a pagare la giornata di lavoro e a corrispondere la contribuzione nei casi in cui a causa della neve ad esempio il cantiere edile dovrà rimanere fermo.

Non c’è quindi inadempimento da parte del datore di lavoro quando la prestazione è impossibile per un evento eccezionale, esterno, imprevedibile e indipendente dalla sua volontà, anche se il lavoratore ha messo a disposizione la propria prestazione.


mercoledì 4 gennaio 2017

Riscatto INPS: domande online dal 30 dicembre 2016




Dal prossimo 1° Aprile 2017 le domande di riscatto dei periodi assicurativi potranno essere presentate solo tramite il canale online dell’Inps

Nella Circolare n. 228 del 29/12/2016 l'INPS ha reso noto che dal 30 dicembre scorso è possibile inviare online all’Istituto le domande di riscatto dei periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati. Resta ancora possibile  comunque presentare la domanda cartacea fino al  31 marzo 2017.

Gli utenti potranno scegliere di presentare le domande telematiche attraverso uno dei seguenti canali:
• WEB – tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con PIN nel portale dell’Istituto dal Menu Servizi online>Accedi ai servizi>Menu Servizi per il cittadino> Riscatto di periodi contributivi;

• Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) nella sezione Servizi ON LINE > Elenco di tutti i servizi > Riscatto di periodi contributivi (Cittadino)

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso del PIN INPS di autenticazione. Dopo aver superato la fase di autenticazione con Codice Fiscale e PIN, nella pagina iniziale è reso disponibile l’accesso alle funzionalità principali:

“Inserisci Domanda”;

“Consulta Domande”.

Nel caso in cui l’utente non sia dotato di Pin dispositivo, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti, ma in questo caso l’applicazione inviterà l’interessato a trasformare il Pin, avvertendo che l’istanza non sarà completata finché il Pin non assumerà caratteristiche “dispositive”.

Questi i tipi di  riscatto per i quali è prevista la domanda con modalità telematica (all.1 della circolare)

Riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338)

Riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 01 aprile 1996 (art.51 della legge n.488/1999)

Riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art.5 del D. Lgs. n.564/1996)

Riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (art.7 del D. Lgs. n.654/1996)

Riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (art.8 del D. Lgs. n.564/1996)

Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (art.8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997)

Riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (art. 1, c. 198   legge n.662/96)

Riscatto del servizio civile su base volontaria, successivo al 1 gennaio 2009 (art.4, comma 2, del decreto n.185/2008, così come convertito in legge n.2/2009)

Riscatto del servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 14 e 15 del DPR 1092/1973)

Riscatto della decorrenza giuridica ed economica del servizio prestato IN RUOLO (art. 8 e 142 del D.P.R. 1092/1973)

Riscatto di periodi di aspettativa senza assegni per seguire il coniuge all’estero (art. 3 , c. 2, del DLgs. 184/1997)

Riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006 n. 296)

Riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero (art. 51, comma 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).

Riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 35 comma 2, D.Lgs. 151/2001).

Riscatto del periodo di congedo per la formazione (art.5, comma 5, legge n.53/2000),

Riscatto del periodo di formazione professionale, di studio o di ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (art.6 legge n.564/1996),

Riscatto periodi di attività svolta anteriormente all'istituzione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti da parte di giocatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti (art.9 della legge n.366/1973 e art.9 della legge n.91/1981).

La novità, spiega l’INPS, fa parte del piano per l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici Inps portato avanti da anni. Riguarda, in particolare, la presentazione delle domande di riscatto di ­periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati: assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, fondi ad essa sostitutivi, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata dell’Inps e fondo Poste e Ferrovie dello stato. L’obbligo di presentazione telematica riguarda in particolare le domande di riscatto dei periodi di maternità collocati fuori dal rapporto di lavoro, del congedo per formazione, del riscatto del periodo di praticantato dei promotori finanziari, delle collaborazioni ante 1996 nella gestione separata, i periodi di LSU, di servizio civile

La presentazione telematica diventerà il canale esclusivo dall’1 aprile 2017. Fino a tale data l’Istituto continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea disponibile nella sezione Modulistica del sito Inps (AP103 - tipo pratica A503; AP109 - tipi pratica GS51, ISL5, DST7, PTV8, LSU468, PPF662, CF5, SCV, FR, REGPT, AE; AP35 - tipo pratica AMF; AP37 - tipo pratica LE; AP81 - tipo pratica RV). Fino a tale data l’Istituto continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea disponibile nella sezione Modulistica del sito Inps .

 
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