lunedì 16 gennaio 2017
Dipendenti pubblici nuove regole su malattia, congedi e permessi
Nuove regole su malattia, congedi e permessi stanno per arrivare nella pubblica amministrazione. La riapertura della contrattazione segnerà infatti anche una svolta su queste materie. Che l'argomento venga affrontato lo prevede l'intesa del 30 novembre tra sindacati e governo, negoziato che era partito all'Aran nel 2014 ma senza poi giungere a un risultato.
Il lavoro costruito all'Aran aveva conosciuto una fase avanzata, per cui non andrà totalmente disperso. Allora la discussione si concentrò soprattutto sulla possibilità di spacchettare la 'malattia' in ore, in modo che il dipendente pubblico che deve allontanarsi per una visita specialistica o per un esame non salti l'intera giornata di lavoro. Certo quel che si può rivedere nei contratti è quello che i contratti precedenti hanno stabilito, quindi la legge resta fuori, è il caso della legge n. 104, che regola i permessi per le gravi disabilità. In questo campo il contratto può intervenire solo su aspetti, come ad esempio le modalità di fruizione (tra cui rientra il preavviso).
Il governo non lascerà quindi cadere i termini per attuare la delega Madia sul lavoro pubblico. Anche se ci sono ancora delle incognita sulla dirigenza, che rientrerebbe nel calderone ma su cui pende la bocciatura arrivata dalla Consulta a fine novembre. A proposito, il ministero potrebbe presentare i decreti correttivi su furbetti del cartellino (con cambiamenti marginali), partecipate e dirigenza sanitaria già alla conferenza unificata del 19 gennaio, per cercare l'intesa con gli enti territoriali, come richiesto dalla Corte Costituzionale.
Di sicuro per la fine del prossimo mese l'esecutivo vuole incassare l'accordo, anche perché il decreto furbetti ha già colpito (è stato registrato il caso di un primo licenziamento). Quanto al contrasto degli abusi sulla malattia, o meglio sulle assenze, l'esecutivo è determinato a portare avanti il progetto di un polo unico della medicina fiscale, in capo all'Inps (con le Asl messe da parte). L'obiettivo è rendere gli accertamenti più efficienti. La novità rientrerà nel decreto di febbraio. Decreto che dovrebbe essere anticipato da un confronto con i sindacati, sempre nel rispetto dell'accordo del 30 novembre, che sarà anche al centro della riforma. A questo punto è chiaro come il ministero della P.a sia concentrato già su diversi fronti e sembra difficile che riesca a portare a casa secondo i termini stabiliti le deleghe su altri temi rimasti aperti, dalla revisione dei poteri del premier al taglio delle prefetture.
Quindi stretta sulle assenze degli statali, vediamo le novità attese?
Il primo aspetto le assenze per malattia, nel caso specifico in cui il dipendente pubblico abbia la necessità di dover effettuare una visita specialistica o delle analisi. Attualmente ci sono tre modi per potersi assentare per le visite mediche o per gli accertamenti. Il primo è prendere una giornata di malattia. Il secondo è utilizzare un giorno di ferie e il terzo è usare il permesso orario nel limite delle 18 ore annuali, che però non è specificamente destinato a queste esigenze ma copre anche tutte le altre necessità del lavoratore.
La soluzione individuata e che potrebbe essere recepita nel contratto - si legge - prevede un'altra strada, ossia la possibilità di spacchettare in ore l'assenza per malattia. Se si hanno bisogno di due ore per effettuare una visita specialistica, o di un'ora a settimana per effettuare una determinata terapia, non sarà più necessario giustificare l'intera giornata, ma ci si potrà assentare soltanto per le ore necessarie giustificandole con la certificazione dello specialista o del terapista. Questa possibilità, tuttavia, non sarebbe senza limiti. Ci sarebbe comunque un contingentamento, un tetto che rientrerebbe anche nel cosiddetto 'periodo di comporto', il tempo massimo di assenza entro il quale il dipendente pubblico ha diritto allo stipendio e alla conservazione del posto di lavoro". Dal periodo di comporto, poi, "verrebbero esclusi in ogni caso le terapie salvavita, come per i malati di tumore.
Un altro punto che potrebbe essere affrontato, riguarda la legge 104, quella per l'assistenza dei familiari disabili. Non si toccherebbero i principi fondamentali dell'istituto, che è regolato dalla legge, ma solo alcuni aspetti organizzativi ed in pratica sarebbe chiesto ai dipendenti che la utilizzano di comunicare preventivamente al datore di lavoro i periodi di assenza, in modo da permettere una programmazione del lavoro. Sulla malattia degli statali sono attese anche altre novità, da tempo annunciate, ossia la stretta sulle assenze seriali e quelle di massa.
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domenica 15 gennaio 2017
Trasferimento o cessione d’azienda: quando si configura
Si ha il la cessione ramo d'azienda o trasferimento d'azienda quando, in seguito a operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto, cambia il titolare della azienda stessa.
La Corte di Cassazione ha chiarito con una recente sentenza (24972/2016) che il solo trasferimento del personale da un datore di lavoro all'altro in caso di cambio di appalto non basta a definire un trasferimento d’azienda, che si configura invece se l’assunzione di lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore viene accompagnata anche da un passaggio di beni di non trascurabile entità, ovvero tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.
La cessione di azienda comprende cose materiali (mobili ed immobili) e immateriali, compreso l’avviamento, i rapporti di lavoro con il personale, crediti e debiti con la clientela: elementi tutti unificati in senso funzionale dalla volontà del titolare, con riguardo alla loro destinazione al comune fine dell’intrapresa attività imprenditoriale. L’azienda può sussistere anche se, essendo di nuova formazione, non abbia ancora iniziato a funzionare come organismo aziendale o, se essendo già in esercizio, abbia temporaneamente cessato di funzionare. La mancanza dell’esercizio esclude l’esistenza dell’impresa non dell’azienda. L’azienda, infatti, esiste nel momento in cui il complesso dei beni organizzati è idoneo al fine cui è destinato: l’esercizio dell’impresa.
Con il contratto di cessione d’azienda il cedente trasferisce il complesso aziendale ad un acquirente, il cessionario, dietro corrispettivo. L’azienda viene ceduta unitariamente, con debiti e crediti (a meno che non sia contrariamente convenuto), e con subentro nei rapporti contrattuali in essere. Nel contratto può essere disposto il divieto di concorrenza in capo all'alienante affinché chi vende l’azienda (l’alienante) non eserciti una concorrenza sleale nei confronti dell’acquirente. Il divieto in genere è stabilito per un periodo di cinque anni. Formalmente, la cessione dell’azienda richiede l’autenticazione delle firme, secondo quanto dispone la legge n. 310/1993: il contratto è quindi effettuato necessariamente in forma scritta.
Ma quali sono gli elementi che deve contenere il contratto di cessione di azienda? Proviamo a schematizzarli. Nelle premesse del contratto si dovrà indicare che:
il cedente deve dichiararsi titolare del complesso dei beni organizzati in azienda, specificando anche il tipo di attività che svolge l’azienda;
il cedente deve dichiarare di voler cessare l’attività e di avere interesse a reperire chi è disponibile ad acquistare tale azienda;
il cessionario deve, a sua volta, dichiararsi disponibile ad acquistare la predetta azienda.
Fondamentalmente la Corte di Cassazione ha chiarito che un’azienda è sicuramente fatta anche di beni immateriali, ma non può certamente essere ridotta solo ad essi a fronte dell’articolo 2555 del Codice Civile che nella stessa nozione di azienda richiama la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa, organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo.
Alcune precedenti sentenze della Corte di Cassazione sono arrivate tuttavia a sperimentare la massima dilatazione possibile di nozione di trasferimento d’azienda fino a estenderla alla cessione avente ad oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how.
Nel caso specifico analizzato dalla Corte, ad essere trasferito non era stato certamente un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro.
In più, ricordano i giudici supremi ,l’art. 29 co. 3 0 d.lgs. n. 276/03 prevede che:
“L’acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.
Dunque la mera assunzione, da parte del subentrante nell'appalto, non integra di per sé trasferimento d’azienda ove non si accompagni alla cessione dell’azienda o di un suo ramo autonomo intesi nei sensi di cui sopra.
Quando vi è la cessione dell'azienda (o di un ramo di essa) cambia il titolare dell'attività e quindi cambia il datore di lavoro. La legge tutela il lavoratore con alcune disposizioni specifiche e prevede che:
il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell'azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per la soddisfazione di tali crediti; nel caso di stipulazione di un contratto d'appalto tra azienda d'origine e ramo trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio direttamente nei confronti dell'azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito;
il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza;
la cessione o trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento;
se la cessione si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, è obbligatorio per il datore di lavoro avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima dell'atto di cessione, le rappresentanze sindacali che avviano procedure di analisi e verifica necessarie alla tutela dei lavoratori , per evitare che il mancato rispetto della normativa potrebbe eludere altri istituti contrattuali e di legge, come le norme sullo Statuto del lavoratori, il collocamento dei disabili.
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mercoledì 11 gennaio 2017
Email di lavoro ed offerte: sempre più vittime, come funziona la truffa
Aumenta il numero di imprese vittime di truffe informatiche. Una di quelle in forte crescita è la cosiddetta "business email compromise" (Bec), una finta mail di lavoro che - in virtù dell'apparente conoscenza di chi l'ha inviata - porta il dipendente ad aprire con fiducia un allegato o un link che ne infetta il sistema. Attraverso questa operazione di adescamento (detta anche "phishing") i truffatori hanno accesso al computer della vittima e con esso a una importante mole di informazioni riservate: comunicazioni verso l'esterno o l'interno, fornitori, responsabili del settore commerciale. Una volta capito con chi si relaziona l'azienda e come funziona, i cyber criminali fingono con una nuova email di essere i destinatari di un pagamento, magari un fornitore. Forniscono un nuovo Iban, giustificandolo con un cambio di conto o con un'altra ragione, e il gioco è fatto.
Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) degli Stati Uniti ha emesso un avviso in cui ha elencato i numeri del fenomeno. Da ottobre del 2013 a febbraio di quest'anno solo più di 2,3 i miliardi di dollari rubati dai cyber criminali attraverso questo meccanismo. Ad essere coinvolte in base alle segnalazioni ricevute e alle informazioni raccolte, ha detto l'ente investigativo di polizia federale Usa, sarebbero 17.642 aziende di ogni dimensione sparse in almeno 79 Paesi. Da gennaio 2015 l'Fbi ha registrato un aumento del 270 per cento delle vittime identificate ed esposte a perdite attraverso questo tipo di truffa. Secondo l'Fbi la grandezza delle perdite varia da caso a caso (ad esempio in Arizona la perdita media per truffa è compresa tra i 25mila e i 75mila dollari). Fonte Cyber Affairs Aer.
Per chi avesse ricevuto una truffa via mail e volesse contattare la polizia postale per segnalarla, ed entrare sul sito della Polizia di Stato, con tutti i contatti telefonici e di posta elettronica per contattare gli uffici di ogni provincia.
Ricordiamo che per effettuare una denuncia, quando si hanno abbastanza prove, non è sufficiente effettuarla via internet, ma bisogna presentarsi all'ufficio della Polizia Postale più vicino affinché si possa procedere.
Segnaliamo anche il GAT – Nucleo Speciali Frodi Telematiche della Guardia di Finanza, che risponde al sito www.gat.gdf.it/sito_php/ e alla mail sos@gat.gdf.it, a cui potete inviare le vostre segnalazioni di truffe.
Se ne leggono di annunci di lavoro, la maggior parte sul web: centinaia di pagine e bacheche visitate, ogni giorno, per cercare lavoro, molte volte senza successo. Gli annunci così detti “fake”, in altre parole fasulli-finti, sono sempre esistiti, ma sicuramente l’avvento delle nuove tecnologie e la grande diffusione delle informazioni tramite il web ha accentuato l’ascesa.
Si tratta di false offerte di lavoro che ricorrono a precise strategie comunicative per presentare impieghi molto allettanti: pubblicate principalmente sul Web, fanno spesso cadere in trappola proprio i più giovani.
Ecco una lista dei casi più frequenti e dei consigli da seguire per evitare di essere raggirati.
Frodi più frequenti
Lavoro a domicilio. Si chiede di assemblare o confezionare prodotti dietro un lauto compenso, ma si pretende il pagamento delle spese d’invio del materiale da utilizzare - materiale che non arriva mai.
Vendite porta a porta. Per poter iniziare a lavorare si chiedono versamenti cui non segue alcun invio di prodotti da vendere né la stipula di alcun contratto di lavoro.
Corsi di formazione e borse di studio. L’ottenimento del posto di lavoro è subordinato all’iscrizione a corsi di formazione o al conseguimento di borse di studio che coprono solo una parte del costo del corso. Il resto è a carico del candidato e i titoli rilasciati non hanno alcun valore.
Altri tipi di frodi riguardano l’invito a realizzare book fotografici, la firma di contratti di associazione in partecipazione, falsi periodi di prova, l’invito a mettere a disposizione il proprio conto corrente per effettuare trasferimenti di denaro, la firma di documenti in cui si rinuncia ai propri diritti o future rivendicazioni.
Consigli per non essere raggirati
Fate affidamento solo su annunci di lavoro pubblicati su fonti sicure: quotidiani nazionali o portali e siti Web noti.
Affidatevi possibilmente a società specializzate nella ricerca di lavoro.
Verificate che l’annuncio presenti la chiara indicazione dell’azienda selezionatrice: deve esserne indicata ragione sociale e partita IVA. Diffidate degli annunci di lavoro anonimi.
Contattate telefonicamente la sede legale della società a cui è riconducibile l’annuncio;
Affidatevi solo ad annunci che indicano chiaramente il tipo di lavoro offerto, i requisiti e le competenze richieste e, soprattutto, annunci che chiedono il vostro curriculum.
Evitate annunci che chiedono contributi economici di qualunque tipo per avviare il rapporto di lavoro: pagamento di corsi di formazione o invio di materiali per avviare l’attività lavorativa.
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