lunedì 27 febbraio 2017
CIG straordinaria, come fare domanda
L'imprenditore che intende richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria , direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale, deve:
attivare preventivamente la procedura di consultazione sindacale;
inviare la richiesta al Ministero del Lavoro sul mod. CIGS-SOLID 1;
a fronte dell'emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione dell'intervento straordinario, inviare all' INPS il mod. IG15/STR SR 40. .Dal 1° marzo 2017 in vigore le nuove modalità di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: come funziona il sistema di CIGS con ticket.
A differenza delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), previste per riduzioni/sospensioni dell'attività lavorativa dovute a eventi temporanei e transitori, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi crisi o per consentire alle aziende di affrontare processi di ristrutturazione/riorganizzazione.
L'intervento della CIGS può essere richiesto per:
ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni), fino al 31.12.2015 e solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con il Messaggio n. 738/2017 l’INPS chiarisce l’obbligo dell’utilizzo del ticket per le domande di integrazione salariale straordinaria, facendo seguito alla circolare n. 9/2017, nella quale al paragrafo 7.3 veniva prevista l’estensione del Sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni agli eventi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a partire dal secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare stessa (gennaio 2017).
Dunque, a partire dal 1° marzo 2017, il Sistema di Gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket sarà esteso alle domande di CIG Straordinaria: per gli eventi di CIGS che avranno inizio a partire da tale mese le imprese saranno tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema di CIGS con ticket.
Nel Messaggio INPS si legge in particolare che:
“A seguito dei decreti ministeriali di concessione, per tutte le istanze di CIGS che le Aziende presenteranno all’INPS mediante MOD cod. SR40 (IG15) a partire dalla predetta data del 01/03/2017 e con decorrenza non antecedente alla stessa, sarà obbligatorio associare un ticket UNIEMENS.
Sarà inoltre obbligatoria l’esposizione con ticket su UNIEMENS anche degli eventi CIGS per periodi dal 1.3.2017 richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma non ancora concessi tramite decreto ministeriale”.
L’INPS comunica di aver messo a disposizione delle aziende, sull’applicazione online per l’invio delle domande compilate con Digiweb, la nuova funzione “TICKET” dalla quale sarà possibile creare il ticket da associare alla domanda di CIG Straordinaria già inviata (MOD cod. SR40 – IG15), in alternativa alla generazione direttamente su UNIEMENS.
Diversamente dalla procedura per la domanda di CIG Ordinaria, l’associazione del ticket per la CIG Straordinaria non sarà contestuale all’invio della domanda, ma bisognerà prima inviare la domanda con le modalità tradizionali e successivamente creare ed associare il ticket da utilizzare anche sugli UNIEMENS per contrassegnare gli eventi di CIG Straordinaria. In assenza di ticket associato alla domanda, le sedi INPS non potranno prendere in carico le domande di CIG Straordinaria.
L'azienda che richiede l'intervento della CIGS deve innanzitutto inviare una comunicazione alle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) se presenti ovvero alle OO.SS. (Organizzazioni sindacali territoriali).
Successivamente, entro 3 giorni dalla predetta comunicazione, l'imprenditore o gli organismi rappresentativi dei lavoratori, saranno tenuti ad inoltrare domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente ufficio regionale, nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, se l'intervento riguarda unità aziendali ubicate in una sola regione; o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se l'intervento riguarda unità aziendali ubicate in più regioni.
Oggetto dell'esame congiunto sarà il programma che l'impresa intende attuare, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:
la durata;
il numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere (Sentenza Cassazione del 11/5/2000, n.302);
le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione, laddove l'impresa in caso di mancata adozione di meccanismi di rotazione, sarà tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative.
Detta procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, dovrà concludersi entro:
10 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, per le aziende fino a 50 dipendenti;
25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, per le aziende con oltre 50 dipendenti.
La domanda
Per la concessione dei trattamenti CIGS a favore delle imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale è predisposto un nuovo modello, denominato CIGS/SOLID-1, valido per tutte le domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Il modello, CIGS/SOLID-1 comprende:
la domanda,
il programma di intervento
la scheda relativa alla causale invocata
Il modello dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, pena l'improcedibilità della domanda, e presentato o inviato in tre copie, di cui una in bollo, alla Direzione provinciale del lavoro.
A tal fine dovrà essere altresì allegata la copia del:
verbale di esame congiunto
parere motivato delle regioni nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Nel momento in cui l'ufficio ministeriale è in possesso di tutta la documentazione indicata, potrà aver luogo il procedimento per l'intervento di integrazione salariale, laddove la carenza dei necessari elementi cognitivi, o la scarsa chiarezza degli stessi, daranno luogo alle motivate esigenze istruttorie, ed alla sospensione dei termini di conclusione del procedimento.
L' invio della domanda di intervento CIGS potrà avvenire soltanto in forma cartacea, e se non presentata direttamente, dovrà essere inviata con raccomandata A/R.
Si precisa che, ai fini del computo dei termini di conclusione del procedimento, farà fede la data di ricezione dell'istanza da parte della Divisione XI, a condizione che la stessa risulti, al momento del suo esame in fase istruttoria, completa della documentazione richiesta.
Ciascuna richiesta di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è riferita ad un periodo massimo pari a 12 mesi, essa dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta ed inviata, entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, alla Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. Detto termine di presentazione della domanda verrà applicato anche alle domande di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la domanda dovrà essere contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del lavoro, anche al Servizio ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento stesso.
Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga in ritardo, l'eventuale trattamento CIGS decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa (art.7, comma 2, Legge 164/75), tranne che per le aziende soggette ad amministrazione straordinaria e procedure concorsuali. Qualora l' omessa o tardiva presentazione, della domanda di CIGS arrechi danno ai lavoratori dipendenti a causa della perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore sarà tenuto a corrispondere agli stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
Termini di concessione della CIGS
Il decreto di concessione dell'intervento della Cassa Integrazione guadagni Straordinaria (CIGS) adottato dal Ministero del Lavoro ha validità annuale. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, la validità è limitata a 6 mesi; per il secondo semestre dei primi 12 mesi di intervento e per gli eventuali periodi annuali , il trattamento è concesso subordinatamente all'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolare attuazione del programma da parte dell'azienda.
I termini di emanazione del decreto di concessione sono:
30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Divisione XI per:
crisi aziendale;
primo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, che viene concesso senza acquisire la verifica ispettiva;
fallimento; concordato preventivo "cessio bonorum"; liquidazione coatta amministrativa;
amministrazione straordinaria con o senza prosecuzione dell'esercizio di impresa;
contratto di solidarietà;
secondo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, laddove in tal caso occorrerà acquisire la relazione sugli esiti degli accertamenti del competente organo ispettivo in ordine all'effettivo inizio della realizzazione del programma predisposto dall'impresa.
60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Divisione XI per i periodi successivi ai primi 12 mesi di intervento CIGS, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, laddove in tale caso, occorrerà tener conto dei termini utili per consentire al Servizio ispezione di verificare la regolare attuazione del programma.
Per quanto riguarda i programmi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione aziendale riferiti alle imprese con più di 1000 dipendenti, aventi unità aziendali ubicate in due o più regioni, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, verrà concesso entro i seguenti termini:
60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Divisione XI relativa al primo semestre, laddove la stessa Divisione, ricevuta la domanda procederà all'iter istruttorio, redigendo una relazione tecnica, illustrativa del programma predisposto dall'azienda, da trasmettersi al Comitato Tecnico ai fini della formulazione del parere sul programma stesso.
30 giorni dalla data di ricezione della relazione ispettiva da parte della Divisione XI relativamente alla concessione del secondo semestre dei 12 mesi di intervento, o 60 giorni se il predetto ufficio ritenga necessario sottoporre la situazione al vaglio del comitato tecnico.
90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Divisione XI, della domanda relativa ai periodi successivi ai primi 12 mesi di intervento CIGS.
Si precisa che in tal caso la relazione ispettiva è obbligatoria e i suoi esiti dovranno essere comunicati al Comitato Tecnico, affinché esprima nuovamente, o confermi, il parere precedentemente espresso.
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mercoledì 22 febbraio 2017
Controllo e-mail e smartphone aziendali: divieto del Garante per la Privacy
Il Garante per la Privacy, con Nota 17 febbraio 2017, n. 424, ribadisce che sono vietati i controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali.
Per il datore di lavoro accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione al personale è un comportamento illecito.
I datori di lavoro possono trattare i dati personali dei lavoratori dipendenti solo se strettamente indispensabili all'esecuzione del rapporto di lavoro, così come il trattamento degli stessi può avvenire solo a cura del personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite: queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante per la privacy nel vademecum che traccia le linee guida in materia di trattamento dei dati dei lavoratori.
Il datore di lavoro non può accedere indiscriminatamente alle email dei dipendenti, ai dati personali contenuti nello smartphone o nel tablet, né tanto meno intervenire da remoto sui contenuti del device in dotazione al lavoratore: lo ribadisce il Garante della Privacy vietando l’utilizzo di dati trattati in violazione alle norme di legge.
In primo luogo, la policy sul trattamento dei dati va comunicata al dipendente con specifica informativa, dettagliando modalità e finalità dell’attività di raccolta e conservazione dei dati. Ci sono poi regole precise da seguire nel trattamento e conservazione dei dati, che devono sempre uniformarsi al principio di correttezza e non possono prevedere attività di controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore.
Altre violazioni: configurazione del sistema di posta elettronica in modo da conservare copia della corrispondenza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per un tempo non proporzionato (anni): dopo la cessazione del rapporto gli account di posta devono essere rimossi, previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici per informare i terzi e fornire loro indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento.
Non è conforme ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza la conservazione per anni su server aziendali sia dei dati esterni che dei contenuti delle comunicazioni elettroniche.
In generale, le norme sul controllo a distanza, anche dopo le modifiche del Jobs Act, contenute nell’articolo 23 del decreto legislativo 151/2015, non consentono di effettuare attività idonee a realizzare (anche indirettamente) il monitoraggio massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore.
Il datore di lavoro è sempre tenuto a salvaguardare la libertà e la dignità del lavoratore e, in applicazione dei principi di liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali, informare in modo chiaro e dettagliato circa le consentite modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l’eventuale effettuazione di controlli anche su base individuale.
La disciplina di settore in materia di controlli a distanza, inoltre, non consente di effettuare attività idonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore.
Il Garante considera illecita anche la mancata disattivazione della mail aziendale dopo la fine del rapporto di lavoro e l'eccessiva durata del periodo di conservazione sui server aziendali dei dati e dei contenuti delle comunicazioni elettroniche intrattenute dal dipendente.
I lavoratori, poi, devono essere sempre informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e delle eventuali verifiche da parte del lavoro da server remoti.
Che cos'è la direttiva Bolkestein
Approvata nel 2006 e recepita nel 2010, continua a far discutere da molti anni. Tra i punti più contestati c'è l'obbligo di rimessa al bando per alcune concessioni pubbliche. Ma il decreto milleproroghe ha risparmiato gli ambulanti, rinviando la scadenza per la gara al 31 dicembre 2018. Le proteste degli ambulanti e dei tassisti, sono dovute alla direttiva europea Bolkestein, che prevede la rinegoziazione delle licenze.
La direttiva Bolkestein è un atto approvato dalla Commissione europea nel 2006. Prende il nome da Frits Bolkestein, allora commissario per la concorrenza e il mercato interno. L'obiettivo della direttiva è favorire la libera circolazione dei servizi e l'abbattimento delle barriere tra i vari Paesi.
Le proteste degli ambulanti riguardano solo uno dei punti della direttiva e del suo provvedimento di recepimento, quello che rigiuarda l'obbligo di messa al bando delle concessioni in scadenza di spazi pubblici e beni demaniali. Già negli anni scorsi, ad esempio, contro la direttiva Bolkestein si erano scagliati i titolari di concessioni delle spiagge italiane. Di norma infatti molte concessioni venivano rinnovate a scadenza con un accordo diretto pubblico-privato, senza delle vere e proprie gare a cui avessero accesso anche altri operatori. Dopo la recente sentenza dela Corte di Giustizia, che ha sanzionato la pratica del rinnovo automatico delle concessioni, il governo ha deciso di intervenire con un disegno di legge delega approvato dal consiglio dei ministri alla fine di gennaio per il “riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo per favorire, nel rispetto della normativa europea, lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-ricreativa”.
All'origine della protesta degli ambulanti c'è a grandi linee lo stesso principio. La direttiva Bolkestein prevede che siano messe a bando molte concessioni pubbliche. Tra queste anche quelle dei commercianti da strada. Il decreto milleproroghe proroga di fatto le concessioni in essere e in scadenza entro luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018, quando si prevede che queste siano rimesse nuovamente a bando. Quelle in scadenza o già scadute vengono quindi estese fino alla fine dell'anno prossimo, ma entro quel termine gli Enti locali dovranno attrezzarsi - così prescrive la norma - per rimettere a bando le stesse concessioni. Se da un lato quindi c'è un rinvio, dall'altro il governo mette nero su bianco un termine per il rilascio delle nuove concessioni. Ad oggi gli ambulanti chiedono che il governo intervenga direttamente per escludere completamente la categoria dall'obbligo di messa al bando delle concessioni pubbliche che sta alla base della direttiva. Non un rinvio, ma un'esclusione totale della categoria dal perimetro di applicazione della Bolkestein.
Come funziona Semplifica le procedure amministrative e burocratiche per esercitare temporaneamente un'attività all'interno di un Paese Ue e mira a evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità. Ovvero: un venditore ambulante tedesco che vuole trasferirsi temporaneamente in Italia deve avere gli stessi diritti di un ambulante italiano che presta i suoi servizi a casa sua. E viceversa. Per raggiungere questi obiettivi propone la creazione di sportelli unici dove i prestatori di servizi possano portare a termine tutte le formalità necessarie, espletare le procedure anche via internet evitando requisiti burocratici 'inutili', autorizzazioni discriminatorie e discriminazioni basate sulla nazionalità. In virtù dell'articolo 12 della direttiva, gli ambulanti italiani parteciperanno ai bandi per il rinnovo delle licenze insieme, almeno in via teorica, ai 'colleghi' di tutta Europa.
Perché protestano i tassisti? A scatenare la serie di proteste è il decreto Milleproroghe che sospende per un altro anno l'efficacia di una serie di misure che regolamentano il servizio di Ncc (noleggio con conducente) e Uber.
Emendamento Lanzillotta e slittamento decreto - Lo slittamento al 31 dicembre prossimo del termine per il decreto del Ministero dei Trasporti volto a contrastare le pratiche di servizio abusivo di taxi e di noleggio con conducente non piace ovviamente alla categoria.
Ma, a scatenare la protesta, è stato soprattutto un emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, a prima firma della senatrice del Pd Linda Lanzillotta. Tale emendamento prevede la sospensione di una serie di disposizioni che, secondo i tassisti, sono necessarie per mettere ordine tra le offerte alternative a quelle di categoria.
Eccole nel dettaglio:
Obbligo di ritorno nella “rimessa”: i noleggiatori con conducente, dopo aver accompagnato il cliente, devono tornare nella rimessa, come prevede la legge quadro del 1992.
Prenotazione: deve avvenire obbligatoriamente "presso la rimessa”, quindi divieto di stazionamento sul suolo pubblico.
Rimessa: la sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, che deve mettere comunque a disposizione una sede, una rimessa o un pontile di attracco.
Posteggio: le auto a noleggio con conducente non possono sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni dove sia esercitato il servizio di taxi.
La corsa: l'inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire nel garage situato nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stesso, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
“Foglio di servizio”: i conducenti sono obbligati a compilare e tenere un "foglio di servizio" completo di una serie di dati tra cui il timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.
Sanzioni: in caso di violazione sono poi previste una serie di sanzioni tra cui la sospensione o la cancellazione della licenza.
L'arrivo di Uber - Ma la diatriba tra taxi e i Ncc risale a diverso tempo prima e si è inasprita con l'arrivo di Uber e l'introduzione dello smartphone. La società californiana ha infatti realizzato un business sulla possibilità di prenotare un’auto tramite app, mentre i tassisti si appellano alla legge quadro del 1992 che a loro giudizio non verrebbe rispettata e mettendo così gli Ncc in concorrenza diretta rispetto al servizio dei taxi.
Differenze tra taxi e Ncc - I taxi sono un servizio pubblico e hanno obblighi di garanzia del servizio offerto, tariffe regolamentate e una licenza per poter operare. Il servizio Ncc è invece un servizio a prenotazione che non ha alcun obbligo di garanzia, è soggetto alle regole del mercato e deve dotarsi di un'autorizzazione del Comune per poter esercitare.
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