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giovedì 14 settembre 2017

Infortunio sul lavoro in itinere: il risarcimento



L’infortunio sul lavoro è un incidente che avviene in occasione dell’attività lavorativa che va ben oltre il concetto di durante l’orario di lavoro o sul posto di lavoro, in quanto in esso vengono ricomprese tutte quelle situazioni anche ambientali, nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti e quindi di infortunio.

L’infortunio in itinere è quello che subisce il lavoratore nel tragitto che deve percorrere necessariamente per recarsi sul luogo del lavoro e viene ricompreso nella copertura assicurativa fornita dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, gestita dall’INAIL. In particolare l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il tragitto che collega due luoghi di lavoro o, se non esiste mensa aziendale, nel percorso di andata e ritorno a quello di consumazione abituale dei pasti.

In via del tutto esemplificativa, per normale percorso deve intendersi quello più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa nonché quello perimetrato entro un ragionevole arco temporale. La tutela risarcitoria prevista per tale tipologia di danno, potrà comunque essere invocata dal lavoratore qualora si verifichino circostanze atte oggettivamente ad impedire a quest'ultimo di seguire il normale tragitto e che lo costringano ad un percorso alternativo. Basti pensare al riguardo alle ipotesi di interruzione o deviazione di percorso effettuate su ordine del datore di lavoro o dovute a forza maggiore.

Chiarificatore sul punto è stato inoltre l'intervento della Cassazione, la quale ha in più occasioni sancito la possibilità di utilizzo del mezzo di trasporto privato:

a) In totale assenza di mezzi pubblici;

b) In presenza mezzi pubblici che non consentano il puntuale raggiungimento del luogo di lavoro;

c) In caso di eccessivo disagio procurato dallo stato in cui versano i mezzi pubblici presenti sulla zona interessata.

L’INAIL ha definito la qualificazione degli infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, nello specifico riguardo gli eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta. Sono meritevoli di tutela e quindi rimborsate le ipotesi occorse nell’arco temporale che va dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione. Sussiste occasione di lavoro e quindi infortunio in itinere per gli eventi occorsi al lavoratore durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa.

Quindi tre elementi che lo caratterizzano:

la lesione

la causa violenta

l’occasione di lavoro.

Niente risarcimento per l’infortunio in itinere subito dal lavoratore che per recarsi a lavoro ha usato la propria automobile, se non era necessaria considerata la brevità del tragitto casa-lavoro, da poter percorrere anche a piedi. Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione.

L’assicurazione non copre l’evento lesivo se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto casa-lavoro o delle deviazioni che non sono necessarie (a meno che non siano dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti).

L’assicurazione INAIL opera anche nel caso di infortunio in itinere che avviene utilizzando il mezzo di trasporto privato, purché sia necessario. La Cassazione ha rigettato il ricorso contro l’INAIL presentato da un metalmeccanico infortunatosi in macchina, poco prima dell’orario di inizio dell’attività lavorativa, nel tragitto casa-lavoro, nonostante abitasse a meno di un chilometro dallo stabilimento.

Secondo i giudici, infatti, non è possibile concedere il risarcimento al lavoratore per l’infortunio in itinere se l’uso della propria auto non era indispensabile, considerando anche che il modo normale e più sicuro per spostarsi è l’uso dei mezzi pubblici e, laddove possibile, anche delle proprie gambe.

«Deve rilevarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 (applicabile nella fattispecie ratione temporis) l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula:

la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;

la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;

la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.»

Infine il recente sviluppo giurisprudenziale, allargando le maglie delle fattispecie analizzata, ha ricompreso nell'infortunio in itinere sia l'ipotesi di lesioni conseguenti ad una rapina subita dal lavoratore durante il percorso casa-lavoro, sia i casi di infortunio avvenuti durante il cammino a piedi o addirittura durante il trasporto su mezzi pubblici ovvero incidenti che si verificano in occasione di anomale interruzioni e/o deviazioni del nomale tragitto casa-lavoro.

Chi paga le spese visite mediche?

Il lavoratore assente dal lavoro per infortunio causata da incidente, è tutelato dall’INAIL anche per la copertura di esami diagnostici e le terapie riabilitative, in quanto le spese mediche sono completamente pagate dall'istituto, se preventivamente prescritte o autorizzate dall’INAIL. Per il lavoratore, inoltre, per tutta la durata dell’erogazione dell’indennità INAIL per infortunio o malattia professionale INAIL 2015, se di durata temporanea, è prevista l’esenzione ticket sanitario per esami e analisi prescritti dall’INAIL o dal medico curante.

Successivamente, per i casi in cui al lavoratore viene riconosciuta l’inabilità permanente o danno biologico, ha il diritto all'esenzione ticket parziale riferita alla patologia specifica, da richiedere alla ASL competente, producendo la documentazione INAIL che attesti i postumi riconosciuti.


lunedì 27 febbraio 2017

CIG straordinaria, come fare domanda



L'imprenditore che intende richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria , direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale, deve:

attivare preventivamente la procedura di consultazione sindacale;

inviare la richiesta al Ministero del Lavoro sul mod. CIGS-SOLID 1;

a fronte dell'emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione dell'intervento straordinario, inviare all' INPS il mod. IG15/STR SR 40. .Dal 1° marzo 2017 in vigore le nuove modalità di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: come funziona il sistema di CIGS con ticket.

A differenza delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), previste per riduzioni/sospensioni dell'attività lavorativa dovute a eventi temporanei e transitori, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi crisi o per consentire alle aziende di affrontare processi di ristrutturazione/riorganizzazione.

L'intervento della CIGS può essere richiesto per:

ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;

crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;

procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni), fino al 31.12.2015 e solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con il Messaggio n. 738/2017 l’INPS chiarisce l’obbligo dell’utilizzo del ticket per le domande di integrazione salariale straordinaria, facendo seguito alla circolare n. 9/2017, nella quale al paragrafo 7.3 veniva prevista l’estensione del Sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni agli eventi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a partire dal secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare stessa (gennaio 2017).

Dunque, a partire dal 1° marzo 2017, il Sistema di Gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket sarà esteso alle domande di CIG Straordinaria: per gli eventi di CIGS che avranno inizio a partire da tale mese le imprese saranno tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema di CIGS con ticket.

Nel Messaggio INPS si legge in particolare che:

“A seguito dei decreti ministeriali di concessione, per tutte le istanze di CIGS che le Aziende presenteranno all’INPS mediante MOD cod. SR40 (IG15) a partire dalla predetta data del 01/03/2017 e con decorrenza non antecedente alla stessa, sarà obbligatorio associare un ticket UNIEMENS.
Sarà inoltre obbligatoria l’esposizione con ticket su UNIEMENS anche degli eventi CIGS per periodi dal 1.3.2017 richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma non ancora concessi tramite decreto ministeriale”.

L’INPS comunica di aver messo a disposizione delle aziende, sull’applicazione online per l’invio delle domande compilate con Digiweb, la nuova funzione “TICKET” dalla quale sarà possibile creare il ticket da associare alla domanda di CIG Straordinaria già inviata (MOD cod. SR40 – IG15), in alternativa alla generazione direttamente su UNIEMENS.

Diversamente dalla procedura per la domanda di CIG Ordinaria, l’associazione del ticket per la CIG Straordinaria non sarà contestuale all’invio della domanda, ma bisognerà prima inviare la domanda con le modalità tradizionali e successivamente creare ed associare il ticket da utilizzare anche sugli UNIEMENS per contrassegnare gli eventi di CIG Straordinaria. In assenza di ticket associato alla domanda, le sedi INPS non potranno prendere in carico le domande di CIG Straordinaria.
L'azienda che richiede l'intervento della CIGS deve innanzitutto inviare una comunicazione alle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) se presenti ovvero alle OO.SS. (Organizzazioni sindacali territoriali).

Successivamente, entro 3 giorni dalla predetta comunicazione, l'imprenditore o gli organismi rappresentativi dei lavoratori, saranno tenuti ad inoltrare domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente ufficio regionale, nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, se l'intervento riguarda unità aziendali ubicate in una sola regione; o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se l'intervento riguarda unità aziendali ubicate in più regioni.

Oggetto dell'esame congiunto sarà il programma che l'impresa intende attuare, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

la durata;

il numero dei lavoratori interessati alla sospensione;

le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;

i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere (Sentenza Cassazione del 11/5/2000, n.302);
le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione, laddove l'impresa in caso di mancata adozione di meccanismi di rotazione, sarà tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative.

Detta procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, dovrà concludersi entro:
10 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, per le aziende fino a 50 dipendenti;

25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, per le aziende con oltre 50 dipendenti.

La domanda
Per la concessione dei trattamenti CIGS a favore delle imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale è predisposto un nuovo modello, denominato CIGS/SOLID-1, valido per tutte le domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Il modello, CIGS/SOLID-1 comprende:

la domanda,

il programma di intervento

la scheda relativa alla causale invocata

Il modello dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, pena l'improcedibilità della domanda, e presentato o inviato in tre copie, di cui una in bollo, alla Direzione provinciale del lavoro.

A tal fine dovrà essere altresì allegata la copia del:
verbale di esame congiunto
parere motivato delle regioni nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Nel momento in cui l'ufficio ministeriale è in possesso di tutta la documentazione indicata, potrà aver luogo il procedimento per l'intervento di integrazione salariale, laddove la carenza dei necessari elementi cognitivi, o la scarsa chiarezza degli stessi, daranno luogo alle motivate esigenze istruttorie, ed alla sospensione dei termini di conclusione del procedimento.

L' invio della domanda di intervento CIGS potrà avvenire soltanto in forma cartacea, e se non presentata direttamente, dovrà essere inviata con raccomandata A/R.

Si precisa che, ai fini del computo dei termini di conclusione del procedimento, farà fede la data di ricezione dell'istanza da parte della Divisione XI, a condizione che la stessa risulti, al momento del suo esame in fase istruttoria, completa della documentazione richiesta.

Ciascuna richiesta di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è riferita ad un periodo massimo pari a 12 mesi, essa dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta ed inviata, entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, alla Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. Detto termine di presentazione della domanda verrà applicato anche alle domande di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la domanda dovrà essere contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del lavoro, anche al Servizio ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento stesso.

Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga in ritardo, l'eventuale trattamento CIGS decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa (art.7, comma 2, Legge 164/75), tranne che per le aziende soggette ad amministrazione straordinaria e procedure concorsuali. Qualora l' omessa o tardiva presentazione, della domanda di CIGS arrechi danno ai lavoratori dipendenti a causa della perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore sarà tenuto a corrispondere agli stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Termini di concessione della CIGS
Il decreto di concessione dell'intervento della Cassa Integrazione guadagni Straordinaria (CIGS) adottato dal Ministero del Lavoro ha validità annuale. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, la validità è limitata a 6 mesi; per il secondo semestre dei primi 12 mesi di intervento e per gli eventuali periodi annuali , il trattamento è concesso subordinatamente all'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolare attuazione del programma da parte dell'azienda.

I termini di emanazione del decreto di concessione sono:

30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Divisione XI per:
crisi aziendale;

primo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, che viene concesso senza acquisire la verifica ispettiva;

fallimento; concordato preventivo "cessio bonorum"; liquidazione coatta amministrativa;

amministrazione straordinaria con o senza prosecuzione dell'esercizio di impresa;
contratto di solidarietà;

secondo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, laddove in tal caso occorrerà acquisire la relazione sugli esiti degli accertamenti del competente organo ispettivo in ordine all'effettivo inizio della realizzazione del programma predisposto dall'impresa.
60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Divisione XI per i periodi successivi ai primi 12 mesi di intervento CIGS, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, laddove in tale caso, occorrerà tener conto dei termini utili per consentire al Servizio ispezione di verificare la regolare attuazione del programma.

Per quanto riguarda i programmi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione aziendale riferiti alle imprese con più di 1000 dipendenti, aventi unità aziendali ubicate in due o più regioni, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, verrà concesso entro i seguenti termini:

60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Divisione XI relativa al primo semestre, laddove la stessa Divisione, ricevuta la domanda procederà all'iter istruttorio, redigendo una relazione tecnica, illustrativa del programma predisposto dall'azienda, da trasmettersi al Comitato Tecnico ai fini della formulazione del parere sul programma stesso.

30 giorni dalla data di ricezione della relazione ispettiva da parte della Divisione XI relativamente alla concessione del secondo semestre dei 12 mesi di intervento, o 60 giorni se il predetto ufficio ritenga necessario sottoporre la situazione al vaglio del comitato tecnico.

90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Divisione XI, della domanda relativa ai periodi successivi ai primi 12 mesi di intervento CIGS.

Si precisa che in tal caso la relazione ispettiva è obbligatoria e i suoi esiti dovranno essere comunicati al Comitato Tecnico, affinché esprima nuovamente, o confermi, il parere precedentemente espresso.

venerdì 11 novembre 2016

Disoccupati, arriva il bonus da mille a 5mila euro, come si ottiene



Al via da novembre l'assegno anti-disoccupazione. Da 1.000 fino a 5mila euro, il bonus per la ricollocazione sarà erogato dall'Anpal e sarà tanto più alto quanto più fragile è la posizione del senza lavoro, personalizzato sulla base di un 'rating', fissato con un algoritmo e condizionato al reale impegno a trovare un lavoro: niente assegno all'agenzia per l'impiego che non si impegna, niente Naspi al disoccupato che rifiuta un contratto congruo.

Il contratto di ricollocazione è uno speciale istituto destinato ai lavoratori disoccupati di lunga data che garantisce loro un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una nuova occupazione. In pratica, con il contratto di ricollocazione il lavoratore licenziato riceve l'indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata.

"Siamo pronti per fare partire già questo mese la fase sperimentale, mettendo a disposizione un primo blocco di circa 30mila assegni da offrire su tutto il territorio nazionale per poi estenderlo a tutti i richiedenti nella prima parte del 2017", ha annunciato Maurizio Del Conte, presidente della neonata Agenzia per le politiche attive per il lavoro, sottolineando come si tratti della "prima vera misura di politica attiva nazionale".

Nella fase sperimentale la scelta dei disoccupati ai quali verrà offerto il bonus avviene con metodi statistici, con un sistema ovviamente randomizzato che potrebbe suscitare qualche polemica, ma è garanzia di non discriminatorietà.

L'assegno, spendibile entro 12 mesi, va all'operatore (agenzie di impiego ecc.) che lo potrà incassare solo se colloca il disoccupato. Questi a sua volta incorre in sanzioni se rifiuta offerte di lavoro valide, dall'erosione della Naspi fino alla revoca. Il tutto con l'obiettivo di superare il concetto di sussidi passivi e favorire la ricollocazione.

Una volta a regime il sistema funzionerà così: sul sito dell'Anpal (che sarà attivato a breve e prenderà il posto di 'Cliclavoro') il disoccupato con almeno 4 mesi di Naspi effettua online la Did, dichiarazione di immediata disponibilità, e inserisce tutte le informazioni necessarie per stilare il suo profilo, dalla scolarizzazione, alle competenze, area geografica, durata disoccupazione, tra le altre. Qui un algoritmo elabora in automatico il profilo occupazionale, il profiling appunto, un indicatore di distanza dal mercato del lavoro che si riassume con un numero da 0 a 1 che gli dà diritto all'assegno di ricollocazione.

Dal 2017 la misura dovrebbe andare a regime, dove tutti i disoccupati potranno iscriversi e avere accesso alla misura effettuando la seguente procedura:

collegarsi al sito dell’Anpal;

effettuare online la dichiarazione di immediata disponibilità (DID);

compilare il form relativo con informazioni circa scolarizzazione, competenze, area geografica, durata disoccupazione e così via;

il sistema tramite un algoritmo elaborerà in automatico il profilo occupazionale, o profiling, un indicatore di distanza dal mercato del lavoro che gli dà diritto all’assegno di ricollocazione.

Per fare un esempio pratico:

0 rappresenta la minore distanza dal mondo del lavoro e quindi la più alta probabilità di trovare lavoro;

0,5 50% delle possibilità di trovare lavoro (con diritto all’assegno di 1000 euro);
1 rappresenta la maggiore difficoltà a trovare lavoro, che dà diritto ad ottenere l’assegno più alto (5mila euro).

Quindi per esempio chi segna uno 'score' di 0,5 ha il 50% delle possibilità di trovare lavoro, chi segna 1 avrà l'assegno più alto (5mila euro), chi segna 0 quello più basso (mille) e nel mezzo tutti i decimali possibili a cui corrisponde dunque una diversa entità dell'assegno entro la forchetta 1.000-5.000.

"Più alta è la distanza del disoccupato dal mercato del lavoro, più alto sarà l'assegno e quindi l'aiuto a rientrare nel mercato", commenta il giuslavorista. "Una rivoluzione culturale, un cambio di prospettiva - conclude Del Conte - una volta il futuro di chi restava senza lavoro erano gli ammortizzatori, oggi è cercare un nuovo posto di lavoro".

Settecentotrenta milioni di fondi Ue da destinare alle decontribuzioni mirate per giovani e Sud per il 2017 fino a 8mila euro. Il provvedimento, che sarà varato la prossima settimana dall'Agenzia per le politiche attive per il Lavoro che gestisce tali fondi (Anpal), colma parzialmente il mancato intervento in legge di Bilancio per il 2017 reperendo le coperture appunto nei fondi comunitari, in attesa nel 2018 di poter procedere verso un taglio strutturale del cuneo fiscale. "Un super bonus occupazionale da introdurre con un atto amministrativo dell'Agenzia - ha spiegato il presidente Anpal Maurizio Del Conte - una misura forte e selettiva per le categorie svantaggiate previste dai fondi comunitari". I fondi "sono destinati alle imprese che assumono giovani iscritti a Garanzia Giovani o lavoratori di qualunque età al Sud che siano senza lavoro da almeno sei mesi da destinare a decontribuzioni fino a 8.060 euro, come nel 2015", spiega ancora il giuslavorista.

Accusate di dopare il mercato del lavoro, le decontribuzioni sui neoassunti sono state introdotte dal governo a partire dal 2015, poi dimezzate nel 2016 per procedere con l'ultimo decalage nel prossimo anno. Ma alla fine l'intervento per il 2017 non è stato incluso nella Legge di Bilancio attualmente in discussione alla Camera: l'estensione a tutti del decalage sarebbe stata di entità troppo bassa, con il rischio di non rappresentare un incentivo attraente, una misura selettiva rischiava la bocciatura Ue configurandosi come aiuto di stato distorsivo del mercato. da qui il ricorso ai fondi Ue per assicurare continuità alle politiche del governo per il mercato del lavoro completando il triennio di decontribuzioni in vista di un taglio strutturale del cuneo nel 2018.

Il disoccupato che rifiuta congrue offerte di lavoro vedrà erodersi la Naspi e anche eventualmente la sua revoca. La dichiarazione di Immediata disponibilità per potersi avvalere dell’assegno va fatta dal disoccupato da almeno 4 mesi. Compilando una serie di dati otterrà un punteggio che vale un assegno diverso fra mille e 5mila euro.

Le cifre parlano chiaro, saranno oltre 20.000 i disoccupati non qualificati in cerca di una nuova occupazione. Sarà rivolto a questi ultimi il bonus da 5000 euro, in previsione del tempo che impiegheranno le agenzie del lavoro per la loro ricollocazione. Bisogna specificare che il bonus verrà dato per intero se il disoccupato in cerca di lavoro verrà assunto a tempo indeterminato. Viceversa, se il disoccupato verrà assunto con contratto a termine, il bonus sarà dimezzato.


venerdì 18 settembre 2015

Pensioni guida alla ricongiunzione contributi


La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta però di un provvedimento che comporta solitamente degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva complessiva e dell'importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all'altra.

Ricongiunzione nel Fondo Pensioni Dipendenti, è possibile ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti).  Fino al 30 Giugno 2010 l'operazione era gratuita; dal 1° Luglio 2010, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 122/2010, l'istituto è diventato di regola oneroso.

La procedura di ricongiunzione effettuata prevede il pagamento, di regola, di un onere a carico del richiedente. Onere che è pari al 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative interessate. Il pagamento può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza.

La ricongiunzione interessa anche i lavoratori autonomi; per tali lavoratori è tuttavia richiesto che possano far valere un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'Ago oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dall'Ago. Si ricorda, peraltro, che i lavoratori autonomi hanno anche la facoltà di ricorrere al cumulo contributivo gratuito ed ottenere una prestazione derivante dai contributi accreditati nel fondo lavoratori dipendenti e da quelli accreditati in qualità di lavoratori autonomi. I contributi presenti nella gestione separata non possono essere invece ricongiunti.

Sono stati ammessi alla ricongiunzione solo nel 1990 anche i liberi professionisti, e possono pertanto attivare la ricongiunzione sia in uscita dalle Casse, sia in entrata verso le Casse. In tali casi tuttavia i lavoratori dovranno sostenere interamente l'onere del provvedimento.

La domanda di ricongiunzione va presentata dall'assicurato alla sede competente dell'istituto, ente, cassa, fondo o gestione previdenziale in cui si intente ricongiungere i diversi periodi contributivi. La facoltà di ricongiunzione normalmente può essere esercitato solo una volta; è ammessa una seconda possibilità di ricongiunzione soltanto se sono passati almeno 10 anni dalla prima richiesta, nonché al momento del pensionamento solo nella stessa gestione in cui è stata effettuata la prima ricongiunzione.

Lo strumento della ricongiunzione INPS è applicabile ai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto. Per fare domanda di ricongiunzione il lavoratore deve aver maturato contributi in almeno due diverse forme previdenziali senza averli già utilizzati per liquidare la pensione. L’istanza si trasmette online alla sede competente dell’Istituto, ente, cassa, fondo o gestione presso cui si intende trasferire i periodi contributivi.

Di norma il pagamento avviene utilizzando i bollettini MAV da versare presso sportello bancario senza costi aggiuntivi o uffici postali pagando la commissione postale. I bollettini possono essere acquisiti: dall’INPS, che li invia insieme al provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione; online dal sito INPS (www.inps.it > Portale dei Pagamenti > riscatti ricongiunzioni e rendite) con codice PIN; dal contact center INPS al numero 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento. Indicando codice fiscale  e numero pratica, il pagamento può avvenire anche presso:
tabaccherie del circuito Reti Amiche;

sportelli bancari di Unicredit o il suo sito internet;

Sito INPS (www.inps.it > Portale dei Pagamenti > riscatti ricongiunzioni e rendite) con carta di credito o tramite contact center.

Si paga in unica soluzione, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento dell’INPS o a rate, con maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente. L’importo totale della ricongiunzione deve essere suddiviso in rate mensili consecutive, d’importo unitario non inferiore a 27 euro. Le prime tre da versare in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione da parte dell’INPS. Se i termini non vengono rispettati l’INPS considera l’omissione come rinuncia alla ricongiunzione.

In caso di versamento rateale, se non sono pagate due rate consecutive, in pendenza di rateazione, viene annullata l’operazione di ricongiunzione, con rimborso di quanto versato. Si potrà riproporre una nuova domanda dopo 10 anni o al momento del pensionamento.

martedì 14 aprile 2015

Infortunio sul lavoro Inail: procedura, retribuzione e quesiti



L’infortunio sul lavoro INAIL 2015 è un incidente che avviene in occasione dell’attività lavorativa che va ben oltre il concetto di durante l’orario di lavoro o sul posto di lavoro, in quanto in esso vengono ricomprese tutte quelle situazioni anche ambientali, nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti e quindi di infortunio.

Cos'è e come funziona l'infortunio Inail?
L’infortunio sul lavoro INAIL 2015 è coperto dall'assicurazione obbligatoria che prevede risarcimento, retribuzione indennità sostitutiva in caso di incidente violento dal quale derivi la morte e l’inabilità permanente o assoluta del lavoratore.

Nel concetto di infortunio sul lavoro INAIL, oltre a far rientrare gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all'integrità psico fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus,  l’INAIL ricomprende anche tutti gli eventi che possono minare la salute del lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, quindi durante l’orario di lavoro e sul posto di lavoro ma anche gli eventi con rapporto indiretto di causa effetto, tra l’incidente che causa l’infortunio e l’attività lavorativa svolta.

Per cui l’INAIL copre tutti gli infortuni sul lavoro del lavoratore anche se direttamente causati dal lavoratore stesso per negligenza, imprudenza o imperizia ed estende la copertura assicurativa anche agli incidenti che il lavoratore potrebbe avere durante il normale tragitto di andata e ritorno tra casa e posto di lavoro, il cd. in itinere.

Cosa fare se il lavoratore si infortuna sul posto di lavoro?
Cosa deve fare il datore di lavoro e il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro:

1.Il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro deve comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro che deve inviarlo subito al Pronto Soccorso.

2.Il pronto soccorso a seguito della visita medica rilascia il primo certificato medico che deve essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro.

3.Il datore di lavoro deve obbligatoriamente presentare per via telematica il nuovo modello denuncia infortunio sul lavoro INAIL, nel caso in cui i giorni di prognosi dovessero superare i 3 giorni oltre la giornata in cui si è verificato l’incidente.

4.Una volta presentata la denuncia infortunio INAIL online, il lavoratore infortunato, due o tre giorni prima della scadenza della prognosi indicata sul certificato medico del pronto soccorso, deve recarsi alla visita medica presso gli ambulatori INAIL.

5.A seguito della visita medica INAIL, l’istituto provvede a:

◦fissare un nuovo appuntamento in caso di continuazione della temporanea e un certificato medico INAIL infortunio sul lavoro da consegnare al datore di lavoro;

◦chiudere l’infortunio temporaneo con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.

Si ricorda che, la mancata denuncia infortunio INAIL da parte del datore di lavoro entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico o in caso di ritardata presentazione, viene sanzionato con una multa amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 sia da parte dell’Inail che dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tale sanzione, è prevista anche nel caso in cui il datore di lavoro non indichi o ometta completamente o parzialmente il codice fiscale del lavoratore nel modello di denuncia Inail, in tal caso l’ammontare della sanzione amministrativa è stabilito dall’art. 16, legge n. 251/1982.

Se l’infortunio invece è a carico di un lavoratore autonomo del settore artigianato o del settore dell’agricoltura non è prevista alcuna sanzione amministrativa per l’omessa o ritardata denuncia all’Inail, ma vi è la perdita del diritto all'indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.

Incidente in itinere 2015 quando è risarcito?
L’infortunio sul lavoro incidente itinere Inail, è la tutela dei lavoratori che subiscono infortuni durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

L’INAIL copre quindi l'infortunio in itinere anche se l’incidente occorso al lavoratore si verifica quando durante il normale percorso per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

L’infortunio sul lavoro in itinere è risarcito per qualsiasi incidente avuto dal lavoratore durante il normale tragitto a prescindere dal mezzo di trasporto pubblico utilizzato, quindi anche in treno, a piedi, in autobus, taxi a patto che siano appurate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Incidente in itinere occorso al lavoratore durante il tragitto normale tra casa e lavoro con il mezzo privato: auto, moto o bicicletta, è coperto dall’assicurazione, solo se tale uso è considerato per forza necessario ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa come ad esempio:

•se l’auto o il motorino sono stati forniti dal datore di lavoro per esigenze lavorative

•se il posto di lavoro non può essere raggiunto con i mezzi pubblici

•se il posto di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici ma i loro orari non consentono di arrivare in tempo al turno di lavoro

•se i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe

•se i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato

•se la distanza della fermata più vicina è molto lunga da percorrere a piedi.

Importante: l’infortunio sul lavoro in itinere causato dal consumo di alcool, droga e di psicofarmaci, non è indennizzabile dall’INAIL come la mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Per quanti giorni il datore di lavoro paga l’infortunio?
Chi paga l’infortunio sul lavoro e per quanti giorni? L’infortunio sul lavoro è pagato per i primi 4 giorni di assenza del lavoratore infortunato, dal datore di lavoro e comprendono la giornata in cui è avvenuto l’infortunio che è considerato giornata di lavoro a tutti gli effetti e quindi è pagata al 100% della retribuzione giornaliera spettante al lavoratore e i successivi 3 giorni, chiamati periodo di carenza che sono pagati invece al 60% della retribuzione.

Durante il periodo di carenza, ovvero, dal 2° al 4° giorno compresi, il datore di lavoro è obbligato per legge a corrispondere al lavoratore infortunato, le seguenti percentuali della retribuzione media giornaliera utilizzata dall’INAIL per il calcolo dell’indennità:

•100% per il giorno dell’infortunio

•60% dal 2° al 4° giorno compresi i sabati e le domeniche.


Indennizzo INAIL retribuzione e pagamento:
L’indennizzo infortunio sul lavoro è pagato dall’INAIL, dal 5° giorno in poi e per tutto il periodo di assenza dal lavoro per infortunio e spetta la suddetta percentuale di retribuzione:

•al 60% della retribuzione fino al 90° giorno

•al 75% della retribuzione dal 91°giorno e fino alla completa guarigione del lavoratore infortunato.

L’indennizzo INAIL per infortunio sul lavoro, è pagata per tutti i giorni, compresi i festivi che cadono le periodo di astensione dal lavoro. Tale indennità non è però cumulabile con l’indennità di malattia INPS e quindi Infortunio sul lavoro non è soggetto agli orari visite fiscali, indennità economica sanatoriale, cassa integrazione guadagni mentre è cumulabile con l’assegno per congedo matrimoniale, che è erogato sulla differenza tra la retribuzione spettante nello stesso periodo e l’integrazione INAIL e l’assegno per il nucleo familiare che spetta sia per i giorni di carenza e fino a un massimo di 3 mesi.

Il pagamento dell’indennità INAIL per infortunio sul lavoro, viene immediatamente erogata sulla prima busta paga spettante al lavoratore, in quanto è anticipata dal datore di lavoro in base a quanto stabilito dall’articolo 70 T.U. 1124/65 ma nel caso in cui l’azienda o il datore di lavoro non si avvalga di questa facoltà, è la stessa Inail ad erogare direttamente la temporanea assenza del lavoratore infortunato.

Dal momento che l’infortunio sul lavoro INAIL è indennizzabile dall’istituto senza alcun limite di durata, ovvero, l’INAIL paga l’indennità per tutto il periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore deve prestare però molta attenzione alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto di lavoro, stabilite dai vari CCNL di riferimento che in genere sono di 180 giorni.

Tabella danno biologico 2015:
Una novità importante circa il danno biologico derivato dall'infortunio sul lavoro, è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 che ha previsto con il comma 78 dell’articolo unico, uno stanziamento di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, per l’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’INAIL per danno biologico, in attesa che venga introdotto un meccanismo di rivalutazione automatico. Tale provvedimento, andrebbe quindi a portare una rivalutazione di circa il 7-8% della retribuzione degli assicurati.

Ma cos'è il danno biologico INAIL? Innanzitutto bisogna dire, che per l’infortunio sul lavoro che causa una inabilità permanente del lavoratore, occorre fare una distinzione tra gli incidenti avvenuti prima o dopo il 2000, in quanto la normativa è stata modificata:

•infortuni sul lavoro permanenti avuti prima del 25 luglio 2000: le disposizioni da applicare sono quelle del regime del Testo Unico 1124/65 che prevede l’erogazione di una rendita diretta per i casi di inabilità permanente pari o superiore all’11%.

•infortuni sul lavoro permanenti avuti dopo il 25 luglio 2000: la regola da applicare è quella stabilita dal Dlgs. 38/2000 che ha introdotto la tutela del danno biologico, ovvero, un’indennità in denaro per gli incidenti sul lavoro che hanno causato nel lavoratore, menomazioni di grado compreso tra 6% e 15% e di una rendita diretta per i casi di grado pari o superiore al 16%.

Nello specifico, l’infortunio sul lavoro con danno biologico è pagato dall’INAIL con una somma in denaro per gli incidenti che hanno causato menomazioni sul corpo del lavoratore. Tali menomazioni, calcolate in percentuali di danno biologico compreso tra il 6% e il 15%, sono elencate in specifiche tabelle INAIL che riportano le valutazioni del danno biologico per le menomazioni elencate e organizzate secondo criteri specifici, ovvero, distinti per tipologia ad esempio: valutazione danno biologico apparato cardio-circolatorio, danno biologico cicatrici e dermopatie, danno biologico dell’apparato digerente ecc.. La descrizione della menomazione e il valore del danno biologico si trovano nella tabella INAIL infortunio sul lavoro con danno biologico.

Il lavoratore infortunato, inoltre, entro 10 anni dall’incidente sul lavoro può presentare domanda di aggravamento del danno biologico. Tale istanza però, può essere fatta una sola volta entro i 10 anni dall’incidente o dall’erogazione della rendita. La domanda di aggravamento della rendita, invece, può essere presentata una volta all’anno per i primi 4 anni, dopodiché al 7° e al 10° anno dalla decorrenza della rendita.

Chi paga le spese visite mediche?
Chi paga le spese mediche in caso di infortunio sul lavoro? Il lavoratore assente dal lavoro per infortunio causata da incidente, è tutelato dall’INAIL anche per la copertura di esami diagnostici e le terapie riabilitative, in quanto le spese mediche sono completamente pagate dall'istituto, se preventivamente prescritte o autorizzate dall’Inail. Per il lavoratore, inoltre, per tutta la durata dell’erogazione dell’indennità INAIL per infortunio o malattia professionale INAIL 2015, se di durata temporanea, è prevista l’esenzione ticket sanitario per esami e analisi prescritti dall’Inail o dal medico curante.

Successivamente, per i casi in cui al lavoratore viene riconosciuta l’inabilità permanente o danno biologico, ha il diritto all'esenzione ticket parziale riferita alla patologia specifica, da richiedere alla ASL competente, producendo la documentazione Inail che attesti i postumi riconosciuti.





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