lunedì 10 aprile 2017

Cedolino pensione: funzioni INPS



Il servizio permette di consultare il cedolino della pensione, verificare l'importo dei trattamenti liquidati dall'INPS ogni mese, conoscere le ragioni per cui tale importo può variare, accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati.

L'Inps offre a tutti i pensionati che intendono verificare mensilmente l'inporto dei trattamenti pensionistici, un nuovo servizio garantito tramite il proprio portale istituzionale, che consente la consultazione del cedolino pensioni e l'ottenimento di altri servizi collegati.

E’ anche possibile cliccare dal menu di destra in home page, che elenca le varie categorie di utenti, scegliendo “pensionati“. A questo punto si arriva a una pagina con tutte le schede relative alle varie prestazioni che interessano i pensionati.

Si clicca su “Prestazioni e servizi” e si naviga (in basso c’è una barra per proseguire all’interno delle pagine), fino a quando non si raggiunge la scheda sul cedolino pensione. Questo metodo di navigazione prevede più passaggi ma ha il vantaggio di consentire una panoramica di tutte le prestazioni e servizi online dedicati ai pensionati.

Partendo invece dal pulsante Trova il servizio, si arriva su una pagina dalla quale selezionare l’icona pensionati (una volta selezionata, da azzurra diventa blu) e da qui “I temi di tuo interesse“. Appare un elenco filtrato di servizi, all’interno del quale bisogna selezionare la voce pensioni e poi cliccare sul bottone in basso “Trova prestazioni e servizi“. La pagina che risulta elenca tutti i servizi trovati, con le relative schede di presentazione.

Altra opzione: si parte dal pulsante “Tutti i servizi” presente nella barra della parte bassa della home page. Si arriva su una pagina che consente di proseguire la navigazione guidata per tipologia di utente o per tema, oppure di inserire il testo libero nello spazio  dedicato alla query (si digiterà cedolino pensione), o ancora di selezionare la lettera dell’alfabeto corrispondente al servizio (in questo caso, la c). A questo punto si sceglie se entrare nel servizio relativo al cedolino pensione dipendenti pubblici, dipendenti privati, o ai servizi collegati.

Tutti i percorsi sopra descritti portano alla pagina da cui bisogna effettuare l’accesso tramite credenziali. Una volta all’interno, si naviga selezionando le varie domande a cui si vuole dare una risposta (ad esempio: vuoi consultare gli ultimi due cedolini?). Le funzionalità a disposizione:

Cedolino pensione
Ultimo cedolino
Confronta cedolini
Visualizza cedolini
Visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08)
Elenco deleghe sindacali
Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici
Comunicazioni
Dettaglio recapiti
Modifica dati personali
Riepilogo dati anagrafici
Riepilogo dati anagrafici e di pagamento
Informazioni Posta Elettronica Certificata
Visualizzazione e modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti
Recupero Certificazione Unica
Stampa Certificazione Unica

Fra i servizi collegati:

Certificato di pensione: riporta dati anagrafici del pensionato, sede INPS di competenza, categoria, numero di certificato, eventuale tutore o rappresentante legale;

Modello OBIS/M: viene consegnato ogni anno al pensionato, riassume le informazioni sulla pensione (rivalutazione, importi mensili lordi e netti, tredicesima, ritenute, detrazioni, eventuali quote associative, contributo di solidarietà, trattenute);Variazione istituto di credito: il pensionato può comunicare all’INPS, in qualsiasi momento, eventuali variazioni relative al conto su cui desidera ricevere l’accredito della pensione.

Il servizio online consente di scaricare i moduli per comunicare la variazione (AP03 o AP04), che bisognerà poi far timbrare dal nuovo ufficio pagatore, scansionare e caricare il modulo, confermare l’invio della domanda, scaricare la ricevuta e stampare la domanda di variazione.





sabato 8 aprile 2017

Contratto di sviluppo le regole per accedere alle agevolazioni



Il Contratto di sviluppo, operativo dal 2011, è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

Il Decreto del Ministero del sviluppo economico dell’8 novembre 2016 ha apportato alcune modifiche alle procedure. Due le novità più importanti:

Fast Track: la riduzione dei tempi necessari per ottenere le agevolazioni. Avvio del programma di sviluppo entro 6 mesi dalla determina, completamento del programma di investimenti entro 36 mesi.

Accordo di Sviluppo: l’introduzione di una nuova procedura a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni.

I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione di:

programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.

I beneficiari delle agevolazioni sono:

il soggetto proponente, l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;

le imprese aderenti, le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma.

Il contratto di sviluppo, strumento di agevolazione a sostegno di programmi strategici e innovativi di rilevanti dimensione, si rinnova con una serie di importanti novità dirette ad assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali. La nuova disciplina si caratterizza in particolare per un iter più veloce ed una corsia preferenziale per i progetti strategici coerenti con Industria 4.0.

Quali sono le nuove regole e le caratteristiche del nuovo contratto di sviluppo? Chi può presentare la proposta di progetto?

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;

contributo in conto interessi;

contributo in conto impianti;

contributo diretto alla spesa.

Dalla data di ammissione alle agevolazioni, i programmi di sviluppo devono essere avviati entro il termine massimo di sei mesi e devono essere conclusi entro 36 mesi, fatti salvi tempi eventualmente più ristretti.

Il contratto di sviluppo è uno strumento di politica industriale a sostegno di investimenti strategici e innovativi di grandi dimensioni.

L’intervento agevolativo, operativo dal 2011, si è recentemente rinnovato, diventando una leva per la modernizzazione del tessuto industriale, in armonia e coerenza con quanto disposto dal Piano Industria 4.0.

Caratteristiche principali del contratto di sviluppo

Il contratto di sviluppo finanzia programmi nel settore industriale, turistico e per la tutela ambientale, di importo complessivo non inferiore a 20 milioni di euro oppure a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L’iniziativa imprenditoriale può essere presentata da una o più imprese italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete, e può articolarsi in uno o più progetti di investimento, e prevedere la realizzazione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro nonché di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali.

L’agevolazione consiste in un mix tra finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma dedicata disponibile sul sito di Invitalia, soggetto gestore.

Cosa è cambiato con le nuove regole?

Le novità apportate alla disciplina hanno l’obiettivo di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali, al fine di rendere il contratto di sviluppo uno strumento utile e di rapida attuazione.

Le nuove regole hanno infatti definito tempistiche più stringenti sia nella fase di realizzazione dei progetti che nella fase di valutazione.

Altra novità riguarda i programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento, a cui Invitalia darà priorità di valutazione se gli investimenti sono coerenti con il Piano Industria 4.0 o prevedono un rilevante incremento occupazionale o sono promossi da imprese straniere.

Con la nuova disciplina inoltre è stata resa più facile la partecipazione delle imprese riunite in rete.

Nell’ambito del contratto di sviluppo, è stato istituito un regime di aiuto ad hoc per il finanziamento di programmi che consentano la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti riguardanti unità locali localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno.


giovedì 6 aprile 2017

Contratto a tutele crescenti e licenziamento




 Tra le principali novità normative realizzate dalla riforma del lavoro Jobs Act, che  ha introdotto il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato detto "a tutele crescenti"

Il D.LGS 23/2015 di fatto limita l'applicazione dell'art. 18  dello Statuto dei lavoratori. Si esclude infatti  per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento”.

Il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo:
a) si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto;

b) vale anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del decreto, del contratto a tempo determinato o dell’ apprendistato in contratto a tempo indeterminato;

c) nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (il riferimento è al superamento della soglia dei 15 dipendenti).

Nei confronti del datore di lavoro imprenditore o non imprenditore trova applicazione quanto segue:

a) reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto se il lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di 15 mensilità

b) risarcimento del danno così calcolato: indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione) dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso minimo 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

c) in luogo della reintegrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il lavoratore ha facoltà di chiedere al datore di lavoro:
- un'indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale;
entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro di riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

E’ prevista una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

La misura è dimezzata nelle piccole imprese e non può superare le sei mensilità.

Esclusa l'applicazione dell'art. 7, l. n. 604/66, che introduce una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Dtl, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dalla legge n. 300/70, deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (si tratta di una condizione di procedibilità).

Annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro:
a) alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;

b) al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro; massimo 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;

c) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Il lavoratore può optare per le 15 mensilità.

E’ prevista una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele previste per i casi di licenziamento per i quali sia ancora prevista la reintegrazione.
L'importo è dimezzato nelle piccole imprese entro massimo 6 mensilità.

In caso di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal decreto in esame.

Al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi protette (articolo 2113, comma 4, c.c. e articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003), un importo - che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e non assoggettato a contribuzione previdenziale- di ammontare pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio; importo minimo 2 e massimo 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

Attenzione: la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione; ove omessa si applica la medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione COB. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato.

Il decreto contiene, infine, alcune regole di "computo" la cui applicazione viene richiamata anche in tabella.

L'art. 7 specifica che l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

L'art. 8 dispone che per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e gli importi previsti nei seguenti casi
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo/soggettivo o giusta causa privo degli estremi (art. 3, comma 1)
- licenziamento affetto da vizi formali/procedurali (art. 4)
- importo offerto in sede di conciliazione (art. 6)
sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali dei 15/60 dipendenti :
- non si applica la norma sul licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale;
l'ammontare di indennità/importi previsti è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

In caso di licenziamento collettivo ai sensi ex legge n. 223/91 intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio della reintegrazione; in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta si applica il regime indennitario.

Ai licenziamenti oggetto del decreto non si applica il rito Fornero (commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012) identificabile  in una disciplina processuale speciale per le controversie derivanti dai licenziamenti di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

La legge Fornero, infatti, definisce un rito speciale per le controversie relative all’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste dal  citato art. 18, nonché alle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Le uniche fattispecie che possono portare alla reintegra del lavoratore riguardano:

il licenziamento discriminatorio (determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o ad uno sciopero, nonché discriminazione razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali);

il licenziamento intimato durante i periodi di tutela (primo anno di matrimonio, durante la maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino, per fruizione dei congedi parentali);

il licenziamento per motivo illecito ( ex art. 1345 c.c.);

il licenziamento intimato in forma orale.

la misura del risarcimento non potrà essere inferiore ad un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.




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