sabato 31 maggio 2014
730 2014 ultimi giorni per sfruttare gli sconti del fiscali. Borse di studio e rette universitarie
Nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) possono essere inserite le somme percepite a fronte di borse di studio o dottorati di ricerca ed è possibile esenzione della somma dal pagamento delle imposte ma anche nell’indicazione fisica delle somme nel modello 730. In realtà infatti alcune borse di studio scontano la tassazione alla fonte, altre invece sono totalmente esenti dalle tasse.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n.407).
Nella dichiarazione dei redditi con il Modello 730-2014 o con il Modello Unico si possono inserire le detrazioni fiscali per le spese sanitarie e per le spese scolastiche e di istruzione sostenute dal contribuente: vediamo in questa guida tutte le informazioni utili.
Quali spese per istruzione si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi - Si possono avere detrazioni fiscali per le spese sostenute nel 2013 per corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, per i corsi universitari, master e specializzazione per l'istruzione dello stesso contribuente o dei parenti a carico.
Ci sono inoltre le detrazioni spese scolastiche per l'asilo nido e per il canone di locazione per gli studenti fuori sede, spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso con test di verifica della preparazione, ma non ce ne sono per acquisto di materiale scolastico quali libri, computer ecc..., per il trasporto, il vitto e l'alloggio, le lezioni private, i viaggi-studio all'estero.
Si possono avere detrazioni fiscali sia per le spese sostenute per scuole pubbliche che private, solo che per le seconde l'importo non può essere superiore a quello che si sarebbe speso per un corso pubblico Per le università: si può detrarre al massimo la parte di tassa di iscrizione uguale a quella della più vicina facoltà pubblica dello stesso corso di laurea o equivalente).
Come calcolare e dichiarare le detrazioni per le spese scolastiche e di istruzione - Sono detrazioni Irpef al 19% della spesa totale: se per parenti a carico, ad esempio i figli, spettano al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa, se intestato al figlio allora si possono dividere al 50% tra i due genitori (se il documento riporta le percentuali di ripartizione, allora anche diversamente dal 50%). Nel caso che uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.
Nel Modello 730 le detrazioni spese scolastiche e di istruzione si segnano nel quadro E, sez. I, rigo E13, invece nel Modello Unico nel quadro RP, sez. II, rigo RP13.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti specifici anche con riferimento alle spese sostenute per l’istruzione e la formazione. Tali spese vanno indicate nei righi da E8 a E12 “Altre Spese” del quadro E – Oneri e Spese, dove ci sono tutte le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.
Università privata: spese detraibili
La detrazione ammonta al 19% delle spese sostenute; le spese possono riferirsi anche a più anni e per gli istituti o università privati non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali.
Test universitario: la prova di accesso è detraibile
Le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari sono detraibili nella misura del 19% dall’imposta lorda.
Spese per iscrizione ad un master post universitario
La spesa per l’iscrizione ai master post universitari è detraibile (nella misura del 19%) a condizione che il master sia assimilabile, per durata e struttura di insegnamento, a un corso universitario o di specializzazione. In caso di corsi svolti in università statali non vi sono limiti di spesa; per i corsi svolti in università private la detrazione spetta per un importo non superiore a quello previsto per un corso analogo in una università statale (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir).
Spese per la scuola materna: nessuna detrazione fiscale
Non è invece possibile detrarre le spese scolastiche per l’iscrizione di un figlio alla scuola materna. In quest’ambito sono detraibili solo le rette pagate agli asili nido e le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitari.
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero. Per esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base, alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo non dovranno essere comprese ed indicate nella dichiarazione dei redditi mentre quelle corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.
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Infermieri, pronti i codici tributo codici e causali per i contributi
Versamenti da fare con l’F24, i primi, e con l’F24 Accise, i secondi. Tutto nasce da convenzioni stipulate tra l’Agenzia e gli Enti previdenziali.
I nuovi codici tributo dovranno essere utilizzati a partire dal 3 giugno 2014 per i contributi dovuti agli Enti previdenziali dei consulenti del lavoro e degli infermieri.
Con le risoluzioni 55/E e 54/E del 29.05.2014 dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i codici tributo per versare i contributi dovuti, a vario titolo, dai soggetti assistiti dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.
I codici tributo Enpacl dovranno essere versati con F24 mentre quelli Enpapi con F24 Accise. Vista la molteplicità dei codici.
L’istituzione di codici e causali è frutto delle convenzioni sottoscritte nel mese di aprile dall’Agenzia delle Entrate e dai due Enti previdenziali, per regolare il servizio di riscossione, mediante F24, dei contributi dovuti dagli iscritti ai rispettivi Istituti
Causali Enpacl
Per tutti i gusti le causali a uso dei consulenti del lavoro per i versamenti all’Enpacl. Le somme dovute riguardano, infatti, i contributi connessi al reddito, ma anche il riscatto del periodo di militare e di laurea, e poi sanzioni, ravvedimento e altro ancora.
Eccoli nel dettaglio:
• E050 – Contribuzione soggettiva – pari al 12% del reddito professionale
• E051 – Contribuzione integrativa – pari al 4% del volume d’affari Ibs
• E052 – Contribuzione facoltativa aggiuntiva – pari a 500 euro o multipli”
• E053 – Contribuzione in acconto – contribuzione soggettiva e integrativa
• E054 – Contribuzione per maternità – per oneri della relativa indennità
• E055 – Rateazione – morosità contributiva
• E056 – Ravvedimento – morosità contributiva
• E057 – Contribuzione volontaria ai fini della pensione di vecchiaia”
• E058 – Sanzioni fisse o percentuali
• E059 – Ricongiunzione – onere a carico del richiedente
• E060 – Riscatto militare – onere a carico del richiedente
• E061 – Riscatto laurea – onere a carico del richiedente
• E062 – Riscatto praticantato – onere a carico del richiedente
• E063 – Riscatto quote ridotte – onere a carico del richiedente
• E064 – Altro – causale generica.
Le codifiche trovano posto nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, in corrispondenza, esclusivamente, degli “importi a debito versati”. Per quanto riguarda gli altri spazi, il “codice ente” è lo “0006”, il “codice sede” e il “codice posizione” restano in bianco, il periodo di riferimento” è quello di competenza del contributo da versare e va indicato nel formato “MM/AAAA”.
Codici Enpapi
In totale ventotto, come anticipato, i nuovi codici tributo che dal 3 giugno gli infermieri dovranno inserire nel modello F24 Accise per versare i contributi o altri tipi di importi diretti al loro Ente nazionale di previdenza e assistenza.
I primi dodici sono relativi alla Gestione separata-Committenti:
• E001 – Committenti – contributi obbligatori correnti (legge 135/2012 – articolo 3 del regolamento gestione separata)
• E002 – Committenti – contributi obbligatori pregressi (legge 135/2012 – articolo 3 del regolamento gestione separata)
• E003 – Contributi oggetto di recupero tramite azione legale (legge 135/2012 – articolo 3 del regolamento gestione separata)
• E004 – Differenze contributive (legge 135/2012 – articolo 3 del regolamento gestione separata)
• E005 – Anticipo rateazione (legge 135/2012 – regolamento gestione separata)
• E006 – Rata debito rateizzato (legge 135/2012 – regolamento gestione separata)
• E007 – Rata contributi sospesi per calamità naturali (legge 135/2012 – regolamento gestione separata)
• E008 – Contributi dovuti per accertamento ispettivo (legge 135/2012 – articolo 3 del regolamento gestione separata)
• E009 – Sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo (legge 388/2000)
• E010 Sanzioni civili (legge 388/2000 - articolo 5 del regolamento di previdenza)
• E011 – Contributi dovuti per costituzione di rendita vitalizia (legge 135/2012 – articolo 35 del regolamento gestione separata)
• E012 – Spese legali.
Gli altri sedici codici riguardano la Gestione principale:
• E013 – Contributi minimi anno in corso (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E014 – Contributi minimi anno in corso e anticipo saldo anno precedente (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E015 – Anticipo saldo anno precedente (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E016 – Conguaglio unica soluzione (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E017 – Pagamento rateale conguaglio (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E018 – Contributi pregressi – pagamento unica soluzione (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E019 – Contributi pregressi – singolo anno (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E020 – Acconto accesso rateizzazione (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E021 – Rate (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E022 – Sanzioni - interessi (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E023 – Sanzioni amministrative (iscrizione-redditi) (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E024 – Contribuzione volontaria (Dlgs 184/1997 – regolamento previdenza e assistenza)
• E025 – Contributi da riscatto (Dlgs 184/1997 – regolamento previdenza e assistenza)
• E026 – Pagamento unica soluzione – recupero crediti (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E027 – Acconto recupero crediti (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza)
• E028 – Rata recupero crediti (Dlgs 103/1996 – regolamento previdenza e assistenza).
I codici devono essere indicati nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 Accise, tra gli “importi a debito versati”. Procedendo con la compilazione del modulo, la lettera “E” va a riempire il campo “ente”, nessun valore alla “provincia”, mentre nel “codice identificativo” va messo, a sei cifre, il codice dell’azienda nel caso della Gestione separata, il numero di matricola dell’iscritto nel caso di Gestione principale; mese e anno sono quelli per cui si effettua il versamento.
Infine, soltanto per i codici E006, E007, E017, E021 e E028, nel campo “rateazione” va riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il totale delle quote.
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mercoledì 28 maggio 2014
I benefici dei lavoratori per la maternità e la paternità
Le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione (art. 37 Cost.). La tutela costituzionalmente garantita alla madre non si riferisce solamente al lavoro subordinato, ma anche a quello autonomo. L'art. 2110 c.c. garantisce nei casi di malattia, infortunio e gravidanza al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità.
Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo previsto dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio. E' quanto prevede il D.M. Lavoro 22 dicembre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2013, n. 37) il quale attua alcune previsioni della Riforma Fornero.
In particolare, il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità (art. 28, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.
La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati: il contributo è pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi.
Consultando, tramite questo link, la scheda “Maternità e paternità” puoi accedere a informazioni sulle tutele previste per legge a favore delle lavoratrici e dei lavoratori nel periodo della maternità e paternità quali, i congedi di maternità/paternità e il relativo trattamento economico per ciascuna delle le categorie di lavoratrici/lavoratori a cui spettano.
Nella scheda accessibile da questo link sono illustrate le recenti novità introdotte dal legislatore a favore del padre lavoratore dipendente: un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo di due giorni, alternativo al congedo di maternità della madre.
La legge prevede periodi di riposo per le necessità dell’allattamento e la possibilità di usufruire di ulteriori periodi di astensione dal lavoro (congedi parentali) finalizzati all’assistenza e all’educazione dei figli. Tramite questo link accedi alla scheda con informazioni dettagliate su chi ne ha diritto, quando spettano e come presentare la domanda.
Un’altra agevolazione legata alla maternità consiste nella possibilità di richiedere voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o un contributo per sostenere le spese dell’asilo nido. Accedendo dal link alla scheda dedicata è possibile sapere a chi spetta e in cosa consiste il beneficio.
Per accedere alle procedure online di richiesta dei benefici per la maternità/paternità occorre utilizzare il PIN dispositivo. Per richiedere il PIN e/o per convertirlo in PIN dispositivo bisogna andare alla sezione PIN online. Tramite questo link, dopo aver inserito il tuo PIN dispositivo, puoi accedere allo Sportello virtuale per la richiesta telematica delle prestazioni di congedo di maternità/paternità, congedo parentale, congedo obbligatorio o facoltativo per il padre. Inserendo il PIN l’utente viene riconosciuto ed il menù dei servizi si personalizzerà sulla base del genitore (madre o padre) mostrando le prestazioni che la madre o il padre ha diritto di richiedere online.
In particolare, le madri potranno accedere alle procedure per inoltrare le domande per il congedo di maternità e congedo parentale differenziate per le lavoratrici dipendenti, autonome o iscritte alla gestione separata, mentre i padri visualizzeranno le procedure per inoltrare le domande di congedo di paternità, congedo parentale (esclusivamente per lavoratori dipendenti o iscritti alla gestione separata), di congedo obbligatorio e di congedo facoltativo.
Dal menù a sinistra della procedura è possibile selezionare la prestazione di proprio interesse e compilare i campi della procedura per inviare la domanda.
Tramite questo link, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo, è possibile accedere allo Sportello virtuale per la richiesta telematica dei voucher e dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: il datore di lavoro, ancorché non presenti progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non è esonerato dal dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto lo stesso è tenuto a valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l'assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari e con riferimento all'oggettiva e comprovata situazione di difficoltà familiare
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