martedì 18 ottobre 2016

Buoni lavoro (Voucher): le nuove modalità di comunicazione



Sono arrivati i primi chiarimenti sugli obblighi di comunicazione previsti per imprenditori e professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio (i cd. voucher) dopo le modifiche al Jobs Act introdotte dal recente D. Lgs. n. 185/2016.

Con la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative su come effettuare la comunicazione comunicazione obbligatoria prevista dal nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

La norma stabilisce che "i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni".

La comunicazione dovrà avvenire con queste modalità:

1) imprenditori non agricoli e professionisti: almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione per ogni singolo lavoratore, e dovrà indicare i seguenti dati:
dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
luogo della prestazione;
giorno di inizio della prestazione;
ora di inizio e di fine della prestazione.

2) imprenditori agricoli: almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, dovrà indicare:
dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
luogo della prestazione;
durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Le comunicazioni devono essere inviate via e-mail alle Direzioni del Lavoro competenti per territorio, agli indirizzi di posta elettronica indicati in allegato alla Circolare.

Le e-mail, prive di allegati, devono i dati del committente (codice fiscale e ragione sociale) e quelli della prestazione di lavoro accessorio.

Analoghe comunicazioni sono previste in caso di modifiche o integrazioni alle informazioni già trasmesse (entro 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono).

La violazione degli obblighi di comunicazione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004.


Fino a quando l'INPS o  Ministero non darà indicazioni precise al riguardo la strada più cauta  si ritiene possa essere quella di utilizzare le forme  di comunicazione preventiva previste per il lavoro intermittente: inviare un SMS al numero 3399942256 oppure una mail  a intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

COSA SONO I VOUCHER E COME SI USANO?

Ricordiamo innanzitutto che le  prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che  possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO  per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore)  nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.

Ma attenzione: il limite  di  retribuzione tramite voucher che OGNI LAVORATORE  può ricevere da un impresa commerciale o da professionista, è di 2mila euro netti.

Il limite di compensi  per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è invece pari a 3mila euro.

Con il DL 81/2015 il limite totale è stato  innalzato a 7mila euro (mentre in precedenza ammontava a 5mila euro totali).Inoltre  il decreto ha ampliato le possibilità e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).

Ciascun  'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente  dall'INPS,   ha un  valore netto in favore del lavoratore  di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi  garantiti :
il compenso per il lavoratore,
la copertura previdenziale  INPS (pensione) e
quella assicurativa presso l'INAIL.

Il voucher per il lavoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).

ACQUISTO CON F24

La circolare INPS N. 68/ 016 ha infatti precisato che ad evitare irregolari compensazioni con crediti del contribuente ,chi acquista voucher dall'Inps dal 2 maggio 2016, dovrà versare i contributi di spettanza dell'Inps indicando lacausale “LACC - Lavoro occasionale accessorio” nel modello F24 "Elementi identificativi" (F24 ELIDE), anziché nel modello F24 ordinario. L’avvicendamento  è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016. Nello specifico, Nella sezione "CONTRIBUENTE", devono essere indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", devono essere, invece, indicati:
nel campo "tipo", la lettera "I";
nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
nel campo "codice", la causale contributo LACC;
nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".


Lavoro: i voucher, cosa sono e cosa succede in Europa



Con lavoro accessorio si è intende quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei voucher.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti voucher lavoro per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore) nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.

I buoni lavoro o voucher sono un sistema di pagamento che si può utilizzare per il lavoro occasionale di tipo accessorio. Nati nel 2003 con l'intento di far emergere il lavoro nero, sono entrati in vigore nel 2008 e la riforma Fornero nel 2012 ne ha esteso l'uso a tutti i settori. Il Jobs Act e il successivo decreto correttivo ne hanno reso più trasparente l'utilizzo e meno facile l'abuso, con il via libero definitivo alla loro tranciabilità: per attivarli i committenti devono inviare un email o un sms 60 minuti prima dell'uso con tutti i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore. La mancata comunicazione prevede sanzioni da 400 a 2.400 euro. Il valore di un voucher è di 10 euro (7,50 al netto) ma esistono anche buoni da 20 e da 50 euro. I buoni lavoro in Italia sono impiegati per lo più nel settore agricolo, ma sono diffusi anche nel commercio e nei servizi. Questo tipo di meccanismo è già usato dal 2004 da altri paesi come Belgio, Francia e Regno Unito soprattutto nel campo dei servizi di assistenza alla persona e familiari.

Un voucher vale 10 euro. E' inoltre disponibile un buono 'multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili e un buono da 20 euro equivalente a due non separabili. Il periodo di validità di quelli cartacei è fissato in 24 mesi. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro è dunque pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo dove si considera il contratto di riferimento. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

Il Jobs act aveva riservato l'acquisto in posta solo ai privati. In pratica, i datori di lavoro privati possono tornare ad acquistare i voucher negli uffici postali, per importi da 10 a 200 euro. L’ufficio può stampare il voucher telematico richiesto, oppure emettere un voucher cartaceo postale. Con un’unica transazione è possibile acquistare un numero massimo di cinque voucher pagando una commissione di acquisto pari a 1,50 euro più IVA. Per poter effettuare l’acquisto alle Poste, il datore di lavoro deve essere registrato sul sito dell’INPS.

E' bene ricordarlo che ai voucher acquistati alle Poste si applicano le stesse regole degli altri buoni lavoro relative alla preventiva attivazione con l’indicazione dei dati anagrafici del prestatore e del luogo di esecuzione della prestazione. Ricordiamo molto brevemente che il voucher contiene tutti gli elementi della retribuzione, compreso il 13% a favore della gestione separata INPS e il 7% all’INAIL. Il valore netto di un voucher normale da 10 euro, è pari a 7,50 euro, quello di un voucher da 20 euro è di 15 euro, il netto di un buono da 50 euro è pari a 37,50 euro.

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro - mediante sms o posta elettronica - i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Allo stesso obbligo, e con le stesse modalità, ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni, sono tenuti anche i committenti agricoli. Per chi non rispetta questo obbligo, si applica una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Con la circolare n. 1/2016 del 17 ottobre, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni. Verrà successivamente emanato un apposito decreto con cui il ministero del Lavoro potrà definire l'uso del sistema di comunicazione tramite sms.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono, con riferimento alla totalità dei committenti, attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7mila euro netti (9.333 euro lordi), da rivalutare annualmente. Fermo restando il limite complessivo di 7mila euro, queste attività non possono eccedere compensi annui di 2mila euro netti (rivalutati per il 2015 a 2.020 euro netti, 2.693 euro lordi) per ciascun singolo committente se imprenditore o professionista. I soggetti che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite complessivo di 3mila euro netti (4mila euro lordi) di compenso per anno civile, da rivalutare annualmente.

Per il settore agricolo esistono particolari limiti. I voucher possono essere utilizzati con riferimento: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di piccoli imprenditori agricoli (reddito non superiore a 7.000 euro) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Da tempo il meccanismo dei voucher è stato sperimentato con successo in Belgio, Francia e Regno Unito soprattutto nel campo dei servizi di assistenza alla persona e familiari. Belgio: introdotti nel 2004 i titres-services permettono all'individuo di comprare servizi forniti da una società  Regno Unito: dal 2005 esistono i childcare vouchers, buoni per i servizi all'infanzia. Francia: introdotti nel 2006, combinando due sistemi di voucher preesistenti, i Cheque emploi service universel (Cesu), sono una forma di pagamento per lavori domestici e servizi di assistenza ai bambini. Nel 2009 sono stati introdotti i Titre emploi service entreprise (Tese): utilizzabile da piccole imprese per assumere e retribuire lavoratori occasionali. Austria in vigore dal 2006 i Dienstleistungscheck, una forma di pagamento per lavori.

Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

E' vietato ricorrere al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. In un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 25 dicembre 2015, saranno individuate specifiche deroghe.

Per i buoni già richiesti alla data del 25 giugno 2015 si applicheranno fino al 31 dicembre 2015 le previgenti disposizioni che prevedevano un ricorso al lavoro accessorio nel limite dei € 5000 (5060 netti) per la totalità dei committenti e di € 2.000 per ciascun singolo committente.


domenica 16 ottobre 2016

Lavoro: timbrare il cartellino presenze con la app



L'azienda potrà installare l'applicazione sullo smartphone del dipendente, che potrà optare comunque su sistemi di verifica consueti. Un'icona informerà il lavoratore che il servizio di geolocalizzazione è in funzione.

Si potrà usare una app per timbrare il cartellino di presenza, ma solo a patto di garantire la privacy del lavoratore. A dettare le regole sulla possibilità di utilizzare lo smartphone per rilevare l’orario di inizio e fine della giornata lavorativa è stato il Garante della Privacy che ha accolto la richiesta di due società (Manpower srl e Manpower Italia srl) che vorrebbero monitorare il lavoro dei dipendenti con contratto di somministrazione impiegati fuori sede.

Secondo le due società l’adozione della app permetterà di snellire le procedure relative alla gestione amministrativa del personale che opera fuori sede. Il Garante ha accolto la richiesta, in applicazione della disciplina sul “bilanciamento di interessi”, ma ha elencato una serie di paletti da rispettare: prima di tutto, le società dovranno perfezionare il sistema tenendo conto della privacy del dipendente applicando il principio di necessità. In più, secondo il Garante è necessario limitare la geolocalizzazione dei dipendenti: in particolare, verificata l’associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore, il sistema potrà conservare ˗solo il dato relativo alla sede di lavoro (oltre a quello sulla data e l’orario della “timbratura” virtuale), cancellando però il dato relativo alla posizione del lavoratore.

Il lavoratore, inoltre, dovrà essere avvisato di essere osservato dall’azienda: per farlo il Garante impone che la app preveda una icona sempre ben visibile sullo schermo dello smartphone del dipendente, in modo da avvertirlo che la funzione di localizzazione sia attiva. L’applicazione installata dall’azienda non potrà interagire con gli altri dati contenuti nel dispositivo di proprietà del lavoratore (ad esempio, dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica, alla navigazione in internet o altre informazioni presenti sul dispositivo).

L'applicazione - progettata dalla società Peoplelink - permette al dipendente di accedere attraverso un "nome utente" e una password. Dopo l'accesso, il lavoratore o la lavoratrice vedranno una cartina sul cellulare. Su questa cartina, il puntino rosso indicherà dove il lavoratore o la lavoratrice si trovano. A questo punto - se ritiene di essere localizzata in modo preciso - questa persona segnalerà l'inizio della giornata lavorativa, come anche la fine del lavoro. In questo modo, timbrerà di fatto l'entrata e l'uscita. A quel punto, l'applicazione comunicherà il luogo dove si trova la persona ad un referente della sua azienda, che potrà verificare se si trova per davvero in ufficio. Viceversa l'app non è in grado di "tracciare" - cioè di pedinare passo passo - il dipendente mentre sta lavorando.

La scelta di introdurre un sistema di timbratura virtuale deriva dalle difficoltà che hanno le società di somministrazione lavoro di monitorare i dipendenti che sono assunti dall’agenzia ma che vengono impiegati dalle società utilizzatrici. Il contratto di somministrazione, infatti, prevede che sia l’agenzia somministratrice (parte datoriale del rapporto) a corrispondere l’intera retribuzione (e i relativi contributi previdenziali). La società utilizzatrice, poi, rimborsa l’agenzia per il costo del dipendente.

L'azienda dovrà mettere in conto che i sistemi di geolocalizzazione non sono sempre precisi. Dunque, l'applicazione dovrà essere progettata con un margine di tolleranza adeguato. Il lavoratore peraltro ha diritto a sapere - anche solo buttando l'occhio sull'applicazione - che la geolocalizzazione è attiva e in funzione. Negli archivi elettronici dell'azienda, le informazioni saranno conservate solo per il tempo strettamente necessario (non ha senso mantenere i dati, una volta accertato che il dipendente ha rispettato i suoi impegni).

Viceversa l'applicazione non potrà trattare, neanche in modo accidentale, altri dati archiviati nel dispositivo, essendo questo di proprietà del lavoratore (traffico telefonico, sms, posta elettronica, navigazione in Internet). Prima dell'avvio del nuovo sistema di accertamento delle presenze, peraltro, i dipendenti dovranno ricevere un'informativa sull'applicazione (con la tipologia dei dati trattati, le finalità e modalità del trattamento, i tempi di conservazione, la natura facoltativa della cosa, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, in particolare presso la Peoplelink). Le società dovranno adottare tutte le misure di sicurezza per evitare che persone non autorizzate accedano ai dati.

Le due società hanno spiegato al Garante che l'applicazione permette di risparmiare perché l'azienda non deve dotarsi di lettori fisici e cartellini. Peraltro, questi lettori sono soggetti a rompersi e queste avarie hanno creato incomprensioni tra i lavoratori, impossibilitati a timbrare, e le imprese, impossibilitate a verificare. Manpower e Manpower Italia hanno fatto riferimento anche alle "timbrature di comodo", che sono sempre in agguato soprattutto quando un dipendente è distaccato presso altre aziende.



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