Età pensionabile: 66 anni e 3 mesi per
lavoratori dipendenti e autonomi e per lavoratrici del settore
pubblico, 63 anni e 9 mesi per lavoratrici del settore privato; 64
anni e 9 mesi per lavoratrici autonome. In merito alla pensione
anticipata, per le persone in possesso di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995, sono richiesti 42 anni e 6 mesi di anzianità
contributiva per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.
Dal 1 gennaio per la vecchiaia serviranno fino a 64 anni e 9 mesi. Con le vecchie regole l’assegno sarà calcolato con il contributivo, ovvero per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo. Dal 1995 gli assegni si misurano sulla base dei contributi versati: ciò significa che al momento della pensione la dote accumulata da ogni lavoratore si trasforma in rendita mensile applicando un coefficiente che tiene conto dell’età e delle aspettative di vita. La determinazione dell’importo della pensione con il sistema contributivo si basa dunque sul montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali ai quali sarà applicato il coefficiente di trasformazione. In pratica, per ogni anno di lavoro viene accantonata una somma determinata applicando l’aliquota di computo sul reddito imponibile corrispondente al 33% per i lavoratori dipendenti, 20% per gli autonomi, mentre per gli iscritti alla gestione separata sarà determinato anno per anno.
La pensione di vecchiaia delle donne si allontana sempre di più. Da gennaio 2014 le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno andare in pensione di vecchiaia solo dopo aver compiuto i 63 anni e 9 mesi, 18 mesi in più' rispetto ai requisiti previsti per il 2013 (62 anni e tre mesi). Dal 2014 scattano infatti i nuovi requisiti per il pensionamento di vecchiaia delle donne previsti dalla riforma Fornero che porteranno gradualmente alla parificazione delle eta' di vecchiaia all'inizio del 2018 (66 anni e tre mesi ai quali aggiungere l'adeguamento alla speranza di vita).
L’innalzamento del limite di età è iniziato nel 1993 con la riforma Amato che ha portato la soglia anagrafica, sebbene gradualmente, da 55 a 60 anni. A partire dal 2012 è cambiato tutto. La legge Monti-Fornero ha infatti dato un deciso colpo di acceleratore alla equiparazione con gli uomini, già peraltro decisa dal precedente governo Berlusconi, che nell’estate 2011 aveva previsto un percorso che doveva iniziare nel 2014 per raggiungere il traguardo nel 2026. Ma non è stato così.
Dal primo gennaio 2012, infatti, l’età delle donne è salita di colpo a 62 anni - soglia alla quale già nel 2013 sono stati aggiunti 3 mesi (per via dell’adeguamento alle cosiddette speranze di vita) - e sarà ulteriormente elevata a 63 anni e 9 mesi nel 2014. Per le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette), invece, lo scalone del 2012 è stato di 3 anni e 6 mesi (l’età è passata da 60 a 63 anni e mezzo). Limite che salirà a 64 e 9 mesi nel 2014. Più difficile infine anticipare la vecchiaia, per entrambi i sessi. Chi non ha ancora l’età, l’anno prossimo dovrà infatti accumulare almeno 42 anni e 6 mesi di contributi (41 e 6 mesi le donne).
Le sole donne che scelgono di andare in pensione con le vecchie regole - ossia a 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome) - potranno continuare a farlo, in via eccezionale sino al 2015, scegliendo però un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo vedere sopra . Questo criterio, riferito alla contribuzione accumulata nell’arco della intera vita lavorativa, è sicuramente meno vantaggioso del sistema «retributivo», riferito agli stipendi degli ultimi anni, con una perdita in termini di pensione stimato in misura pari a circa il 25-30%.
Ecco in sintesi i requisiti per l'uscita da lavoro nel 2014, in presenza comunque di almeno 20 anni di contributi (se si hanno contributi accreditati prima del 1996. Se si e' cominciato a versare dopo il 1996 e' richiesto anche un importo di pensione di almeno 1,5 volte la soglia minima):
Donne dipendenti settore privato: potranno andare in pensione di vecchiaia le donne con almeno 63 anni e 9 mesi di età. Dal 2016 (fino al 31 dicembre 2017) scatterà' un ulteriore scalino e saranno necessari 65 anni e tre mesi ai quali aggiungere l'aumento legato alla speranza di vita. Potranno quindi andare in pensione ancora quest'anno con 62 anni e 3 mesi le lavoratrici nate prima del 30 settembre 1951 mentre se si e' nate a ottobre dello stesso anno l'uscita dal lavoro sarà' rimandata almeno fino a luglio del 2015.
Donne autonome e gestione separata: nel 2014 le lavoratrici autonome potranno andare in pensione con almeno 64 anni e 9 mesi, con un anno in più' rispetto a quanto previsto per il 2013. Per il 2016 e il 2017 saranno necessari almeno 65 anni e 9 mesi, requisito al quale andrà' aggiunta la speranza di vita.
Uomini settore privato: nel 2014 vanno in pensione con gli stessi requisiti del 2013 (66 anni e tre mesi). I requisiti cambiano nel 2016 con l'adeguamento alla speranza di vita.
Settore pubblico, uomini e donne: restano i requisiti previsti per il 2013. Si va in pensione ancora nel 2014 e fino al 2015 con 66 anni e tre mesi di eta'. Il requisito andrà' adattato alla speranza di vita nel 2016.
Pensione anticipata: nel 2014 gli uomini potranno andare in pensione in anticipo rispetto all'età' di vecchiaia se hanno almeno 42 anni e 6 mesi di contributi versati, un mese in più' di quanto previsto nel 2013. Per le donne saranno necessari almeno 41 anni e 6 mesi di contributi (un mese in più' di quanto previsto nel 2013). Anche i requisiti per la pensione anticipata andranno adeguati dal 2016 all'aumento della speranza di vita.
Al momento della liquidazione della pensione, il montante contributivo individuale con sistema contributivo viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che aumenta proporzionalmente all’aumentare dell’età di pensionamento. Per individuare il coefficiente di trasformazione, che si applicava ai lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, occorreva fare riferimento alla seguente tabella:
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