mercoledì 14 maggio 2014

Bonus Irpef 80 euro esteso a chi è in cassa integrazione e ai lavoratori in mobilità o con indennità disoccupazione




Anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l'indennità e i lavoratori in mobilità riceveranno il bonus Irpef di 80 euro. È quanto prevede una circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate. Il bonus spetta anche i lavoratori ''non residenti'' in Italia se il reddito percepito vale ai fini imponibili per il fisco italiano. Non spetta se, in base alle convezioni contro le doppie imposizioni, non si pagano le tasse in Italia. Nella circolare si specifica che gli 80 euro sono riconosciuti anche ai lavoratori part-time, rapportato al periodo di lavoro effettivo.

Il diritto al bonus, infatti, è da considerare «automatico», perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l'entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.

I redditi soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tra le precisazioni l'Agenzia dell'Entrata mette in evidenza che il credito d'imposta di 80 euro spetta anche ai lavoratori deceduti, in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentato da uno degli eredi

La circolare descrive i passaggi che il datore di lavoro (sostituto d'imposta) deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2014 l'importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell'anno, inoltre, il sostituto d'imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo é di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120).

Dopo aver individuato l'importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi.

Infatti, l'importo da erogare nel mese andrà considerato in base ai giorni di cui é composto il singolo mese di retribuzione. Viene inoltre chiarito che nel conto vanno anche i redditi da cedolare secca: il documento precisa che con l'obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al «Bonus Irpef», si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.


Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog