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mercoledì 14 maggio 2014
Bonus Irpef 80 euro esteso a chi è in cassa integrazione e ai lavoratori in mobilità o con indennità disoccupazione
Anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l'indennità e i lavoratori in mobilità riceveranno il bonus Irpef di 80 euro. È quanto prevede una circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate. Il bonus spetta anche i lavoratori ''non residenti'' in Italia se il reddito percepito vale ai fini imponibili per il fisco italiano. Non spetta se, in base alle convezioni contro le doppie imposizioni, non si pagano le tasse in Italia. Nella circolare si specifica che gli 80 euro sono riconosciuti anche ai lavoratori part-time, rapportato al periodo di lavoro effettivo.
Il diritto al bonus, infatti, è da considerare «automatico», perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l'entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.
I redditi soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Tra le precisazioni l'Agenzia dell'Entrata mette in evidenza che il credito d'imposta di 80 euro spetta anche ai lavoratori deceduti, in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentato da uno degli eredi
La circolare descrive i passaggi che il datore di lavoro (sostituto d'imposta) deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2014 l'importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014. Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell'anno, inoltre, il sostituto d'imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo é di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120).
Dopo aver individuato l'importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi.
Infatti, l'importo da erogare nel mese andrà considerato in base ai giorni di cui é composto il singolo mese di retribuzione. Viene inoltre chiarito che nel conto vanno anche i redditi da cedolare secca: il documento precisa che con l'obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al «Bonus Irpef», si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.
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venerdì 13 luglio 2012
Pensioni 2012 la Corte dei Conti registra il decreto su 65mila esodati
Via libera alla registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto interministeriale Lavoro/Economia "a tutela dei lavoratori salvaguardati" del 1 giugno scorso.
Il decreto sugli esodati, composto da 8 articoli, si applica a 65mila lavoratori e disciplina le modalità di attuazione del 'Salva Italia' del 6 dicembre 2011 individuando la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione della salvaguardia. Esodati, tre mesi di tempo per presentare domanda per la salvaguardia.
L'annuncio della registrazione del decreto è arrivato dal ministero del Lavoro, mettendo fine alle preoccupazioni che si erano diffuse nelle scorse settimane quale conseguenza del lungo esame del provvedimento da parte della Corte dei conti. Un passaggio obbligato prima della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e la sua piena operatività.
Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza.
Quindi saranno indenni dagli effetti della riforma:
25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;
17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;
10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;
950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;
150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;
6.890 "esodati" con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.
Chi rientra nelle ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
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giovedì 7 giugno 2012
Agenzia delle Entrate, diventare imprenditore conviene: tasse al 5%, niente irap e iva per 5 anni
Con la circolare 17/E del 30/5/2012, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina di vantaggio fiscale introdotta dal D.L. 98/2011 che assorbe i "vecchi minimi" e favorisce l’iniziativa imprenditoriale dei giovani e di chi ha perso il lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al nuovo regime dei minimi, con i requisiti, gli adempimenti, i criteri di accesso e le agevolazioni riservate ai giovani imprenditori e ai lavoratori in mobilità.
Un fisco più leggero per chi sceglie di mettersi in proprio. Aprire un'impresa, una attività artigianale, un negozio o uno studio professionale può diventare davvero conveniente: tasse al 5% per cinque anni (e anche di più se si ha meno di 35 anni), niente Iva, niente Irap e pochi, pochissimi adempimenti. Una chance in più per chi ha perso il lavoro o è entrato in mobilità a causa della crisi economica e ora vuole creare un'impresa sua.
Le tre regole d'oro, con alcune eccezioni. Le regole base sono tre, ma con qualche eccezione: non aver esercitato nei tre anni precedenti la stessa attività artistica, professionale, o d'impresa (anche in forma associata o familiare); l'attività non deve essere una pura e semplice continuazione di un precedente lavoro svolto in forma autonoma o come dipendente (tranne il caso della pratica professionale obbligatoria); la prosecuzione dell'attività di un altro soggetto è possibile solo se nell'ultimo anno il fatturato non ha superato i 30mila euro. Tecnicamente, si chiama regime dei minimi ed è stato completamente cambiato l'anno scorso dalla manovra di luglio (Dl 98/2011). Prima la tassazione era al 20% e il regime durava tre anni ed era rinnovabile. Ma da quest'anno, invece, si cambia: possono accedere anche quelli che hanno avviato l'attività dal 2008 in poi purché avessero già le condizioni previste dalle vecchie norme (primi fra tutti, ricavi o compensi fino a 30mila euro, investimenti nel triennio non oltre i 15mila euro).
Le nuove regole puntano a dare incentivo a chi vuole entrare nel mondo del lavoro (autonomo) ed in modo particolare per chi l'ha perso. La cirolare ha confermato la linea "flessibile" sulle condizioni di accesso proprio per favorire chi ha perso un'occupazione per colpa della crisi e ora decide di puntare tutto sull'attività in proprio. Il documento dell'Agenzia fa un esempio molto chiaro: «Un ingegnere idraulico lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro o sia stato collocato in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà può senz'altro avvalersi del regime agevolato, anche se esercita l'attività di ingegnere idraulico sotto forma di lavoro autonomo». È chiaro che il caso dell'ingegnere idraulico può essere esteso anche ad altre situazioni. Ma non c'è solo questa apertura. Attenzione anche al fatto che anche chi ha svolto lavori occasionali (l'anno prima della costituzione nuova impresa) può rientrare nella tassazione ultraleggera. Il prelievo al 5% sarà accessibile anche a quelli che iniziano a lavorare come dipendenti in «ambiti omogenei - spiega ancora la circolare - a quelli che caratterizzano l'attività» d'impresa o svolta in forma autonoma. Un caso scuola è «il geometra che svolge l'attività libero-professionale in regime agevolato assunto come lavoratore dipendente» per lo stesso profilo.
Non ci sono solo i vantaggi fiscali. Entrare nei minimi significa un carico di adempimenti (vale a dire "burocrazia fiscale") molto ridotto. Non dover pagare Iva e Irap fa venir meno molti degli obblighi connessi, come le rispettive dichiarazioni. Ma non si è neanche soggetti agli studi di settore (quindi niente obbligo di comunicazione dei dati a riguardo), non bisogna trasmettere le informazioni per lo spesometro (cessioni o acquisti da partite Iva e vendite a privati da 3.600 euro in su) così come non c'è l'obbligo di comunicazione black list.
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