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mercoledì 25 febbraio 2015

Contributo in denaro (voucher) di ricollocamento: i disoccupati aventi diritto




Il contratto di ricollocazione rappresenta una vera innovazione nell'ottica di rilanciare le risorse impiegate sulla politica passiva (la nuova Aspi – denominata Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) con quella attiva, che si affianca da subito per supportare il lavoratore disoccupato nella ricerca di una nuova occupazione.

Presso l’Inps sarà, istituito il «Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria»e potranno beneficiare i lavoratori licenziati illegittimamente, compresi quelli a seguito di licenziamenti collettivi (sono però esclusi i lavoratori che hanno rinunciato a impugnare il licenziamento perché hanno scelto la conciliazione standard e quelli che hanno stipulato con il proprio datore di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di impiego nell'ambito di una riduzione di personale, ma su questi punti una parte della maggioranza è pronta a chiedere correzioni).

Lo schema del contratto di ricollocazione è questo: il lavoratore beneficiario ha diritto di ricevere dai centri per l’impiego territorialmente competenti un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione, tuttavia, che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità (per capire il grado di difficoltà nel trovare un nuovo impiego).

L’interessato presenta il voucher a un’agenzia per il lavoro e così potrà firmare il contratto di ricollocazione vero e proprio. Questo contratto assicura al lavoratore il diritto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata e gestita da parte dell’agenzia per il lavoro.

L’agenzia dovrà realizzare iniziative di ricerca, addestramento, formazione, riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali coerenti con le capacità del lavoratore e le condizioni del mercato del lavoro nella zona dove la persona è stata presa in carico.

L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo di occupabilità dell’interessato e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto (questo è un elemento di contendibilità del sistema per bilanciare la nota inefficienza dei centri pubblici per l’impiego).

Quindi cui sarà un obbligo di seguire dei corsi formativi presso agenzie private. In pratica, con il contratto di ricollocazione (o ricollocamento) il lavoratore licenziato riceve l’indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve cioè dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata.

Il contributo dei voucher per il  attivabile in tutto il territorio nazionale (sempre attraverso le Regioni, che lo finanziano attingendo dal Fondo per le Politiche Attive del lavoro. Il Contratto di Ricollocazione è regolamentato dall’articolo 17 del decreto sugli ammortizzatori sociali.

Come richiedere il voucher
Il lavoratore disoccupato deve innanzitutto rivolgersi a una struttura accreditata per la ricerca di lavoro ed effettuare la procedura di definizione del suo profilo di occupabilità. In pratica, in base alle esperienze, ai requisiti, titoli, e caratteristiche del lavoratore, viene stabilita la facilità, o difficoltà, di trovargli una nuova occupazione. In base a questo profilo personale di occupabilità, viene attribuita al disoccupato una “dote individuale di ricollocazione“, spendibile presso le strutture accreditate. Si tratta del voucher ricollocamento, il cui ammontare è proprozionato al profilo di occupabilità.

A questo punto è il lavoratore a scegliere se rivolgersi a un centro per l’impiego o a un’altra struttura, che incasserà l’importo del voucher assegnato solo in caso di conclusione positiva del processo di ricollocazione (quindi, solo se il disoccupato trova lavoro).

Requisiti
Il Contratto di Ricollocazione prevede le seguente regole generali:

il disoccupato ha diritto a un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

deve rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
partecipa alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi

occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

Decadenza
Il voucher ricollocamento decade nel caso in cui il disoccupato non partecipi alle iniziative di ricerca e riqualificazione oppure se rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro.

Il fatto saliente del contratto di ricollocazione è il valore della dote, che deve variare a seconda della spendibilità sul mercato, ma anche del livello professionale, essendo le esigenze di operai, impiegati, manager o imprenditori completamente diverse e dunque diversi gli strumenti e le risorse impiegate nel percorso di outplacement.





giovedì 28 novembre 2013

Messaggio INPS novembre 2013: domanda ASPI e Mini ASPI e dichiarazione di immediata disponibilità


Con il messaggio 18702 del 19 novembre 2013 l’INPS ha reso noto di aver aggiornato alla recente normativa le procedure telematiche di domanda di ASPI e mini ASPI includendo la possibilità al lavoratore disoccupato di fornire direttamente in questa fase la dichiarazione di immediata disponibilità.

E’ bene ricordare che l’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro, (n. 92/2012) ha previsto la facoltà, del lavoratore non occupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità., al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASPI e mini ASPI, al fine anche di semplificare l’erogazione della indennità medesima.

L’INPS ha il compito di ricevere e poi mettere a disposizione dei Centri per l’impiego di competenza, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASPI o mini ASPI. In sede di domanda inoltre il lavoratore non occupato dovrà fornire sotto la propria responsabilità i dati relativi al reddito percepito nell’anno solare relativamente all’ultima occupazione, per poter dar modo ai CPI di aggiornare la posizione del lavoratore relativamente al suo status di disoccupato.

A tal proposito è stata emanata la circolare n. 154 del 28 ottobre 2013 con le conseguenti indicazioni operative.

Infatti con questo messaggio, si comunica che sono stati rilasciati gli aggiornamenti necessari per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI.

A questo fine sono state aggiornate le procedure di presentazione delle domande a disposizione del lavoratore disoccupato, degli Enti di Patronato e degli operatori di contact center.

Dunque, dal 18 novembre 2013, le domande di prestazioni a sostegno del reddito potranno fare riferimento ai soli Centri per l’impiego censiti. Si segnala che, qualora si ravvisi la mancanza in detta base dati di un Centro per l’impiego, è possibile, per gli operatori delle Strutture INPS territoriali autorizzati, inserirlo nel catalogo in questione, accedendo ai servizi disponibili in intranet – Processi – Prestazioni a sostegno del reddito – Banca dati percettori – sezione CPI.

L’istruttoria procedurale delle domande ASPI e mini ASPI, inoltre, è stata adeguata nel rispetto di quanto indicato in circolare n.154 del 2013 relativamente alla sospensione del termine di presentazione delle domande in fase di prima applicazione delle nuove funzionalità per consentire il pieno utilizzo della procedura aggiornata.

Come di regola le domande potranno essere presentate attraverso i noti canali telematici:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

L’INPS rende noto che i relativi moduli di domanda ASPI (SR 134) e Mini ASPI (SR 133), opportunamente revisionati, sono stati pubblicati nella Banca dati “Modulistica on line” disponibile nel sito istituzionale (www.inps.it). http://www.inps.it/portale/default.aspx



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