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domenica 9 febbraio 2014

Lavorare come colf o badante nel 2014. La busta paga e le indennità




Scatta il primo ritocco previsto dal rinnovo del contratto collettivo, al quale si aggiungerà l’aggiornamento legato al costo della vita.

È un effetto del rinnovo del contratto collettivo del lavoro domestico, che è in vigore dallo scorso luglio, ma ha rimandato al 2014 i primi effetti sulle retribuzioni. “Un’ulteriore concessione alle resistenze dei datori di lavoro, che a causa della crisi hanno chiesto di far slittare di qualche mese l’esborso a carico delle famiglie” ha sostenuto  Rita De Blasis, segretaria nazionale del sindacato Federcolf.

Da quest’anno, per esempio, la retribuzione minima mensile delle lavoratrici conviventi che assistono persone autosufficienti e svolgono anche mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa (livello BS tabella A) aumenta di sette euro. Altri sei euro arriveranno nel 2015, altri sei nel 2016. Proporzionalmente si calcoleranno gli aumenti per chi è inquadrato in altri livelli e tabelle.

Non ci sono solo quei sette euro in più. Come succede ogni anno, le retribuzioni minime andranno infatti aggiornate tenendo conto dell’aumento del costo della vita.

La retribuzione base corrisponde allo stipendio convenuto tra datore di lavoro e lavoratore, orario o mensile, al netto di altri importi.

In nessun caso potrà essere inferiore ai minimi contrattuali indicati dalla legge.

Secondo quanto previsto dal CCNL, in busta paga lo stipendio paga deve espresso in importo:

orario se il collaboratore non è convivente;mensile se il collaboratore è convivente

Retribuzione oraria convenuta. Ai fini del calcolo dei contributi, il valore da prendere in considerazione è la retribuzione oraria convenuta, ovvero quella concordata per un’ora di lavoro, al netto di altri importi.

Se lo stipendio viene pagato al lavoratore su base mensile, per calcolare la retribuzione oraria convenuta occorrerà dividere lo stipendio per il numero delle ore lavorate nell’arco del mese.

Esempio di calcolo

Se il domestico percepisce uno stipendio di 600 euro al mese e lavora 7 ore al giorno per 22 giorni, occorre dividere lo stipendio mensile (€600) per le ore lavorate nell’arco del mese (5 ore x 22 giorni = 110 ore mese). Dunque:

€600/110= €5,45.

Se il domestico è convivente, l'importo mensile viene ripartito in misura oraria, suddividendo il valore mensile per il divisore mensile dei rapporti in regime di convivenza: 4,3333 (ovvero la media delle settimane media in un mese).

Esempio di calcolo

Se il domestico percepisce uno stipendio di 1200 euro al mese e lavora 54 ore a settimana, occorre moltiplicare le ore lavorate nella settimana per 4,3333 (54 x 4,3333 = 234 ore mensili) e dividere lo stipendio mensile (€1200) per il totale. Dunque:

€1200/234= €5,13.

Retribuzione oraria effettiva
Per calcolare la retribuzione oraria effettiva, alla retribuzione oraria convenuta si dovranno aggiungere i valori de:

l'indennità vitto e alloggio la quota tredicesima eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo Per saperne di più: retribuzione oraria effettiva.

Quando un lavoratore usufruisce gratuitamente dell’alloggio e/o del vitto, ha diritto ad avere l’indennità sostitutiva dell’alloggio nei casi in cui non possa usufruire dell’alloggio messo a sua disposizione dal datore di lavoro, indipendentemente dalla cittadinanza.

L’indennità sostitutiva dell’alloggio deve essere calcolata in base ai valori convenzionali indicati nella corrispettiva tabella all’interno del CCNL. Questi valori vengono rivalutati annualmente.

Quando spetta l'indennità di vitto e alloggio. Tale indennità spetta al lavoratore nei seguenti casi:

Ferie: se durante il periodo di ferie il lavoratore non usufruisce dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve pagare al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Congedo matrimoniale: per il periodo del congedo, se il lavoratore non usufruisce dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Malattia e infortunio sul lavoro: nel caso in cui il lavoratore non si trovi in degenza presso l’ospedale oppure presso l’alloggio del datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Permessi retribuiti: nel caso in cui il lavoratore fruisca delle giornate di permessi retribuiti ma non usufruisca dell’alloggio dato in dotazione dal datore di lavoro, quest’ultimo deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva dell’alloggio. Nel caso in cui al lavoratore venga concesso un permesso non retribuito, non ha diritto né alla retribuzione, né all’indennità sostitutiva dell’alloggio.


Unione europea: migliori norme sui lavoratori stagionali



I lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi potranno beneficiare di migliori condizioni di vita e di lavoro - incluso un alloggio adeguato e un limite all'orario lavorativo - grazie alla legge approvata dal Parlamento europeo. La nuova normativa, la prima a livello Ue per questa categoria di lavoratori, mira a porre fine allo sfruttamento e a impedire che i permessi di soggiorno temporanei diventino permanenti.

Migliori condizioni di lavoro per i lavoratori stagionali immigrati: regole sul trattamento, gli orari, l'alloggio, le ferie e sanzioni per i datori di lavoro inadempienti. Queste le norme approvate dal Parlamento Ue a larghissima maggioranza con 498 voti favorevoli, 56 contrari e 68 astensioni. Si avvicinano così i diritti dei lavoratori immigrati ai diritti dei lavoratori Ue riguardo all'età minima lavorativa, la retribuzione, il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie, la copertura sanitaria e i requisiti di sicurezza. «Stimolo a lavorare per colmare questo gap legislativo sono state anche le scene che abbiamo visto in Italia , a Rosarno , dove i lavoratori stagionali venivano sfruttati» ha dichiarato Claude Moraes relatore della normativa e eurodeputato dei Socialisti e Democratici.

La nuova legislazione dovrà essere applicata entro due anni e mezzo in tutti gli stati membri ai quali rimarrà invece competenza di stabilire quanti lavoratori stagionali accettare e la massima durata di permanenza temporanea del lavoratore, che dovrà essere compresa tra i cinque e i nove mesi su un periodo di dodici mesi. I lavoratori potranno scegliere, superato quel periodo, di estendere i loro contratti qualora vi sia la possibilità o di cambiare lavoro. «Abbiamo cercato di inviare un messaggio ai datori di lavoro corretti perché continuino a fare quello che stanno facendo, ma abbiamo detto ai datori di lavoro negligenti che è necessario disporre di norme minime a tutela dei lavoratori stagionali. Non si tratta di diritti solo sulla carta, essi permettono effettivamente una certa flessibilità, essenziale perché i lavoratori non siano trattati alla stregua di merce, ma come esseri umani» ha affermato Moraes.

Qualsiasi richiesta dei lavoratori stagionali di soggiornare all'interno dell'Ue dovrà riportare l'orario di lavoro previsto e la retribuzione. Inoltre gli immigrati lavoratori potranno iscriversi a un sindacato, aver accesso alla sicurezza sociale, alla pensione e alla formazione. I lavoratori stagionali che desiderino ritornare nuovamente in un Paese Ue godranno di semplificazione delle normative nello stato membro interessato e potranno ricevere diversi permessi di lavoro stagionali in unico atto amministrativo. Previste anche sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» per i datori di lavoro e i sub-appaltatori tra cui l'obbligo di risarcimento al lavoratore e il divieto di impiegare futuri lavoratori stagionali. «La dignità della persona – ha sottolineato Salvatore Iacolino, eurodeputato dei Popolari Europei– riacquista così centralità nel processo legislativo, in un'Europa che promuove la migrazione legale e sostiene chi rispetta le regole, sanzionando invece in modo rigoroso chi le trasgredisce e chi sfrutta situazioni d'indigenza e bisogno di migranti irregolari».

Si tratta di un importante passo avanti anche per Sergio Cofferati europarlamentare S&D, che è la prima normativa sulla migrazione da quando è entrato in vigore il trattato di Lisbona e parte proprio dalle persone più deboli che si muovono in cerca di lavoro:«La parità di trattamento dei lavoratori Ue e non Ue ma anche perché pone le stesse regole da seguire a tutte le imprese e quindi evita la concorrenza sleale».

Sulla base dell'accordo tra Pe e Consiglio, qualsiasi richiesta di soggiornare sul territorio comunitario come lavoratore stagionale dovrà includere un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro, che specifichi, tra l'altro, la retribuzione e l'orario di lavoro. Su richiesta dei deputati, la domanda dovrà inoltre essere accompagnata dalla prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato. Qualora fosse il datore di lavoro a fornire l'alloggio, l'affitto non potrà essere eccessivo o automaticamente detratto dallo stipendio del lavoratore.

La normativa sancisce che i lavoratori stagionali extracomunitari avranno gli stessi diritti dei cittadini dell'Ue per quanto riguarda l'età minima lavorativa, la retribuzione, il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie, la copertura sanitaria e i requisiti di sicurezza. Godranno inoltre del diritto di iscriversi a un sindacato, all'accesso alla sicurezza sociale, alla pensione, alla formazione, alla consulenza sul lavoro stagionale offerto dagli uffici di collocamento e da altri servizi pubblici, ma non all'edilizia residenziale pubblica. Le nuove norme agevoleranno, inoltre, il reingresso dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro interessato.

Nell'eventualità i datori di lavoro non assolvessero ai loro obblighi, incorrerebbero in sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive", incluso un obbligo di risarcimento al lavoratore stagionale in questione. Anche i subappaltatori possono incorrere in dette sanzioni. Ai datori di lavoro, infine, potrebbe essere imposto il divieto nel futuro di impiegare lavoratori stagionali. Le nuove regole semplificheranno e accelereranno le procedure che consentono ai lavoratori stagionali extracomunitari di tornare nuovamente nell'Ue per soggiorni temporanei e di lavoro. Ciò può essere fatto accelerando le pratiche burocratiche per il ritorno dei candidati, dando loro la priorità per l'ammissione o con il rilascio di diversi permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo.


domenica 14 ottobre 2012

Trovare lavoro all’estero con vitto ed alloggio



Tra le varie offerte di lavoro all'estero, ne possiamo trovare alcune comprensive di vitto e alloggio.

Queste offerte si trovano spesso nel campo della ristorazione o da parte di aziende che sponsorizzando i dipendenti per le loro trasferte all'estero. Prima di accettare questo tipo di offerte, è importante tenere presente che a fronte di benefit come vitto e alloggio, i salari risultano generalmente più bassi.

Spesso molte persone che decidono di trasferirsi per lavorare all'estero, prendono in considerazione questo tipo di offerte perché sono preoccupati, in quanto non sanno bene come muoversi per cercare casa in un paese straniero. Per informazioni si consiglia di visitare il sito http://www.lavoro-estero.com

I settori lavorativi dove è possibile trovare offerte di lavoro comprensive di vitto e alloggio riguardano la ristorazione e la gastronomia. Indichiamo siti di riferimento per chi vuole cercare lavoro all'estero:
www.gastrojob-europe.de/
www.workabout.uk.com
www.livein-jobs.co.uk/
www.ukliveinjobs.com
www.aps-personal.at/

Il problema del vitto e dell’alloggio all’estero può essere superato rispondendo ad annunci di lavoro che oltre al salario offrono anche l’opportunità di avere a disposizione un alloggio stabile. Si tratta di offerte di lavoro dive sono esclusi i benefit dove la casa e il vitto è parte della retribuzione concordata.

I profili richiesti devono possedere una pregressa esperienza nel settore e devono essere immediatamente disponibili al lavoro. Dopo l’assunzione, il cuoco o i cuochi selezionati potranno alloggiare presso le stesse camere del ristorante. Altri settori professionali in cui è possibile trovare offerte con vitto e alloggio, il turismo e l’animazione.
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