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lunedì 4 settembre 2017

Visite mediche di controllo, servizio INPS: come funziona il Polo Unico



La visita fiscale è un accertamento medico previsto dallo Statuto dei Lavoratori, e predisposto dall'INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale, infatti, non si limita a un mero controllo della presenza al proprio domicilio del lavoratore in malattia, bensì consiste in una vera e propria verifica della sussistenza degli impedimenti fisici al lavoro.

Il lavoratore che intende usufruire dell’astensione dal lavoro per malattia deve avvisare tempestivamente il proprio datore e il medico di famiglia e deve sottoporsi, preferibilmente sin dal primo giorno di malattia, ad un accertamento sanitario da parte del proprio medico curante, che produce un’apposita certificazione.

Attivo dal primo settembre il Polo unico per le visite mediche di controllo (VMC) da parte dell’INPS ai lavoratori in malattia. A disposizione dei datori di lavoro anche privati, è inoltre disponibile il nuovo servizio online per la richiesta di visita medica di controllo.

Entrano dunque in vigore le disposizioni del decreto legislativo 75/2017, su cui è intervenuto il messaggio INPS 3265 del 9 agosto 2017, che fornisce il dettaglio delle PA interessate dalla Riforma. Per il momento le nuove norme riguardano i dipendenti della pubblica amministrazione, per i quali l’INPS può anche disporre visite d’ufficio.

Per consentire il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale comunicato al datore di lavoro:

tutti i giorni durante la durata della malattia comprese le domeniche ed i giorni festivi nelle seguenti fasce orarie giornaliere:

1) lavoratori statali e personale enti locali
mattina: dalle ore 9 alle 13
pomeriggio: dalle ore 17 alle 18.

2) Lavoratori settore privato
mattina: dalle ore 10 alle 12

Se il dipendente pubblico in malattia si assenta durante questo orario, deve darne comunicazione al datore di lavoro.

La creazione del Polo Unico comporta una serie di novità relative al funzionamento del sistema, grazie al nuovo applicativo informatico “SAVIO” che consente, ad esempio, di elaborare serie statistiche in base alle quali vengono selezionati in modo mirato i lavoratori a cui inviare la visita fiscale. Potrà anche succedere, per stanare i cosiddetti “furbetti del cartellino“, che allo stesso lavoratore vengano inviate due visite nello stesso giorno.

Ne guadagna anche la tempestività delle visite: il medico riceve quotidianamente, sul pc o sul tablet, l’elenco delle visite da effettuare, specificando quali sono quelle richieste dal datore di lavoro e quali, invece, vengono effettuate d’ufficio. Anche il medico viene selezionato con criteri precisi, in base alla disponibilità e alla distanza dal paziente. In vista c’è un decreto ministeriale che conterrà le regole generali per le convenzione fra INPS e medici generali.

Presentando il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC), l’INPS ha pubblicato una serie di dati relativi all’andamento delle assenze per malattia dei dipendenti del privato e del pubblico. Questi ultimi si assentano mediamente il doppio, con percentuali particolarmente significative nel Sud e nelle Isole. Nel privato la malattia del dipendente dura in media cinque giorni, nel settore pubblico si arriva a 11 giorni. Nel Sud e nelle isole (sempre con riferimento al settore pubblico), si arriva a 12 o 13 giorni.

E’ interessante notare come questo squilibrio territoriale non riguarda il settore privato, dove i giorni di malattia per dipendente sono omogenei sull’intero territorio nazionale. Un segnale del fatto che il fenomeno dei furbetti del cartellino riguardano in particolare la pubblica amministrazione.

Servizio INPS online
Il servizio online VMC, per la richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, è dunque rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati. Il servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)” è attivo sul portale INPS, nella sezione Prestazioni e Servizi.

A partire dal 1° settembre 2017 sono entrate in vigore importanti novità sia per i dipendenti pubblici che per quelli di aziende private, con controlli che potranno essere ripetuti anche due volte nello stesso giorno soprattutto in caso di malattia in giorni sospetti, come di lunedì o venerdì o a ridosso di giorni festivi.

Per i dipendenti pubblici, con l’entrata in vigore della riforma Madia le nuove regole sui controlli in caso di malattia prevedono che la competenza sulle visite fiscali trasferita dalle Asl al Polo Unico Inps, con l’obiettivo di ridurre assenteismo e false malattie.

I controlli potranno farsi più frequenti e verranno avviate anche d’ufficio dall’Inps senza la richiesta del datore di lavoro. I medici di famiglia che dovranno controllare il rispetto degli orari di reperibilità ed accertare l’effettiva malattia dei dipendenti pubblici e privati verranno retribuiti, in parte, con quota percentuale in base alle visite fiscali effettuate.

Ricordiamo che ci sono anche casi in cui è prevista l’esenzione dalla visita fiscale e nell’articolo troverete tutte le informazioni relative a dipendenti pubblici e privati che, in caso di malattia, sono esonerati dai controlli del medico Inps e, di conseguenza, non devono rimanere a casa negli orari delle visite fiscali. Con la circolare Inps n. 95/2016 sono state stabilite proprio le condizioni per richiedere le esenzioni dai controlli del medico della mutua.

Quindi in conclusione visite mirate, anche due ripetute nello stesso giorno allo stesso lavoratore. Un software elaborerà i certificati medici telematici e sceglierà gli eventi che hanno la probabilità più alta — statisticamente parlando — di ridurre i giorni di prognosi del lavoratore.

Se ad esempio un lavoratore si ammala frequentemente a ridosso del weekend o il lunedì, allora il caso sospetto finisce sotto la lente d’ingrandimento dell’Inps che guarderà anche alle storie personali di chi non si sente bene e resta a casa.


mercoledì 23 settembre 2015

Lavoro: malattia, visite fiscali e reperibilità: tutte le novità


La visita fiscale è un accertamento medico previsto dallo Statuto dei Lavoratori, e predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale, infatti, non si limita a un mero controllo della presenza al proprio domicilio del lavoratore in malattia, bensì consiste in una vera e propria verifica della sussistenza degli impedimenti fisici al lavoro.

Il lavoratore che intende usufruire dell’astensione dal lavoro per malattia deve avvisare tempestivamente il proprio datore e il medico di famiglia e deve sottoporsi, preferibilmente sin dal primo giorno di malattia, ad un accertamento sanitario da parte del proprio medico curante, che produce un’apposita certificazione. La disciplina cambia caso a seconda che l’assenza per malattia sia di durata pari o inferiore a 10 giorni, oppure sia superiore a 10 giorni:

– per le assenze da malattia pari o inferiori a 10 giorni, nonché per le assenze fino al secondo evento nel corso dell’anno solare, il lavoratore può rivolgersi anche al medico curante non appartenente al SSN (o con esso convenzionato);

– se invece l’assenza supera i 10 giorni o nei casi di eventi di malattia successivi al secondo nel corso dell’anno, la certificazione deve essere rilasciata esclusivamente dal medico del SSN (o con esso convenzionato).

Visite mediche fiscali di controllo

La nuova normativa INPS ha chiarito le modalità e il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che da tale data può essere richiesta per via telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’INPS servizio “Richiesta visita medica di controllo“.

Al termine della visita di controllo il medico redige presso il domicilio del lavoratore un apposito verbale informatico e ne fornisce copia al lavoratore. Il verbale viene trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell’INPS e reso contestualmente accessibile al datore di lavoro che ha richiesto la visita.

Il datore di lavoro può inviare all’INPS, con un’unica operazione (funzione “Invio richieste multiple”), più richieste di visite mediche di controllo (al massimo 50).

In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell’Inps, richiede e dispone, pertanto, il controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale può conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all’esito finale della visita medica.

Il Jobs Act ha introdotto l'esclusione obbligo di reperibilità per dipendenti privati in caso di malattia grave, così come avviene già per i dipendenti del Pubblico Impiego.

L'esclusione avviene nelle stesse modalità applicate ai lavoratori del settore pubblico, per cui in caso di:

gravi malattie che richiedono terapie salvavita;

infortuni e malattia professionale per i quali sia accertata dall'INAIL la causa servizio;

invalidità riconosciuta.

Invio certificazione

Il medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica all’INPS, con le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’Istituto.

Il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato e fornirlo al proprio datore di lavoro, quando richiesto.

L’INPS, a sua volta, mette a disposizione dei datori di lavoro, attraverso i propri canali telematici, gli attestati di malattia ricevuti dai medici.

Il lavoratore è esonerato dall’invio della documentazione in forma cartacea.
Il lavoratore può continuare a presentare, sia all’INPS che al datore di lavoro, il certificato di malattia in formato cartaceo quando lo stesso viene rilasciato da medici privati non abilitati all’invio telematico o da strutture di pronto soccorso, nonché quando l’evento di malattia comporta il ricovero ospedaliero.

Al momento della visita il lavoratore può richiedere al medico la copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, o, in alternativa, l’invio della copia dei documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.

Quando la stampa della certificazione non è oggettivamente possibile, il medico può limitarsi a chiedere al lavoratore conferma dei dati anagrafici inseriti rilasciandogli il numero di protocollo.

Il lavoratore, infine, può prendere visione dei propri certificati accedendo al sito internet dell’INPS, tramite PIN o codice fiscale.

Obbligo reperibilità del lavoratore e fasce orarie
Per consentire il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale comunicato al datore di lavoro:
tutti i giorni durante la durata della malattia comprese le domeniche ed i giorni festivi nelle seguenti fasce orarie giornaliere:

1) lavoratori statali e personale enti locali
mattina: dalle ore 9 alle 13
pomeriggio: dalle ore 17 alle 18.

2) Lavoratori settore privato
mattina: dalle ore 10 alle 12
pomeriggio: dalle ore 17 alle 19.

Alcune sentenze ritengono che il lavoratore debba sempre rendersi reperibile nelle fasce orarie, anche nel caso in cui il controllo medico sia già avvenuto, in quanto il datore di lavoro ha diritto alla reiterazione delle visite nei limiti in cui ciò non abbia lo scopo di molestare o danneggiare il lavoratore senza un valido motivo.

Un altro orientamento stabilisce invece che, posto il carattere eccezionale della limitazione della libertà di movimento che deriva dall’obbligo della reperibilità, il lavoratore non è più tenuto a rispettarla una volta che il medico di controllo abbia accertato la malattia. Diversamente si potrebbe addirittura incidere negativamente sulla guarigione, specialmente per alcune patologie la cui cura può richiedere l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni del lavoratore ammalato.

Il lavoratore ha il dovere di cooperare all’effettuazione delle visite domiciliari, in modo da consentire al medico l’immediato ingresso nell’abitazione. Se non rispetta tale dovere per incuria, negligenza o altro motivo (si pensi all’assenza del nome del lavoratore sul citofono) scatta la decadenza dal diritto al trattamento economico; non vi si può rimediare neanche con la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale.

Se il lavoratore risulta assente alla visita di controllo domiciliare, il medico:

– rilascia, possibilmente a persona presente nell’abitazione del lavoratore, un avviso recante l’invito per quest’ultimo a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che l’interessato non riprenda l’attività lavorativa;

– comunica l’assenza del lavoratore all’INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro.

Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

Ad un’assenza ingiustificata segue la trattenuta di un giorno di retribuzione in busta paga e il rifiuto dell’INPS di corrispondere al datore l’indennità di malattia. Solitamente, alla prima assenza ingiustificata c’è la trattenuta fino a 10 giorni di malattia. Nel caso di assenza ingiustificata per un numero di giorni anche non consecutivi superiori a 3 nell’arco di un biennio, o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni, è previsto il licenziamento con preavviso (giustificato motivo soggettivo).


domenica 9 febbraio 2014

Unione europea: migliori norme sui lavoratori stagionali



I lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi potranno beneficiare di migliori condizioni di vita e di lavoro - incluso un alloggio adeguato e un limite all'orario lavorativo - grazie alla legge approvata dal Parlamento europeo. La nuova normativa, la prima a livello Ue per questa categoria di lavoratori, mira a porre fine allo sfruttamento e a impedire che i permessi di soggiorno temporanei diventino permanenti.

Migliori condizioni di lavoro per i lavoratori stagionali immigrati: regole sul trattamento, gli orari, l'alloggio, le ferie e sanzioni per i datori di lavoro inadempienti. Queste le norme approvate dal Parlamento Ue a larghissima maggioranza con 498 voti favorevoli, 56 contrari e 68 astensioni. Si avvicinano così i diritti dei lavoratori immigrati ai diritti dei lavoratori Ue riguardo all'età minima lavorativa, la retribuzione, il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie, la copertura sanitaria e i requisiti di sicurezza. «Stimolo a lavorare per colmare questo gap legislativo sono state anche le scene che abbiamo visto in Italia , a Rosarno , dove i lavoratori stagionali venivano sfruttati» ha dichiarato Claude Moraes relatore della normativa e eurodeputato dei Socialisti e Democratici.

La nuova legislazione dovrà essere applicata entro due anni e mezzo in tutti gli stati membri ai quali rimarrà invece competenza di stabilire quanti lavoratori stagionali accettare e la massima durata di permanenza temporanea del lavoratore, che dovrà essere compresa tra i cinque e i nove mesi su un periodo di dodici mesi. I lavoratori potranno scegliere, superato quel periodo, di estendere i loro contratti qualora vi sia la possibilità o di cambiare lavoro. «Abbiamo cercato di inviare un messaggio ai datori di lavoro corretti perché continuino a fare quello che stanno facendo, ma abbiamo detto ai datori di lavoro negligenti che è necessario disporre di norme minime a tutela dei lavoratori stagionali. Non si tratta di diritti solo sulla carta, essi permettono effettivamente una certa flessibilità, essenziale perché i lavoratori non siano trattati alla stregua di merce, ma come esseri umani» ha affermato Moraes.

Qualsiasi richiesta dei lavoratori stagionali di soggiornare all'interno dell'Ue dovrà riportare l'orario di lavoro previsto e la retribuzione. Inoltre gli immigrati lavoratori potranno iscriversi a un sindacato, aver accesso alla sicurezza sociale, alla pensione e alla formazione. I lavoratori stagionali che desiderino ritornare nuovamente in un Paese Ue godranno di semplificazione delle normative nello stato membro interessato e potranno ricevere diversi permessi di lavoro stagionali in unico atto amministrativo. Previste anche sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» per i datori di lavoro e i sub-appaltatori tra cui l'obbligo di risarcimento al lavoratore e il divieto di impiegare futuri lavoratori stagionali. «La dignità della persona – ha sottolineato Salvatore Iacolino, eurodeputato dei Popolari Europei– riacquista così centralità nel processo legislativo, in un'Europa che promuove la migrazione legale e sostiene chi rispetta le regole, sanzionando invece in modo rigoroso chi le trasgredisce e chi sfrutta situazioni d'indigenza e bisogno di migranti irregolari».

Si tratta di un importante passo avanti anche per Sergio Cofferati europarlamentare S&D, che è la prima normativa sulla migrazione da quando è entrato in vigore il trattato di Lisbona e parte proprio dalle persone più deboli che si muovono in cerca di lavoro:«La parità di trattamento dei lavoratori Ue e non Ue ma anche perché pone le stesse regole da seguire a tutte le imprese e quindi evita la concorrenza sleale».

Sulla base dell'accordo tra Pe e Consiglio, qualsiasi richiesta di soggiornare sul territorio comunitario come lavoratore stagionale dovrà includere un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro, che specifichi, tra l'altro, la retribuzione e l'orario di lavoro. Su richiesta dei deputati, la domanda dovrà inoltre essere accompagnata dalla prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato. Qualora fosse il datore di lavoro a fornire l'alloggio, l'affitto non potrà essere eccessivo o automaticamente detratto dallo stipendio del lavoratore.

La normativa sancisce che i lavoratori stagionali extracomunitari avranno gli stessi diritti dei cittadini dell'Ue per quanto riguarda l'età minima lavorativa, la retribuzione, il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie, la copertura sanitaria e i requisiti di sicurezza. Godranno inoltre del diritto di iscriversi a un sindacato, all'accesso alla sicurezza sociale, alla pensione, alla formazione, alla consulenza sul lavoro stagionale offerto dagli uffici di collocamento e da altri servizi pubblici, ma non all'edilizia residenziale pubblica. Le nuove norme agevoleranno, inoltre, il reingresso dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro interessato.

Nell'eventualità i datori di lavoro non assolvessero ai loro obblighi, incorrerebbero in sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive", incluso un obbligo di risarcimento al lavoratore stagionale in questione. Anche i subappaltatori possono incorrere in dette sanzioni. Ai datori di lavoro, infine, potrebbe essere imposto il divieto nel futuro di impiegare lavoratori stagionali. Le nuove regole semplificheranno e accelereranno le procedure che consentono ai lavoratori stagionali extracomunitari di tornare nuovamente nell'Ue per soggiorni temporanei e di lavoro. Ciò può essere fatto accelerando le pratiche burocratiche per il ritorno dei candidati, dando loro la priorità per l'ammissione o con il rilascio di diversi permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo.


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