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mercoledì 10 dicembre 2014

Aspi e mini ASPI cosa cambia nel 2015



Il Jobs Act riforma l'universo degli ammortizzatori sociali. Aspi e Mini Aspi vengono unificati, la tutela viene estesa, ma la cassa integrazione rimane attiva fino al 2016.

Vediamo le novità che entreranno in vigore nel 2015 per quanto riguarda i sussidi di disoccupazione Aspi e Mini Aspi.

La normativa attualmente in vigore (Legge n. 92 del 2012, cioè la riforma Fornero), prevede che in caso d licenziamento al lavoratore siano garantite due indennità: Aspi e Mini Aspi.

L’Aspi viene garantita ai dipendenti del settore privato, ai lavoratori con contratto di apprendistato e ai lavoratori di cooperativa che hanno perso il lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà. Sono esclusi dal sussidio i dipendenti a tempo indeterminato delle PA, gli operai agricoli e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. Per poter ricevere l’Aspi occorre possedere due requisiti: essere assicurati all’Inps da minimo due anni e aver pagato almeno un anno di contributi nei due che precedono il momento in cui si è perso il lavoro.

Chi non possiede i suddetti requisiti può accedere alla Mini Aspi. In questo caso il lavoratore dovrà aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi e riceverà un’indennità per un periodo di tempo corrispondente alla metà delle settimane lavorate nel corso dell’ultimo anno.

L’Aspi dal 2015  verrà estesa e universalizzata anche a coloro che perdono il lavoro, senza possibilità di reintegro e tutela anche i co.co.pro. .Per dirla in altri termini, i due ammortizzatori sociali verranno unificati in un’unica indennità, la cui durata varierà proporzionalmente al periodo contribuito maturato dal lavoratore. Il rapporto con la «pregressa storia contributiva del lavoratore» farà si che chi ha lavorato per molti anni, avrà la possibilità di ricevere per un tempo maggiore il sussidio di disoccupazione.

La Legge Delega prevede criteri di delega per la disoccupazione involontaria; nello specifico riguarda:

la rimodulazione dell’ASpI con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore);

l'incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti ;

l'estensione dell’ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (con l’esclusione, in ogni caso, degli amministratori e dei sindaci) mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito (relativi a tali soggetti), l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi ed il principio di automaticità delle prestazioni9 e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite);

l'introduzione di limiti massimi relativi alla contribuzione figurativa ;

l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una ulteriore prestazione, eventualmente priva di copertura pensionistica figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.

Possono accedere all'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro in forma subordinata, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (mentre ne sono esclusi quelli con rapporto a tempo indeterminato), nonché i soci lavoratori delle cooperative, il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato. Dal campo di applicazione dell’ASpI sono altresì esclusi gli operai agricoli (a tempo indeterminato e determinato), e i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.

Per usufruire dell’ASpI è necessario essere assicurati presso l'INPS da almeno 2 anni ed aver versato almeno un anno di contributi nei 2 anni precedenti all'evento che ha determinato la disoccupazione. L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (comprensiva degli elementi continuativi e non nonché delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33), è pari fino ad un limite massimo pari, nel 2014, a euro 1.192,98. In caso di importo superiore, l'indennità è pari al 75% di 1.192.98 euro incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS.

La durata massima del trattamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli eventi che si verifichino da tale data è di 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi); 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi).

L’Inps a Circolare numero 101/2014 ha precisato che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto interministeriale che determina l’allineamento di Aspi e Mini-Aspi:

i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato;

il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Ammontare di Aspi e Mini-Aspi

Le indennità Aspi e Mini-Aspi per i soggetti appena indicati sono quindi liquidate:
con riferimento all’anno 2014, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 40 per cento della misura delle indennità;
con riferimento all’anno 2015 in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 60 per cento della misura delle indennità come calcolate;
con riferimento all’anno 2016 in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari all’80 per cento della misura delle indennità;
con riferimento all’anno 2017 in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 100 per cento della misura delle indennità.



mercoledì 19 febbraio 2014

Contributi per il 2014: nuove aliquote per commercianti, artigiani e lavoratori autonomi



Definite le nuove aliquote contributive 2014 per artigiani e commercianti, professionisti e autonomi in Gestione Separata.

Le aliquote contributive INPS ai fini pensionistici dovute per il 2014 da commercianti, artigiani, professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata in via esclusiva o già assicurati presso altri enti. In relazione al valore dell’1,2% , quale indice di inflazione che incide sui minimali e tetti vari per i lavoratori dipendenti. Mentre l’aliquota di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) dovuta all’Inps rimane fissata  al  9,19% sino ad euro annui 46.o76 al 10,19% per la fascia di retribuzione mensile eccedente i 3.840 euro ,che è un dodicesimo di 46.076, tetto pensionistico del prossimo anno ,invece per gli artigiani e commercianti.
Questo significa che nel 2014

-gli artigiani dovranno applicare il 22,20% sul reddito d’impresa (dichiarato al Fisco) sino a 46.076 euro e il 23,20% sulla quota di reddito compreso tra 46.076 e 73.673 euro, massimale imponibile per il 2014.

- i commercianti, dovranno applicare il 22,29% sul fascia di reddito sino a 46.076 euro ed il 23,29% sulla quota compresa tra 46.076 e 76.793 euro. Nel 2014 il minimale di reddito imponibile ai fini del calcolo della contribuzione da versare all’Inps salirà a 15.532 euro, per cui il contributo minimo (comprensivo della quota di maternità) dovuta dagli artigiani è di 3.341 euro; mentre quella dovuta dai commercianti di 3.362 euro.

- i parasubordinati vedranno salire di un punto l’aliquota contributiva dovuta nel 2014 , entro il massimale imponibile di 100.222 euro

-rimane invariata almeno per l’anno 2014, la quota dovuta dai titolari di partita Iva

Vediamo le aliquote 2014
Artigiani: per effetto del Salva Italia (Dl 201/2011, articolo 24, comma 22), le aliquote pensionistiche sono incrementate di 0,45 punti (come ogni anno, fino a quota 24%). Per quest’anno  sono pari al 22,20%.

Commercianti: per effetto della ulteriore somma di un +0,9% di finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, quest’anno l’aliquota sale al 22,29%.

Coadiuvanti e coauditori under 21: aliquote ridotte al 19,20% per artigiani e al 19,29% per commercianti, applicabili fino al mese di compimento dei 21 anni.

Reddito minimo annuo per il calcolo del contributo IVS di artigiani e commercianti: 15.516 euro.

Infine, gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata diversi dai professionisti, per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (es.: associati in partecipazione), versano il 28%. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi, mentre per l’associazione in partecipazione è pari rispettivamente al 55% (associante) e 45% (associato). Il massimale di reddito è pari a  100.123 euro, il minimale per l’accredito contributivo di 15.516 euro. (Fonte Inps: circolare 18/2014 e circolare 19/2014)

Gestione separata Inps. Aumenta di un punto l’aliquota contributiva dovuta nel 2014 dai parasubordinati che si attesta al 28,72 per cento, entro il massimale imponibile di 100.222 euro. Resta ferma invece l’aliquota per i professionisti senza cassa con l’aliquota che resta ferma al 27,72% come l’anno scorso (2013). Ma si tratta solo di un rinvio degli aumenti, che ricominceranno dal prossimo anno e peraltro con un incremento doppio (2 per cento), fino a portare l’aliquota contributiva alla vetta del 33,72% a partire dal 1° gennaio 2018. Iscritti in Gestione Separata ma assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione: aliquota contributiva al 22%, mentre per professionisti e autonomi iscritti in via esclusiva aliquota al 27%. Per questi ultimi lavoratori, tra l’altro, c’è anche uno 0,72% per finanziare maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

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