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lunedì 4 gennaio 2016

Contributo di solidarietà: cessazione azienda e licenziamenti


Al fine di fornire indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo nelle ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà, il Ministero del Lavoro ha comunicato con la nota n. 21091 del 26 ottobre 2015 quanto segue: la procedura per ottenere un contributo in caso di cessazione dell’attività aziendale e di licenziamenti di lavoratori in corso di solidarietà. Il contributo è concesso alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale, richiede un apposito contratto e viene corrisposto per massimo due anni (in rate trimestrali, ripartito tra impresa e lavoratori) ed è pari alla metà del monte ore retributivo non più dovuto dalle aziende a seguito della riduzione di orario.

Quali sono le imprese che hanno diritto al contributo di solidarietà? Come si presenta la domanda? E nei casi particolari?

E’ tutto spiegato in una Circolare del Ministero del Lavoro n.26 del 7 novembre 2014, che fornisce le istruzioni sul contributo pari alla metà del monte ore retributivo non più dovuto a causa della riduzione di orario.

Possono accedere all'agevolazione, oltre a tutte le aziende già comprese nella legge sui contratti di solidarietà (726/1984), le imprese:
fra 2 e 15 dipendenti, indipendentemente dal settore di attività;

con più di 15 dipendenti se hanno avviato procedure di mobilità o intendono procedere a

licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;

alberghiere e termali indipendentemente dal numero di dipendenti;

artigiane con almeno 2 dipendenti e lavoratori sottoposti a riduzione di orario con compenso a carico dei fondi bilaterali.

Il contratto di solidarietà è applicabile anche a dipendenti a termine, apprendisti, contratti di inserimento. All'avvio del periodo di solidarietà, il dipendente deve avere un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni. La solidarietà dura un massimo di 24 mesi, poi va eventualmente ricontrattata.

Durante le ore di astensione del lavoro, il dipendente può svolgere attività formative solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: la riorganizzazione aziendale prevede che sia adibito a mansioni differenti o all'utilizzo di nuove apparecchiature; il progetto formativo ha adeguata attenzione ad aspetti teorici e pratici; è presente un tutor, un istruttore o una figura analoga.

Durante la solidarietà non si possono effettuare licenziamenti o attivare procedure di mobilità. E’ invece possibile trasformare in tempo indeterminato un contratto a termine o un apprendistato (la precisazione è importante perché si tratta di un periodo in cui l’impresa non può fare assunzioni). Se viene ceduto un ramo d’azienda, può essere mantenuto il contratto di solidarietà.

L’impresa presenta la domanda alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), che verifica i requisiti e comunica l’ammissione. Il calcolo del contributo di solidarietà si effettua sulla base della retribuzione lorda denunciata all’INPS nei 12 mesi precedenti, escludendo i compensi per il lavoro straordinario.

Per le domande di solidarietà acquisite dalle DTL territorialmente competenti in data successiva al 18 novembre 2014, trova applicazione la circolare n. 28/2014.

Quest’ultima prevede espressamente quanto in precedenza applicato in via di mera prassi: "Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda; le D.T.L. dovranno individuare l'ammontare da restituire all'impresa."(cfr. pag. 5 circolare n. 28/2014)

Si prospettano, pertanto, quattro ipotesi:
- qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, all'azienda viene erogato tutto il contributo:
- qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, viene erogata solo la quota del contributo dei lavoratori:
- qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo:
- qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo.

Infine, nel caso in cui all'atto del pagamento del contributo non fosse possibile individuare l'azienda beneficiaria o il soggetto preposto alla gestione della crisi aziendale (es. commissario liquidatore, curatore fallimentare etc.) il procedimento di concessione dovrà ritenersi necessariamente concluso con l'atto di erogazione della quota spettante ai singoli lavoratori, salva successiva individuazione del titolare beneficiario.

Le istruzioni per la concessione del contributo sono contenute nella Circolare 28/2014, i criteri per le cessazioni con licenziamenti in corso di solidarietà nella Nota 21091/2015. Si deve quindi distinguere tra domande acquisite prima e dopo l’entrata in vigore della circolare n. 28, ossia il 18 novembre 2014.

Prima del 18 novembre 2014
Per tali domande trova applicazione la circolare n. 20/2004 del Ministero, che individua nella cessazione dell’attività il venir meno della finalità dell’ammortizzatore sociale. In tal caso l’azienda perde il diritto al contributo e di conseguenza le DTL – qualora accertino la cessazione in corso di solidarietà – devono individuare la quota del contributo spettante ai singoli lavoratori interessati, provvedendo ad acquisire e a segnalare le loro coordinate bancarie. La quota aziendale deve essere rimborsata.

Dopo il 18 novembre 2014
“Solo nel caso in cui l’impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell’accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell’azienda, le DTL dovranno individuare l’ammontare da restituire all’impresa”.

In tali casi si applica la circolare n. 28. Ecco le opzioni possibili:

viene erogato tutto il contributo: se l’accordo sindacale prevede la devoluzione della quota aziendale
a favore dei lavoratori e c’è stata anticipazione;

viene erogata all’azienda la quota dei lavoratori: se l’accordo sindacale non prevede la devoluzione della quota aziendale a favore dei lavoratori e c’è stata anticipazione;

viene erogata ai lavoratori la loro quota: se l’accordo sindacale prevede la devoluzione della quota aziendale a favore dei lavoratori e non c’è stata anticipazione;

viene erogata ai lavoratori la loro quota: se l’accordo sindacale non prevede la devoluzione della quota aziendale a favore dei lavoratori e non c’è stata anticipazione;

Licenziamenti
In relazione ai licenziamenti in corso di solidarietà, trova applicazione la circolare n. 28.
“Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell’impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l’azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati, ancorché anticipata agli stessi”.

Di conseguenza, nel caso di cessazione dell’attività dopo la chiusura del periodo di solidarietà, se l’intimazione dei licenziamenti dei lavoratori interessati alla solidarietà è avvenuta dopo la chiusura del periodo, la quota aziendale va in ogni caso riconosciuta all'azienda.

lunedì 23 dicembre 2013

Legge stabilita 2014: pensioni, rivalutazione ed esodati




Vediamo cosa accadrà innanzitutto per la previdenza e per le pensioni nel 2014, anno che si sta preparando ad iniziare.

Nuove rivalutazioni delle rendite, con un leggero vantaggio per chi guadagna attorno a 1.500-2mila euro lordi al mese (cioè tra 3 e 4 volte il trattamento minimo).

E' stato mantenuto l’impegno di garantire nel 2014 un recupero pieno o quasi dell’inflazione (comunque bassa lo scorso anno, 1,2 per cento) ai trattamenti bassi e medio-bassi, fino a circa 2.000 euro lordi al mese. Ma se l’assegno risulta essere più alto, ad esempio 2.500 euro, la rivalutazione è solo a metà: su base annua si perde quindi un importo lordo di quasi 200 euro, che si riduce però in termini netti a poco più della metà visto che in conseguenza diminuisce anche la quota aggiuntiva di imposta sul reddito.

Molto più importante la differenza  per le pensioni d’oro, per l’introduzione di un contributo di solidarietà crescente fino al 18 per cento: chi percepisce 200 mila euro l’anno se ne vede togliere oltre 11 mila lorde, equivalenti ad una decurtazione netta di poco più di 6 mila euro.

Oltre mille euro in meno all’anno per chi ha una pensione di poco superiore a tre volte il minimo. Anche se dal 2014 riparte l’indicizzazione dell’assegno previdenziale, nei prossimi tre anni gli importi saranno comunque più leggeri rispetto alla normativa in vigore prima del blocco temporaneo introdotto dal decreto salva Italia di fine 2011.

L’indicizzazione piena dell’1,2% si applica agli 11,5 milioni di pensionati che incassano un assegno di importo fino a tre volte il minimo. Per quelli nella fascia tra tre e quattro volte il minimo (altri 2,5 milioni di persone), la rivalutazione effettiva sarà dell’1,14 per cento; tra quattro e cinque volte il minimo si scende allo 0,9 per cento; tra cinque e sei volte non si va oltre lo 0,6 per cento.

Per esempio, che chi ora incassa un assegno di 1.600 euro lordi 8mensili, nel 2014 riceverà 1.618,24 euro, cioè 237,12 euro in più in un anno per tredici mensilità. Chi, con un assegno attuale di 1.486,29 euro beneficia di una rivalutazione piena, l’anno prossimo avrà un aumento complessivo di 231,92 euro.

Ben più significativi i tagli che subiranno le pensioni redditi più elevati attraverso l'indicizzazione all'inflazione, per cui saranno riviste al 95% gli assegni pari a 4 volte il minimo, del 50% le pensioni superiori a 5 volte il minimo e pari o inferiori a 6 volte il minimo e del 40% nel 2014 per i trattamenti 6 volte sopra il minimo e al 45% per gli anni 2015-2016.

La platea degli esodati salvaguardati aumenta di altre 17.000 unità, che però dovranno perfezionare i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall'entrata in vigore della riforma Fornero (entro il 7 dicembre 2014). La copertura, pari a 199 mln nel 2014, arriva attraverso l'aumento dell'aliquota contributiva per gli autonomi e la riduzione di diversi fondi. E previsto lo stanziamento di 950 milioni dal prossimo anno fino al 2020 per sei diverse categorie. Altra novità approvata dopo giorni e giorni di dibattito è lo stop al cumulo di pensioni e stipendi da incarichi pubblici fino a un massimo di 303.000 euro l'anno. Per quanto riguarda gli statali, confermato il blocco della contrattazione oltre il 2014.

Mentre i disoccupati riceveranno un sussidio e un accompagnamento finalizzato all'inclusione nel mondo del lavoro. La maggior parte del finanziamento necessario pari a 40 milioni per 3 anni, arriva grazie al contributo di solidarietà ovvero al prelievo aggiuntivo dagli assegni pensionistici più pesanti. Saranno infatti trattenuti il 6%, 12% e 18% da chi incassa oltre 90.000, 128.000 e 193.000 euro. A proposito di previdenza, la rivalutazione delle pensioni sarà al 100% per gli assegni fino a tre volte il minimo (1.486,29 euro), al 90% fino a 4 volte, al 75% fino a 5 volte, al 50% fino a sei volte.

Via libera anche al contributo di solidarietà per le pensioni di importi elevati. Il contributo sarà del 6% per parte eccedente l’importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S; del 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso e del 18% per la parte eccedente l’importo di trenta volte il medesimo.

In sintesi la legge di stabilità ha posto queste novità che saranno introdotte a partire dal 2014:

Pensioni: per le pensioni fino a tre volte il minimo viene garantita la rivalutazione del 100%; fino a quattro volte il minimo sono rivalutate al 95%; l’indicizzazione scende col salire dell’assegno.

Esodati: vengono stanziati 950 milioni dal 2014 al 2020 per altri 17.000 esodati di sei diverse categorie.

Pensioni d’oro: contributo di solidarietà per le pensioni elevate: 6% per la parte eccedente i 90.168,26 euro annui; il 12% oltre i 128.811,80 euro; il 18% per la parte eccedente i 193.217,70 euro annui.

Contributo solidarietà redditi elevati: per i redditi superiori ai 300.000 euro l’anno viene confermato il contributo di solidarietà del 3% per il triennio 2014-2016.


mercoledì 11 dicembre 2013

Legge di stabilita 2014: esodati e pensioni



Potrebbe essere vicino a una soluzione il problema dei cosiddetti esodati. "C'è una novità sui lavoratori esodati, ci sarà un intervento importante, stanziando risorse cospicue, sui lavoratori esodati che altrimenti nel 2014 rimarrebbero senza nulla". Lo ha comunicato il viceministro all' Economia, Stefano Fassina, sulle novità del governo sulla Legge di Stabilità.

Così il viceministro all’Economia, Stefano Fassina, risponde a chi gli chiedeva di novità a firma del governo sulla Legge di Stabilità. La Legge è ancora in discussione alla Camera e se per la richiesta degli interventi sulle pensioni tutto ancora tace, ecco invece che si intravede qualche possibilità per gli esodati.

Sulla questione era intervenuto nei giorni scorsi anche il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, che ha detto: «Ci aspettiamo sul tema degli esodati un rapporto trimestrale sul sito dell’Inps per sapere quanti soggetti sono stati trattati, quante persone hanno ricevuto la lettera e quante pensioni sono state liquidate».

Torna l’adeguamento al costo della vita per le pensioni superiori a 1.486 euro lordi al mese (3 volte il minimo), ma in forma limitata e comunque non oltre i 2.972 euro lordi. Ma torna anche il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d’oro che solo lo scorso giugno la Corte costituzionale aveva cancellato. Questa volta sarà del 6-12 per cento sugli importi superiori a 6.936 euro lordi al mese (90.168 euro all’anno). Sono le principali novità in materia previdenziale contenute nel disegno di legge di Stabilità, come modificato dal maxi emendamento del governo approvato al Senato. Ora passa tutto all’esame della Camera.

La legge Finanziaria 1995 ha disposto che il primo gennaio di ogni anno le pensioni vengano adeguate in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istat, l’Istituto nazionale di statistica. L’adeguamento è fissato con un decreto del ministero dell’Economia alla fine di ogni anno per l’anno successivo. Per il 2014 l’aumento dovrebbe aggirarsi intorno all’1,5%, stima di aumento dei prezzi nel 2013 fatta dall’Istat e dal governo nella nota di aggiornamento al Def (Documento di economia e finanza). Fin dall’inizio l’adeguamento non è stato riconosciuto al 100% per le pensioni di importo elevato, con soglie che sono cambiate di anno in anno.

La legge di Stabilità 2014 ordina per il triennio 2014-2016 di una perequazione limitata anche sulle pensioni di importo fra 3 e 6 volte il minimo, negandola per quelle superiori a sei volte. L’adeguamento al costo della vita sarà quindi del 100% per i trattamenti fino a tre volte il minimo (1.486,29 euro lordi al mese). Per quelle fra 3 e 4 volte il minimo (1.486,29—1.981,72 euro) la rivalutazione sarà del 90% «con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi». Sempre sull’intero importo, l’aumento sarà del 75% per le pensioni fra 4 e 5 volte il minimo (1.981,72—2.477,15 euro lordi) e del 50% su quelle fra 5 e 6 volte il minimo (2.477,15—2.972,58 euro lordi) mentre sulla parte eccedente 6 volte non ci sarà alcun aumento.

Il decreto Salva Italia del governo Monti rafforzò il contributo di solidarietà già introdotto dall’esecutivo Berlusconi, stabilendo, dal 2012, un prelievo del 5% sugli importi di pensione compresi fra 90mila e 150 mila euro lordi, che saliva al 10% sulla fascia 150-200mila e al 15% sulla parte eccedente i 200 mila euro lordi. Tale contributo è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta lo scorso giugno, perché discriminatorio in quanto applicato a una sola categoria di contribuenti, i pensionati, e non anche ad altri cittadini con lo stesso reddito. È ancora in vigore, invece, il contributo di solidarietà fissato da Monti per i pensionati dei fondi speciali: Trasporti, Elettrici, Telefonici, Volo, ex Inpdai. Il prelievo oscilla tra lo 0,3% e l’1% della pensione in base agli anni di contribuzione versati prima del 1996. Sono escluse dal contributo le pensioni fino a 5 volte il minimo.

Il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d’oro viene riproposto nel maxiemendamento del governo per finanziare un sussidio a favore dei più poveri, motivazione che dovrebbe consentire, secondo il governo, di superare eventuali nuovi giudizi di costituzionalità. Il contributo è fissato nel 6% per la parte di pensione compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168—128.811 euro lordi annui), che sale al 12% sugli importi fra 20 e 30 volte il minimo (128.811—193.217 euro lordi annui) e al 18% sulle quote oltre 30 volte.

In tutto, le pensioni colpite dal nuovo contributo di solidarietà sono, secondo i dati Inps, 29.554. Si tratta di assegni superiori a 6.936 euro lordi al mese. Di questi, 6.805 sono maggiori di 9.908 euro lordi al mese (20 volte il minimo) e appena 1.344 superano i 14.863 euro lordi al mese (30 volte il minimo).



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