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domenica 25 marzo 2012

CUD 2012 le novità per i datori di lavoro

Il Cud è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario.

In linea generale, nel Cud sono riportati:
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio le pensioni) e assimilati corrisposti nell’anno precedente e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
le relative ritenute di acconto operate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
le detrazioni effettuate
Inoltre, il Cud è utilizzato per attestare l’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno precedente che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps, all’Inpdap e all’Ipost.

Nella sostanza il modello approvato Agenzia delle Entrate mantiene lo stesso schema degli anni precedenti ma introduce tante novità legate anche e soprattutto a dati previdenziali e assistenziali utili all’INPS, ancora per quest’anno, all’Inpdap. Proprio per questi dati si è resa necessario l’approntamento di nuove annotazioni.
La consegna del CUD può avvenire nel modo tradizionale, ovvero mediante consegna di un modello cartaceo in duplice copia (insieme alla scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille) oppure anche mediante invio telematico. In quest’ultimo caso, però, il sostituto d’imposta deve garantirsi rispetto alla reale possibilità che il dipendente abbia gli strumenti per venirne in possesso e possa stampare la certificazione.
Il rilascio del modello CUD deve essere emesso anche nei confronti di tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato durante l’anno 2011 compresi coloro a cui, entro i 12 giorni successivi (su richiesta del lavoratore), è stato rilasciato un modello “provvisorio”.
Una certificazione in carta libera (non mod. CUD su tracciato ufficiale), deve essere emessa anche dai datori di lavoro privati nei confronti dei lavoratori domestici a fronte di una loro specifica richiesta.

Nuovi codici da inserire nelle “annotazioni” sono:
BM – che riguarda l’applicazione di incentivi fiscali su redditi di soggetti che rientrano dall’estero per i quali è prevista la riduzione dell’imponibile del 80% e dell’70% rispettivamente per maschi e femmine. BQ – che riguarda la riduzione del 99% dell’acconto Irpef per il 2011. (D.M. 21.11.2011);
CB – che riguarda la riduzione dell’82% dell’acconto Irpef per il 2011. (D.M. 21.11.2011);
BY – che riguarda lavoratori cessati nel 2011 con redditi superiori ad € 300.000,00;
CA – che riguarda lavoratori che hanno iniziato l’attività dopo l’1.1.2007 ed hanno aderito ad una forma di previdenza complementare e che sono cessati nel 2012.

Modello Cud 2012 punto 1 – “Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir” quest’anno, la casella 1 del CUD dovrà tenere conto delle seguenti novità intervenute nel corso del 2011:
i redditi dovranno essere indicati al netto del contributo di solidarietà introdotto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, evidenziato al punto 136;
e al lordo della quota di TFR ed altre indennità eccedente 1 milione di euro che, ai sensi dell’art. 17 DL n. 201/2011, è stata assoggettata a tassazione ordinaria (attraverso il nuovo codice annotazione “BZ” devono essere indicati sia la quota complessiva eccedente 1 milione di euro che l’importo delle singole indennità/TFR corrisposte);
con riguardo ai redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 (trattasi sommariamente dei cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno tras ferito la residenza in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che hanno goduto di un abbattimento della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari all’80 % per le lavoratrici e il 70 % per i lavoratori; vedasi l’art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238), Nel punto 1 va indicato il 20 % in caso di componente femminile o il 30% per i lavoratori maschi, dei redditi corrisposti, sempreché il percipiente abbia richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 citato in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell’ammontare erogato);
se nel punto sono indicate remunerazioni erogate in forma di bonus e stock option a manager/co.co.co del settore finanziario (banche, società di gestione del risparmio, sim, società finanziarie etc), ricordarsi che nell’annotazione cod. “BL” deve essere indicato:
–l’ammontare complessivo di dette remunerazioni;
–la parte dei compensi eccedenti il triplo della la parte fissa della retribuzione erogati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (fino al 16 luglio 2011);
–la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (dal 17 luglio 2011);
–la relativa imposta operata.

Modello Cud 2012 Punto 22 – “Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell’anno” per assistenza fiscale. Quest’anno la casella 22 dovrà tenere conto del differimento di diciassette punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011 (D.P.C.M. 21 novembre 2011, in attuazione del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78). In pratica, va indicato l’importo del secondo o unico acconto relativo all’Irpef effettivamente trattenuto, al netto di quanto eventualmente restituito entro gennaio 2012. Era previsto, infatti, che nel caso il sostituto d’imposta non avesse tenuto conto del differimento a novembre, quest’ultimo avrebbe dovuto restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione erogata nel mese di dicembre 2011, o al più tardi nel mese di gennaio 2012. In definitiva, soltanto nel caso in cui le restituzioni siano state effettuate nei mesi di dicembre e gennaio nel punto 22 va indicato l’importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate. Il sostituto deve altresì compilare le annotazioni cod. “BQ” se ha operato l’acconto in misura ridotta (a novembre) ovvero ha effettuato la restituzione a dicembre 2011; diversamente dovrà compilare l’annotazione cod. “CB” se ha restituito la riduzione a gennaio 2012.

sabato 24 dicembre 2011

Per i datori di lavoro. Stop a telecamere illecite nei luoghi di lavoro

Il Garante della Privacy ha detto no ai sistemi di videosorveglianza che controllano i lavoratori in assenza delle garanzie di legge. L'Autorità ha dato lo stop ai sistemi di videosorveglianza a diverse società, tra cui un'amministrazione pubblica, perché erano state installate in violazione dello Statuto dei lavoratori, che vieta il controllo a distanza dei dipendenti, e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Garante, è intervenuto a seguito di alcune segnalazioni, ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato e di conseguenza inutilizzabili le immagini riprese in violazione di legge. L'Autorità della Privacy ha vietato definitivamente l'uso delle telecamere installate nell'area dove sono collocati i cartellini di presenza dei dipendenti e gli orologi marcatempo.
Il divieto è scattato per l'uso delle telecamere collocate presso gli accessi ai luoghi di lavoro o in altre aree interne, in corrispondenza degli ascensori e dei corridoi, in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro).
Nel motivare i divieti il Garante, ha ribadito che il controllo a distanza dell'attività lavorativa si configura anche nel caso in cui la sorveglianza non sia a carattere continuativo o le telecamere siano segnalate da cartelli: per essere in regola nell'installazione di telecamere occorre comunque e sempre rispettare le procedure stabilite dallo Statuto a tutela dei lavoratori.

venerdì 2 settembre 2011

Certificato di malattia solo sul web

Dal 13 settembre del 2011 i datori di lavoro potranno controllare i certificati di malattia dei dipendenti sul web.
Quindi si parte con il certificato medico online. E dopo il 13 settembre tutti i datori di lavoro non potranno più chiedere la copia cartacea del certificato di malattia, avendo la possibilità di procedere alla consultazione delle relative assenze per malattia solo con l’utilizzo online dei sistemi informatici.
La parte che ancora latita è un impianto di regole certe che servano da supporto per i datori di lavoro proprio nella gestione del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento agli obblighi dei lavoratori dipendenti, i quali sono assenti per malattia.
Con lo scopo di rendere facile il flusso di informazioni tra azienda e lavoratori in occasione di periodi di malattia, il 20 luglio Confindustria insieme ai sindacati hanno sottoscritto un accordo interconfederale con l’obiettivo di delineare un comportamento comune, in attesa che i CCNL abbiano la possibilità di essere aggiornati alle nuove disposizione in materia di certificazione di malattia online.
Questo accordo ha ribadito: che continuano a sussistere gli obblighi da parte del lavoratore dipendente di comunicare in modo tempestivo l’assenza all’azienda. In quanto il sistema telematico che l’azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare il datore di lavoro. Anzi con questo nuovo modo di certificare le assenze per malattia, il lavoratore dipendente ha un nuovo adempimento che va a sostituire quello già esistente, ossia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico al datore di lavoro. Questo è da considerarsi un passaggio che consente al datore di lavoro di avere una certezza dell’evento oltre a poter accedere alla sezione del sito web dell’INPS per poter visualizzare l’assenza di malattia.
Quindi in breve:
il datore di lavoro può sempre richiedere al dipendente di comunicare il codice identificativo del certificato medico, ovviamente il lavoratore non si può rifiutare ed il mancato rispetto può portare a sanzioni disciplinari;
il medico deve acquisire i dati del lavoratore e li deve inserire nel format telematico, il quale a sua volta riceve il numero di protocollo che consente la stampa di una copia del certificato medico;
i casi esclusi dall’invio online: impossibilità della trasmissione da parte del medico, quindi consegna della copia cartacea all’INPS e al datore di lavoro; uguale iter per il ricovero ospedaliero, degenze in strutture di pronto soccorso ed emissione da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all’invio online del certificato di malattia.
L’ente di previdenza INPS abbina il certificato medico all’azienda e mette a disposizione il certificato di malattia. Lo stesso procedimento lo può adottare il lavoratore dipendente consultando il certificato di malattia sul sito dell’INPS.
Il datore di lavoro può consultare i certificati di malattia in tre modi:
Farsi comunicare dai lavoratori il numero di protocollo del certificato medico e collegarsi al sito INPS per visualizzarlo;
accreditarsi e dopo aver ricevuto il PIN, accedere al sito INPS nell’area dedicata;
chiedere all’INPS il recapito degli attestati sulla PEC aziendale;
Per quanto riguarda le visite fiscali, rimangono in vigore le regole in materia di controllo della malattia nel settore privato: il lavoratore dipendente deve sempre segnalare al medico l’indirizzo per la reperibilità, se diverso dalla residenza.
Il lavoratore dipendente può accedere al sito dell’INPS per consultare e stampare i propri certificati medici attraverso l’inserimento del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato o in alternativa entrando nell'apposita area dedicata, se un possesso di Pin.

giovedì 28 aprile 2011

Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro

Nel mondo il 28 aprile è la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
La giornata per la sicurezza è stata con numerose iniziative e una sola parola d'ordine: mettere in luce l'importanza dei sistemi di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro per un miglioramento della prevenzione e del controllo dei rischi professionali.
Questo è l'impegno rilanciato dall'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), che definisce l’approccio graduale da seguire nell’attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro e, in modo più concreto, le modalità di utilizzo del sistema sia a livello nazionale che aziendale.
Il rapporto dell’ILO descrive, come attuare i Sistemi di gestione, in modo particolare nei settori produttivi caratterizzati da livelli di rischio elevati. L'applicazione dei Sistemi di gestione della sicurezza è, infatti, indispensabile per contribuire a ridurre gli incidenti sul lavoro, le malattie professionali e i morti sul lavoro. Secondo i dati dell'Ilo, ogni anno nel mondo sono circa 337 milioni gli incidenti sul lavoro e circa 2,3 milioni i morti, ossia circa 6.300 morti al giorno.
E’ bene ricordare che, ogni anno, circa 337 milioni di persone sono coinvolte in incidenti sul lavoro e oltre 2,3 milioni muoiono a causa di infortuni o malattie professionali", ha detto Juan Somavia, direttore generale dell'Ilo.
L’obiettivo di questa  un’iniziativa è quello di promuovere la cultura della prevenzione in materia di sicurezza e salute ed incoraggiare i governi, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori a realizzare campagne di sensibilizzazione e ad elaborare metodi di lavoro e misure di prevenzione per predisporre condizioni di lavoro sicuro e dignitoso.
La sicurezza e la salute devono dunque essere una preoccupazione, in tutto il mondo, per i governi, i datori di lavoro, i lavoratori e le loro famiglie. Senza dimenticare che spesso sono proprio i lavoratori stranieri, che arrivano da altri paesi in cerca di occupazione, a fare i lavori più pericolosi o a essere più esposti a rischi e incidenti.
Il tema scelto dall'ILO e dai suoi costituenti per celebrare la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 2011 riguarda l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro (SGSSL) come strumento per il continuo miglioramento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

lunedì 18 aprile 2011

Sicurezza del lavoro, aspetti di vita lavorativa

La sicurezza sul lavoro è uno dei temi drammatici che la cronaca quotidiana non smette di portare in evidenza quasi tutti i giorni. Una tappa saliente per arginare il fenomeno è il rispetto della la legge 626, che ha introdotto importanti innovazioni nel campo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, focalizzando l'attenzione non solo sulle regole ma anche sugli strumenti operativi. I datori di lavoro hanno il compito di vigilare ed organizzare la salute della struttura.
Adesso bisogna  fare riferimento all’aspetto legislativo e alla applicazione dei provvedimenti contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Le aziende da un punto di vista legislativo sono state investite da nuovi e specifici obblighi procedurali finalizzati al conseguimento degli obbiettivi di sicurezza sul luogo di lavoro dettati dalla necessità di tutelare in modo paritetico sia i dipendenti che il datore di lavoro nell'assolvimento dei propri oneri.
E vero che il Decreto Legislativo n. 81, è figlio del decreto legislativo 626, che stabilisce i criteri operativi per realizzare la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro con una maggiore attenzione alla consulenza sicurezza sul lavoro; le indicazioni contenute nel decreto delineano un quadro unico di riferimento nel quale trovano posto figure e procedure nuove che si sovrappongono, integrandole, a quelle già definite dalle norme precedenti in materia di igiene e sicurezza.
Vediamo le novità.
individuazioni di nuovi fonti di rischio, quali esposizione a campi elettromagnetici e la valutazione dei rischi per le gestanti e puerpere, l’istituzione di figure nuove in ambito aziendale, quali quelle del ''Responsabile dei lavoratori territoriale e di sito produttivo”;
l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi e dei rischi “interferenti'' che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;
l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse; con la persona incaricata dell’attuazione e le procedure per farlo.
La predisposizione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda, e dove necessario dell’addestramento sul campo.
La "valutazione del rischio", così come prevista del Decreto Legislativo n. 81/2008, deve essere intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una Stima del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale.
Nel 2011 le novità sulla sicurezza sul lavoro riguardano soprattutto la valutazione dello stress lavoro correlato nelle aziende come abbiamo già parlato sul blog.
I datori pubblici e privati, hanno l’obbligo dovere di effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro. Saranno gli stessi datori da lavoro che dovranno esaminare le fonti di rischio da stress e inserirle nel documento aziendale.
Lo stress da lavoro può essere definito quale condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale e può essere una conseguenza del fatto che dei lavoratori non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.
Diciamo inoltre che la valutazione del rischio da stress lavoro dovrà essere parte integrante della valutazione dei rischi e dovrà essere effettuata datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Sito di riferimento è quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,  che istituzionalmente è chiamato ad operare in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

martedì 5 aprile 2011

Cliclavoro: il portale istituzionale del lavoro

Cliclavoro è il portale istituzionale per chi cerca e per chi offre lavoro. Il portale del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che è stato realizzato per favorire e migliorare la domanda e l’offerta di lavoro collegata con i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
L’obiettivo principale di Cliclavoro dovrebbe essere di garantire a tutti gli operatori del mercato del lavoro un accesso semplice ed immediato ad un catalogo completo e dettagliato di informazioni e servizi per il lavoro, disponibili in un sistema informativo condiviso e cooperativo.
Attraverso il portale istituzionale, sia gli aspiranti lavoratori che i datori di lavoro possono, pubblicare candidature ed offerte di lavoro ed effettuare ricerche per entrare in contatto con chi cerca o offre lavoro attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it/, pagina Servizi. Tra le novità del portale, la vetrina delle opportunità per lavorare nelle pubbliche amministrazioni, la banca dati dei percettori di sostegno al reddito e un’area informativa e di comunicazione.
Cliclavoro consente di:
visionare tutte le opportunità di lavoro presenti sul web, messe a disposizione da un motore di ricerca; quindi, contattare direttamente gli operatori o le aziende che le hanno inserite e le stesse aziende possono inserire direttamente sul portale le proprie opportunità di lavoro;
visionare i curricula dei laureati delle università pubbliche e private e quelli dei diplomati delle scuole superiori pubbliche e private.
Il portale lavoro “a portata di clic” con tutte le informazioni e i servizi sia per il lavoratore e che per le aziende si trova al seguente indirizzo online
Ed è sicuramente  uno strumento efficace per garantire la circolazione delle informazioni per l'insieme del sistema lavoro.

Il portale del Ministero del Lavoro è predisposto per che mira  ad una nuova occupazione e  può effettuare una ricerca per professioni dei concorsi pubblici ma anche proporsi per un impiego nel privato attraverso la ricerca per qualifica e per luogo. L’obiettivo del nuovo portale online, come ha già spiegato il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi è quello di renderlo semplice sia per la  domanda che per l’ offerta di lavoro.

domenica 20 marzo 2011

Datori di lavoro: le modalità per l’invio dei 730/4 2011

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la non obbligatorietà dell’adempimento 730/4 telematico; confermata così l’impossibilità di superare l’ostacolo di indicare il relativo al mod. 770-2010 e di acquisire automaticamente tutte le informazioni dalle comunicazioni già prodotte l’anno scorso. Quindi possiamo sostenere che non essendoci l’obbligatorietà è possibile non adempiere a quanto chiesto in questa fase di sperimentazione (anno 2010).
Il sito dell’’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello 730/2011 relativo alla dichiarazione dei redditi 2010 di lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto e pensionati. Il modello 730 2011 potrà essere consegnato tramite sostituto d'imposta (datore di lavoro), dal C.A.F., o professionista abilitato, e i termini ultimi di presentazione del modello prevedono due date: la prima scadenza è riservata a chi presenta il modello 730 del 2011 al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), mentre la seconda è riservata a chi presenta il modello a un C.A.F. o a un commercialista.
In base alla modalità di presentazione che si sceglie, i termini di consegna sono stati fissati per il 30 aprile 2011 (se il modello è presentato al proprio sostituto d'imposta) e per il 31 maggio 2011 (se il modello è presentato a un CAF o a un professionista abilitato).
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro ) ha tre possibili opzioni per inviare di o far recapitare: direttamente a domicilio; avvalendosi di uno dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, segnalando, in questo caso, sul modello appena approvato, il relativo codice sede Entrate; scegliere, in caso di appartenenza ad determinato un gruppo, l’indirizzo di una delle società dello stesso, comunicando, anche in questo caso, il codice sede Entrate.
Nel 2011, il lavoratore dipendente collaboratore (contribuente) potrà quindi presentare telematicamente la dichiarazione al datore di lavoro che, a sua volta, lo invierà online.
Novità modello 730 2011
Nel nuovo modello 730 sono state inserite due colonne dedicate sia per il saldo 2010 sia per l'acconto 2011. La detrazione fiscale potrà arrivare fino a un massimo di 149,5 euro. Tra le novità del 730 2011 troviamo quella relativa al credito d’imposta  previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione per determinate esigenze, come spese sanitarie per gravi condizioni o acquisto prima casa, e il riconoscimento di un credito d’imposta per chi ha fatto ricorso alla mediazione per la risoluzione di controversie civili e commerciali; e, inoltre, l’introduzione della cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila, in alternativa alla tassazione ordinaria.
Confermati per la dichiarazione dei redditi del 2011 i principali sconti fiscali, dalla detrazione 36% per le ristrutturazioni edilizie agevolate, alla detrazione 55% agli interventi volti al risparmio energetico, alle detrazione sul trattamento economico accessorio per il personale del comparto sicurezza, soccorso e difesa.

domenica 9 gennaio 2011

Stress da lavoro: valutazione

Ricordo che dal 1° gennaio 2011 vi è l'obbligo, da parte dei datori pubblici e privati, di effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro. Saranno gli stessi datori da lavoro che dovranno esaminare le fonti di rischio da stress e inserirle nel documento aziendale.

Troviamo una definizione dello stress da lavoro.
Lo stress da lavoro può essere definito quale condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale e può essere una conseguenza del fatto che dei lavoratori non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.

Quando può esserci squilibrio?
Diciamo che si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress da lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato in modo particolare da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

Le caratteristiche dello stress da lavoro possono riassumersi in due aspetti. Uno quello che si riferisce al ambiente lavorativo ossia scarsa comunicazione, mancanza di definizione di obiettivi, conflitti di ruolo, insicurezza dell’impiego, partecipazione ridotta al processo decisionale; mentre il secondo aspetto è quello che si riferisce al contenuto del lavoro ossia problemi di affidabilità, disponibilità o idoneità, carico di lavoro eccesivo o ridotto, carenza di ritmo sul lavoro, orari di lavoro poco flessibili e incapacità di creare reali turni di lavoro.
Diciamo inoltre che la valutazione del rischio da stress lavoro dovrà essere parte integrante della valutazione dei rischi e dovrà essere effettuata datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Sarà necessario indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

La valutazione deve prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale.
Per ulteriori informazioni invito a visitare il sito Studio Legale Law.

domenica 28 novembre 2010

Natale aziendale

Siamo arrivati al periodo in cui molte aziende organizzano il Natale tra colleghi, pochi giorni prima delle festività natalizie.
Quando si avvicina il Natale tante aziende e datori di lavoro, per dare un ulteriore gratifica ai dipendenti organizzano cene, riunioni e momenti di festa aziendale.
Di solito le cene aziendali sono un'occasione di ritrovo, una gratificazione per tutto il personale, la soddisfazione per aver raggiunto un traguardo, e festeggiare il Natale con i collaboratori, l’intera squadra di lavoro.

Parliamo sempre di Natale, però verifichiamo che secondo la Cgia per le prossime spese natalizie non vi saranno regali per un italiano su quattro.

Cosa significa?
Secondo questa indagine la percentuale di chi non acquisterà doni passerebbe dal 19,7% dell'anno scorso al 23,8%. In aumento probabilmente saranno libri, vino e lingerie. Calano i capi di abbigliamento e i viaggi
Sembra che è in crescita il numero di persone che quest'anno, a fronte della crisi economica che continua a preoccupare e colpire una buona parte degli italiani, non farà nessun regalo di Natale.

La speranza è che il gap sia più contenuto quando si farà il bilancio finale dopo le festività. Quello che si prospetta, rispetto agli anni passati gli italiani riceveranno in dono più libri, un grido a favore delle cultura. In forte discesa l'acquisto dei capi di vestiario, le calzature, i viaggi e le vacanze.

Comunque vada peserà la crisi economica sul Natale e probabilmente cambieranno gli indirizzi dei regali rispetto all’anno scorso.

Quindi le aziende che possono permettersi di dare ulteriori gratificazioni ai dipendenti devono fare in modo di organizzare il natale aziendale e dare delle “soddisfazioni” ai dipendenti.

martedì 16 novembre 2010

CONTRATTO DI INSERIMENTO CHI DEVE ESSERE INTERESSATO?

Il contratto di inserimento ha lo scopo di inserire nel mondo del lavoro determinate categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Il momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione.
Questa fattispecie contrattuale si pone l’obiettivo di garantire l’inserimento (o la ricollocazione) nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli.

Chi sono i lavoratori interessati?
Questo contratto di lavoro potrà essere stipulato nei seguenti casi:
giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni;
disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, soggetti che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di un anno;
lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno due anni;
donne di qualsiasi età che risiedano in aree geografiche disagiate, in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile oppure il cui tasso di disoccupazione sia superiore del 10%;
persone diversamente abili ossia colpite da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Quali possono essere i datori di lavoro?
Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di società aggregazioni di imprese che, se pur formalmente indipendenti, risultano assoggettate alla direzione di una società capogruppo, la quale direttamente o indirettamente le controlla, coordinandole per il raggiungimento di un interesse economico unitario e comune a tutto il gruppo; Associazioni professionali socio-culturali e sportive; Fondazioni; Enti di ricerca pubblici e privati; Organizzazioni e associazioni di categoria.

Chi può usufruirne?
Quei datori di lavoro che hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui medesimo contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Ossia: dimissionari; licenziati per giusta causa; coloro che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; quelli con contratto risolto nel corso o al termine del periodo di prova.

Per ulteriori informazioni invito a visitare il sito Mondo lavoro.
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