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martedì 8 aprile 2014

Documento di Economia e Finanza 2014 e gli 80 euro in busta paga



Al via il bonus del taglio Irpef con 80 euro in busta paga per lavoratori dipendenti da maggio 2014, nonché il taglio Irap del 10% per le imprese con il DEF 2014, il Documento di economia e finanza al varo del Consiglio dei Ministri.

Detrazioni Irpef con un risparmio fino a 80 euro mensili per 10-15 milioni di lavoratori dipendenti. Avvio della manovra di alleggerimento dell'Irap per le imprese. Aumento dell'aliquota per la tassazione del risparmio. Le novità sul pagamento dei debiti della Pa nei confronti delle aziende. Tetto agli stipendi per i dirigenti della Pubblica amministrazione. Interventi sui costi della sanità e sulle forniture di enti locali e altre amministrazioni.

Con gli 80 euro in busta paga ''gli italiani avranno la 14/ma grazie all'operazione di questo governo. E' giustizia sociale: in questi anni alcuni hanno preso tanto. Troppo. Ad esempio i manager pubblici. Che ora non potranno prendere più di quanto prende il Presidente della Repubblica''. E annunciando i tagli agli stipendi dei manager: "238.000 euro per chi lavora nel pubblico è più che sufficiente, è un elemento di limite che ci vuole, in questi anni si è totalmente sforato".

"Il 10 per cento della retribuzione la si prenderà solo se il paese va bene come le stock options nelle aziende. Non è possibile che un manager prenda un premio massimo se il paese va a rotoli. Da adesso inizia a pagare chi non ha mai pagato, è un'operazione di giustizia sociale". E parlando dei tetti agli stipendi pubblici: "Spero che anche gli organi costituzionali accettino l'equiparazione al presidente della Repubblica e abbiano la lungimiranza, il coraggio e l'intelligenza di tornare in sintonia col Paese".

Nel Def si legge che "l’effetto espansivo delle riforme si manifesterà debolmente nel 2014 per poi risultare via via più pronunciato negli anni successivi". Inoltre, il Pil raggiungerebbe gradualmente nel 2018 un livello di 2,1 punti percentuali più elevato. Nel 2015 la crescita sarà dell’1,3%, nel 2016 dell’1,6%, nel 2017 dell’1,8% e nel 2018 dell’1,9%.

Nel Def si legge che "l’effetto espansivo delle riforme si manifesterà debolmente nel 2014 per poi risultare via via più pronunciato negli anni successivi". Inoltre, il Pil raggiungerebbe gradualmente nel 2018 un livello di 2,1 punti percentuali più elevato. Nel 2015 la crescita sarà dell’1,3%, nel 2016 dell’1,6%, nel 2017 dell’1,8% e nel 2018 dell’1,9%.

Con il Def 2014 quindi ci sarà il “Taglio Irpef 10 miliardi a regime. I lavoratori dipendenti sotto i 25 mila euro di reddito lordi, circa 10 milioni di persone, avranno un ammontare di circa 1.000 euro netti annui a persona, attraverso coperture con la revisione della spesa”. Circa 10 miliardi quindi saranno destinati ad incrementare a partire dal 2015 l’aumento del reddito disponibile di lavoratori dipendenti e assimilati (co.co.co.) in modo da beneficiare, in particolare, i percettori di redditi medio-bassi. Già a partire da maggio 2014, in via transitoria i dipendenti che percepiscono oggi 1500 euro mensili netti da Irpef conseguiranno un guadagno in busta paga di 80 euro mensili.




lunedì 10 febbraio 2014

730 per il 2014 a credito con doppio controllo sui familiari a carico



A partire dal 2014, doppio controllo - del sostituto d'imposta e delle Entrate - sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia dei contribuenti che presentano un modello 730 con importi a credito complessivamente superiori a 4.000 euro.

Le detrazioni Irpef applicate nella dichiarazione dei redditi 2014 riservano un’amara sorpresa per molti contribuenti: addio al rimborso automatico in busta paga se si ha diritto a detrazioni fiscali oltre 4mila euro, per carichi di famiglia o per crediti in eccedenza dell’anno precedente. In questi casi, scatteranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate per la restituzione di somme in eccedenza e solo dopo una verifica si avrà diritto a incassare il credito d’imposta: lo prevede la Legge di Stabilità 2014 (comma 586).

Per le dichiarazioni presentate a partire dall’anno 2014, ovvero per i modelli 730/2014 relativi ai redditi dell’anno 2013 viene introdotta una forma di controllo preventivo volto a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta o dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’assistenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (sei mesi decorrenti dal 30 giugno e dal 10 novembre per il modello 730 integrativo), ovvero dalla data della effettiva trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettuerà dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta.

L’effetto pratico di questo ulteriore controllo, ulteriore rispetto a quello già eseguito dal sostituto di imposta o dal CAF/professionista abilitato, è quello di allungare ulteriormente i tempi del rimborso dell’eccedenza di imposta del contribuente.

I controlli devono, infatti, essere effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate posticipando di conseguenza il termine del rimborso stesso. Quest’ultimo sarà poi erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con una tempistica che non è stata definita dal disegno di legge.

Oltre al controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia rimangono in essere gli ulteriori possibili controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che “il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.

In particolare, prima dell’erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso ovvero all’eccedenza d’imposta”.

La norma prevede un controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro non estensibile, salvo modifiche in sede di conversione, al caso frequente di mancanza di detrazioni per carichi di famiglia con contemporanea presenza di cospicui crediti di imposta.

La relazione illustrativa invece accomuna la presenza delle detrazioni di famiglia alle eccedenze di imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, dando adito ad un primo dubbio: cosa succede se un contribuente non ha carichi di famiglia ma ha un’eccedenza a credito riportata dall’anno precedente di importo superiore a 4.000 euro? Tale dichiarazione è soggetta all’ulteriore controllo dell’Agenzia delle Entrate o può essere liquidata dallo stesso sostituto di imposta o CAF/professionista abilitato che è intervenuto con possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)?

Se lo scopo della norma è quello di verificare la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia se ne dovrebbe dedurre che, in mancanza delle stesse, le relative dichiarazioni non dovrebbero essere assoggettate a questo ulteriore controllo indipendentemente dall’importo del credito.

Qualora invece la finalità della norma sia quella di verificare tutte le situazioni a credito IRPEF di importo superiore a 4.000 euro non si comprende l’esplicito riferimento dell’articolo ai carichi di famiglia. In quest’ultimo caso sarebbe stato sufficiente un riferimento all’ammontare dell’eccedenza di imposta IRPEF.

Ricordiamo che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se ne ricava che i contribuenti senza familiari a carico non saranno sottoposti a controllo aggiuntivo, e continueranno a ricevere i rimborsi automaticamente senza alcun controllo. Ricordiamo che la legge considera a carico i familiari, anche se non conviventi, che hanno conseguito un reddito complessivo inferiore 2.840,51 euro. Per familiari si intendono coniuge (a meno che non sia intervenuta separazione legale) e figli. Si possono considerare a carico anche i conviventi (fermo restando il precedente limite di reddito) seguenti: coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni.



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