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domenica 17 marzo 2013

Lavoro 2013: licenziamenti individuali per motivi economici


Innanzitutto diciamo che il licenziamento individuale per motivi economici è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, regolato dall’articolo 3 della legge n.604/1966, secondo la quale costituiscono giustificato motivo oggettivo di licenziamento individuale:
la crisi dell'impresa
la cessazione dell'attività
il venir meno delle mansioni cui era in precedenza assegnato il lavoratore, nel caso in cui non è possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili e coerenti con il livello di inquadramento.

Il licenziamento individuale per motivi economici, non è dovuto a un inadempimento del lavoratore, ma a esigenze tecniche ed economiche dell’attività aziendale.

Nelle aziende con più di 15 dipendenti l'assenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro per licenziare, quando viene comprovata davanti a un giudice, produce il reintegro del lavoratore e il risarcimento del danno subito.

Va messo in evidenza che la disciplina limitativa del licenziamento individuale risultante dalle leggi attualmente vigenti si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti che rivestono la qualifica di impiegato ed operaio e, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva (art. 10 L. n. 604/1966). La disciplina del licenziamento economico si applica sia ai vecchi lavoratori sia ai nuovi assunti.

Vediamo adesso i primi numeri sulla procedura di conciliazione preventiva, introdotta dalla riforma Fornero per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (cosiddetti licenziamenti economici), danno utili indicazioni per valutare se e come sta funzionando l'istituto.

Secondo i dati del ministero del Lavoro, aggiornati al 31 gennaio 2013, emerge un primo fatto positivo: le direzioni territoriali stanno rispettando i termini che fissa la legge per svolgere la procedura. In gran parte dei casi, le parti sono convocate entro sette giorni dalla formulazione della richiesta di conciliazione, e la procedura si conclude entro i 20 giorni successivi. Non si tratta di un dato banale, se si considerano le croniche difficoltà della Pa quando deve gestire termini così stretti.

Il dato risulta ancora più positivo se si considera che i tentativi di conciliazione richiesti alla data del 31 gennaio sono molti: sono state, infatti, presentate 12.563 richieste, con alcuni picchi nelle città più popolose (1.042 a Roma, 1.180 a Milano, addirittura 1.450 a Napoli).

Risulta importante vedere gli esiti di queste richieste: alla data di osservazione 1.124 procedimenti risultavano ancora pendenti, mentre 1.831 si sono estinti per mancata comparizione delle parti. Le procedure concluse con un accordo tra le parti sono state 3.958, e il numero di quelle concluse con un mancato accordo è quasi identico, 3.638. Sommando le liti concluse con un accordo ai procedimenti abbandonati spontaneamente dalle parti, si scopre che quasi metà dei licenziamenti sono stati abbandonati o conciliati grazie alla procedura (il 46%), in cambio di una transazione economica.

Il grande numero di conciliazioni raggiunte potrebbe essere legato all'incertezza intorno alla nuova disciplina dei licenziamenti: ancora non ci sono sentenze che hanno definito i contorni del nuovo regime sanzionatorio e la procedura accelerata introdotta dalla legge Fornero mostra dei problemi di interpretazione che ne stanno depotenziando l'efficacia.

Un altro fattore, meno episodico e più strutturale, che può aver aumentato il numero delle conciliazioni può essere la regola, introdotta dalla riforma, che consente l'accesso all'Aspi alle persone che risolvono, nell'ambito della procedura obbligatoria, il proprio rapporto di lavoro. In passato le persone che risolvevano il rapporto di lavoro doveva escogitare gli stratagemmi più spericolati per accedere al trattamento di disoccupazione, in quanto questo spetta solo a chi ha perso il lavoro contro la propria volontà.

Quindi in sintesi in riferimento al licenziamento individuale per motivi economici vediamo cosa accade. Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall’azienda, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l’indennizzo.

Mentre con la riforma riforma Fornero. Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall’azienda, potrà decidere solo per l’indennizzo economico, che sarà tra le 15 e le 27 mensilità in base alle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti.

Se il motivo economico è addotto per mascherare un licenziamento disciplinare o discriminatorio, si ricade nelle due ipotesi qui di seguito. Ossia, Il giudice non è chiamato a valutare il tipo di licenziamento, ma se dovesse valutare l’inesistenza dei motivi economici, scatterà l’indennizzo tra le 15 e le 27 mensilità.

domenica 6 gennaio 2013

Lavoro 2013: per le donne arrivano i voucher per l'asilo

Arrivano i voucher per la baby sitter e il «bonus» per il nido destinati alle mamme che dopo il congedo di maternità decidono di rientrare al lavoro: si tratta di un contributo di 300 euro al mese, utilizzabile per un massimo di sei mesi. Si tratta di 300 euro netti al mese per un semestre, da utilizzare alla fine della maternità obbligatoria e in alternativa al congedo parentale facoltativo.

Le novità sono contenute nel decreto ministeriale firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Elsa Fornero, di concerto con il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, il 22 dicembre, ora manca solo il via libera alla Corte dei Conti.

Il decreto, che introduce «in via sperimentale per gli anni 2013-2015 il congedo obbligatorio e facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo obbligatorio», mette a disposizione 78 milioni di euro l'anno per il triennio in questione per il congedo dei padri.

Vediamo le novità

Al termine del congedo di maternità, e solo per gli 11 mesi successivi, la donna può richiedere, in alternativa al congedo facoltativo, un contributo utilizzabile per la baby sitter o l'asilo. In entrambi i casi, l'importo è di 300 euro al mese (per un massimo di sei mesi), se la scelta cade sull'asilo (pubblico o privato) il contributo sarà erogato dall'Inps direttamente alla struttura (alla famiglia resta dunque l'eventuale integrazione della retta).

Il contributo verrà concesso, alle donne che ne faranno richiesta all'Inps, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore Isee «e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun anno». La priorità sarà ovviamente riconosciuta ai nuclei con l'indicatore della situazione economica equivalente inferiore e, a parità di Isee, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

L'Inps dovrà quanto prima stabilire le modalità per fare domanda tramite i suoi canali telematici, staccherà i voucher entro 15 giorni a chi avrà optato per il baby sitting. Ovviamente per ogni quota mensile richiesta la lavoratrice interessata dovrà scontare una riduzione di un mese del periodo di congedo parentale. Sono escluse dai voucher le madri che beneficiano già dell'esenzione del pagamento della retta o godono dei contributi del Fondo per le politiche di pari opportunità. Il beneficio, si legge nel decreto, sarà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto della situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee) e, in seconda battuta, dell'ordine di presentazione. L'utilizzo di un mese di voucher comporta la riduzione di un mese del congedo parentale.

Il congedo per i padri è di tre giorni, di cui uno obbligatorio. Il problema è che a differenza del giorno di congedo obbligatorio, che è aggiuntivo rispetto alla maternità, i due giorni facoltativi sono alternativi, non cumulabili, a quelli della mamma (che deve controfirmare la rinuncia a due giorni di congedo obbligatorio). I congedi dei papà sono retribuiti al 100% e sono riconosciuti anche ai padri adottavi o affidatari. Il lavoratore è tenuto a comunicare le date al datore almeno 15 giorni prima.
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