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mercoledì 17 gennaio 2018

Congedo per padri lavoratori: 4 giorni a casa



Dal 2018 ai papà lavoratori spettano quattro giornate di congedo obbligatorio e una di congedo facoltativo da utilizzare entro i primi cinque mesi di vita del bambino. La norma inserita nella Legge di Bilancio 2017 prevede dal primo gennaio il raddoppio, da due a quattro giorni del congedo di paternità. Altra novità: il padre può chiedere un giorno di congedo facoltativo, che però va scalato da quello che spettano alla madre.

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione e affidamento.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Ai padri lavoratori dipendenti spettano due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017. Quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, invece per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato dalla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione.

Il congedo spetta però al solo padre lavoratore dipendente. I quattro giorni possono essere anche non continuativi e si possono chiedere anche contemporaneamente alla madre. Il diritto è comunque indipendente da quello della madre e fruibile anche nei casi di decesso o grave infermità della madre.

Il padre ha diritto al congedo anche in caso di adozione o affidamento (in questi casi, l’arco dei cinque mesi di congedo facoltativo della madre si calcolano dall’ingresso in famiglia del minore). In tutti i casi sopra descritti, si mantiene il diritto alla retribuzione piena.

L’indennità viene pagata direttamente dal datore di lavoro, al quale va presentata la domanda scritta, almeno 15 giorni prima del congedo (o della data presunta del parto). L’INPS provvederà poi al rimborso dell’impresa.

Ci sono casi in cui, invece, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS (cassa integrazione, cessazione attività, agricoltura, lavori domestici, lavori stagionali. In questi casi, la domanda va presentata all’istituto di previdenza, utilizzando l’apposito servizio online oppure il contact center (803 156 gratuito da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile) o ancora tramite patronati e intermediari.

Per presentare la domanda online dal sito INPS si effettua il percorso: Servizi Online > Servizi per il cittadino > autenticazione con PIN dispositivo > Invio domande di prestazione di sostegno al reddito > Maternità. Cliccando sulla voce di menu “Acquisizione domanda – Congedo facoltativo”, viene specificato che la funzione permette di effettuare l’acquisizione delle sole domande a pagamento diretto.

Cliccando su Avanti, si apre il modello da compilare con i dati anagrafici e di residenza del richiedente. Cliccando ancora su Avanti si accede alla pagine dei dati della madre, comprensivi della sua situazione lavorativa (dipendente o in gestione separata). Nella pagina successiva vengono acquisiti i dati del minore oggetto della domanda di congedo facoltativo. E’ necessario specificare se si tratta di figlio biologico o di adozione/affidamento nazionale o internazionale. I dati relativi all’adozione o affidamento sono necessari solo se il richiedente è genitore adottivo. La sezione successiva riepiloga i dati inseriti.






domenica 6 gennaio 2013

Lavoro 2013: per le donne arrivano i voucher per l'asilo

Arrivano i voucher per la baby sitter e il «bonus» per il nido destinati alle mamme che dopo il congedo di maternità decidono di rientrare al lavoro: si tratta di un contributo di 300 euro al mese, utilizzabile per un massimo di sei mesi. Si tratta di 300 euro netti al mese per un semestre, da utilizzare alla fine della maternità obbligatoria e in alternativa al congedo parentale facoltativo.

Le novità sono contenute nel decreto ministeriale firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Elsa Fornero, di concerto con il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, il 22 dicembre, ora manca solo il via libera alla Corte dei Conti.

Il decreto, che introduce «in via sperimentale per gli anni 2013-2015 il congedo obbligatorio e facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo obbligatorio», mette a disposizione 78 milioni di euro l'anno per il triennio in questione per il congedo dei padri.

Vediamo le novità

Al termine del congedo di maternità, e solo per gli 11 mesi successivi, la donna può richiedere, in alternativa al congedo facoltativo, un contributo utilizzabile per la baby sitter o l'asilo. In entrambi i casi, l'importo è di 300 euro al mese (per un massimo di sei mesi), se la scelta cade sull'asilo (pubblico o privato) il contributo sarà erogato dall'Inps direttamente alla struttura (alla famiglia resta dunque l'eventuale integrazione della retta).

Il contributo verrà concesso, alle donne che ne faranno richiesta all'Inps, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore Isee «e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun anno». La priorità sarà ovviamente riconosciuta ai nuclei con l'indicatore della situazione economica equivalente inferiore e, a parità di Isee, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

L'Inps dovrà quanto prima stabilire le modalità per fare domanda tramite i suoi canali telematici, staccherà i voucher entro 15 giorni a chi avrà optato per il baby sitting. Ovviamente per ogni quota mensile richiesta la lavoratrice interessata dovrà scontare una riduzione di un mese del periodo di congedo parentale. Sono escluse dai voucher le madri che beneficiano già dell'esenzione del pagamento della retta o godono dei contributi del Fondo per le politiche di pari opportunità. Il beneficio, si legge nel decreto, sarà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto della situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee) e, in seconda battuta, dell'ordine di presentazione. L'utilizzo di un mese di voucher comporta la riduzione di un mese del congedo parentale.

Il congedo per i padri è di tre giorni, di cui uno obbligatorio. Il problema è che a differenza del giorno di congedo obbligatorio, che è aggiuntivo rispetto alla maternità, i due giorni facoltativi sono alternativi, non cumulabili, a quelli della mamma (che deve controfirmare la rinuncia a due giorni di congedo obbligatorio). I congedi dei papà sono retribuiti al 100% e sono riconosciuti anche ai padri adottavi o affidatari. Il lavoratore è tenuto a comunicare le date al datore almeno 15 giorni prima.
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