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mercoledì 3 febbraio 2016
INPS: pronta la domanda per il bonus 2016 per l' asilo nido e baby sitter
Dal 1 febbraio 2016 è disponibile sul sito dell’Inps la procedura telematica che permette la presentazione da parte delle madri lavoratrici della domanda di accesso al contributo economico utilizzabile, in alternativa al congedo parentale, per il servizio di baby-sitting oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il fondo da cui attingere è dotato di 20 milioni di euro. Il contributo è di 600 euro per sei mesi (3.600 euro in totale).
L’INPS ha pubblicato l’avviso con le istruzioni per la domanda, che si può presentare fino al 31 dicembre. Si tratta di un contributo di 600 euro al mese, per un periodo massimo di sei mesi, da utilizzare per servizi di baby sitting o per l’infanzia (pubblici o strutture private accreditate). Introdotto in via sperimentale per gli anni 2012-2015 dalla riforma del Lavoro Fornero (articolo 4, comma 24, lettera b, legge 92/2012), il bonus è stato prorogato per il 2016 dalla Legge di Stabilità. L’INPS accoglierà le domande fino a esaurimento risorse, pari a 20 milioni di euro per quest’anno. Il criterio generale è l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Possono presentare la domanda le seguenti categorie di lavoratrici in costanza di rapporto di lavoro: dipendenti del settore pubblico o privato; parasubordinate o libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps, come alternativa al diritto di congedo parentale e da fruire negli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità obbligatorio. Nel caso in cui la lavoratrice abbia già usufruito in parte del congedo parentale, può chiedere il voucher per un numero di mesi pari al congedo non ancora utilizzato. Hanno diritto al voucher anche le lavoratrici in part-time: in questo caso, il contributo è proporzionato all’orario di lavoro, in base a specifica tabella INPS.
Non sono ammesse le lavoratrici autonome, per le quali la Legge di Stabilità ha comunque previsto un altro voucher, sempre di 600 euro al mese, per un periodo massimo di tre mesi.
La domanda va presentata all'Inps per via telematica, utilizzando i servizi del portale con accesso tramite PIN dispositivo accedendo al portale Internet dell'Istituto al seguente indirizzo: www.inps.it - Servizi per il cittadino - Autenticazione con Pin - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia. In alternativa, la domanda può essere presentata rivolgendosi ai patronati. Attenzione: le domande pervenute mediante canali diversi (email, PEC), non saranno prese in considerazione. E' bene ricordare che dal momento di presentazione della domanda e fino all'accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.
Se si decide per il contributo baby sitting, gli appositi voucher vanno ritirati presso la sede INPS competente entro 120 giorni dall’accoglimento della domanda; se sceglie il voucher per l’iscrizione al nido, il contributo viene erogato dall’INPS direttamente alla struttura prescelta. E’ possibile cambiare la scelta della struttura per l’infanzia sempre fra quelle accreditate (elenco sul sito INPS) – accedendo alla procedura online o rivolgendosi a un patronato (rimangono dunque le consuete regole degli anni scorsi).
Le lavoratrici interessate, per la presentazione della domanda, dovranno: richiedere preventivamente il Pin online e convertirlo in tempo utile in Pin dispositivo; presentare preventivamente ed in tempo utile all’Inps la dichiarazione Isee (qualora non sia già presente nelle banche dati dell’Inps una dichiarazione Isee valida). Tale dichiarazione può essere presentata all'Istituto in via telematica o rivolgendosi ad un Caf convenzionato.
L’INPS, oltre alle istruzioni per la domanda, ha pubblicato il modello per dichiarare l’effettiva fruizione del beneficio (nel caso si scelga l’iscrizione al nido) e quello che le strutture per l’infanzia devono compilare per la liberatoria di pagamento.
Se la lavoratrice sceglie il voucher baby sitter, deve effettuare al comunicazione di inizio prestazione (indicando codice fiscale proprio e del prestatore/prestatrice, luogo di svolgimento della prestazione, date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa), attraverso il contact center INPS/INAIL (803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il numero 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante), il numero di fax gratuito INAIL 800.657657 (utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL), la sezione “Pronto cliente” del sito INAIL, la sede INPS. Il o la baby sitter deve incassare il corrispettivo del voucher, convalidato con la propria firma, entro 24 mesi. I voucher non sono rimborsabili in caso di mancato utilizzo.
Mentre le lavoratrici autonome e le imprenditrici è prevista una dotazione di 2 milioni di euro, ma manca il decreto interministeriale per stabilirne modalità e criteri di accesso. Per ora si sa solo che il tempo massimo per cui si potrà richiedere è di soli tre mesi.
Una significativa attenzione va data al fattore tempo: non ce n'è molto a disposizione per pensare se tornare al lavoro per 600 euro al mese, lasciando il figlio al nido o a casa con la baby sitter, tra le possibili pressioni del datore di lavoro e il pensiero che con il congedo parentale si riceve solo il 30% dello stipendio. Cos・ anche se le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2016, a poter spezzare le speranze delle mamme ・una clausola prevista: l筑esaurimento dei fondi a disposizione per finanziare il bonus. E per l'anno corrente ammontano a 20 milioni di euro.
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sabato 25 maggio 2013
Inps: contributo per servizi all’infanzia per gli anni 2013-2015
Da giovedì 16 maggio 2013, le strutture che forniscono servizi per l’infanzia, sia pubbliche sia private accreditate con la rete pubblica, possono presentare domanda di adesione alla misura sperimentale introdotta dalla legge sulla riforma del lavoro che prevede – per gli anni 2013-2015 – la facoltà, per la madre lavoratrice, di chiedere la corresponsione di un contributo da utilizzare per i servizi per l’infanzia offerti dalla rete pubblica o dai servizi privati accreditati.
La domanda deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell’Inps tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.
Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).
Una volta formato l’elenco delle strutture, l’ente di previdenza pubblicherà il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.
Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, abbia diritto ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d’infanzia pubblici o privati accreditati.
Possono accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Le iscritte alla gestione separata INPS (quindi, anche le libere professioniste), non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, o pensionate (cioè tenute al versamento della contribuzione in misura piena).
La lavoratrice può accedere al beneficio anche per più figli (una domanda per ciascuno) e come gestante (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Escluse:
lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.
Il contributo è pari a 300 euro mensili. Per le dipendenti, è utilizzabile per un massimo di sei mesi, per le autonome per tre mesi. Va utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere necessariamente continuativi.
Il contributo è un’alternativa al congedo parentale (al quale quindi si rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale. Il mese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale lo è.
Se quindi la lavoratrice usufruisce di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.
Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale possono fruire del contributo in misura proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.
Il contributo asilo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Quest’ultima deve presentare la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Il voucher baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (art.72 del Dlgs 276/2003): quindi l’Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
I voucher, sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza (clicca per trovare la tua sede Inps). Possono essere ritirati in un’unica soluzione, solo in parte, o con cadenza mensile.
Prima dell’inizio del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando il proprio codice fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
Contact center Inps/Inail, al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure allo 06164164, da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
Numero di fax gratuito INAIL 800657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL.
Il sito web Inail, Sezione Punto cliente. La sede INPS.
Vanno poi comunicate tutte le eventuali variazioni.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegna i voucher alla baby sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria firma, presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
Se rinuncia dopo aver già ritirato i voucher, quelli non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia la lavoratrice deve restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro: significa che, se per esempio la madre ha ottenuto 600 euro di voucher (due mesi), e li ha utilizzati solo per 310 euro, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La restituzione dei voucher è necessaria, altrimenti non è valida la rinuncia al beneficio (che quindi non si trasforma in ulteriori mesi di congedo parentale). E’ l’Inps che comunica al datore di lavoro la riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito, le eventuali rinunce.
La domanda deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell’Inps tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.
Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).
Una volta formato l’elenco delle strutture, l’ente di previdenza pubblicherà il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.
Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, abbia diritto ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d’infanzia pubblici o privati accreditati.
Possono accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Le iscritte alla gestione separata INPS (quindi, anche le libere professioniste), non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, o pensionate (cioè tenute al versamento della contribuzione in misura piena).
La lavoratrice può accedere al beneficio anche per più figli (una domanda per ciascuno) e come gestante (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Escluse:
lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.
Il contributo è pari a 300 euro mensili. Per le dipendenti, è utilizzabile per un massimo di sei mesi, per le autonome per tre mesi. Va utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere necessariamente continuativi.
Il contributo è un’alternativa al congedo parentale (al quale quindi si rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale. Il mese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale lo è.
Se quindi la lavoratrice usufruisce di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.
Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale possono fruire del contributo in misura proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.
Il contributo asilo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Quest’ultima deve presentare la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Il voucher baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (art.72 del Dlgs 276/2003): quindi l’Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
I voucher, sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza (clicca per trovare la tua sede Inps). Possono essere ritirati in un’unica soluzione, solo in parte, o con cadenza mensile.
Prima dell’inizio del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando il proprio codice fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
Contact center Inps/Inail, al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure allo 06164164, da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
Numero di fax gratuito INAIL 800657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL.
Il sito web Inail, Sezione Punto cliente. La sede INPS.
Vanno poi comunicate tutte le eventuali variazioni.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegna i voucher alla baby sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria firma, presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
Se rinuncia dopo aver già ritirato i voucher, quelli non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia la lavoratrice deve restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro: significa che, se per esempio la madre ha ottenuto 600 euro di voucher (due mesi), e li ha utilizzati solo per 310 euro, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La restituzione dei voucher è necessaria, altrimenti non è valida la rinuncia al beneficio (che quindi non si trasforma in ulteriori mesi di congedo parentale). E’ l’Inps che comunica al datore di lavoro la riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito, le eventuali rinunce.
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martedì 2 aprile 2013
Dal 2013 le mamme possono avere un voucher di 300 euro
L'Inps ha pubblicato Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.
Infatti, per le neo mamme che lavorano arrivano i voucher per pagare nido o baby sitter il voucher sarà pari a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi (fino a esaurimento del fondo di 20 milioni).
È prevista la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, come ha stabilito la Circolare n. 48/2013 che riprende l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che possono essere utilizzati negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.
Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.
Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in da parte della madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps.
Lo possono chiederlo le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata. Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale - part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata, mentre le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Il beneficio consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting o per il pagamento di strutture eroganti servizi per l'infanzia. Nel primo caso il contributo viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro. Nel secondo caso invece attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta.
I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.
I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.
La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.
La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’;
la sede INPS.
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
La prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.
Ricordiamo che i voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
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domenica 6 gennaio 2013
Lavoro 2013: per le donne arrivano i voucher per l'asilo
Arrivano i voucher per la baby sitter e il «bonus» per il nido destinati alle mamme che dopo il congedo di maternità decidono di rientrare al lavoro: si tratta di un contributo di 300 euro al mese, utilizzabile per un massimo di sei mesi. Si tratta di 300 euro netti al mese per un semestre, da utilizzare alla fine della maternità obbligatoria e in alternativa al congedo parentale facoltativo.
Le novità sono contenute nel decreto ministeriale firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Elsa Fornero, di concerto con il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, il 22 dicembre, ora manca solo il via libera alla Corte dei Conti.
Il decreto, che introduce «in via sperimentale per gli anni 2013-2015 il congedo obbligatorio e facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo obbligatorio», mette a disposizione 78 milioni di euro l'anno per il triennio in questione per il congedo dei padri.
Vediamo le novità
Al termine del congedo di maternità, e solo per gli 11 mesi successivi, la donna può richiedere, in alternativa al congedo facoltativo, un contributo utilizzabile per la baby sitter o l'asilo. In entrambi i casi, l'importo è di 300 euro al mese (per un massimo di sei mesi), se la scelta cade sull'asilo (pubblico o privato) il contributo sarà erogato dall'Inps direttamente alla struttura (alla famiglia resta dunque l'eventuale integrazione della retta).
Il contributo verrà concesso, alle donne che ne faranno richiesta all'Inps, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore Isee «e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun anno». La priorità sarà ovviamente riconosciuta ai nuclei con l'indicatore della situazione economica equivalente inferiore e, a parità di Isee, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
L'Inps dovrà quanto prima stabilire le modalità per fare domanda tramite i suoi canali telematici, staccherà i voucher entro 15 giorni a chi avrà optato per il baby sitting. Ovviamente per ogni quota mensile richiesta la lavoratrice interessata dovrà scontare una riduzione di un mese del periodo di congedo parentale. Sono escluse dai voucher le madri che beneficiano già dell'esenzione del pagamento della retta o godono dei contributi del Fondo per le politiche di pari opportunità. Il beneficio, si legge nel decreto, sarà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto della situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee) e, in seconda battuta, dell'ordine di presentazione. L'utilizzo di un mese di voucher comporta la riduzione di un mese del congedo parentale.
Il congedo per i padri è di tre giorni, di cui uno obbligatorio. Il problema è che a differenza del giorno di congedo obbligatorio, che è aggiuntivo rispetto alla maternità, i due giorni facoltativi sono alternativi, non cumulabili, a quelli della mamma (che deve controfirmare la rinuncia a due giorni di congedo obbligatorio). I congedi dei papà sono retribuiti al 100% e sono riconosciuti anche ai padri adottavi o affidatari. Il lavoratore è tenuto a comunicare le date al datore almeno 15 giorni prima.
Le novità sono contenute nel decreto ministeriale firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Elsa Fornero, di concerto con il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, il 22 dicembre, ora manca solo il via libera alla Corte dei Conti.
Il decreto, che introduce «in via sperimentale per gli anni 2013-2015 il congedo obbligatorio e facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo obbligatorio», mette a disposizione 78 milioni di euro l'anno per il triennio in questione per il congedo dei padri.
Vediamo le novità
Al termine del congedo di maternità, e solo per gli 11 mesi successivi, la donna può richiedere, in alternativa al congedo facoltativo, un contributo utilizzabile per la baby sitter o l'asilo. In entrambi i casi, l'importo è di 300 euro al mese (per un massimo di sei mesi), se la scelta cade sull'asilo (pubblico o privato) il contributo sarà erogato dall'Inps direttamente alla struttura (alla famiglia resta dunque l'eventuale integrazione della retta).
Il contributo verrà concesso, alle donne che ne faranno richiesta all'Inps, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore Isee «e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun anno». La priorità sarà ovviamente riconosciuta ai nuclei con l'indicatore della situazione economica equivalente inferiore e, a parità di Isee, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
L'Inps dovrà quanto prima stabilire le modalità per fare domanda tramite i suoi canali telematici, staccherà i voucher entro 15 giorni a chi avrà optato per il baby sitting. Ovviamente per ogni quota mensile richiesta la lavoratrice interessata dovrà scontare una riduzione di un mese del periodo di congedo parentale. Sono escluse dai voucher le madri che beneficiano già dell'esenzione del pagamento della retta o godono dei contributi del Fondo per le politiche di pari opportunità. Il beneficio, si legge nel decreto, sarà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto della situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee) e, in seconda battuta, dell'ordine di presentazione. L'utilizzo di un mese di voucher comporta la riduzione di un mese del congedo parentale.
Il congedo per i padri è di tre giorni, di cui uno obbligatorio. Il problema è che a differenza del giorno di congedo obbligatorio, che è aggiuntivo rispetto alla maternità, i due giorni facoltativi sono alternativi, non cumulabili, a quelli della mamma (che deve controfirmare la rinuncia a due giorni di congedo obbligatorio). I congedi dei papà sono retribuiti al 100% e sono riconosciuti anche ai padri adottavi o affidatari. Il lavoratore è tenuto a comunicare le date al datore almeno 15 giorni prima.
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