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sabato 12 ottobre 2013

Tredicesime più pesanti con il bonus di 300 euro



Allo studio del Governo per il taglio al cuneo fiscale un bonus di 250,300 euro sulla busta paga di dipendenti e pensionati, da erogare con la tredicesima, che però non prendono tutti . ed in effetti, visto l’attuale momento sembra una possibile mancia sulla busta paga dei lavoratori dipendenti pensionati. Sono queste le ultime indiscrezioni trapelate al riguardo del taglio al cuneo fiscale promosso dal Governo Letta.

Una manovra quella che parte dal 2014 che nelle intenzioni del Governo dovrebbe servire a spingere sull’acceleratore della ripresa mettendo “un po’ di soldi in tasca” – come dice il premier Enrico Letta – ai cittadini. In particolare ai dipendenti che, da primi calcoli, si troverebbero in tasca fino a 300 euro in più e in un’unica “tranche”.

Siamo naturalmente alle supposizioni, infatti si ipotizza un intervento governativo del valore di 4-5 miliardi di euro, che verrebbe equamente ripartito tra le aziende (con una riduzione dei contributi) e i lavoratori (attraverso un alleggerimento delle tasse sugli stipendi). Secondo alcune stime, concentrando i tagli al cuneo fiscale sui redditi più bassi, l'incremento salariale potrebbe raggiungere i 250-300 euro all'anno, da pagare in un'unica soluzione nella mensilità di giugno o sulla tredicesima.

E’ bene ricordare che il cuneo fiscale è un indicatore della somma di tutte le imposte che gravano lavoro e quindi sulle tasse che il datore di lavoro e il lavoratore pagano allo Stato. In sostanza è una percentuale  che rappresenta l’incidenza di tutte le imposte dirette, imposte indirette e contributi previdenziali sul costo complessivo del lavoro.

Taglio cuneo fiscale: quanto costa? . E’Un’operazione che costa a conti fatti circa 5 miliardi di euro e per recuperarli al Tesoro si pensa all’aumento delle aliquota Iva agevolate, quella al 4 e al 10%, rispettivamente fino al 6/8%  e all’11%, producendo così un aumento dei prezzi dei prodotti di largo consumo della spesa delle famiglie italiane, come pane, pasta, latte verdure, quotidiani, ecc Sul taglio al cuneo fiscale dovrà decidere il Consiglio dei ministri, dopo trattative e incontri con le parti sociali a Palazzo Chigi e forse tutto sarà inserito nella prossima legge di stabilità.

Il bonus potrebbe essere erogato in un’unica tranche, forse una tredicesima più “pesante” nel 2014.




sabato 25 maggio 2013

Inps: contributo per servizi all’infanzia per gli anni 2013-2015

Da giovedì 16 maggio 2013, le strutture che forniscono servizi per l’infanzia, sia pubbliche sia private accreditate con la rete pubblica, possono presentare domanda di adesione alla misura sperimentale introdotta dalla legge sulla riforma del lavoro che prevede – per gli anni 2013-2015 – la facoltà, per la madre lavoratrice, di chiedere la corresponsione di un contributo da utilizzare per i servizi per l’infanzia offerti dalla rete pubblica o dai servizi privati accreditati.

La domanda deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell’Inps tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.

Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).

Una volta formato l’elenco delle strutture, l’ente di previdenza pubblicherà il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.

Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, abbia diritto ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d’infanzia pubblici o privati accreditati.

Possono accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Le iscritte alla gestione separata INPS (quindi, anche le libere professioniste), non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, o pensionate (cioè tenute al versamento della contribuzione in misura piena).

La lavoratrice può accedere al beneficio anche per più figli (una domanda per ciascuno) e come gestante (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte del congedo parentale.

Escluse:
lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.

Il contributo è pari a 300 euro mensili. Per le dipendenti, è utilizzabile per un massimo di sei mesi, per le autonome per tre mesi. Va utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere necessariamente continuativi.

Il contributo è un’alternativa al congedo parentale (al quale quindi si rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale. Il mese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale lo è.

Se quindi la lavoratrice usufruisce di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale possono fruire del contributo in misura proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.

Il contributo asilo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Quest’ultima deve presentare la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il voucher baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (art.72 del Dlgs 276/2003): quindi l’Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

I voucher, sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza (clicca per trovare la tua sede Inps). Possono essere ritirati in un’unica soluzione, solo in parte, o con cadenza mensile.

Prima dell’inizio del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando il proprio codice fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
Contact center Inps/Inail, al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure allo 06164164, da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.

Numero di fax gratuito INAIL 800657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL.
Il sito web Inail, Sezione Punto cliente. La sede INPS.
Vanno poi comunicate tutte le eventuali variazioni.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegna i voucher alla baby sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria firma, presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

Se rinuncia dopo aver già ritirato i voucher, quelli non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia la lavoratrice deve restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro: significa che, se per esempio la madre ha ottenuto 600 euro di voucher (due mesi), e li ha utilizzati solo per 310 euro, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.

La restituzione dei voucher è necessaria, altrimenti non è valida la rinuncia al beneficio (che quindi non si trasforma in ulteriori mesi di congedo parentale). E’ l’Inps che comunica al datore di lavoro la riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito, le eventuali rinunce.

domenica 5 maggio 2013

Inps circolare 48 del 2013, calcolo mensile per il voucher figli


L'Inps ha pubblicato la Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’assegnazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Come già scritto nell’articolo che le mamme possono avere un voucher di 300 euro , il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Adesso analizziamo il calcolo mensile per l’importo dovuto.
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

È opportuno per datori e lavoratrici interessate, conoscere i dettagli del beneficio e della procedura d'accesso.

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, introduce per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di chiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per acquistare servizi di baby sitting, o un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da usare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Il decreto del 22 dicembre 2012 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Economia, ha definito i criteri di accesso e le modalità d'uso del contributo. L'erogazione terrà conto (articolo 10) del limite di spesa di 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

La circolare Inps n. 48 del 28 marzo 2013 ha indicato le modalità e la tempistica dell'accesso alla prestazione, che la madre lavoratrice potrà ottenere presentando domanda, esclusivamente con modalità telematiche, allo stesso Istituto di previdenza.

L'aiuto previsto per le madri lavoratrici consiste nella corresponsione di voucher per acquistare servizi di baby-sitting o di un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Questi contributi sono utilizzabili in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del Dlgs 151/2011.


Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Al beneficio possono accedere solo le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata, con riferimento ai bambini già nati (o entrati in famiglia, in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la gestione separata, sono destinatarie della tutela tutte le lavoratrici, comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte a un'altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, e dunque tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte a un'altra gestione, come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

In caso di parto plurimo, la lavoratrice madre può presentare una domanda per ciascun figlio, anche come gestante che, in caso di gravidanza gemellare, potrà presentare domanda per ogni nascituro, purché per ciascun figlio ricorrano i requisiti previsti. Quanto, invece, alla partecipazione alla spesa per l'asilo nido, il contributo è devoluto direttamente alla struttura, pubblica o privata, che intendendo aderire alla misura, sarà iscritta in un registro ad hoc, consultabile dalle lavoratrici interessate. Per l'iscrizione al registro le strutture scolastiche devono accreditarsi presso l'Inps, di Pin dispositivo (che si differenzia dal Pin «online», il cui rilascio avviene senza che l'utente si sia recato in sede per farsi riconoscere di persona o abbia inviato copia del documento di riconoscimento) e presentando la domanda telematica all'Istituto.

martedì 2 aprile 2013

Dal 2013 le mamme possono avere un voucher di 300 euro


L'Inps ha pubblicato Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Infatti, per le neo mamme che lavorano arrivano i voucher per pagare nido o baby sitter il voucher sarà pari a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi (fino a esaurimento del fondo di 20 milioni).

È prevista la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, come ha stabilito la Circolare n. 48/2013 che riprende l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che possono essere utilizzati negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in da parte della madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps.

Lo possono chiederlo le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata. Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale - part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata, mentre le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Il beneficio consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting o per il pagamento di strutture eroganti servizi per l'infanzia. Nel primo caso il contributo viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro. Nel secondo caso invece attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta.

I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.

I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.

La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il  codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

il contact center Inps/Inail  (tel. 803.164, gratuito da telefono  fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione  a carico dell’utenza chiamante);

il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’;

la sede INPS.

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

La prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.

Ricordiamo che i voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

domenica 6 gennaio 2013

Lavoro 2013: per le donne arrivano i voucher per l'asilo

Arrivano i voucher per la baby sitter e il «bonus» per il nido destinati alle mamme che dopo il congedo di maternità decidono di rientrare al lavoro: si tratta di un contributo di 300 euro al mese, utilizzabile per un massimo di sei mesi. Si tratta di 300 euro netti al mese per un semestre, da utilizzare alla fine della maternità obbligatoria e in alternativa al congedo parentale facoltativo.

Le novità sono contenute nel decreto ministeriale firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Elsa Fornero, di concerto con il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, il 22 dicembre, ora manca solo il via libera alla Corte dei Conti.

Il decreto, che introduce «in via sperimentale per gli anni 2013-2015 il congedo obbligatorio e facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo obbligatorio», mette a disposizione 78 milioni di euro l'anno per il triennio in questione per il congedo dei padri.

Vediamo le novità

Al termine del congedo di maternità, e solo per gli 11 mesi successivi, la donna può richiedere, in alternativa al congedo facoltativo, un contributo utilizzabile per la baby sitter o l'asilo. In entrambi i casi, l'importo è di 300 euro al mese (per un massimo di sei mesi), se la scelta cade sull'asilo (pubblico o privato) il contributo sarà erogato dall'Inps direttamente alla struttura (alla famiglia resta dunque l'eventuale integrazione della retta).

Il contributo verrà concesso, alle donne che ne faranno richiesta all'Inps, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore Isee «e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun anno». La priorità sarà ovviamente riconosciuta ai nuclei con l'indicatore della situazione economica equivalente inferiore e, a parità di Isee, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

L'Inps dovrà quanto prima stabilire le modalità per fare domanda tramite i suoi canali telematici, staccherà i voucher entro 15 giorni a chi avrà optato per il baby sitting. Ovviamente per ogni quota mensile richiesta la lavoratrice interessata dovrà scontare una riduzione di un mese del periodo di congedo parentale. Sono escluse dai voucher le madri che beneficiano già dell'esenzione del pagamento della retta o godono dei contributi del Fondo per le politiche di pari opportunità. Il beneficio, si legge nel decreto, sarà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto della situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee) e, in seconda battuta, dell'ordine di presentazione. L'utilizzo di un mese di voucher comporta la riduzione di un mese del congedo parentale.

Il congedo per i padri è di tre giorni, di cui uno obbligatorio. Il problema è che a differenza del giorno di congedo obbligatorio, che è aggiuntivo rispetto alla maternità, i due giorni facoltativi sono alternativi, non cumulabili, a quelli della mamma (che deve controfirmare la rinuncia a due giorni di congedo obbligatorio). I congedi dei papà sono retribuiti al 100% e sono riconosciuti anche ai padri adottavi o affidatari. Il lavoratore è tenuto a comunicare le date al datore almeno 15 giorni prima.
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